CA
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6758 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 2946/2025 V.G. e pendente
TRA
, con sede legale in Willebroek, Belgio, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tiberi e Cristiano Bartoletti per delega in atti reclamante
E
, con sede legale in Roma, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
TE RA e AN AL giusta procura in atti reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 50 ccii.
Conclusioni
Per la reclamante: “CHIEDE All'Ill.ma Corte d'Appelo di Roma, in Camera di Consiglio, sentite le parti, revocato o annullato il decreto impugnato, di accogliere il presente reclamo e di dichiarare aperta, con sentenza, la liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
, cancellata dal Registro delle Imprese di Roma il 26/4/2024, con sede legale in Roma,
[...]
Via Ruggiero Bonghi 11/B, Codice fiscale, n.iscr. al Registro Imprese e Partita IVA in P.IVA_1 persona dell'ex liquidatore (C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._1
30/6/1950, nomiato nella detta qualità il 29/12/2023, residente in [...], Via Marcandreola 26 – Lettera C, rimettendo gli atti al Tribunale competente, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria integrale delle spese della presente procedura, da liquidarsi in base ai vigenti Parametri”;
Per la reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il reclamo ex art. 50 CCII proposto da e Pt_1 comunque rigettare la domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale formulata nei confronti della
[...]
CP_
per le ragioni sopra indicate. condannare la alla rifusione dei compensi professionali”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società a impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 16 Parte_1 aprile 2025, con il quale era stata rigettata la sua istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società . Controparte_1
La reclamante ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto il difetto di prova del credito sotteso alla domanda;
in proposito ha evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il credito derivante dal rapporto contrattuale inter partes fosse dimostrato dall'intervenuto pagamento di pregresse fatture recanti analoghe causali, dalla produzione (quantomeno per alcune fatture, di importo pari a circa 128.000,00 euro) degli ordinativi disposti dalla controparte, nonché da una ricognizione di debito per somma pari a circa 184.000,00 euro.
Su tali presupposti, adducendo la pacifica configurabilità dello stato di insolvenza della debitrice, la reclamante ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e l'apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_1
La società si è costituita resistendo al reclamo. Controparte_1
A tal fine ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, proposta quando oramai era decorso il termine annuale di cui all'art. 33 ccii dalla cancellazione della società dal registro delle imprese;
in ogni caso ha contestato il fondamento delle avverse deduzioni ed ha dunque concluso per la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma.
Il reclamo non può che essere rigettato, essendo per legge inibita la possibilità di dare corso all'eventuale apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
La suddetta società si è infatti cancellata dal registro delle imprese in data 26 aprile 2024, talché,
a norma dell'art. 33 ccii. avrebbe potuto essere assoggettata alla liquidazione giudiziale entro l'anno successivo, ovvero entro il 26 aprile 2025.
Ebbene, tale termine era già decorso al momento della proposizione del reclamo, depositato in data 28 maggio 2025.
L'impugnazione va pertanto rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione. Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, riconducibile appunto all'avvenuta proposizione del reclamo quando era già spirato il termine di legge per l'assoggettamento della reclamata alla procedura di liquidazione giudiziale.
Deve infine essere accertata la debenza, in capo alla società reclamante, di un importo pari a quello del contribuito unificato dovuto per l'impugnazione, giusto il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
2946/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la società reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 2946/2025 V.G. e pendente
TRA
, con sede legale in Willebroek, Belgio, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tiberi e Cristiano Bartoletti per delega in atti reclamante
E
, con sede legale in Roma, codice fiscale e partita Controparte_1
IVA in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
TE RA e AN AL giusta procura in atti reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 50 ccii.
Conclusioni
Per la reclamante: “CHIEDE All'Ill.ma Corte d'Appelo di Roma, in Camera di Consiglio, sentite le parti, revocato o annullato il decreto impugnato, di accogliere il presente reclamo e di dichiarare aperta, con sentenza, la liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
, cancellata dal Registro delle Imprese di Roma il 26/4/2024, con sede legale in Roma,
[...]
Via Ruggiero Bonghi 11/B, Codice fiscale, n.iscr. al Registro Imprese e Partita IVA in P.IVA_1 persona dell'ex liquidatore (C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._1
30/6/1950, nomiato nella detta qualità il 29/12/2023, residente in [...], Via Marcandreola 26 – Lettera C, rimettendo gli atti al Tribunale competente, con ogni conseguente provvedimento di legge. Con vittoria integrale delle spese della presente procedura, da liquidarsi in base ai vigenti Parametri”;
Per la reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il reclamo ex art. 50 CCII proposto da e Pt_1 comunque rigettare la domanda di apertura della Liquidazione Giudiziale formulata nei confronti della
[...]
CP_
per le ragioni sopra indicate. condannare la alla rifusione dei compensi professionali”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società a impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 16 Parte_1 aprile 2025, con il quale era stata rigettata la sua istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società . Controparte_1
La reclamante ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto il difetto di prova del credito sotteso alla domanda;
in proposito ha evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il credito derivante dal rapporto contrattuale inter partes fosse dimostrato dall'intervenuto pagamento di pregresse fatture recanti analoghe causali, dalla produzione (quantomeno per alcune fatture, di importo pari a circa 128.000,00 euro) degli ordinativi disposti dalla controparte, nonché da una ricognizione di debito per somma pari a circa 184.000,00 euro.
Su tali presupposti, adducendo la pacifica configurabilità dello stato di insolvenza della debitrice, la reclamante ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e l'apertura della liquidazione giudiziale di . Controparte_1
La società si è costituita resistendo al reclamo. Controparte_1
A tal fine ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, proposta quando oramai era decorso il termine annuale di cui all'art. 33 ccii dalla cancellazione della società dal registro delle imprese;
in ogni caso ha contestato il fondamento delle avverse deduzioni ed ha dunque concluso per la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma.
Il reclamo non può che essere rigettato, essendo per legge inibita la possibilità di dare corso all'eventuale apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
La suddetta società si è infatti cancellata dal registro delle imprese in data 26 aprile 2024, talché,
a norma dell'art. 33 ccii. avrebbe potuto essere assoggettata alla liquidazione giudiziale entro l'anno successivo, ovvero entro il 26 aprile 2025.
Ebbene, tale termine era già decorso al momento della proposizione del reclamo, depositato in data 28 maggio 2025.
L'impugnazione va pertanto rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione. Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, riconducibile appunto all'avvenuta proposizione del reclamo quando era già spirato il termine di legge per l'assoggettamento della reclamata alla procedura di liquidazione giudiziale.
Deve infine essere accertata la debenza, in capo alla società reclamante, di un importo pari a quello del contribuito unificato dovuto per l'impugnazione, giusto il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
2946/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la società reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino