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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4501/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 25.09.2024 da
nata il [...] in [...] con l'avv. PATRASSI Parte_1
LEOPARDI GIULIA ricorrente contro
nato il [...] in [...] CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e ordinarne l'annotazione al competente ufficiale di stato civile;
2. Assegnare la casa familiare sita in Padova (PD), via G.B. Viotti n. 5 alla madre, che ivi vi abiterà insieme ai figli;
3. Disporre che i minori e vengano affidati in modo Persona_1 Per_2
super esclusivo alla madre;
4. Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto
o di ogni altro documento valido per l'espatrio per i figli minori. 2
5. Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
e con il versamento alla madre di un assegno, Persona_1 Per_2
comprensivo di spese straordinarie, pari a euro 300,00 mensili a figlio o la diversa somma che si riterrà di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6. Spese di lite interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2024 parte ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in India il CP_1
06.02.2010, atto registrato in India il 12.04.2010 – 3 reg. 463, che dall'unione erano nati i figli (nato a [...] il Persona_1
24.07.2011) e (nata a [...] il [...]), chiedeva pronunciarsi la Per_2
separazione dal marito con addebito allo stesso, assegnazione a sé della casa familiare, affido super-esclusivo dei minori, autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili per figlio (600 in tot.), somma comprensiva anche delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, spese di lite interamente rifuse.
A sostegno la ricorrente adduceva:
- che il matrimonio si era deteriorato a causa dell'abuso di alcol da parte del che diventava spesso violento, costringendola a subire numerosi CP_1
episodi di maltrattamenti;
- che con decreto del 3.11.2025 il Tribunale di Lecce disponeva l'affido esclusivo del figlio alla madre (doc. 3), prevedeva poi un Persona_1
assegno di mantenimento a carico del padre di euro 200 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- che il proc. n. 12729/2013 RGNR Procura della Repubblica di Lecce veniva definito in data 7.7.2016 con la condanna del per CP_1
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patteggiamento a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.);
- che successivamente il i trasferiva per un periodo in India, per poi CP_1
fare rientro in Italia nel 2018 e stabilirsi a Padova, dove lo raggiungeva la moglie facendo fede alle promesse di cambiamento del marito e spinta dal desiderio di ricostruire un legame tra padre e figlio;
- che le violenze, sia fisiche che psicologiche, ripresero con insulti, umiliazioni e continue minacce di morte, colpendo anche il figlio
[...]
quando tentava di difendere la madre;
Per_1
- che l'8 settembre 2020 il GIP del Tribunale di Padova, ritenuto che “le condotte criminose potessero essere reiterate con grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa, considerato che l'indagato
è stato giudicato con sentenza di applicazione della pena per fatto analogo commesso ai danni delle stesse persone offese quando vivevano a Lecce” convalidava il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa coniugale ex art. 384 bis c.p.p. a carico del e di avvicinamento ai CP_1
luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal figlio (doc. 5);
- che successivamente, nonostante le tensioni e i ripetuti episodi di violenza, la coppia ebbe un breve riavvicinamento, durante il quale venne concepita la seconda figlia, Persona_3
- che a seguito di una nuova denuncia per maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio , veniva disposta la misura cautelare del Persona_1
carcere, dove il fu trasferito dal 3 marzo 2021 e il 12 maggio 2021, CP_1
mentre si trovava in carcere, nacque Per_2
- che con decreto del 19 gennaio 2022 il veniva rinviato a giudizio CP_1
per il reato di maltrattamenti ex art. 572 co. 2 c.p. (doc. 6, decreto di rinvio a giudizio) e poi condannato con sentenza in data 17 marzo 2022;
- che il 7 aprile 2024 veniva rilasciato dal carcere (doc. 7) e, poco dopo, faceva ritorno nella casa familiare così che la moglie, spaventata per la propria sicurezza e quella dei figli, trovava rifugio per qualche giorno presso delle amiche, prima di rientrare a casa, dove scopriva che il era CP_1
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scomparso e veniva a sapere in seguito che ra stato collocato presso CP_1
un centro di espulsione, in attesa di essere rimpatriato.
Con decreto depositato in data 01.10.2024 il Giudice rigettava l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. e fissava davanti a sé l'udienza del 15.11.2024. A detta udienza compariva parte ricorrente, nessuno compariva per il resistente, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che la signora non aveva notizie del marito, non sapeva dove si trovasse, e che forse era rimpatriato, chiedendo quindi nuovo termine per la notifica.
