Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 13/01/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4964/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Leopoldo Parte_1
Villani ed elett.te domiciliata presso lo studio del medesimo sito proprio studio in
Gragnano alla Via Nuova San Leone n. 99
-opponente
E
rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_1
Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n.55, presso la sede CP_1
opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Nicola Guariglia nello studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Casa
Manzo n.8/A,
opposta n fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione CP_3
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, nei confronti dell' CP_1
e di dalla IG.ra , avverso Controparte_2 Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90237535 31/000 del 7.07.2023, con riferimento alla complessiva somma di euro 361,65 richiesta a titolo di contributi CP_1 per gli anni in ricorso indicati, con le relative sanzioni.
Parte opponente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti, deducendo, in particolare, che l'avviso di addebito n. 071 2023 90237535 31/000, posto a base dell'intimazione di pagamento,
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, esaminate le difese delle parti, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti, e come dichiarato dal procuratore dell' , in esecuzione CP_1 della succitata sentenza n.757/2019, l'Istituto disposto lo sgravio integrale della somma richiesta all'opponente.
La parte opponente, pertanto, ha già ottenuto, a seguito del succitato provvedimento di sgravio, l'integrale soddisfazione della propria pretesa, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere.
Poiché la prova dell'avvenuto di sgravio, da parte dell è stata data in corso di CP_1 causa, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' titolare del diritto di credito inizialmente fatto valer, deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite tra l'opponente e
[...]
, atteso il ruolo meramente esecutivo svolto da tale parte Controparte_2 processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da con ricorso del 01/08/2023 nei Parte_1 confronti di + così provvede: a)dichiara cessata CP_1 Controparte_2 la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, CP_1 delle spese processuali , che liquida in complessivi euro 341,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione;
c)compensa le spese tra parte opponente e
[...]
. Controparte_2
Torre Annunziata, li 11/6/2025 Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco