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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5338 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Di IO (C.F. ); C.F._2
Appellante
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di IO;
C.F._4
Appellati
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2
) e;
C.F._6 CP_3
Appellati contumaci pagina 1 di 12 Oggetto: Servitù
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 12.5.2025 e dalla difesa di parte appellata in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia,
. Parte_1
In particolare, deducevano che:
-in forza di una convenzione sottoscritta in data 13.12.2005 con il finalizzata Pt_1 alla concessione a favore del loro fabbricato per civile abitazione (sito nel Comune di
Ischia alla località “Costa del lenzuolo”, confinante con la strada statale denominata
“Variante esterna di Ischia”) di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, elargivano la somma di euro 21.000,00;
-in sede della predetta e sottoscritta convenzione, il convenuto dichiarava – senza averne mandato scritto - di essere rappresentante dei propri germani CP_4
, ed , nonché di e (figli Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_1 CP_2 CP_3 del premorto ), nonché - errando - di essere comproprietario del suolo Persona_4 della p.lla 159, fol. 7 (in corrispondenza delle p.lle 973 e 584 dei germani Per_5
e quali padre e zio degli attori), essendo quest'ultima stata
[...] Per_6 espropriata – in data 16.6.1984 con corresponsione da parte del della somma Pt_1 di lire 26.615.000 - dall'Anas per la realizzazione della variante esterna, tale da non potersi concedere alcuna servitù;
- in base a quanto accordato, il rogito notarile sarebbe stato stipulato solo qualora gli stessi fossero divenuti proprietari del suolo sul quale era edificato il proprio fabbricato, ragion per cui, ne derivava una pattuizione del tutto vessatoria;
-in base anche alla rigettata richiesta inibitoria del derivata dal richiamato Pt_1 giudizio possessorio, non poteva che ritenersi quest'ultimo titolare di alcun diritto sul suolo di proprietà e possesso della Famiglia Pt_2
pagina 2 di 12 Per cui, gli attori così concludevano: “a) Dichiararsi la nullità e la inefficacia della convenzione del 13.12.2005, di cui in premessa: b) Condannarsi, per l'effetto, il Pt_1
alla restituzione della somma di euro 21.000, con gli interessi legali dal
[...]
13.12.2005 fino all'effettivo soddisfo. c) Condannarsi il a non ingerirsi Parte_1 nello spazio antistante all'edificio, abitato dagli esponenti, e a non frapporre alcun ostacolo al suo pieno godimento in uno alle pertinenze, turbandone il possesso materiale. d) Dichiararsi, in ogni caso, la eccessiva onerosità, ai sensi degli articoli
1467 e 1468 c.c., del prezzo pagato, previa determinazione del giusto valore del suolo, in relazione alle sue caratteristiche tipologiche, e condannarsi lo stesso Parte_1 alla restituzione della differenza sul maggiore importo ricevutosi, rispetto alla sua quota di un sesto, ed il valore reale determinato;
e) Condannarsi il al Parte_1 risarcimento del danno morale, biologico e materiale, nella misura di euro quarantamila o in ogni altro importo, che sarà determinato anche equitativamente;
f)
Condannarsi il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari processuali, da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”.
Si costituiva in giudizio , rappresentando gravi e reiterati inadempimenti Parte_1 di parte attrice, tale da risultarne infondato quanto avanzato da quest'ultima, così concludeva: “preliminarmente, eccepisce la nullità, inammissibilità, e infondatezza, nel merito in fatto e diritto delle pretese attoree, che dei fatti posti a fondamento delle stesse, stante la palese violazione di quanto disposto dall'art. 163 c.p.c.; sussistono quindi gli estremi per la richiesta di nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. sul presupposto della genericità della domanda e pertanto si insiste nell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo - in via subordinata, rigettare ogni istanza attorea in quanto nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
e per l' effetto accertati i gravissimi inadempimenti contrattuali degli attori dichiarare risolto il rapporto instauratosi tra le parti in causa per grave inadempimento degli attori condannando gli stessi al risarcimento in favore dell'attore delle seguenti somme: - euro 35.00.00= per danno morale in quanto l'inadempimento ha provocato ingenti e gravi turbative nei rapporti familiari tra lo stesso ed i suoi fratelli Parte_1
(comproprietari fondo presunto servente); - euro 9.00,00- per inadempimento contrattuale, oltre alla somma di euro 21000,00 già incassata;
- Euro 3000,00= per ogni anno di indebita occupazione del fondo a partire dal 10 ottobre 2007; - nonché la
pagina 3 di 12 somma che verrà determinata in corso di causa, anche all'esito di CTU, per la impossibilità di utilizzare la restante parte di fondo determinata dal rifiuto ad adempiere di cui alla racc. a/r del 18.12.2009 e relativa risposta;
- con condanna degli attori e ex art 96 c.p.c. per lite temeraria e vittoria di Pt_2 Parte_3 spese e competenze di lite ad attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di intervento volontario litisconsortile, Controparte_1 CP_2
e – in qualità di comproprietari del fondo rurale ubicato in
[...] CP_3
Ischia e confinante con la variante esterna SS 270 Ischia Porto-Barano, cat. fol. 7, mappale 584, quale parte residuale di circa mq 200 dalla maggior consistenza della p.lla n. 159 - riproponendo quanto contestato da e ratificando l'operato Parte_1 di quest'ultimo in relazione alla detta convenzione del 13.12.2005, si costituivano in giudizio, affinchè il Tribunale così procedesse “• Accertare e dichiarare che tutte le opere in premessa elencate e realizzate dagli attori germani e Pt_2 Parte_3
(o da chiunque altro accertato in corso di causa) ricadono in proprietà
[...] Pt_1
• E per l' effetto condannare in solido tra loro gli attori (o i sigg. , e CP_5 Per_5
nei cui confronti si chiede l' integrazione del contraddittorio) )alla Controparte_6 demolizione delle stesse ed eliminazione dei manufatti nonché all'arretramento delle tubazioni e dei serbatoi a distanza legale del confine;
• Accertare e dichiarare che il fondo attoreo non è gravato da alcuna servitù in favore del fondo di proprietà dei convenuti e per l' effetto condannare i medesimi a non più praticare il fondo attoreo ed
a rimuovere ogni opera o manufatto, tubazione o quant' altro illegittimamente ivi insistente;
• Condannare i convenuti in solido a demolire o arretrare a distanza legale i loro fabbricati abusivi con riserva di richiedere con separato giudizio il risarcimento del danno per diminuzione di valore del fondo attoreo;
• Condannare gli attori al risarcimento del danno per grave inadempimento non avendo gli stessi ottemperato agli obblighi posti a loro carico dalla convenzione stipulata con che Parte_1 legittimamente agiva in nome proprio e degli altri comproprietari della P.lla 159 (su cui avrebbe dovuto gravare la costituenda servitù) in virtù di valida procura;
• Con vittoria di spese diritti ed onorari di procedura ed attribuzione al procuratore antistatario”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia, con sentenza n. 5122, pubblicata il 31.05.2021, così provvedeva: “- Dichiara la nullità della scrittura privata del 13.12.2005 per le motivazioni dedotte in parte motiva e, per
pagina 4 di 12 l'effetto, condanna il convenuto a restituire la somma di euro 21.000, con Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
- Dichiara assorbite le altre domande, comprese quelle riconvenzionali;
- Condanna il convenuto e gli interventori al pagamento delle spese di lite, che si liquidano (secondo lo scaglione di cui al DM
55/2014 tra 5.000 e 25.000 euro) in euro 4.000 per onorari, 200 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, ove dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-in via preliminare, i convenuti non avendo fornito alcuna adeguata prova della propria titolarità del fondo servente (pervenutogli in successione legittima dalla madre e sito alla località Costa del Lenzuolo ed identificato con part. Per_7
159, fol.7), la domanda attorea concernente la nullità della suddetta convenzione andava accolta;
-l'accoglimento della predetta domanda attorea, inoltre, era avallato anche dal fatto che - in ordine alla disamina degli atti e alla perizia espletata (come riportata analiticamente in atti) - non risultava essere più proprietario della p.lla Parte_1
159, fol.7, (o meglio dell'area oggetto di convenzione, data l'espropriazione effettuata con decreto del 16.6.1984), quale presupposto indefettibile per la concessione di qualsivoglia servitù prediale mediante contratto.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il capo della sentenza concernente l'omessa esibizione dei titoli comprovanti la proprietà di Per_7 risulterebbe viziato da ultrapetizione, dal momento che il giudice di prime cure avrebbe alterato gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costituivi della domanda attorea e delle eccezioni dei convenuti con quelli dallo stesso supposti.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure – in merito all'effettivo titolare di proprietà dell'espropriata superficie della p.lla
159 - avrebbe non solo travisato le relative prove acquisite (secondo cui l'area interessata, residuata al compimento dell'opera pubblica stradale, è stata restituita dall'ente espropriante alla , ma avrebbe anche arbitrariamente ritenuto che, Per_7
pagina 5 di 12 nonostante l'avutasi restituzione, le aree non trasformate ad opera pubblica fossero rimaste di appartenenza dell'ente espropriante, non essendo stata inoltrata domanda di retrocessione ex art. 47 DPR 327/2001 (applicabile ratione temporis ex art. 60, l. 2359/1865). Ragion per cui, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare quanto avanzato ex artt. 1418, 1325 e 1346, data la mancata prova attorea della giuridica impossibilità dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale – nel ritenere i germani non più proprietari del fondo de quo – si sarebbe pronunciato a Pt_1 contraddittorio non integro, essendo rimasti pretermessi i coeredi Persona_8
e , per cui, necessiterebbe rimettere la causa al primo Persona_9 CP_7 giudice.
, inoltre, ha avanzato istanza ex art. 283 c.p.c., dati i gravi e fondati Parte_1 motivi emergenti dall'odierno processo.
Ebbene, alla luce di quanto predetto, l'appellante così ha concluso:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento del presente gravame, e, rilevate le nullità dedotte con i motivi primo e terzo, sentir riformare integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto di ogni domanda degli attori, da condannare alle spese del doppio grado del giudizio.
Con riferimento al terzo motivo, se non ritenuto assorbito dalle altre nullità e/o dalla riforma integrale, chiede che la Corte rimetta la causa al giudice di primo grado”.
e con comparsa in atti si sono costituiti in CP_8 Controparte_9 giudizio, deducendo che:
-in via preliminare, va eccepita l'inammissibilità dell'appello, in quanto ripetitivo di questioni già ampiamente affrontate, tale da ritenersi violato quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.;
-nel caso di specie non sussista il dedotto vizio di ultrapetizione, dato quanto espressamente chiesto da parte attrice nella prima fase del giudizio. Difatti, secondo gli appellati - in base all'avvenuta corresponsione dell'indennità di espropriazione da parte del e al fatto che l'Anas avesse avviato la detta procedura espropriativa Pt_1 nei confronti di e, finanche, in ordine a quanto correttamente rilevato Per_7 sia dal Tribunale di Napoli, Sez. Ischia, con sentenza n. 8417/2017 e dal giudice di appello con pronuncia n. 1832/2021 - non possa derivare alcun valido elemento pagina 6 di 12 probante l'effettiva proprietà della dante causa del in quanto quest'ultima non Pt_1 sarebbe risultata detentrice di alcun titolo originale. Per cui, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, in mancanza del predetto titolo e per l'effetto dell'intervenuta espropriazione, il Trani non avrebbe potuto stipulare la convenzione, non vantando alcun diritto di proprietà;
-in ordine a quanto poc'anzi rappresentato, inoltre, nel caso de quo non essendovi stata alcuna retrocessione, quest'ultima non possa ritenersi automaticamente operata, come ormai disposto dall'art. 47 DPR 327/2001 e non più – come infondatamente asserito dal - dall'art. 60, l. 2359/1865; Pt_1
-non ricorrendo alcun litisconsorzio necessario, non possa ritenersi nulla la sentenza di prime cure per presunta mancata integrazione del contraddittorio.
Inoltre, non ritenendosi provato alcun danno grave ed irreparabile in capo all'appellante, non si ritiene accoglibile la suddetta richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c..
Ciò dedotto, gli appellati così hanno concluso: “
Per questi motivi
il sottoscritto conclude per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e in ogni caso per il rigetto dell'appello, previo diniego della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone”.
e restano contumaci. Controparte_1 CP_2 CP_3
Con ordinanza depositata il 15.4.2022 veniva dichiarata la contumacia degli appellati e e la causa veniva Controparte_1 CP_3 CP_2 rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 12/12/2023, poi differita al 13.5.2025.
Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 16.4.2025
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 13.5.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del 28.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in pari data), previa concessione alle parti, ai sensi pagina 7 di 12 dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello proposto appare infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Infondato appare sia il primo motivo di appello inerente il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata concernente l'omessa esibizione dei titoli comprovanti la proprietà di dal momento che il giudice di prime cure avrebbe alterato Per_7 gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costituivi della domanda attorea e delle eccezioni dei convenuti con quelli dallo stesso supposti, quanto il secondo motivo di gravame – collegato al primo - con il quale l'appellante asserisce che il giudice di prime cure – in merito all'effettivo titolare di proprietà dell'espropriata superficie della p.lla 159 - avrebbe non solo travisato le relative prove acquisite
(secondo cui l'area interessata, residuata al compimento dell'opera pubblica stradale, è stata restituita dall'ente espropriante alla , ma avrebbe anche Per_7 arbitrariamente ritenuto che, nonostante l'avutasi restituzione, le aree non trasformate ad opera pubblica fossero rimaste di appartenenza dell'ente espropriante, non essendo stata inoltrata domanda di retrocessione ex art. 47 DPR
327/2001 (applicabile ratione temporis ex art. 60, l. 2359/1865).
Deve, invero, ritenersi che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che sulla base della documentazione acquisita al fascicolo di primo grado non vi sia stata la prova della titolarità del fondo servente (part. 159).
