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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4553/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.4.2025 da
1) Parte_1 nato/a Magenta il 09.11.1978 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Molendi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Magenta il 05.06.1975 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Molendi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RB (MI)
(anno 2002 atto n.
5 - parte II - serie A)
In comunione separazione dei beni. con il seguente figlio:
- , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Il figlio è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso il domicilio della madre, genitore collocatario, ove vivrà stabilmente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e tempestiva riguardo qualsivoglia variazione significativa che possa interessare il figlio.
3) In merito alle nuove relazioni affettive, entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare al figlio eventuali nuovi partners, salvo nel caso di relazioni serie e durature. In tali circostanze l'inserimento di nuovi partners nella vita del minore dovrà avvenire in modo graduale e rispettoso.
4) Al fine di garantirne una presenza costante nella vita del figlio, il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio due fine settimana al mese, in maniera alternata, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica. Durante il periodo scolastico, nei weekend di spettanza del padre, qualora i compiti non vengano svolti con lui, il minore dovrà rientrare anticipatamente alle 17:00 della domenica per completare gli impegni scolastici. È, inoltre, previsto un incontro infrasettimanale ogni mercoledì, dalle 17:30 alle 21:00 (compiti fatti), comprensivo della cena. Questo incontro potrà essere adattato in base a eventuali esigenze sopravvenute.
5) Le parti potranno concordare modifiche a quanto sopra, con ragionevole preavviso, in caso di impedimento o al fine di far fronte alle proprie esigenze lavorative, ma in ogni caso nel rispetto delle esigenze del figlio e garantendo la continuità delle attività e delle amicizie del figlio.
6) Il padre potrà, inoltre, far visita al figlio in altri momenti, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e delle attività del minore.
7) La madre, in qualità di genitore collocatario in rispetto del principio di bigenitorialità, si impegna a favorire e agevolare il rapporto del figlio con il padre, garantendo la massima flessibilità negli orari di visita e accogliendo eventuali richieste di tempo aggiuntivo, sempre compatibilmente con gli impegni del minore. Sarà sua cura facilitare i contatti quotidiani tra il figlio e il padre attraverso telefonate o videochiamate.
8) Per quanto riguarda le festività, il figlio trascorrerà il Natale o il Capodanno, la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, alternativamente con ciascun genitore, iniziando con il primo Natale presso la madre. Durante i periodi di vacanza natalizia e Pasquale, i genitori si accorderanno per tenere il figlio con sé per più giorni consecutivi, alternandosi negli anni. Per le vacanze estive, i periodi di permanenza presso ciascun genitore verranno concordati entro il 15 maggio di ogni anno, in base alle disponibilità di ferie lavorative.
9) Eventuali modifiche al calendario potranno essere concordate tra le parti con ragionevole preavviso, privilegiando sempre l'interesse del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un approccio flessibile e collaborativo, particolarmente in caso di emergenze o imprevisti, eventualmente anche adattando giorni e orari di visita.
10) I genitori si impegnano, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a fornire i recapiti dei luoghi di villeggiatura e a collaborare per tutte le pratiche relative ai documenti di espatrio del minore, inclusi passaporto e carta d'identità.
11) La casa coniugale sita in Magenta, Via Boffalora n. 14, con tutti gli arredi, è assegnata alla sig.ra . Parte_2
12) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Per_1 Pt_2 di € 400,00 (quattrocento/00), oltre alla quota dell'assegno unico universale spettante di cui beneficerà al 100% la sig.ra somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente il giorno Pt_2 Pt_2
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
13) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le Per_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14.11. 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) il sig. al fine di garantire la stabilità economica e abitativa della sig.ra e del figlio, Per_1 Pt_2 nonché per favorire un equilibrio economico, un clima sereno e di collaborazione tra i genitori, promette di trasferire alla sig.ra la propria quota indivisa del 50% del diritto di proprietà da esso Pt_2 vantato sull'immobile, già casa coniugale, in uno con tutti gli arredi ivi presenti, sito in Magenta, Via
Boffalora n. 14, pervenuto alle parti con atto di compravendita repertorio n. 30709 - Notaio in
Abbiategrasso dott. registrato ad Abbiategrasso il 19.04.2005 al N. 842, serie 1, Persona_2
(doc. 5) costituito da fabbricati ad uso civile abitazione a due piani fuori terra, nonché area nuda a corte e giardino di pertinenza in proprietà esclusiva, che nel vigente Catasto Fabbricati di Magenta, e oggi così censiti (doc. 6):
- foglio 3, particella 144, sub. 703, rendita € 289,22, cat. A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie totale 78 mq. - Strada Boffalora n. 14 piano T-1
- foglio 3, particella 144, sub. 704, rendita € 94,25, cat. C/6, classe 4, consistenza 25 mq., superficie totale 32 mq. - Strada Boffalora n. 14 piano T
- foglio 3, particella 144, sub. 701, e foglio 3, particella 145, sub. 702 rendita € 852,15, cat. A/7, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie totale 208 mq. - Strada Boffalora n. 14 piano T-1
Il trasferimento della quota di comproprietà, pari al 50%, sulle unità immobiliari sopra citate viene effettuato ed accettato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, precisando, inoltre le parti che detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto come concreto e soddisfacente contributo del sig. a favore della sig.ra Per_1 ma anche per garantire, oltre che con il contributo mensile previsto, il mantenimento e la Pt_2 stabilità economica del figlio sino all'autosufficienza.
I dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati, sono per le parti conformi allo stato di fatto attuale (doc. 5 - 6).
L'atto di trasferimento dovrà stipularsi entro 60 giorni dal deposito della sentenza di omologa, e le relative spese saranno a carico della sig.ra Pt_2
Sino al trasferimento dell'immobile, le spese ordinarie e straordinarie saranno a carico della sig.ra
Pt_2
La cessione nei termini sopra descritti rientra nella regolazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi.
Agli effetti fiscali la predetta cessione di quota di proprietà dei predetti immobili viene dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 e succ. modif.
15) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune e, pertanto, ogni altra questione di natura patrimoniale deve intendersi già definita fra le parti.
16) I coniugi, in considerazione della natura consensuale della presente separazione e della piena condivisione delle condizioni sopra esposte, dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione del decreto di omologazione che verrà emesso dal Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in RB (MI) il 13.04.2002
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RB (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG