Ordinanza collegiale 31 maggio 2024
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Decreto presidenziale 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03896/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01573/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2023, proposto da
Associazione Disabili Visivi Onlus –Aps-Ets Associazione Nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e IO DO, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Di Giovanni e Sabato Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Rocco al Porto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
nei confronti
Ceetrus Italy S.p.A., Margherita Distribuzione S.p.A. e Wrm Capital Asset Management S.À R.L., rappresentate e difese dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Ri.Pa. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Vanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Verdi, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. N. 5034/2023 del 29.5.2023 del Comune di San Rocco avente ad oggetto Centro Commerciale BelPò – Riscontro all''istanza di annullamento dell''agibilità conseguente alla mancata conformità dello stato dei luoghi ai dettami della vigente normativa ai fini dell''eliminazione delle barriere architettoniche notificato via pec in data 29.5.2023;
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
- i provvedimenti impliciti di rilascio delle agibilità del Comune di San Rocco al Porto relativi al Centro Commerciale BelPò e/o il silenzio formatosi sulle tre SCA del 14/07/2019 per i fabbricati del gruppo B e sulla SCA presentata in data 18/07/2019 per i fabbricati del gruppo A del Centro Commerciale Bel Po'' di cui appresso dalla Ceetrus Italy Spa con riferimento agli immobili in San Rocco al Porto, SS. Emilia 100, meglio individuati nell''esposizione del fatto;
- la relazione tecnica a firma dell''Arch. Maria Chiara Bonetti avente ad oggetto “Percorsi pedotattili Centro Commerciale Belpò” a San Rocco al Porto (Lo);
- la Comunicazione del Comune di San Rocco al Porto del 12/08/2022 prot.n. 0007396;
- la Comunicazione del Comune di San Rocco al Porto del 14/09/2022 prot.n. 0008386;
- la dichiarazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche posteriore alle 4 SCA, depositata dal Direttore dei Lavori in data 10/03/2023 prot.n. 0002342;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Rocco al Porto, della Ceetrus Italy S.p.A., della Margherita Distribuzione S.p.A. e della Wrm Capital Asset Management S.À R.L.;
Visto l’atto di intervento della Ri.Pa. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa IL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Disabili Visivi Onlus – APS-ETS Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti e il sig. IO DO, presidente dell’associazione, hanno domandato l’annullamento dei seguenti atti:
- del provvedimento prot. n. 5034/2023 del 29.5.2023 con cui il Comune di San Rocco ha respinto l’istanza di annullamento dell’agibilità del centro commerciale BelPò e della relazione tecnica ivi richiamata;
- dei provvedimenti impliciti di rilascio delle agibilità o il silenzio formatosi sulle segnalazioni certificate per l’agibilità (SCA) presentate nel luglio 2019;
- delle note dell’agosto e del settembre 2022, di comunicazione di avvio del procedimento;
- della dichiarazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche presentata dal direttore dei lavori in data 10.3.2023.
2. Queste le censure dedotte:
I. eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 2 comma 1, dell’art. 19 commi 3, 4, 6 ter e dell’art. 21 comma 1 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost. con particolar riguardo al principio di buon andamento. Erroneità. Travisamento di fatto e diritto;
II. violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s. m. e i. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
III. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 della Legge n.13 del 1989, dell’art. 2 A) lett. c) e dell’art. 2 lett. G) DM 236/1989 in relazione al relativo art. 4 comma 3 lett. e) Violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 6 DPR 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 5 lett. c) del DPR 380/2001 e s. m. e i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies legge 241/1990 e s. m. e i. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Erroneità. Illogicità. Irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 20.2.1989, n. 6. Violazione e disapplicazione dell’art. 4.3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
IV. violazione e falsa applicazione delle norme UNI ISO 21542:2001, CeN/TS 15209 e EN 17210:2020. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 della Legge n.13 del 1989, dell’art. 2 A) lett. c) e dell’art. 2 lett. g) DM 236/1989 in relazione al relativo art. 4 comma 3 lett. e). Violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 6 DPR 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 5 lett. c) del DPR 380/2001 e s. m. e i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies legge 241/1990 e s. m. e i.;
V. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 A) lett. c) DM 236/1989. Violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 6 DPR 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 5 lett. c) del DPR 380/2001 e s. m. e i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies legge 241/1990 e s. m. e i. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, perplessità. Contraddittorietà con l'atto del 12.08.2022 con cui comunicava al CC Belpò di aver constatato la mancanza degli ausili per i non vedenti e la conseguente inaccessibilità della struttura per i medesimi e con il verbale di sopralluogo prot.n. 7324 del 09/08/2022 dell’U.T.C. Violazione del giusto procedimento.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di San Rocco al Porto, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso:
- l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione delle agibilità tacitamente formatesi e delle note comunali del 12 agosto e del 14 settembre 2022 poiché la ricorrente sarebbe stata a conoscenza della documentazione progettuale e delle asseverazioni presentate al Comune ai fini del rilascio dell’agibilità a seguito di accesso agli atti in data 3 ottobre 2019 e ha dichiarato di essere a conoscenza sin da allora di profili di falsità delle medesime;
- l’inammissibilità dell’impugnazione delle certificazioni di agibilità non trattandosi di atti autorizzativi formati mediante silenzio assenso ma di effetto abilitante connesso a dichiarazioni autoresponsabilizzanti del privato, avverso cui sarebbe esperibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune.
