Articolo 13 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Articolo 12Articolo 14
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22 marzo 2001
Art. 13. (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico) 1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Entrata in vigore il 22 marzo 2001
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