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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 315
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 315/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato CA (Romania) Parte_1 C.F._1
l'01.11.1993, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Montemagno;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ascanio;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni alla udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con le quali le parti chiedevano quanto di seguito riportato:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 14.03.2023, ritualmente notificato, il sig. adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla moglie sig.ra con la quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in data 28.06.2022 a Caltagirone e dalla cui unione non sono nati figli.
Il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale, dopo alcuni mesi, si era deteriorato venendo così meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tant'è che la convivenza era divenuta intollerabile. Pertanto, insisteva nella pronuncia della separazione.
Con comparsa di costituzione del 06.07.2023 si costituiva in giudizio la sig.ra la CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, riferiva di aver subito un mese prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'ennesima aggressione da parte del marito avvenuta alla presenza del figlio minore della resistente – nato da una precedente relazione – tale che alla stessa, in stato di gravidanza, era stato diagnosticato dai sanitari del nosocomio calatino “Trauma contusivo braccio dx, trauma contusivo addominale, trauma contusivo gamba dx”. per tale evento, la sig.ra aveva deciso di sporgere denuncia nei confronti del marito, nei cui confronti veniva emesso CP_1
provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Catania - Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Caltagirone, oltre ad essere stato instaurato un procedimento penale nei suoi confronti.
Pertanto, la sig.ra insisteva nella domanda di separazione. CP_1
Stante l'infruttuoso tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 12.07.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la causa veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni.
2 All'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, riportandosi ai termini di cui all'accordo intervenuto tra i coniugi, come sopra riportato.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Visto l'esito del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 28.06.2022 a Caltagirone, atto trascritto agli uffici di Stato Civile del predetto comune al n. 14, parte I, serie -, ufficio 1, anno 2022;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 20.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 315/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato CA (Romania) Parte_1 C.F._1
l'01.11.1993, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Montemagno;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ascanio;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni alla udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con le quali le parti chiedevano quanto di seguito riportato:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 14.03.2023, ritualmente notificato, il sig. adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla moglie sig.ra con la quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in data 28.06.2022 a Caltagirone e dalla cui unione non sono nati figli.
Il ricorrente esponeva che il rapporto coniugale, dopo alcuni mesi, si era deteriorato venendo così meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tant'è che la convivenza era divenuta intollerabile. Pertanto, insisteva nella pronuncia della separazione.
Con comparsa di costituzione del 06.07.2023 si costituiva in giudizio la sig.ra la CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, riferiva di aver subito un mese prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'ennesima aggressione da parte del marito avvenuta alla presenza del figlio minore della resistente – nato da una precedente relazione – tale che alla stessa, in stato di gravidanza, era stato diagnosticato dai sanitari del nosocomio calatino “Trauma contusivo braccio dx, trauma contusivo addominale, trauma contusivo gamba dx”. per tale evento, la sig.ra aveva deciso di sporgere denuncia nei confronti del marito, nei cui confronti veniva emesso CP_1
provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Catania - Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Caltagirone, oltre ad essere stato instaurato un procedimento penale nei suoi confronti.
Pertanto, la sig.ra insisteva nella domanda di separazione. CP_1
Stante l'infruttuoso tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 12.07.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la causa veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni.
2 All'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, riportandosi ai termini di cui all'accordo intervenuto tra i coniugi, come sopra riportato.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Visto l'esito del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 28.06.2022 a Caltagirone, atto trascritto agli uffici di Stato Civile del predetto comune al n. 14, parte I, serie -, ufficio 1, anno 2022;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 20.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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