4. Si è costituita in giudizio la Ceetrus Italy s.p.a. - proprietaria della porzione del Centro commerciale Belpò identificata catastalmente ai mappali n. 79/89/136/138/164/165 del Foglio n. 28 - deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell’Associazione Disabili Visivi Onlus – APS-ETS Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti e del sig. IO DO;
- l’inammissibilità del ricorso in quanto le SCA non sarebbero direttamente impugnabili, come previsto all’art. 19, c. 6 ter, l. n. 241/1990;
- l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto le dichiarazioni di asseverazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche - poiché l’Associazione avrebbe dovuto proporre istanza all’amministrazione per l’esercizio delle verifiche nel termine di sessanta giorni dal 3.10.2019 allorché è venuta a conoscenza delle dichiarazioni di asseverazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche - e conseguente l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto del provvedimento comunale prot. n. 5034/2023 del 29.05.2023 di riscontro all’istanza di annullamento dell’agibilità.
5. Si è costituita in giudizio la Margherita Distribuzione s.p.a. - proprietaria sin all’anno 2020 di una porzione del Centro commerciale Belpò – la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo conferito la porzione del centro commerciale di cui era proprietaria al “WRM Fondo Immobiliare”, gestito dalla WRM Capital Asset Management S. a r.l. e l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a quest’ultima società, attuale proprietaria.
6. È intervenuta in giudizio la Ri. Pa s.p.a. – società incaricata dalla Ceetrus Italy s.p.a. di realizzare presso il centro commerciale, i lavori di fornitura e posa in opera dei percorsi pedotattili per disabili visivi e ipovedenti - chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
7. Con ordinanza n. 1660/2024 il Tar ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 cod.proc.amm., nei confronti della WRM Capital Asset Management S. a r.l., attuale proprietaria di una porzione del centro commerciale.
8. La WRM Capital Asset Management S. a r.l. si è costituita in giudizio, eccependo:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell’Associazione Disabili Visivi Onlus – APS-ETS Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti e del sig. IO DO;
- l’inammissibilità del ricorso in quanto la SCA non sarebbe direttamente impugnabile, come previsto all’art. 19, c. 6 ter, l. n. 241/1990;
- l’irricevibilità del ricorso per tardività poiché l’Associazione ricorrente sarebbe venuta a conoscenza delle dichiarazioni di asseverazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche in data 3.10.2019, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione anche del provvedimento del 29.5.2023.
9. All’udienza del 22 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Va preliminarmente respinta la richiesta di estromissione della Margherita Distribuzione s.p.a.: la società non può essere considerata estranea al giudizio in quanto individuata dal Comune di San Rocco al Porto tra i destinatari del provvedimento, oggetto di impugnazione, con cui è stata respinta l’istanza di annullamento delle segnalazioni certificate per l’agibilità - anch’esse oggetto di gravame - presentate nell’anno 2019 dalla Ceetrus italy s.p.a., relative a immobili del centro commerciale BelPò di cui la Margherita Distribuzione s.p.a. era in parte proprietaria sino all’anno 2020.
11. Vanno poi esaminate le eccezioni sollevate dalle parti resistenti.
12. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso alla WRM Capital Asset Management S. a r.l., attuale proprietaria di una porzione del centro commerciale: i ricorrenti hanno, invero, notificato il ricorso sia alla Margherita Distribuzione s.p.a. - precedente proprietaria della porzione del centro commerciale e destinataria del provvedimento impugnato - che alla Ceetrus Italy s.p.a. - proprietaria di un’altra porzione del Centro commerciale BelPò - entrambe controinteressate, nel rispetto di quanto previsto all’art. 41 cod.proc.amm.
13. La Ceetrus Italy s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire della associazione ricorrente in quanto l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 4, comma 1, l. n. 67/2006 non la legittimerebbe, di per sé, a proporre ricorso al giudice amministrativo, prevedendo la norma una legittimazione unicamente “ in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione ”.
Non avrebbe né legittimazione né interesse neppure il sig. IO DO in quanto residente a [...], a notevole distanza dal centro commerciale.
14. L’eccezione è infondata.
La controinteressata non considera che l’art. 4, al comma 2, l. n. 67/2006 consente alle associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione - quale non è contestato essere l’associazione ricorrente - di “ ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone ” soggette passive della discriminazione.
Deve pertanto ritenersi sussistente in capo all’Associazione la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati in materia di barriere architettoniche, che ben potrebbero essere lesivi degli interessi delle persone con disabilità.
Stante l’infondatezza in questa parte dell’eccezione il ricorso deve essere comunque scrutinato e ciò consente al Collegio di tralasciare ogni valutazione quanto alla sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo al sig. IO DO.
15. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione delle certificazioni di agibilità (SCA).
16. L’eccezione è fondata.
L’art. 24, d.P.R. n. 380/2001 dispone che “ la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché' la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata ”.
Nonostante la norma, al comma 6 preveda che “ si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” e non anche il comma 6 ter – ai sensi del quale “ la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili ” – il Collegio ritiene che anche la segnalazione certificata per l’agibilità - al pari della SCIA, della DIA e altresì della CILA - non costituisca un provvedimento amministrativo tacito e non sia quindi direttamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del relativo gravame.
Al pari di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa per la SCIA e la DIA, deve ritenersi che anche per le SCA l’unica tutela riconosciuta dalla legge ai terzi che si ritengano lesi sia quella di sollecitare l’utilizzo dei poteri inibitori o di autotutela del Comune e poi impugnare l’atto di vigilanza comunale se non favorevole, e, in caso di inerzia, esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento, come previsto all’art. 19 comma 6 ter, l. n. 241/1990.
Il ricorso nella parte in cui domanda l’annullamento delle segnalazioni certificate di agibilità presentate in data 14 e 18 luglio 2019 e del silenzio formatosi su di esse è, pertanto, inammissibile.
17. Il ricorso è, invece, ammissibile - ed è pertanto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Ceetrus Italy s.p.a. e dalla WRM Capital Asset Management s.a r.l. - nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento del 29.5.2023 con cui il Comune ha riscontrato l’istanza con cui i ricorrenti hanno sollecitato l’esercizio del potere di verifica e controllo dell’amministrazione comunale sull’agibilità degli immobili del Centro Commerciale BelPò.
Il fatto che l’amministrazione si sia pronunciata sull’istanza dei ricorrenti – quale che sia il termine entro il quale essa è stata presentata – dà di per sé loro titolo ad impugnare l’atto sfavorevole (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1795; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 11 marzo 2019, n. 519).
18. Con il provvedimento impugnato il Comune di San Rocco al Porto ha riscontrato l’istanza con cui i ricorrenti avevano domandato l’annullamento dell’agibilità degli immobili del centro commerciale ritenendo la “struttura privata aperta al pubblico tuttora non accessibile ai non vedenti per mancata installazione dei segnali tattilo plantari recanti i sei codici del linguaggio LVE” e che quanto realizzato “non è riconosciuto idoneo da chi rappresenta i diretti utilizzatori a livello nazionale”.
Il Comune ha rigettato l’istanza rilevando come la contestazione non verta “sulla mancata installazione dei percorsi pedotattili, quanto piuttosto sulla tipologia degli stessi” e ritenendo, sulla base della relazione redatta da un professionista esterno, il sistema di percorsi pedotattili installato nel centro commerciale BelPò conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche dettata d.m. n. 236/1989 e il d.P.R. n. 503/1996 in quanto idoneo a garantire l’accessibilità e rispondente a criteri di semplicità e buon senso.