Ed invero i convenuti in primo grado hanno asserito di essere proprietari di tale fondo, pervenutogli in successione legittima dalla madre ma tuttavia Per_7 non hanno prodotto alcun titolo da cui si possa desumersi che la loro dante causa fosse proprietaria del fondo identificato con la particella 159 Fol.7. Per_7
Non lo è il provvedimento di esproprio dell'Anas del 16.6.1984 dal quale Pt_1
ha dedotto la titolarità della proprietà del fondo, emergendo secondo la sua
[...] prospettazione che lo stesso appartenga al comune genitore dei germani Pt_1
La particella di terreno identificata in Ischia in NCT con la particella n.159 del Foglio
7 del Comune di Ischia, località denominata “Costa del Lenzuolo”, è stata espropriata dall'Anas con provvedimento del 16.6.1984 per la costituzione della pagina 8 di 12 Variante Esterna all'abitato di Ischia, previo pagamento della somma di lire
23.338.000 a titolo di esproprio della particella 159 e 377 de foglio 7, di lire
3.276.000 a titolo di indennità di occupazione, incassata da , il quale Parte_1 sottoscriveva il predetto provvedimento per ricevuta e quale procuratore della madre
Per_7
Correttamente il giudice di primo grado ha affermato che dall'analisi di tale provvedimento emerge che l'Anas individuava quale proprietario del fondo la predetta madre dei germani poiché quest'ultima, a mezzo del Per_7 Pt_1 suo procuratore, dichiarava, ai sensi della legge n. 391 del 1968, di essere proprietaria del fondo (dichiarazione resa in calce alla planimetria allegata al decreto presente nella documentazione riprodotta in appello dall'appellato) ma che tale documento, non contiene alcun accertamento in relazione alla titolarità del fondo oggetto di esproprio, non essendo sufficiente a provare che i convenuti siano titolari del fondo sui cui hanno costituito la servitù, basandosi il medesimo su di una mera dichiarazione della parte.
Ad avviso del Collegio, tale documento non è sufficiente a provare che il bene indentificato con la particella 159 dl foglio 7 appartenesse a Per_7
Ed ancora correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che non costituisse elemento probante la proprietà del fondo servente in capo al convenuto quanto dedotto dal circa l'accertamento compiuto dal ctu in ordine all'appartenenza Pt_1 del fondo de quo per 1/5 ai germani per la ragione assorbente secondo cui vi Pt_1 era agli atti la presentazione in data 11.9.2008 da parte degli eredi di di Per_7 denuncia di successione che ha natura meramente fiscale (Cass. Sez. V, 29.3.2017
n. 8053) e non è idonea a provare la titolarità del bene, né può valere quale accettazione dell'eredità.
Anche la deduzione del convenuto secondo cui l'esproprio sarebbe stato Pt_1 parziale, non estendendosi a tutta la superficie della particella 159 con conseguente sua legittimazione a stipulare la convenzione, correttamente non è apparsa condivisibile, in mancanza di provvedimento o verbale di restituzione e verbale dei cespiti da parte dell'Anas non potendosi presumere che vi sia stata restituzione di detta area ed esproprio parziale, sul solo assunto che la carreggiata non occupi l'
pagina 9 di 12 intera consistenza della detta particella 159, rimanendo l'Anas in ogni caso proprietaria della parte residua pur se non utilizzata.
Fondatamente, dunque, con la sentenza gravata è stato accertato che i convenuti non hanno fornito adeguata prova della titolarità del fondo, difettando il della Pt_1 qualità di proprietario, elemento necessario per consentire di costituire servitù a carico del fondo, con conseguente accoglimento della domanda attorea di nullità della convenzione.
Anche il terzo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta che il Tribunale – nel ritenere i germani non più proprietari del fondo de quo – si sarebbe Pt_1 pronunciato a contraddittorio non integro, essendo rimasti pretermessi i coeredi e , per cui, necessiterebbe rimettere la Persona_8 Persona_9 CP_7 causa al primo giudice, è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Deve, infatti, ritenersi che, nel caso in esame, avente ad oggetto la domanda attorea di dichiarazione di nullità della convenzione, in quanto trattasi di un'azione contrattuale non si verifica un' ipotesi di litisconsorzio e la sentenza pronunziata non ha effetto di giudicato nei confronti di quelli che non sono parti in causa.
Ed invero, si osserva che “In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio” (cfr. Cassazione civile, Sez. 2 - , Sentenza n. 12683 del 13/05/2025).
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
B. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di parte appellata costituita e in Parte_2 Parte_3 virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., nulla disponendosi con riferimento alle parti appellate contumaci.
pagina 10 di 12 In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi e in base a valori minimi per la fase istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza Tribunale di Napoli – Sez. distaccata
[...] CP_3 di Ischia, n. 5122, pubblicata il 31.05.2021 nel proc. rg n. 95014/2010, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Parte_1
Napoli – Sez. distaccata di Ischia, n. 5122, pubblicata il 31.05.2021 nel proc. rg n.
