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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.146 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente
TRA
nato a [...], in data [...] - C.F. - residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino (RM), via CO CI n. 16, elettivamente domiciliato in 00149 Roma, via L.
Angeloni n. 94, presso lo studio dell'Avv. Lucilla Bacci (Codice Fiscale
) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti (indirizzo pec: C.F._2
) Email_1
ricorrente
Contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
IA UC n. 7
- resistente -
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato in data 19.1.2025 il sig. chiedeva Parte_1
al tribunale che, a modifica delle condizioni di cui al punto “A)” ed al punto “C)” della sentenza di divorzio n. 1030/2018, resa in data 20.11.2018, pubblicata in data 23.11.2018, dal
Tribunale Civile di Civitavecchia, in ragione della oramai stabile convivenza della IG minore presso l'abitazione del padre, sita in Fiumicino (RM), via F. CI n. 16 fosse: Per_1 2 revocato, con effetto a partire dal 1.10.2021 ovvero dalla domanda, l'assegno di mantenimento per la IG minore, che il sig. versava Persona_2 Parte_1 mensilmente sul conto corrente intestato alla sig.ra confermate, per il Controparte_1
resto, le condizioni di cui al punto “D)” della sentenza di divorzio;
disposto, a modifica del diritto di visita di cui al punto “B)” della sentenza, che la madre, CP_1 CP_1 potesse vedere liberamente la IG , convivente con il sig. previo Per_1 Parte_1
accordo con quest'ultimo e, in ogni caso, secondo le modalità prima stabilite nella citata sentenza di divorzio per il padre ovvero: Parte_1
i per almeno due giorni alla settimana dalle ore 15.00 alla mattina del giorno successivo, con obbligo di accompagnarla a scuola;
ii per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 8.00 del sabato alla mattina del lunedì, con obbligo di accompagnarla a scuola;
iii relativamente ai periodi festivi: per le festività natalizie ciascun genitore, ad anni alterni, terrà con sé la IG rispettivamente per il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv per le festività pasquali, in particolare nel periodo che va dalla mattina del venerdì precedente alla domenica di Pasqua alla mattina del martedì successivo alla predetta domenica, la IG le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
v per il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con la IG almeno 20 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
vi per le festività infrasettimanali, la sig.ra concorderà con il sig. i CP_1 Pt_1
giorni in cui terrà con sé la IG con quest'ultimo convivente e, in ogni caso, ad anni alterni;
vii relativamente ai periodi di vacanza ulteriori a quelli delle predette festività, entrambi i genitori, ad anni alterni, avranno diritto di portare in vacanza la IG per la durata Per_1 di una settimana nel periodo che va dal mese di febbraio al mese di aprile, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 15 gennaio di ogni anno;
viii per i compleanni, ciascun genitore, ad anni alterni, passerà il giorno del compleanno della IG minore con quest'ultima e ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà con sé la IG minorenne;
3 ix con riferimento ad ogni condizione stabilita per il diritto di visita, entrambi i genitori terranno sempre in considerazione la volontà della IG e gli impegni scolastici e sportivi della stessa.
Premetteva il ricorrente che con sentenza n. 1030/2018, resa in data 20.11.2018, pubblicata in data 23.11.2018, il Tribunale Civile di Civitavecchia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
Per_
che dall'unione erano nati n. 4 figli, segnatamente: , nata in data [...];
[...]
, nata in data [...]; , nato in data [...] e , nata in [...] Per_4 Per_5 Per_1
9.8.2009; che con detta sentenza era stato dichiarato cessato l'obbligo del sig. di Pt_1
corrispondere alla sig.ra il contributo di mantenimento per i figli , CP_1 Per_5
Per_
ed , i quali decidevano di trasferirsi stabilmente, in Fiumicino (RM), via Per_4
CO CI n. 16; che la minore , invece, era rimasta a vivere presso la residenza Per_1
della madre;
che sin dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e nonostante il chiaro tenore letterale delle statuizioni ivi contenute, circa la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie in favore dei figli, la sig.ra senza alcuna ragione, non aveva mai CP_1 sostenuto alcun esborso a tale titolo né aveva mai provveduto a rimborsare al sig. Pt_1
quanto dallo stesso anticipato per i figli, per la loro istruzione, le cure sanitarie e le attività ludico-sportive; che il mantenimento per la IG minore , era giunto ad € 353,37 Per_1 mensili e il ricorrente aveva sempre sostenuto, in via esclusiva nonostante le previsioni della sentenza, tutte le spese scolastiche, sportive e sanitarie della minore e nonostante , già Per_1
dal mese di settembre 2021, si fosse volontariamente e stabilmente trasferita presso l'abitazione del padre, sita in Fiumicino via F. CI n. 16, per stare con il genitore e gli altri Per_ tre fratelli, , ed , ivi residenti;
che in data 22.5.2024, anche con il Per_4 Per_5 consenso della madre sig.ra era stato formalizzato il cambio di Parte_2
residenza di presso l'abitazione paterna . Per_1
Alla luce pertanto del fatto che sin dal mese di settembre 2021, le condizioni familiari erano mutate in quanto la minore viveva stabilmente con il padre ricorrevano i presupposti Per_1
per accordare le chieste modifiche.
La convenuta rimaneva contumace. Parte attrice chiedeva la decisione con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e il Presidente delegato provvedeva in conformità ai sensi dell'art.473 bis.22 cpc rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta. 4
L'art. 473 bis. 29 c.p.c. stabilisce che le parti possano chiedere in ogni tempo, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici in ragione della sopravvenienza di nuove circostanze.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con pronunce costanti, infatti ha stabilito che le nuove circostanze, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza è stata emessa ed incidenti sulle condizioni economiche (cfr. Cass. Civ. n. 28436 del 2017; Cass. Civ. n. 11488 del 2008).
La nuova situazione di fatto, documentalmente provata e non contestata dalla convenuta rimasta contumace attiene alla collocazione abitativa della minore presso la residenza Per_1
del padre sin dal 1.10.2021 : circostanza che impone la revoca delle statuizioni economiche in precedenza emesse.
Ciò posto, ricorrono tutte le condizioni di legge affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per la IG , Controparte_1 Per_1 stabilito in sede di divorzio, in conseguenza della collocazione della minore presso di sé e formalizzato dal 22.5.2024 (cfr. certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di certificato contestuale di residenza e stato famiglia di cambio Parte_1 Persona_2 residenza minore con consenso madre) il che comporta l'assolvimento diretto Persona_2
dell'obbligo di mantenimento, almeno del genitore istante.
Per quanto sopra va accolta la domanda di modifica con effetto , quanto alle statuizioni economiche dal 1.10.21.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, , definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 146/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso per quanto di ragione e a modifica delle condizioni di cui al punto “A)” ed al punto “C)” della sentenza di divorzio n. 1030/2018, resa in data 20.11.2018, pubblicata in data 23.11.2018, dal Tribunale Civile di Civitavecchia così provvede: revoca, con effetto dal 1.10.2021, l'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
e a favore della convenuta;
Pt_1 5 conferma, per il resto, le condizioni di cui al punto “D)” della sentenza di divorzio;
dispone,
a modifica del diritto di visita di cui al punto “B)” della sentenza, che la madre, CP_1
possa vedere liberamente la IG , convivente con il sig.
[...] Per_1 Parte_1
previo accordo con quest'ultimo e, in ogni caso, secondo le modalità prima stabilite nella citata sentenza di divorzio per il padre ovvero: Parte_1
x per almeno due giorni alla settimana dalle ore 15.00 alla mattina del giorno successivo, con obbligo di accompagnarla a scuola;
xi per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 8.00 del sabato alla mattina del lunedì, con obbligo di accompagnarla a scuola;
xii relativamente ai periodi festivi: per le festività natalizie ciascun genitore, ad anni alterni, terrà con sé la IG rispettivamente per il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
xiii per le festività pasquali, in particolare nel periodo che va dalla mattina del venerdì precedente alla domenica di Pasqua alla mattina del martedì successivo alla predetta domenica, la IG le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
xiv per il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con la IG almeno 20 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
xv per le festività infrasettimanali, la sig.ra concorderà con il sig. i CP_1 Pt_1
giorni in cui terrà con sé la IG con quest'ultimo convivente e, in ogni caso, ad anni alterni;
xvi relativamente ai periodi di vacanza ulteriori a quelli delle predette festività, entrambi i genitori, ad anni alterni, avranno diritto di portare in vacanza la IG per la durata Per_1 di una settimana nel periodo che va dal mese di febbraio al mese di aprile, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 15 gennaio di ogni anno;
xvii per i compleanni, ciascun genitore, ad anni alterni, passerà il giorno del compleanno della IG minore con quest'ultima e ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà con sé la IG minorenne;
con riferimento ad ogni condizione stabilita per il diritto di visita, entrambi i genitori terranno sempre in considerazione la volontà della IG e gli impegni scolastici e sportivi della stessa. 6
Condanna la convenuta alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 130,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 05.10.2025
Il presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.146 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente
TRA
nato a [...], in data [...] - C.F. - residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino (RM), via CO CI n. 16, elettivamente domiciliato in 00149 Roma, via L.
Angeloni n. 94, presso lo studio dell'Avv. Lucilla Bacci (Codice Fiscale
) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti (indirizzo pec: C.F._2
) Email_1
ricorrente
Contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
IA UC n. 7
- resistente -
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art.473 bis.29 c.p.c. depositato in data 19.1.2025 il sig. chiedeva Parte_1
al tribunale che, a modifica delle condizioni di cui al punto “A)” ed al punto “C)” della sentenza di divorzio n. 1030/2018, resa in data 20.11.2018, pubblicata in data 23.11.2018, dal
Tribunale Civile di Civitavecchia, in ragione della oramai stabile convivenza della IG minore presso l'abitazione del padre, sita in Fiumicino (RM), via F. CI n. 16 fosse: Per_1 2 revocato, con effetto a partire dal 1.10.2021 ovvero dalla domanda, l'assegno di mantenimento per la IG minore, che il sig. versava Persona_2 Parte_1 mensilmente sul conto corrente intestato alla sig.ra confermate, per il Controparte_1
resto, le condizioni di cui al punto “D)” della sentenza di divorzio;
disposto, a modifica del diritto di visita di cui al punto “B)” della sentenza, che la madre, CP_1 CP_1 potesse vedere liberamente la IG , convivente con il sig. previo Per_1 Parte_1
accordo con quest'ultimo e, in ogni caso, secondo le modalità prima stabilite nella citata sentenza di divorzio per il padre ovvero: Parte_1
i per almeno due giorni alla settimana dalle ore 15.00 alla mattina del giorno successivo, con obbligo di accompagnarla a scuola;
ii per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 8.00 del sabato alla mattina del lunedì, con obbligo di accompagnarla a scuola;
iii relativamente ai periodi festivi: per le festività natalizie ciascun genitore, ad anni alterni, terrà con sé la IG rispettivamente per il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv per le festività pasquali, in particolare nel periodo che va dalla mattina del venerdì precedente alla domenica di Pasqua alla mattina del martedì successivo alla predetta domenica, la IG le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
v per il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con la IG almeno 20 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
vi per le festività infrasettimanali, la sig.ra concorderà con il sig. i CP_1 Pt_1
giorni in cui terrà con sé la IG con quest'ultimo convivente e, in ogni caso, ad anni alterni;
vii relativamente ai periodi di vacanza ulteriori a quelli delle predette festività, entrambi i genitori, ad anni alterni, avranno diritto di portare in vacanza la IG per la durata Per_1 di una settimana nel periodo che va dal mese di febbraio al mese di aprile, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 15 gennaio di ogni anno;
viii per i compleanni, ciascun genitore, ad anni alterni, passerà il giorno del compleanno della IG minore con quest'ultima e ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà con sé la IG minorenne;
3 ix con riferimento ad ogni condizione stabilita per il diritto di visita, entrambi i genitori terranno sempre in considerazione la volontà della IG e gli impegni scolastici e sportivi della stessa.
Premetteva il ricorrente che con sentenza n. 1030/2018, resa in data 20.11.2018, pubblicata in data 23.11.2018, il Tribunale Civile di Civitavecchia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
Per_
che dall'unione erano nati n. 4 figli, segnatamente: , nata in data [...];
[...]
, nata in data [...]; , nato in data [...] e , nata in [...] Per_4 Per_5 Per_1
9.8.2009; che con detta sentenza era stato dichiarato cessato l'obbligo del sig. di Pt_1
corrispondere alla sig.ra il contributo di mantenimento per i figli , CP_1 Per_5
Per_
ed , i quali decidevano di trasferirsi stabilmente, in Fiumicino (RM), via Per_4
CO CI n. 16; che la minore , invece, era rimasta a vivere presso la residenza Per_1
della madre;
che sin dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e nonostante il chiaro tenore letterale delle statuizioni ivi contenute, circa la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie in favore dei figli, la sig.ra senza alcuna ragione, non aveva mai CP_1 sostenuto alcun esborso a tale titolo né aveva mai provveduto a rimborsare al sig. Pt_1
quanto dallo stesso anticipato per i figli, per la loro istruzione, le cure sanitarie e le attività ludico-sportive; che il mantenimento per la IG minore , era giunto ad € 353,37 Per_1 mensili e il ricorrente aveva sempre sostenuto, in via esclusiva nonostante le previsioni della sentenza, tutte le spese scolastiche, sportive e sanitarie della minore e nonostante , già Per_1
dal mese di settembre 2021, si fosse volontariamente e stabilmente trasferita presso l'abitazione del padre, sita in Fiumicino via F. CI n. 16, per stare con il genitore e gli altri Per_ tre fratelli, , ed , ivi residenti;
che in data 22.5.2024, anche con il Per_4 Per_5 consenso della madre sig.ra era stato formalizzato il cambio di Parte_2
residenza di presso l'abitazione paterna . Per_1
Alla luce pertanto del fatto che sin dal mese di settembre 2021, le condizioni familiari erano mutate in quanto la minore viveva stabilmente con il padre ricorrevano i presupposti Per_1
per accordare le chieste modifiche.
