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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1408/2023 RG
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
BIONDO (CF C.F._2
- attore -
contro
(C.F.: ), rappresentata a e difesa Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Giovanni PILUSO
(C.F. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dell' ha CP_2 Parte_1
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219005244987/000, ricevuta il
4.10.2023, limitatamente alle sette cartelle di pagamento ed i dieci avvisi di debito che saranno a breve esaminati, eccependo il maturate del termine di prescrizione dei crediti.
1.2. – Si è costituita l' che ha chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza. CP_2
1.3. – In esito alla prima udienza, è stata posta d'ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti tributari.
2.1. – Ciò posto, occorre innanzitutto dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
Giudice Tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 d.lgs. 546/1992 e 57 d.p.r.
602/1973, con riferimento alle cartelle 03420120026545301000 (IRPEF 2008),
03420150002634235000 (IRPEF e IVA 2011), 03420150031046846000 (IRPEF e IVA 2012),
03420170008765123000 (IRPEF e IVA 2013), 03420180013497081000 (tassa auto 2014) in quanto relative a tributi.
Invero, secondo la giurisprudenza, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento
o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (SS.UU.,
Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020).
2 Più specificamente, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, lieccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”
(SS.UU., Sentenza n. 16986 del 25/5/2022).
2.2. – Per il resto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Per tutti i crediti il termine di prescrizione è di cinque anni: per i contributi IVS dell'INSP ai sensi dell'art. 3 l. 335/1995, mentre per le sanzioni amministrative in materia di assegni ex art. 28 l.
689/1981.
In particolare, il predetto termine quinquennale è maturato per i seguenti crediti, in mancanza di dimostrazione della notifica di atti interruttivi, prima della notifica dell'intimazione de qua in data
4.10.2023 e persino della decorrenza della prescrizione c.d. COVID ex art. 68 l. 18/2020
(l'8.3.2020):
- cartella n. 03420070000370641000 (contributi IVS 1999), dalla sua notificata il 13.2.2007;
- avviso di addebito n. 33420120001175389000 (contributi IVS 2010 e 2011), dalla sua CP_3
notifica il 18.5.2012;
- avviso di addebito n. 33420120004909949000 (contributi IVS 2010 e 2011), dalla sua CP_3
notifica il 28.1.2013;
- avviso di addebito n. 33420130001319223000 (contributi IVS 2012), dalla sua CP_3
notifica il 18.4.2013;
- avviso di addebito n. 3342013000337201000 (contributi IVS 2012), dalla sua notifica CP_3
il 13.4.2014;
- avviso di addebito n. 33420140000913945000 (contributi IVS 2013), dalla sua CP_3
notifica il 5.6.2014;
- avviso di addebito n. 33420140002963480000 (contributi IVS 2013), dalla sua CP_3
notifica il 13.10.2014;
- avviso di debito 33420140005835362000 (contributi IVS 2014), notificato il 5.2.2015; CP_3
3 Il predetto termine prescrizione è maturato (prima della notifica dell'intimazione in esame, in data
4.10.2023) anche per i seguenti crediti in relazione ai quali si applica la maggiorazione di 572 giorni
(dall'8.3.2020 al 30.9.2021) ex art. 68, 1° comma, cpc in quanto era in corso alla data dell'8.3.2020:
- avviso di debito n. 3342020150001735055000 (contributi IVS 2014), notificato il CP_3
26.10.2015 (termine di prescrizione di cinque anni, oltre 572 giorni di sospensione COVID, scaduto il 21.5.2022);
- avviso di debito n. 33420160001451788000 (contributi IVS 2015), notificato il CP_3
12.5.2016 (termine di prescrizione di cinque anni, oltre 572 giorni di sospensione COVID, scaduto il 5.12.2022);
- avviso di debito n. 33420160004338028000 (contributi IVS 2015), notificato il CP_3
18.11.2016, (termine di prescrizione di cinque anni, oltre 572 giorni di sospensione COVID, scaduto il 13.6.2023).
Invece, prima della scadenza (in data 30.3.2025) del termine di cinque anni – maggiorato di 572 giorni di sospensione COVID, decorrente dalla notifica, in data 5.9.2018, della cartella n.
03420180018149311000 (sanzioni amministrative in materia di assegni l. 689/1981 e 386/1990) – è intervenuta, come detto, la notifica dell'intimazione in esame (il 4.10.2023), impedendo il maturare della prescrizione del credito.
2.3. – L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento alle seguenti cartelle:
- n. 03420120026545301000;
- n. 03420150002634235000;
- n. 03420150031046846000;
- n. 03420170008765123000;
- n. 03420180013497081000;
b) dichiara che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai seguenti atti perché relativi a crediti estinti per prescrizione:
4 - cartella n. 03420070000370641000 (contributi IVS 1999), dalla sua notificata il
13.2.2007;
- avviso di addebito n. 33420120001175389000 (contributi IVS 2010 e CP_3
2011), dalla sua notifica il 18.5.2012;
- avviso di addebito n. 33420120004909949000 (contributi IVS 2010 e CP_3
2011), dalla sua notifica il 28.1.2013;
- avviso di addebito n. 33420130001319223000 (contributi IVS 2012), dalla CP_3
sua notifica il 18.4.2013;
- avviso di addebito n. 3342013000337201000 (contributi IVS 2012), dalla CP_3
sua notifica il 13.4.2014;
- avviso di addebito n. 33420140000913945000 (contributi IVS 2013), dalla CP_3
sua notifica il 5.6.2014;
- avviso di addebito n. 33420140002963480000 (contributi IVS 2013), dalla CP_3
sua notifica il 13.10.2014;
- avviso di debito 33420140005835362000 (contributi IVS 2014), notificato CP_3
il 5.2.2015;
- avviso di 3342020150001735055000 (contributi IVS 2014), notificato il CP_3
26.10.2015 (termine di prescrizione di cinque anni, oltre 572 giorni di sospensione COVID, scaduto il 21.5.2022);
- avviso di debito n. 33420160001451788000;
- avviso di debito n. 33420160004338028000;
c) rigetta nel resto;
d) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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