Il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica previe ricerche sul luogo di attuale residenza/dimora del resistente e fissava per la comparizione l'udienza del 16.05.2025. A detta udienza compariva personalmente la ricorrente, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Parte CP_1
ricorrente rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2.
Affida in via super-esclusiva alla madre i figli minori Parte_1 [...]
e con facoltà per la madre di chiedere il rilascio e-o il Per_1 Per_2 rinnovo dei documenti anche ai fini dell'espatrio, con collocazione presso l'abitazione materna;
3. Assegna la casa familiare sita in Padova via Viotti
n. 5bis a 4. Pone a carico di l'onere di Parte_1 CP_1
contribuire al mantenimento dei figli minori e Persona_1 Per_2
mediante il versamento alla madre di una somma mensile Parte_1
pari a 300,00 euro per ciascun figlio (euro 600,00 complessivi), comprensivi delle spese straordinarie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabili secondo indici Istat” e, ritenuta la causa matura per la decisione invitava la parte a concludere. Il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in India e hanno cittadinanza indiana), appare
4 5
necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalla ricorrente,
è in Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data
25.09.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg.
CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
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28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia e isiedono stabilmente in Italia e, pertanto, sussiste la Persona_1 Per_2
competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore sono i figli, che risiedono stabilmente in Italia.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento di e minorenni e non economicamente Persona_1 Per_2 autosufficienti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la
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legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia con la madre, pertanto si applica la legge italiana.
1. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, dagli altri elementi desumibili dagli atti e dal disinteresse di parte resistente che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Sull'addebito della separazione al marito
La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente è fondata.
L'attrice ha allegato, a fondamento della richiesta, di aver subito durante la convivenza matrimoniale violenze fisiche e verbali da parte del marito, il quale abusava altresì di sostanze alcoliche;
il rapporto degenerava dapprima nel luglio 2016 quando il vedeva definito con condanna per CP_1
patteggiamento a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) per il reato di maltrattamenti e lesioni personali il procedimento penale n. 12729/2013
RGNR Procura della Repubblica di Lecce;
successivamente l'8 settembre
2020 colto il in stato di quasi flagranza, il GIP del Tribunale di CP_1
Padova, ritenuto che “le condotte criminose potessero essere reiterate con grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa, considerato che l'indagato è stato giudicato con sentenza di applicazione della pena per fatto analogo commesso ai danni delle stesse persone offese quando vivevano a Lecce” convalidava il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa coniugale ex art. 384 bis c.p.p. a carico del sig. CP_1
e di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal
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figlio (doc. 5, ordinanza di convalida GIP Trib. Padova dd. 8.9.2020); con decreto del 19.01.2022, successivo alla nascita di (avvenuta mentre u Per_2
i trovava in carcere), il eniva rinviato a giudizio per il reato CP_1 CP_1
di maltrattamenti ex art. 572 co. 2 c.p. e poi condannato con sentenza in data
17 marzo 2022.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione... col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 3925 del 19.2.2018); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass.
Civ., Sez.
6-1 n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del
22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Nel caso di specie, sussistono plurimi riscontri delle condotte di violenza allegate dalla ricorrente, dei procedimenti penali a carico del e delle CP_1
sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.
Dal complesso dei documenti elencati, che costituiscono, nell'odierno procedimento, prove c.d. atipiche che possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017) si
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ricava che il resistente si è reso autore di plurimi atti di violenza sia fisica che verbale nei confronti della ricorrente e dei figli e Persona_1 Per_2
I fatti e gli episodi di violenza dunque sono ampiamente provati.
Ciò considerato, deve ritenersi che la situazione di intollerabilità della convivenza sia stata causata dalle violenze del resistente perpetrate nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori.
3. Sulla domanda di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori e Persona_1 Per_2
Parte ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo dei figli minori con collocazione presso di sé e assegnazione della casa familiare sita in Padova alla via G. B. Viotti n. 5 bis, per abitarvi con i figli.
Con l'adozione dei provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole veniva disposto l'affido in via super-esclusiva alla madre Pt_1
dei figli minori e con collocazione presso
[...] Persona_1 Per_2
l'abitazione materna e facoltà per la madre di chiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti anche ai fini dell'espatrio.
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela dei figli minori della coppia e si osserva quanto segue. Persona_1 Per_2
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, i fatti posti a fondamento della pronuncia dell'addebito
(le condotte aggressive e violente perpetrate ai danni della madre in presenza anche dei figli della coppia) devono ritenersi ostativi ad una condivisione della responsabilità genitoriale da parte dello anche CP_1
considerato che egli ha posto in essere una pluralità di episodi di violenza fisica e verbale non solo ai danni della moglie ma anche e soprattutto, per quel che in questa sede interessa, alla presenza dei figli minori. La condotta tenuta dal per le sue modalità concrete, deve ritenersi, dunque, non CP_1
solo lesiva nei confronti della ricorrente, ma altresì gravemente pregiudizievole per i figli minori e vittime loro stessi Persona_1 Per_2
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della violenza del padre;
tali condotte sono rappresentative della attuale inidoneità del resistente a svolgere la funzione genitoriale.
La soluzione più tutelante per i minori e risulta Persona_1 Per_2 dunque quella dell'affido super-esclusivo e collocamento presso la madre, con la quale i minori hanno sempre vissuto sin dalla disgregazione della coppia e nei cui confronti non può essere mossa alcuna censura in punto di capacità genitoriale. In conseguenza del collocamento presso la madre va confermata l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in
Padova alla via G.B. Viotti n. 5 bis.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, stante la situazione di fatto che ha visto il padre tenere condotte violente anche nei confronti dei figli minori oltre che della moglie, non può prevedersi attualmente una disciplina degli incontri padre/figli, la cui ripresa avverrà solo tramite i Servizi Sociali allorquando il ne farà richiesta CP_1
e previa positiva valutazione della idoneità genitoriale del resistente.
Quanto al contributo di mantenimento, in sede di provvedimenti temporanei
è stato disposto che il padre versi alla madre la somma mensile di euro 300 per ciascun figlio (euro 600,00 complessivi), comprensivi delle spese straordinarie. La ricorrente precisava che prima dell'arresto il aveva CP_1
lavorato come dipendente in un ristorante e poi come operaio presso la società Randstad Italia s.p.a. e, ciononostante, non ha mai contribuito al mantenimento della famiglia, mancando sistematicamente di fornire il sostegno ai figli. Da ciò si ricava la sussistenza di buona capacità lavorativa del resistente.
La ricorrente ha riferito di lavorare come badante da settembre 2024 con contratto a tempo indeterminato per circa tre ore al giorno e guadagno mensile pari ad euro 480/500, con l'intenzione di aumentare il proprio orario di lavoro quando i figli diverranno più grandi.
Ciò posto, si ritiene equo alla luce delle condizioni delle parti e tenuto conto che l'accudimento dei minori grava interamente sulla madre, disporre che il padre provveda al versamento di una somma mensile di euro 300 per ciascun figlio (euro 600 complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli
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indici Istat come contributo al mantenimento ordinario e straordinario di e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Per_2
mese.
4. Sulle spese di lite
Attesa l'affermazione dell'addebito a carico del resistente, questi va condannato alla rifusione delle spese di lite alla controparte.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM n. 55/2014 aggiornato sulla base del DM n. 147/2022, ammontano ad € 2.905,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, €. 1.204,00 per la fase introduttiva) per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
si precisa che la condanna alle spese avverrà in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. addebita la separazione dei coniugi e a Parte_1 CP_1 CP_1
[...]
3. affida in via super esclusiva i figli minori e alla Persona_1 Per_2
madre, con collocazione e residenza presso di lei;
4. la madre è autorizzata a chiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5. assegna la casa coniugale sita a Padova via G.B. Viotti 5 bis alla madre
; Parte_1
6. stabilisce che il padre potrà incontrare i figli, quando ne farà richiesta, presso il servizio sociale competente (Padova), previa positiva valutazione della idoneità genitoriale, in modalità protetta e secondo il calendario che verrà predisposto dal servizio;
7. stabilisce che versi a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, quale contributo per il mantenimento ordinario e straordinario dei
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figli l'importo mensile totale di euro 600,00 (300 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
8. condanna parte resistente a rifondere allo Stato le spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 2.905,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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