Art. 13.
Per le operazioni di prestito verra' tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilita' con le quali si metteranno in evidenza:
a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;
b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte;
c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;
d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;
e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;
f) i compensi trattenuti dagli istituti.
Le annualita' di ammortamento dovute dai beneficiari - dedotti i compensi spettanti agli istituti - dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e cio' anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.
Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al fondo le somme dovute dai beneficiari per interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti.
Dopo il 31 dicembre 1980 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.
Alla fine di ciascun semestre gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.
Per le operazioni di prestito verra' tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilita' con le quali si metteranno in evidenza:
a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;
b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte;
c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;
d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;
e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;
f) i compensi trattenuti dagli istituti.
Le annualita' di ammortamento dovute dai beneficiari - dedotti i compensi spettanti agli istituti - dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al conto corrente fruttifero intestato al "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e cio' anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.
Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al fondo le somme dovute dai beneficiari per interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti.
Dopo il 31 dicembre 1980 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.
Alla fine di ciascun semestre gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.