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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 428/2024
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 21/05/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 428/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Me) ed ivi residente in c/da Riserva snc, titolare dell'omonima ditta individuale (P.
Iva ), corrente in Caronia (Me), via Umberto n. 237, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino
– RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui CP_1
uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F. C.F._2
– RESISTENTE –
E
(C.F. n. ), con sede in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_3
G. Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mannuccia
– RESISTENTE –
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per il ricorrente, l'Avv. S. Cinnera Martino, che chiede la declaratoria di cessata materia del contendere e la vittoria delle spese, con applicazione del principio di
1 soccombenza virtuale, rilevando che subito dopo il ricorso veniva posto in essere il pignoramento;
Per l'Avv. G. Mannuccia;
CP_4
Per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Avv. Emilia Panuccio, che chiede l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
L'avv. Mannuccia si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
Evidenzia che l' – legittimata unicamente in riferimento al procedimento di CP_4
riscossione – ha effettuato tempestivamente tutto quanto di sua competenza dopo che l'ente impositore ha disposto lo sgravio e l'annullamento della cartella. Insiste, pertanto, nella compensazione delle spese.
L'avv. Cinnera contesta.
Insiste nella condanna alle spese.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come inatti;
discutono brevemente la causa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Da' atto che alla redazione del presente verbale ha collaborato il dr. Giovanni
Cipriano, Funzionario addetto all'UPP.
Il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00060715 52 000 con la quale era stato
2 intimato il pagamento della complessiva somma di € 141.475,88, di cui € 86.927,00 intimati a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27 comma
6 della L. n. 689/1981.
Deduceva l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, in quanto calcolate con decorrenza errata, e segnatmente con dies a quo antecedente rispetto al momento in cui
- con la sentenza n. 861 del 17.10.2023 della Corte d'Appello di Messina - i provvedimenti presupposti avevano acquisito efficiacia esecutiva, anzitempo sospesa, in primo grado, sin dal 21.12.2011, su disposizione cautelare del Tribunale di Mistretta.
Per i motivi dedotti in ricorso, l'opponente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficiacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e, nel merito, di ritenere e dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme intimate a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento, disponendo l'annullamento, in parte qua, del provvedimento opposto, nonché lo sgravio di tali maggiorazioni e l'eventuale restituzione di quanto versato all'ente riscossore nelle more del giudizio, con vittoria delle spese di lite e condanna al risarcimento ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Si costituiva l Controparte_1
, deducendo l'avvio della procedura di sgravio della cartella di
[...]
pagamento opposta, limitatamente all'importo ingiunto a titolo di maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981; chiedeva di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , la quale si opponeva Controparte_3
sull'istanza di sospensione cautelare ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva, attenendo all'ente impositore ogni questione relativa al merito della vicenda. Chiedeva di ritenere e dichiarare legittima la cartella di pagamento opposta, del ruolo sotteso, nonché di tutta la procedura di riscossione;
di essere garantita e manlevata dall'ente impositore, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole correlata all'accoglimento della domanda del ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
3 All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'ente impositore ha comprovato di avere disposto l'avvio della procedura di sgravio della cartella di pagamento opposta, limitatamente all'importo ingiunto a titolo di maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981.
In corso di causa, l si è associata all'estinzione del Controparte_3
procedimento per cessata materia del contendere e ha prodotto documentazione dalla quale si evince che è stata data esecuzione al provvedimento di sgravio disposto dall'ente impositore (flusso del 26.09.2024), con emissione del provvedimento di annullamento carico in data 11.10.2024 e conseguenziale restituzione, in favore di parte ricorrente, delle somme incassate in eccedenza.
Parte ricorrente, nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 28/03/2025, si è associato alla richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, dichiarando di avere ricevuto, con bonifico eseguito in data 23/01/2025, la restituzione delle somme in eccedenza incassate da CP_4
Ciò posto in fatto, deve accedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere come invocata da tutte le parti che non hanno più, in evidenza, alcun interesse ad una pronuncia giudiziale della controversia.
Il ricorrente ha insistito nella condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che lo sgravio è stato disposto soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo ed il rimborso eseguito solo in data 23.01.2025.
Parte ricorrente, ha inoltre insistito nella richiesta formulata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., per avere dopo la notifica del ricorso e, quindi, pienamente CP_4
consapevole della illegittimità della pretesa, in parte qua, eseguito la notifica di un pignoramento presso terzi, per l'intero importo, presso . Controparte_5
4 L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale.
Nel caso di specie, non può essere accolta l'istanza risarcitoria, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dall'odierno giudice, “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (ex multis Cass. n. 21798/2015, conforme a Cass. SS.UU. n. 7583/2004).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una pronuncia conseguente all'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, hanno tra l'altro escluso la configurazione della condanna ex art. 96 c.p.c. quando i presupposti vengano ricondotti ad azioni esplicate attraverso strumenti processuali esterni al giudizio, ritenendo irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali di parte esterne all'ambito della proposizione ricorso (cfr. Cass. SS.UU., 16/09/2021, n.
25041).
Al rigetto della domanda ex art. 96 non consegue alcuna valutazione in ordine alla
(reciproca) soccombenza che deve avere, invero, riguardo all'oggetto della controversia, alla vittoria ovvero alla soccombenza cioè rispetto al petitum, non alle domande accessorie quali può configurarsi quella relativa alla responsabilità aggravata, poiché non direttamente attinente all'oggetto della lite (cfr. Cass. 23/06/2022,
n.20317).
Le spese di lite vengono poste a carico delle parti opposte, in solido tra loro, in ragione della c.d. soccombenza virtuale, venendo in rilievo come la procedura di sgravio sia stata avviata, successivamente, rispetto al momento in cui si è perfezionata la notifica dell'opposizione (04/06/2024).
5 Occorre anche considerare che dopo la notifica del ricorso e, quindi, con la CP_4
piena consapevolezza delle ragioni del ricorrente, ha eseguito la notifica di un pignoramento presso terzi (data del pignoramento 22/07/2024), per l'intero importo ingiunto con la cartella di pagamento opposta.
Di conseguenza, è da ritenersi comunque responsabile dell'esecuzione avviata in danno del ricorrente, dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Le spese processuali vanno, pertanto, poste anche a suo carico.
Esse sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerando che i resistenti si sono fatti comunque parte diligente all'esecuzione dello sgravio e del rimborso, con tempestività;
i minimi sono altresì giustificati dalla semplicità dell'attività difensiva che in concreto si è resa necessaria e stante anche la semplicità delle questioni trattate;
va tenuto conto nella liquidazione del valore della controversia, risultato dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti del giudizio;
- condanna le amministrazioni resistenti, in virtù del principio di c.d. soccombenza virtuale, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
786,00 per spese vive ed € 4.217,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso telematicamente in data 21/05/2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
6
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 21/05/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 428/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Me) ed ivi residente in c/da Riserva snc, titolare dell'omonima ditta individuale (P.
Iva ), corrente in Caronia (Me), via Umberto n. 237, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino
– RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dell pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui CP_1
uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F. C.F._2
– RESISTENTE –
E
(C.F. n. ), con sede in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_3
G. Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mannuccia
– RESISTENTE –
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per il ricorrente, l'Avv. S. Cinnera Martino, che chiede la declaratoria di cessata materia del contendere e la vittoria delle spese, con applicazione del principio di
1 soccombenza virtuale, rilevando che subito dopo il ricorso veniva posto in essere il pignoramento;
Per l'Avv. G. Mannuccia;
CP_4
Per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Avv. Emilia Panuccio, che chiede l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
L'avv. Mannuccia si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
Evidenzia che l' – legittimata unicamente in riferimento al procedimento di CP_4
riscossione – ha effettuato tempestivamente tutto quanto di sua competenza dopo che l'ente impositore ha disposto lo sgravio e l'annullamento della cartella. Insiste, pertanto, nella compensazione delle spese.
L'avv. Cinnera contesta.
Insiste nella condanna alle spese.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come inatti;
discutono brevemente la causa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Da' atto che alla redazione del presente verbale ha collaborato il dr. Giovanni
Cipriano, Funzionario addetto all'UPP.
Il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00060715 52 000 con la quale era stato
2 intimato il pagamento della complessiva somma di € 141.475,88, di cui € 86.927,00 intimati a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27 comma
6 della L. n. 689/1981.
Deduceva l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, in quanto calcolate con decorrenza errata, e segnatmente con dies a quo antecedente rispetto al momento in cui
- con la sentenza n. 861 del 17.10.2023 della Corte d'Appello di Messina - i provvedimenti presupposti avevano acquisito efficiacia esecutiva, anzitempo sospesa, in primo grado, sin dal 21.12.2011, su disposizione cautelare del Tribunale di Mistretta.
Per i motivi dedotti in ricorso, l'opponente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficiacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e, nel merito, di ritenere e dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme intimate a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento, disponendo l'annullamento, in parte qua, del provvedimento opposto, nonché lo sgravio di tali maggiorazioni e l'eventuale restituzione di quanto versato all'ente riscossore nelle more del giudizio, con vittoria delle spese di lite e condanna al risarcimento ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Si costituiva l Controparte_1
, deducendo l'avvio della procedura di sgravio della cartella di
[...]
pagamento opposta, limitatamente all'importo ingiunto a titolo di maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981; chiedeva di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , la quale si opponeva Controparte_3
sull'istanza di sospensione cautelare ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva, attenendo all'ente impositore ogni questione relativa al merito della vicenda. Chiedeva di ritenere e dichiarare legittima la cartella di pagamento opposta, del ruolo sotteso, nonché di tutta la procedura di riscossione;
di essere garantita e manlevata dall'ente impositore, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole correlata all'accoglimento della domanda del ricorrente.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
3 All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'ente impositore ha comprovato di avere disposto l'avvio della procedura di sgravio della cartella di pagamento opposta, limitatamente all'importo ingiunto a titolo di maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981.
In corso di causa, l si è associata all'estinzione del Controparte_3
procedimento per cessata materia del contendere e ha prodotto documentazione dalla quale si evince che è stata data esecuzione al provvedimento di sgravio disposto dall'ente impositore (flusso del 26.09.2024), con emissione del provvedimento di annullamento carico in data 11.10.2024 e conseguenziale restituzione, in favore di parte ricorrente, delle somme incassate in eccedenza.
Parte ricorrente, nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 28/03/2025, si è associato alla richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, dichiarando di avere ricevuto, con bonifico eseguito in data 23/01/2025, la restituzione delle somme in eccedenza incassate da CP_4
Ciò posto in fatto, deve accedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere come invocata da tutte le parti che non hanno più, in evidenza, alcun interesse ad una pronuncia giudiziale della controversia.
Il ricorrente ha insistito nella condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che lo sgravio è stato disposto soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo ed il rimborso eseguito solo in data 23.01.2025.
Parte ricorrente, ha inoltre insistito nella richiesta formulata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., per avere dopo la notifica del ricorso e, quindi, pienamente CP_4
consapevole della illegittimità della pretesa, in parte qua, eseguito la notifica di un pignoramento presso terzi, per l'intero importo, presso . Controparte_5
4 L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale.
Nel caso di specie, non può essere accolta l'istanza risarcitoria, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dall'odierno giudice, “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (ex multis Cass. n. 21798/2015, conforme a Cass. SS.UU. n. 7583/2004).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una pronuncia conseguente all'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, hanno tra l'altro escluso la configurazione della condanna ex art. 96 c.p.c. quando i presupposti vengano ricondotti ad azioni esplicate attraverso strumenti processuali esterni al giudizio, ritenendo irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali di parte esterne all'ambito della proposizione ricorso (cfr. Cass. SS.UU., 16/09/2021, n.
25041).
Al rigetto della domanda ex art. 96 non consegue alcuna valutazione in ordine alla
(reciproca) soccombenza che deve avere, invero, riguardo all'oggetto della controversia, alla vittoria ovvero alla soccombenza cioè rispetto al petitum, non alle domande accessorie quali può configurarsi quella relativa alla responsabilità aggravata, poiché non direttamente attinente all'oggetto della lite (cfr. Cass. 23/06/2022,
n.20317).
Le spese di lite vengono poste a carico delle parti opposte, in solido tra loro, in ragione della c.d. soccombenza virtuale, venendo in rilievo come la procedura di sgravio sia stata avviata, successivamente, rispetto al momento in cui si è perfezionata la notifica dell'opposizione (04/06/2024).
5 Occorre anche considerare che dopo la notifica del ricorso e, quindi, con la CP_4
piena consapevolezza delle ragioni del ricorrente, ha eseguito la notifica di un pignoramento presso terzi (data del pignoramento 22/07/2024), per l'intero importo ingiunto con la cartella di pagamento opposta.
Di conseguenza, è da ritenersi comunque responsabile dell'esecuzione avviata in danno del ricorrente, dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Le spese processuali vanno, pertanto, poste anche a suo carico.
Esse sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerando che i resistenti si sono fatti comunque parte diligente all'esecuzione dello sgravio e del rimborso, con tempestività;
i minimi sono altresì giustificati dalla semplicità dell'attività difensiva che in concreto si è resa necessaria e stante anche la semplicità delle questioni trattate;
va tenuto conto nella liquidazione del valore della controversia, risultato dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti del giudizio;
- condanna le amministrazioni resistenti, in virtù del principio di c.d. soccombenza virtuale, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
786,00 per spese vive ed € 4.217,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso telematicamente in data 21/05/2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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