95014/2010;
2) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e dei compensi professionali del secondo Parte_2 Parte_3 grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.000,00 per compensi pagina 11 di 12 professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 27.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5338 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Di IO (C.F. ); C.F._2
Appellante
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di IO;
C.F._4
Appellati
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2
) e;
C.F._6 CP_3
Appellati contumaci pagina 1 di 12 Oggetto: Servitù
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 12.5.2025 e dalla difesa di parte appellata in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia,
. Parte_1
In particolare, deducevano che:
-in forza di una convenzione sottoscritta in data 13.12.2005 con il finalizzata Pt_1 alla concessione a favore del loro fabbricato per civile abitazione (sito nel Comune di
Ischia alla località “Costa del lenzuolo”, confinante con la strada statale denominata
“Variante esterna di Ischia”) di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, elargivano la somma di euro 21.000,00;
-in sede della predetta e sottoscritta convenzione, il convenuto dichiarava – senza averne mandato scritto - di essere rappresentante dei propri germani CP_4
, ed , nonché di e (figli Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_1 CP_2 CP_3 del premorto ), nonché - errando - di essere comproprietario del suolo Persona_4 della p.lla 159, fol. 7 (in corrispondenza delle p.lle 973 e 584 dei germani Per_5
e quali padre e zio degli attori), essendo quest'ultima stata
[...] Per_6 espropriata – in data 16.6.1984 con corresponsione da parte del della somma Pt_1 di lire 26.615.000 - dall'Anas per la realizzazione della variante esterna, tale da non potersi concedere alcuna servitù;
- in base a quanto accordato, il rogito notarile sarebbe stato stipulato solo qualora gli stessi fossero divenuti proprietari del suolo sul quale era edificato il proprio fabbricato, ragion per cui, ne derivava una pattuizione del tutto vessatoria;
-in base anche alla rigettata richiesta inibitoria del derivata dal richiamato Pt_1 giudizio possessorio, non poteva che ritenersi quest'ultimo titolare di alcun diritto sul suolo di proprietà e possesso della Famiglia Pt_2
pagina 2 di 12 Per cui, gli attori così concludevano: “a) Dichiararsi la nullità e la inefficacia della convenzione del 13.12.2005, di cui in premessa: b) Condannarsi, per l'effetto, il Pt_1
alla restituzione della somma di euro 21.000, con gli interessi legali dal
[...]
13.12.2005 fino all'effettivo soddisfo. c) Condannarsi il a non ingerirsi Parte_1 nello spazio antistante all'edificio, abitato dagli esponenti, e a non frapporre alcun ostacolo al suo pieno godimento in uno alle pertinenze, turbandone il possesso materiale. d) Dichiararsi, in ogni caso, la eccessiva onerosità, ai sensi degli articoli
1467 e 1468 c.c., del prezzo pagato, previa determinazione del giusto valore del suolo, in relazione alle sue caratteristiche tipologiche, e condannarsi lo stesso Parte_1 alla restituzione della differenza sul maggiore importo ricevutosi, rispetto alla sua quota di un sesto, ed il valore reale determinato;
e) Condannarsi il al Parte_1 risarcimento del danno morale, biologico e materiale, nella misura di euro quarantamila o in ogni altro importo, che sarà determinato anche equitativamente;
f)
Condannarsi il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari processuali, da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”.
Si costituiva in giudizio , rappresentando gravi e reiterati inadempimenti Parte_1 di parte attrice, tale da risultarne infondato quanto avanzato da quest'ultima, così concludeva: “preliminarmente, eccepisce la nullità, inammissibilità, e infondatezza, nel merito in fatto e diritto delle pretese attoree, che dei fatti posti a fondamento delle stesse, stante la palese violazione di quanto disposto dall'art. 163 c.p.c.; sussistono quindi gli estremi per la richiesta di nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. sul presupposto della genericità della domanda e pertanto si insiste nell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo - in via subordinata, rigettare ogni istanza attorea in quanto nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
e per l' effetto accertati i gravissimi inadempimenti contrattuali degli attori dichiarare risolto il rapporto instauratosi tra le parti in causa per grave inadempimento degli attori condannando gli stessi al risarcimento in favore dell'attore delle seguenti somme: - euro 35.00.00= per danno morale in quanto l'inadempimento ha provocato ingenti e gravi turbative nei rapporti familiari tra lo stesso ed i suoi fratelli Parte_1
(comproprietari fondo presunto servente); - euro 9.00,00- per inadempimento contrattuale, oltre alla somma di euro 21000,00 già incassata;
- Euro 3000,00= per ogni anno di indebita occupazione del fondo a partire dal 10 ottobre 2007; - nonché la
pagina 3 di 12 somma che verrà determinata in corso di causa, anche all'esito di CTU, per la impossibilità di utilizzare la restante parte di fondo determinata dal rifiuto ad adempiere di cui alla racc. a/r del 18.12.2009 e relativa risposta;
- con condanna degli attori e ex art 96 c.p.c. per lite temeraria e vittoria di Pt_2 Parte_3 spese e competenze di lite ad attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di intervento volontario litisconsortile, Controparte_1 CP_2
e – in qualità di comproprietari del fondo rurale ubicato in
[...] CP_3
Ischia e confinante con la variante esterna SS 270 Ischia Porto-Barano, cat. fol. 7, mappale 584, quale parte residuale di circa mq 200 dalla maggior consistenza della p.lla n. 159 - riproponendo quanto contestato da e ratificando l'operato Parte_1 di quest'ultimo in relazione alla detta convenzione del 13.12.2005, si costituivano in giudizio, affinchè il Tribunale così procedesse “• Accertare e dichiarare che tutte le opere in premessa elencate e realizzate dagli attori germani e Pt_2 Parte_3
(o da chiunque altro accertato in corso di causa) ricadono in proprietà
[...] Pt_1
• E per l' effetto condannare in solido tra loro gli attori (o i sigg. , e CP_5 Per_5
nei cui confronti si chiede l' integrazione del contraddittorio) )alla Controparte_6 demolizione delle stesse ed eliminazione dei manufatti nonché all'arretramento delle tubazioni e dei serbatoi a distanza legale del confine;
• Accertare e dichiarare che il fondo attoreo non è gravato da alcuna servitù in favore del fondo di proprietà dei convenuti e per l' effetto condannare i medesimi a non più praticare il fondo attoreo ed
a rimuovere ogni opera o manufatto, tubazione o quant' altro illegittimamente ivi insistente;
• Condannare i convenuti in solido a demolire o arretrare a distanza legale i loro fabbricati abusivi con riserva di richiedere con separato giudizio il risarcimento del danno per diminuzione di valore del fondo attoreo;
• Condannare gli attori al risarcimento del danno per grave inadempimento non avendo gli stessi ottemperato agli obblighi posti a loro carico dalla convenzione stipulata con che Parte_1 legittimamente agiva in nome proprio e degli altri comproprietari della P.lla 159 (su cui avrebbe dovuto gravare la costituenda servitù) in virtù di valida procura;
• Con vittoria di spese diritti ed onorari di procedura ed attribuzione al procuratore antistatario”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia, con sentenza n. 5122, pubblicata il 31.05.2021, così provvedeva: “- Dichiara la nullità della scrittura privata del 13.12.2005 per le motivazioni dedotte in parte motiva e, per
pagina 4 di 12 l'effetto, condanna il convenuto a restituire la somma di euro 21.000, con Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
- Dichiara assorbite le altre domande, comprese quelle riconvenzionali;
- Condanna il convenuto e gli interventori al pagamento delle spese di lite, che si liquidano (secondo lo scaglione di cui al DM
55/2014 tra 5.000 e 25.000 euro) in euro 4.000 per onorari, 200 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, ove dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-in via preliminare, i convenuti non avendo fornito alcuna adeguata prova della propria titolarità del fondo servente (pervenutogli in successione legittima dalla madre e sito alla località Costa del Lenzuolo ed identificato con part. Per_7
159, fol.7), la domanda attorea concernente la nullità della suddetta convenzione andava accolta;
-l'accoglimento della predetta domanda attorea, inoltre, era avallato anche dal fatto che - in ordine alla disamina degli atti e alla perizia espletata (come riportata analiticamente in atti) - non risultava essere più proprietario della p.lla Parte_1
159, fol.7, (o meglio dell'area oggetto di convenzione, data l'espropriazione effettuata con decreto del 16.6.1984), quale presupposto indefettibile per la concessione di qualsivoglia servitù prediale mediante contratto.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il capo della sentenza concernente l'omessa esibizione dei titoli comprovanti la proprietà di Per_7 risulterebbe viziato da ultrapetizione, dal momento che il giudice di prime cure avrebbe alterato gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costituivi della domanda attorea e delle eccezioni dei convenuti con quelli dallo stesso supposti.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure – in merito all'effettivo titolare di proprietà dell'espropriata superficie della p.lla
159 - avrebbe non solo travisato le relative prove acquisite (secondo cui l'area interessata, residuata al compimento dell'opera pubblica stradale, è stata restituita dall'ente espropriante alla , ma avrebbe anche arbitrariamente ritenuto che, Per_7
pagina 5 di 12 nonostante l'avutasi restituzione, le aree non trasformate ad opera pubblica fossero rimaste di appartenenza dell'ente espropriante, non essendo stata inoltrata domanda di retrocessione ex art. 47 DPR 327/2001 (applicabile ratione temporis ex art. 60, l. 2359/1865). Ragion per cui, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare quanto avanzato ex artt. 1418, 1325 e 1346, data la mancata prova attorea della giuridica impossibilità dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale – nel ritenere i germani non più proprietari del fondo de quo – si sarebbe pronunciato a Pt_1 contraddittorio non integro, essendo rimasti pretermessi i coeredi Persona_8
e , per cui, necessiterebbe rimettere la causa al primo Persona_9 CP_7 giudice.