La convenuta rimaneva contumace. Parte attrice chiedeva la decisione con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e il Presidente delegato provvedeva in conformità ai sensi dell'art.473 bis.22 cpc rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta. 4
L'art. 473 bis. 29 c.p.c. stabilisce che le parti possano chiedere in ogni tempo, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici in ragione della sopravvenienza di nuove circostanze.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con pronunce costanti, infatti ha stabilito che le nuove circostanze, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza è stata emessa ed incidenti sulle condizioni economiche (cfr. Cass. Civ. n. 28436 del 2017; Cass. Civ. n. 11488 del 2008).
La nuova situazione di fatto, documentalmente provata e non contestata dalla convenuta rimasta contumace attiene alla collocazione abitativa della minore presso la residenza Per_1
del padre sin dal 1.10.2021 : circostanza che impone la revoca delle statuizioni economiche in precedenza emesse.
Ciò posto, ricorrono tutte le condizioni di legge affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per la IG , Controparte_1 Per_1 stabilito in sede di divorzio, in conseguenza della collocazione della minore presso di sé e formalizzato dal 22.5.2024 (cfr. certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di certificato contestuale di residenza e stato famiglia di cambio Parte_1 Persona_2 residenza minore con consenso madre) il che comporta l'assolvimento diretto Persona_2
dell'obbligo di mantenimento, almeno del genitore istante.
Per quanto sopra va accolta la domanda di modifica con effetto , quanto alle statuizioni economiche dal 1.10.21.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, , definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 146/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso per quanto di ragione e a modifica delle condizioni di cui al punto “A)” ed al punto “C)” della sentenza di divorzio n. 1030/2018, resa in data 20.11.2018, pubblicata in data 23.11.2018, dal Tribunale Civile di Civitavecchia così provvede: revoca, con effetto dal 1.10.2021, l'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
e a favore della convenuta;
Pt_1 5 conferma, per il resto, le condizioni di cui al punto “D)” della sentenza di divorzio;
dispone,
a modifica del diritto di visita di cui al punto “B)” della sentenza, che la madre, CP_1
possa vedere liberamente la IG , convivente con il sig.
[...] Per_1 Parte_1
previo accordo con quest'ultimo e, in ogni caso, secondo le modalità prima stabilite nella citata sentenza di divorzio per il padre ovvero: Parte_1
x per almeno due giorni alla settimana dalle ore 15.00 alla mattina del giorno successivo, con obbligo di accompagnarla a scuola;
xi per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 8.00 del sabato alla mattina del lunedì, con obbligo di accompagnarla a scuola;
xii relativamente ai periodi festivi: per le festività natalizie ciascun genitore, ad anni alterni, terrà con sé la IG rispettivamente per il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
xiii per le festività pasquali, in particolare nel periodo che va dalla mattina del venerdì precedente alla domenica di Pasqua alla mattina del martedì successivo alla predetta domenica, la IG le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
xiv per il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con la IG almeno 20 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati al padre entro il 30 maggio di ogni anno;
xv per le festività infrasettimanali, la sig.ra concorderà con il sig. i CP_1 Pt_1
giorni in cui terrà con sé la IG con quest'ultimo convivente e, in ogni caso, ad anni alterni;
xvi relativamente ai periodi di vacanza ulteriori a quelli delle predette festività, entrambi i genitori, ad anni alterni, avranno diritto di portare in vacanza la IG per la durata Per_1 di una settimana nel periodo che va dal mese di febbraio al mese di aprile, detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 15 gennaio di ogni anno;
xvii per i compleanni, ciascun genitore, ad anni alterni, passerà il giorno del compleanno della IG minore con quest'ultima e ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà con sé la IG minorenne;
con riferimento ad ogni condizione stabilita per il diritto di visita, entrambi i genitori terranno sempre in considerazione la volontà della IG e gli impegni scolastici e sportivi della stessa. 6
Condanna la convenuta alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 130,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 05.10.2025
Il presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone