Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di
Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3068/2024 R.G. promossa da
Avv. Stefano Pietrobon, c.f. , rappresentato e difeso ex se ai sensi C.F._1
dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
nei confronti di
, c.f. , in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da ricorso: “Nel merito. ▪ Per tutto quanto esposto in narrativa,
eventualmente riformato il decreto impugnato, liquidare al sottoscritto Avv. Stefano
Pietrobon il compenso dovuto sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014,
quantificati, in relazione all'attività professionale riportate nel presente ricorso, per la
complessiva somma di € 8.487,56, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per
legge. ▪ Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
115/2002 e 281 decies c.p.c., avverso il decreto in data 25.05.2024, con il quale il
Tribunale di Treviso ha liquidato il compenso a lui spettante in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al Controparte_2
procedimento penale n. 4944/2018 RGNR.
L'opponente ha dedotto:
- l'omessa liquidazione del compenso relativo all'attività di indagine difensiva svolta ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. ed all'attività relativa alle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare,
- l'omessa liquidazione, quanto alla fase dibattimentale, dell'onorario per la fase introduttiva.
L'avv. Stefano Pietrobon ha chiesto che, previa riforma del decreto opposto, il compenso sia liquidato in misura pari ad euro 8.487,56 oltre accessori.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e, Controparte_1
nella sua contumacia, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281
terdecies e 281 sexies, comma 2, c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento nei termini che seguono.
Con decreto del GIP presso il Tribunale di Treviso in data 15.10.2020, CP_2
persona indagata nell'ambito del procedimento penale n. 4944/2018 RGNR, è
[...]
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (doc. n. 1).
L'avv. Stefano Pietrobon è stato designato quale difensore di fiducia del beneficiario e,
in tale veste, ha:
- svolto attività difensive ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., consistite nell'acquisizione di documenti medici e bancari, poi utilizzati dal giudice dibattimentale (doc. n. 4, 5, 6 e
11), - partecipato all'udienza preliminare (doc. n. 2) ed al dibattimento (documenti n. 7, 8, 9
e 10).
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 98/2024, con la quale è Controparte_2
stata assolto (doc. n. 11).
Queste essendo le attività svolte dal ricorrente, deve ritenersi l'erroneità del decreto opposto, nella parte in cui ha del tutto omesso il riconoscimento del compenso richiesto per le indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p. e del compenso richiesto per la fase dell'udienza preliminare.
Ai fini della quantificazione concreta della prima voce, si ritiene di riconoscere l'importo medio (euro 851,00) per la fase di studio e l'importo minimo (euro 709,00)
quanto alla fase istruttoria, essendosi l'attività esaurita nell'acquisizione di documenti.
Per quanto riguarda la seconda voce, si ritiene di liquidare i valori minimi per le sole fasi di studio e decisoria.
L'unica attività documentata riguarda la partecipazione all'udienza preliminare, durata dieci minuti e nel corso della quale l'avvocato ha domandato la pronuncia di sentenza di proscioglimento e, in subordine, l'ammissione di una perizia grafologica. Quanto alla fase di studio, poi, si osserva che le attività corrispondenti sono in buona parte ripetitive di quelle già remunerate con l'importo a tale titolo riconosciuto per le indagini difensive.
Nulla può essere riconosciuto per la fase introduttiva (ed il rilievo vale anche per l'attività dibattimentale), perché non risulta compiuta nessuna delle attività a tal fine rilevanti.
Dunque, il compenso per le attività svolte dinanzi al GUP è liquidato in euro 1.135,00.
Conseguentemente, applicati i valori previsti dalla tabella 15 “giudizi penali” per le indagini difensive (euro 1.560,00) e per il giudizio dinanzi al GUP (euro 1.135,00), il compenso (ulteriore) è liquidato in complessivi euro 2.695,00, da ridurre di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002.
Il compenso per le attività ulteriori rispetto a quelle già considerate dal decreto opposto va conclusivamente determinato in euro 1.796,67 (euro 2.695,00 – 1/3), oltre accessori di legge.
Le spese processuali sono compensate per 2/3, considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, e, per la residua proporzione, seguono la soccombenza del convenuto contumace e sono liquidate con applicazione dei parametri medio delle fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase decisoria ed assumendo come riferimento il valore corrispondente all'importo qui liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. Stefano Pietrobon nei confronti del avverso il Controparte_1
decreto in data 25.05.2024 del Tribunale di Treviso, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, ferma la liquidazione del compenso di euro 1.008,67 oltre accessori già operata dal decreto opposto, liquida in euro 1.796,67
oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa il compenso ulteriore spettante all'avv. Stefano Pietrobon per l'attività svolta in qualità di difensore di
[...]
ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di decreto del GIP in CP_2
data 15.10.2020;
condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, di 1/3 delle spese processuali, che, in questa proporzione, liquida in euro 425,33 per compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Treviso, 17 gennaio 2025 Il Giudice
Clarice Di Tullio