, inoltre, ha avanzato istanza ex art. 283 c.p.c., dati i gravi e fondati Parte_1 motivi emergenti dall'odierno processo.
Ebbene, alla luce di quanto predetto, l'appellante così ha concluso:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento del presente gravame, e, rilevate le nullità dedotte con i motivi primo e terzo, sentir riformare integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto di ogni domanda degli attori, da condannare alle spese del doppio grado del giudizio.
Con riferimento al terzo motivo, se non ritenuto assorbito dalle altre nullità e/o dalla riforma integrale, chiede che la Corte rimetta la causa al giudice di primo grado”.
e con comparsa in atti si sono costituiti in CP_8 Controparte_9 giudizio, deducendo che:
-in via preliminare, va eccepita l'inammissibilità dell'appello, in quanto ripetitivo di questioni già ampiamente affrontate, tale da ritenersi violato quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.;
-nel caso di specie non sussista il dedotto vizio di ultrapetizione, dato quanto espressamente chiesto da parte attrice nella prima fase del giudizio. Difatti, secondo gli appellati - in base all'avvenuta corresponsione dell'indennità di espropriazione da parte del e al fatto che l'Anas avesse avviato la detta procedura espropriativa Pt_1 nei confronti di e, finanche, in ordine a quanto correttamente rilevato Per_7 sia dal Tribunale di Napoli, Sez. Ischia, con sentenza n. 8417/2017 e dal giudice di appello con pronuncia n. 1832/2021 - non possa derivare alcun valido elemento pagina 6 di 12 probante l'effettiva proprietà della dante causa del in quanto quest'ultima non Pt_1 sarebbe risultata detentrice di alcun titolo originale. Per cui, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, in mancanza del predetto titolo e per l'effetto dell'intervenuta espropriazione, il Trani non avrebbe potuto stipulare la convenzione, non vantando alcun diritto di proprietà;
-in ordine a quanto poc'anzi rappresentato, inoltre, nel caso de quo non essendovi stata alcuna retrocessione, quest'ultima non possa ritenersi automaticamente operata, come ormai disposto dall'art. 47 DPR 327/2001 e non più – come infondatamente asserito dal - dall'art. 60, l. 2359/1865; Pt_1
-non ricorrendo alcun litisconsorzio necessario, non possa ritenersi nulla la sentenza di prime cure per presunta mancata integrazione del contraddittorio.
Inoltre, non ritenendosi provato alcun danno grave ed irreparabile in capo all'appellante, non si ritiene accoglibile la suddetta richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c..
Ciò dedotto, gli appellati così hanno concluso: “
Per questi motivi
il sottoscritto conclude per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e in ogni caso per il rigetto dell'appello, previo diniego della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone”.
e restano contumaci. Controparte_1 CP_2 CP_3
Con ordinanza depositata il 15.4.2022 veniva dichiarata la contumacia degli appellati e e la causa veniva Controparte_1 CP_3 CP_2 rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 12/12/2023, poi differita al 13.5.2025.
Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 16.4.2025
(ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 13.5.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del 28.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in pari data), previa concessione alle parti, ai sensi pagina 7 di 12 dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
L'appello proposto appare infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Infondato appare sia il primo motivo di appello inerente il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata concernente l'omessa esibizione dei titoli comprovanti la proprietà di dal momento che il giudice di prime cure avrebbe alterato Per_7 gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costituivi della domanda attorea e delle eccezioni dei convenuti con quelli dallo stesso supposti, quanto il secondo motivo di gravame – collegato al primo - con il quale l'appellante asserisce che il giudice di prime cure – in merito all'effettivo titolare di proprietà dell'espropriata superficie della p.lla 159 - avrebbe non solo travisato le relative prove acquisite
(secondo cui l'area interessata, residuata al compimento dell'opera pubblica stradale, è stata restituita dall'ente espropriante alla , ma avrebbe anche Per_7 arbitrariamente ritenuto che, nonostante l'avutasi restituzione, le aree non trasformate ad opera pubblica fossero rimaste di appartenenza dell'ente espropriante, non essendo stata inoltrata domanda di retrocessione ex art. 47 DPR
327/2001 (applicabile ratione temporis ex art. 60, l. 2359/1865).
Deve, invero, ritenersi che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che sulla base della documentazione acquisita al fascicolo di primo grado non vi sia stata la prova della titolarità del fondo servente (part. 159).
