Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 31/03/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI AN
In composizione monocratica, nella persona del giudice designato ex art.141, c. 2, del codice di giustizia contabile approvato con D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, e ss. mm. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
VISTO il ricorso per resa di conto presentato in data 23.09.2025 ed iscritto al n. 2591 del Registro di Segreteria, con il quale la Procura regionale ha chiesto, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., la fissazione di un termine per il deposito dei conti giudiziali ivi specificati (annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) e riferiti al sig. Valentin HARALD, nato a [...] il [...], CF [...], residente a [...], nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale EN Harald” con sede in 39036 Badia (BZ) str. San Linert 150, domicilio fiscale in ES CH (AR) via 8 la Creta n. 171;
VISTI gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;
VISTI gli atti e i documenti di causa.
Premesso in
FATTO
Nel contesto dell’istruttoria I00084/2025 con la quale la Procura contabile procedeva a indagini in merito a un giudizio per responsabilità amministrativo- contabile, emergeva il mancato versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Badia, da parte della struttura ricettiva “B&B Chalet Planvart”, intestata all’impresa individuale EN Harald” con sede in 39036 Badia (BZ) str. San Linert 150, domicilio fiscale in ES CH (AR) via 8 la Creta n. 171.
Da tale istruttoria veniva scorporato il distinto procedimento n. I00109/2025 che conduceva al ricorso introduttivo del presente giudizio, avente ad oggetto il mancato deposito dei conti giudiziali della medesima società nei riguardi del Comune di Badia per le annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali per le annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, chiedendo di prevedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito con il medesimo decreto; e domandava di assegnare, con decreto, all’agente contabile un termine perentorio per il deposito dei conti ovvero per l’acquisizione dei medesimi ove presentati e non depositati, salva la compilazione d’ufficio dei conti omessi, a spese dell’agente contabile.
Ciò avveniva sull’argomentato presupposto della qualificazione quale agente contabile del titolare della struttura che incamera i proventi dell’imposta di soggiorno, conformemente a quanto riconosciuto da SSSRR 22/2016/QM.
Il Giudice monocratico, ricevuto il ricorso, fissava, con proprio decreto del 18.09.2025, una camera di consiglio per l’esame dello stesso al giorno 25.09.2025, al fine di valutare l’istanza alla luce della pendenza di regolamento di giurisdizione, sollevato da Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto innanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla qualificazione di cui sopra.
Con ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, le Sezioni Unite civili affermavano che – in seguito alla novella di cui all’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, il quale, introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs., n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili - la controversia avente ad oggetto il mancato versamento di detta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
Considerato che il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto a quello di conto, conserva natura giurisdizionale e che dalla lettera dell’art. 144 c.g.c. non risultano ricavabili elementi che impongano differenziazioni con riguardo alla definizione del giudizio, di talché la sentenza ivi contemplata è da ritenersi adottabile anche nella presente sede monocratica;
Considerato che alla luce della citata ordinanza Sezioni Unite 23 gennaio 2026, n. 1527 deve escludersi la giurisdizione della Corte dei conti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, Sede di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara, in ossequio alla intervenuta ordinanza della Corte regolatrice, il proprio difetto di giurisdizione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Manda alla Segreteria per la comunicazione ai soggetti di cui all’art. 144, c. 2, c.g.c.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25.03.2026.
Il Giudice Unico Dott. Matteo Lariccia Depositato in Segreteria il 31/03/2026