19. Con il primo motivo viene censurato il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui agli artt. 19, c. 3, 4 e 6 ter, l. n. 241/1990 entro il quale il Comune avrebbe dovuto riscontrare la diffida del 15.7.2022 con cui l’associazione ha chiesto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di agibilità.
Il motivo è infondato: il mancato rispetto del termine invocato non incide sulla legittimità del provvedimento adottato successivamente allo scadere dello stesso, per di più a fronte di un potere, quale è quello di autotutela, ampiamente discrezionale.
20. E’ infondato anche il secondo motivo che ha ad oggetto la violazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990: la comunicazione del c.d. preavviso di rigetto non è, invero dovuta laddove, come nel caso di specie, non si è al cospetto di un’istanza di parte ma una mera sollecitazione dell’esercizio del potere discrezionale di annullamento d’ufficio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2.5.2018, n.2917; T.A.R. Liguria, sent. n. 306/2020; Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1141).
21. Con il terzo e il quarto motivo viene sostenuto che il sistema pedotattile “Guide Inform” installato nel centro commerciale non sarebbe conforme alle disposizioni di cui al DM 236/1989, alla L. 13/1989 e alle norme tecniche UNI/EN/ISO in quanto:
- userebbe soltanto due elementi quando la Commissione di studio sulle barriere architettoniche, costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 12 del DM 236/1989, con parere del 18.7.2012 avrebbe stabilito che i sei codici del sistema tattilo-plantare sono necessari e sufficienti a superare la mancanza di accorgimenti e segnalazioni indicata come barriera architettonica dall’art. 2 A c) del DM n. 236/1989;
- il percorso è costituito da una sola riga unifilare mentre dovrebbe constare di piastre dotate di più barre, come sarebbe stabilito dalla Norma EN 17210/2020 “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito” e nelle figure della UNI CEI CEN/TR 17621:2021;
- il sistema di segnali tattilo-vocali LVE e di mappe a rilievo sarebbe l’unico ausilio idoneo a realizzare gli “accorgimenti e segnalazioni” prescritti dal DM n. 236/1989;
- il segnale pedotattile utilizzato nel centro commerciale - a differenza del codice rettilineo del linguaggio tattile LVE - non garantirebbe la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti e neppure delle altre persone con disabilità e di quelle normodotate, in particolare, se anziane poiché la riga in rilievo utilizzata rappresenterebbe un ostacolo e un pericolo di inciampo;
- il sistema monofilare utilizzato nel Centro Commerciale non sarebbe conforme neppure alle specifiche tecniche del sistema “Guide Inform” il quale prevedrebbe che il percorso sia costituito da tre barre e non da una sola;
- il percorso pedotattile non garantirebbe l’autonomia e l’accessibilità per i non vedenti e gli ipovedenti dal momento che non sarebbero presenti mappe tattili a rilievo;
- la barra in acciaio sarebbe di difficile percezione e in molte zone si confonderebbe con la pavimentazione; essa inoltre non sarebbe conforme alle stesse specifiche tecniche del sistema “Guide Inform” che prevedrebbero l’installazione accanto ad essa di una fascia cromatica.
Ad avviso dei ricorrenti la mancata conformità del percorso installato alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche comporterebbe l’inagibilità degli immobili del centro commerciale, ai sensi dell’art. 82, comma 6, d.P.R. n. 380/2001.
22. Le censure sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
22.1 Con ordinanza n. 3215/2025 il Tribunale ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. e ha nominato organismo verificatore il dirigente responsabile del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna o un suo delegato dotato di adeguate competenze professionali.
Al verificatore è stato chiesto di accertare “se il sistema di percorsi pedotattili installati nel centro commerciale Belpò sia o meno sicuro e idoneo a garantire il superamento delle barriere architettoniche e, dunque, l’accessibilità al centro commerciale da parte di persone con disabilità visiva”.
In data 8 giugno 2025 il verificatore, l’ing. Vincenzo Viola, ha depositato in giudizio la relazione finale.
Il verificatore ha ritenuto che il sistema di percorsi podotattili installati nel centro commerciale Belpò non sia idoneo a garantire il superamento delle barriere architettoniche e, dunque, l’accessibilità al centro commerciale da parte di persone con disabilità visiva alla luce di una pluralità di criticità elencate al paragrafo 7 della relazione.
22.2 Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto accertato dal verificatore e dalle conclusioni dallo stesso raggiunte, ad eccezione di quanto di seguito precisato.
22.2.1 Alcune delle criticità contestate dai ricorrenti con riferimento alle modalità con cui i percorsi pedotattili sono stati installati - in particolare per l’assenza di mappe tattili, per la decisione di posare una sola barra, in alcuni casi, per l’assenza di contrasto cromatico e per problematiche legate alla manutenzione delle barre - hanno trovato conferma negli esiti della verificazione e sono sufficienti a palesare l’illegittimità della valutazione espressa dal Comune di idoneità del percorso pedotattile ad eliminare le barriere architettoniche.
22.2.2 Il Collegio ritiene, invece, infondate le doglianze volte a prospettare una inidoneità, in astratto, del sistema “Guide Inform” e, per contro, una idoneità del solo percorso pedotattile “LVE” e non condivide le valutazioni espresse dal verificatore al punto 11 del paragrafo 7 della relazione, nella parte in cui ha richiamato il parere del 18.7.2012 della Commissione di studio sulle barriere architettoniche del MIT che ha affermato la necessarietà di sei tipi di segnale (direzione rettilinea, svolta a 90°, incrocio, arresto/pericolo, pericolo valicabile, attenzione/servizio) e ha espresso una preferenza per il sistema Loges (sistema di cui LVE costituisce un’evoluzione).
Nell’ordinamento non vi sono disposizioni normative cogenti che impongano l’utilizzo di un determinata tipologia di percorsi pedotattili piuttosto che altri.
Il legislatore, con la legge n. 13/1989 e con il d.m. attuativo n. 236/1989 ha definito le nozione di barriere architettoniche e di accessibilità, visitabilità e adattabilità, ha fissato requisiti minimi e criteri che devono essere rispettati nella progettazione ma non ha imposto specifiche soluzioni progettuali, consentendo, comunque, in sede di progetto, l’adozione di soluzioni alternative alle specificazioni dettate all’art. 8 e alle soluzioni tecniche previste all’art. 9, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione (art. 7 del d.m.).
Il d.m. n. 236/1989 attribuisce, dunque, al progettista la scelta della soluzione che ritiene più adeguata per superare le barriere architettoniche e lo chiama a certificare la conformità del progetto alle prescrizioni dettate dalla l. n. 13/1989 e al d.m. n. 236/1989 (art. 7.3).
Una diversa indicazione non si può trarre dal parere espresso sul sistema “LVE” dalla Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro in data 18.7.2012.
La Commissione permanente prevista all’art. 12 del DM 236/1989 è un organo a cui compete “ la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica ”): i suoi pareri forniscono indicazioni applicative dei criteri di progettazione e delle specifiche previsti dal decreto che non possono comunque impedire il ricorso a soluzioni alternative, come previsto in via generale all’art. 7 d.m. n. 236/1989.
Non possono pertanto trarsi dal parere sopra richiamato espresso sul sistema “LVE” elementi da cui desumere una valutazione di inidoneità, in astratto, di differenti sistemi di percorsi pedotattili; né possono invocarsi esigenze di uniformità che non sono state avvertite dal legislatore.
22.3 Le ulteriori censure non esaminate possono essere assorbite.
In particolare, sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalle difformità accertate - ove le società proprietarie del centro commerciale non vi pongano rimedio - se cioè esse siano o meno tali da rendere “impossibile l’utilizzazione dell’opera” da parte di persone con disabilità visiva, in conformità a quanto previsto all’art. 82, d.P.R. n. 380/2001, il giudice non si può pronunciare, trattandosi di un potere che non è stato esercitato, in conformità a quanto previsto all’art. 34 cod.proc.amm.
23. Per le ragioni esposte il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Per l’effetto il provvedimento prot. n. 5034/2023 del 29.5.2023 deve essere annullato.
24. Le spese della verificazione sono poste a carico dell’amministrazione comunale, della Ceetrus Italy s.p.a., della WRM Capital Asset Management S. a r.l. e della Margherita Distribuzione s.p.a., in solido fra loro, e saranno liquidate con decreto presidenziale.
24.1. In considerazione dell’esito della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento del provvedimento prot. n. 5034/2023 del 29.5.2023.
Pone le spese della verificazione - che saranno liquidate con decreto presidenziale - a carico del Comune di San Rocco in Porto, della Ceetrus Italy s.p.a., della WRM Capital Asset Management S. a r.l. e della Margherita Distribuzione s.p.a., in solido tra loro.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
IL AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AN | LE ZI |
IL SEGRETARIO