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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/08/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2827/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.MILTON D'AMBRA Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.2827/2025, promossa con ricorso depositato il 06.06.2025 da:
1) SI.ra , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
SU (VA) alla Via Trieste n. 23, C.F. , e C.F._1
2) SI. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
(VS) alla Via Trieste n. 23, C.F. ; entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Milano, Viale Premuda 14, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Vincenzo di Lucchio,
C.F.. indirizzo PEC: i quali hanno C.F._3 Email_1 contratto matrimonio il 21.12.1985 in IF (CS), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 parte 2 Serie A dell'anno 1985,con i seguenti figli maggiorenni:
RC GI, C.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]; AU GI C.F. Nata a C.F._5
AR il 30.09.1989 e residente in [...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di SU alla Via Trieste n. 23 identificata al
N.C.E.U. del Comune di SU (VA) al Foglio 4 nn. 26 e 27, sub 501, cat. A/3, Classe 3,
4,5 vani, R.C. 178,95, viene trasferita integralmente alla SI.ra , la Controparte_1
1 quale dichiara di accettare la quota del SI. a titolo di assegno di mantenimento una CP_2 tantum;
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di TO RS , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.12.1985, in IF (CS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IF (anno 1985, atto n. 6, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TO RS nella Camera di ConSIlio del ___27.8.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.MILTON D'AMBRA Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.2827/2025, promossa con ricorso depositato il 06.06.2025 da:
1) SI.ra , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
SU (VA) alla Via Trieste n. 23, C.F. , e C.F._1
2) SI. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
(VS) alla Via Trieste n. 23, C.F. ; entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Milano, Viale Premuda 14, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Vincenzo di Lucchio,
C.F.. indirizzo PEC: i quali hanno C.F._3 Email_1 contratto matrimonio il 21.12.1985 in IF (CS), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 parte 2 Serie A dell'anno 1985,con i seguenti figli maggiorenni:
RC GI, C.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]; AU GI C.F. Nata a C.F._5
AR il 30.09.1989 e residente in [...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di SU alla Via Trieste n. 23 identificata al
N.C.E.U. del Comune di SU (VA) al Foglio 4 nn. 26 e 27, sub 501, cat. A/3, Classe 3,
4,5 vani, R.C. 178,95, viene trasferita integralmente alla SI.ra , la Controparte_1
1 quale dichiara di accettare la quota del SI. a titolo di assegno di mantenimento una CP_2 tantum;
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di TO RS , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.12.1985, in IF (CS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IF (anno 1985, atto n. 6, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TO RS nella Camera di ConSIlio del ___27.8.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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