Ed invero i convenuti in primo grado hanno asserito di essere proprietari di tale fondo, pervenutogli in successione legittima dalla madre ma tuttavia Per_7 non hanno prodotto alcun titolo da cui si possa desumersi che la loro dante causa fosse proprietaria del fondo identificato con la particella 159 Fol.7. Per_7
Non lo è il provvedimento di esproprio dell'Anas del 16.6.1984 dal quale Pt_1
ha dedotto la titolarità della proprietà del fondo, emergendo secondo la sua
[...] prospettazione che lo stesso appartenga al comune genitore dei germani Pt_1
La particella di terreno identificata in Ischia in NCT con la particella n.159 del Foglio
7 del Comune di Ischia, località denominata “Costa del Lenzuolo”, è stata espropriata dall'Anas con provvedimento del 16.6.1984 per la costituzione della pagina 8 di 12 Variante Esterna all'abitato di Ischia, previo pagamento della somma di lire
23.338.000 a titolo di esproprio della particella 159 e 377 de foglio 7, di lire
3.276.000 a titolo di indennità di occupazione, incassata da , il quale Parte_1 sottoscriveva il predetto provvedimento per ricevuta e quale procuratore della madre
Per_7
Correttamente il giudice di primo grado ha affermato che dall'analisi di tale provvedimento emerge che l'Anas individuava quale proprietario del fondo la predetta madre dei germani poiché quest'ultima, a mezzo del Per_7 Pt_1 suo procuratore, dichiarava, ai sensi della legge n. 391 del 1968, di essere proprietaria del fondo (dichiarazione resa in calce alla planimetria allegata al decreto presente nella documentazione riprodotta in appello dall'appellato) ma che tale documento, non contiene alcun accertamento in relazione alla titolarità del fondo oggetto di esproprio, non essendo sufficiente a provare che i convenuti siano titolari del fondo sui cui hanno costituito la servitù, basandosi il medesimo su di una mera dichiarazione della parte.
Ad avviso del Collegio, tale documento non è sufficiente a provare che il bene indentificato con la particella 159 dl foglio 7 appartenesse a Per_7
Ed ancora correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che non costituisse elemento probante la proprietà del fondo servente in capo al convenuto quanto dedotto dal circa l'accertamento compiuto dal ctu in ordine all'appartenenza Pt_1 del fondo de quo per 1/5 ai germani per la ragione assorbente secondo cui vi Pt_1 era agli atti la presentazione in data 11.9.2008 da parte degli eredi di di Per_7 denuncia di successione che ha natura meramente fiscale (Cass. Sez. V, 29.3.2017
n. 8053) e non è idonea a provare la titolarità del bene, né può valere quale accettazione dell'eredità.
Anche la deduzione del convenuto secondo cui l'esproprio sarebbe stato Pt_1 parziale, non estendendosi a tutta la superficie della particella 159 con conseguente sua legittimazione a stipulare la convenzione, correttamente non è apparsa condivisibile, in mancanza di provvedimento o verbale di restituzione e verbale dei cespiti da parte dell'Anas non potendosi presumere che vi sia stata restituzione di detta area ed esproprio parziale, sul solo assunto che la carreggiata non occupi l'
pagina 9 di 12 intera consistenza della detta particella 159, rimanendo l'Anas in ogni caso proprietaria della parte residua pur se non utilizzata.
Fondatamente, dunque, con la sentenza gravata è stato accertato che i convenuti non hanno fornito adeguata prova della titolarità del fondo, difettando il della Pt_1 qualità di proprietario, elemento necessario per consentire di costituire servitù a carico del fondo, con conseguente accoglimento della domanda attorea di nullità della convenzione.
Anche il terzo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta che il Tribunale – nel ritenere i germani non più proprietari del fondo de quo – si sarebbe Pt_1 pronunciato a contraddittorio non integro, essendo rimasti pretermessi i coeredi e , per cui, necessiterebbe rimettere la Persona_8 Persona_9 CP_7 causa al primo giudice, è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Deve, infatti, ritenersi che, nel caso in esame, avente ad oggetto la domanda attorea di dichiarazione di nullità della convenzione, in quanto trattasi di un'azione contrattuale non si verifica un' ipotesi di litisconsorzio e la sentenza pronunziata non ha effetto di giudicato nei confronti di quelli che non sono parti in causa.
Ed invero, si osserva che “In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio” (cfr. Cassazione civile, Sez. 2 - , Sentenza n. 12683 del 13/05/2025).
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
B. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di parte appellata costituita e in Parte_2 Parte_3 virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., nulla disponendosi con riferimento alle parti appellate contumaci.
pagina 10 di 12 In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi e in base a valori minimi per la fase istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza Tribunale di Napoli – Sez. distaccata
[...] CP_3 di Ischia, n. 5122, pubblicata il 31.05.2021 nel proc. rg n. 95014/2010, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Parte_1
Napoli – Sez. distaccata di Ischia, n. 5122, pubblicata il 31.05.2021 nel proc. rg n.
95014/2010;
2) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e dei compensi professionali del secondo Parte_2 Parte_3 grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.000,00 per compensi pagina 11 di 12 professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 27.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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