Decreto cautelare 1 luglio 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
Decreto collegiale 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 10/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2025, proposto da
MI HE, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriella Martani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (A.S.P.A.L.), in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Forestas), non costituita in giudizio;
nei confronti
US Manca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa misura cautelare,
- della determinazione A.S.P.A.L n. 1681 del 6 maggio 2025, a firma del direttore ad interim del Servizio coordinamento dei Servizi territoriali e governance, nella parte in cui approva l’elenco candidati non ammessi redatti dal Centro per l’impiego (C.P.I.) di Ales con riferimento all’ID 19367, qualifica di operatore alla motosega e relativi allegati, costituiti dalla graduatoria e dall’elenco dei candidati non ammessi per il profilo professionale di operatore alla motosega, stilati dal C.P.I. di Ales, riservata ai cittadini residenti nel Comune di Laconi;
- “per quanto occorrere possa” e nei limiti dell’interesse del ricorrente: della nota A.S.P.A.L. prot. 38022 del 29 aprile 2025, a mezzo della quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza di riesame dell’esclusione dalla graduatoria; dei verbali del Tavolo tecnico approvati con nota prot. 36994 del 28 aprile 2025, nella parte in cui, successivamente alla pubblicazione dell’avviso di selezione e alla presentazione delle domande, hanno di fatto introdotto requisiti ulteriori rispetto alla patente B; dell’avviso di selezione, approvato con determinazione n. 4038 del 2 dicembre 2024 del Direttore del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance dell’A.S.P.A.L.;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.S.P.A.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per la parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Premesso:
- che il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare, previa sospensione, l’illegittimità degli atti in epigrafe indicati, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, lett. a) della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia Forestas;
- che l’istanza cautelare con decreto n. 178 del 1° luglio 2025 è stata respinta;
- che si è costituita in giudizio A.S.P.A.L., che ha eccepito il difetto di giurisdizione del ricorso, con vittoria delle spese;
- che alla camera di consiglio del 30 luglio 2025, fissata per l’esame collegiale dell’istanza cautelare, le parti sono state informate della possibile definizione della causa nel merito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato:
- che il giudizio può essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo;
- che l’art. 49, c. 1, lett. a), l.r. n. 8/2016 stabilisce che le assunzioni per l’impiego nell’agenzia Forestas avvengono “ per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio; le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati; gli accordi tengono conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e i disagi creati localmente al sistema agro-pastorale ”;
- che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dinanzi a giudice sprovvisto di giurisdizione, trattandosi di giudizio nel quale si fa valere una posizione di diritto soggettivo all’assunzione da parte di una pubblica amministrazione mediante avviamento degli iscritti presso i centri dei servizi per il lavoro competenti ai sensi dell’art. 49, c. 1, lett. a), l.r. n. 8/2016 ( ex multis , con riferimento ad analoga fattispecie relativa a procedure di avviamento al lavoro nel pubblico impiego mediante selezione in base alle graduatorie ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n 56, T.A.R. Sardegna, n. 850/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata);
- che non assume rilievo la circostanza che la procedura sia dotata di una fase valutativa-idoneativa, in quanto l’amministrazione è chiamata ad accertare esclusivamente l’idoneità a svolgere le relative mansioni, senza procedere ad una valutazione comparativa (T.A.R. Sardegna, n. 850/2023);
- che le spese possono essere compensate, in quanto l’impugnata determinazione n. 1681 del 6 maggio 2025 indica, in calce, la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, circostanza che comunque non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Andrea Gana, Referendario
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO