TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 81/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
17.01.2024 da:
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Galassi del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] [...] a Controparte_1 C.F._2
Bergamo e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Mecozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 30.01.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i coniugi hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni tra concordate tra i medesimi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 26.08.2004 il Sig. la Sig.ra e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario in regime della separazione dei beni e dall'unione nascevano due figli: n. il 16.06.2007 in Calcinate e il 24.02.2012 Persona_1 Persona_2
in Pontedera (PI), entrambi minorenni.
Sulla premessa che il rapporto tra i coniugi è incrinato da anni e, nonostante le riappacificazioni ed i buoni propositi soprattutto per amore dei due figli, una riconciliazione era ed è tuttora impossibile, le parti depositavano ricorso per separazione con reciproca richiesta di addebito nel gennaio e febbraio 2024, assumendo i numeri di rg 81/24 e 255/24.
Il nominato GI, Dott.ssa De Angelis, all'udienza del 16 luglio 2024, riuniva i procedimenti nel rg 81.2024 ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti per cui, sostanzialmente, ciascun coniuge aveva un figlio collocato presso di sé, con obbligo di mantenimento al 100% ad eccezione delle spese straordinarie al 50% per ciascun figlio, affidando in via esclusiva la minore al padre, con piena libertà di gestione , Per_1
stabilendo che il padre potesse stare con il figlio due volte a settimana con week Per_2
end alternati. Nulla decideva in relazione alla grave situazione debitoria dei coniugi.
In data 25.11.2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove in data 25.09.2025. Nelle more del giudizio, le parti giungevano ad un accordo bonario di separazione e chiedevano, al Tribunale adito, di accogliere le condizioni tra le medesime concordate.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelle dei figli minori.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa R.G. N.
81/2024 come sopra promossa, provvede nei seguenti termini concordati tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in San Benedetto del Tronto Via Monteverde n. 8 in locazione, rimarrà al ove già vive con la figlia minore Controparte_1 Per_1
mentre la signora , risiede in Martinsicuro (TE) in via Parte_1
Lungomare Europa n. 148 con il minore , sempre in locazione Per_2
3. I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori: viene collocata prevalentemente presso il padre, mentre Per_1 Per_2
presso la madre. Entrambi i genitori condivideranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé;
4. i genitori cresceranno i figli minori sulla base di un unico e concorde progetto educativo, prendendo congiuntamente le decisioni più importanti nei riguardi dei medesimi e mantenendo la piena responsabilità nei loro confronti. Entrambi i genitori si impegnano, pertanto, a prendere di comune accordo le decisioni in materia sanitaria, educativa, scolastica e religiosa riguardanti i figli rispettando, in ogni caso, la volontà degli stessi circa la scelta della scuola, dell'università e comunque, del percorso formativo da seguire, assecondandone le inclinazioni, garantendo agli stessi la possibilità di partecipare ad attività extrascolastiche o ludiche da svolgersi in ambienti ed in orari idonei allo sviluppo armonico e morale.
Entrambi i genitori concordano che nessuno dei due potrà promuovere nei figli minori iniziative o attività che limitino il tempo di permanenza verso l'altro. I genitori si impegnano a rinunciare a qualsiasi atteggiamento che possa ledere l'immagine dell'altro agli occhi dei figli minori nonché a promuovere iniziative che possano compromettere la regolare crescita dei minori secondo l'educazione ed i valori impartiti dai coniugi.
5. la suddivisione temporale dell'affido dei figli minori è da intendersi come da seguente (punto sub 6) regolamentazione, nel superiore interesse dei minori e dei loro desiderata, in maniera da rispettare le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, in modo da consentire una sempre migliore sinergia tra i due genitori.
In caso di malattia dei minori, ciascun genitore potrà liberamente far visita agli stessi presso l'abitazione che al momento le ospiterà. Ciascun genitore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e previo adeguato preavviso, si impegna a tenere con sé i figli minori, qualora uno dei due ne facesse richiesta per urgenti e/o documentati motivi personali e di lavoro e/o per qualsiasi altra necessità previamente comunicata e previo accordo con l'altro genitore;
6. I coniugi, quindi, quale regolamentazione del diritto di visita, adotteranno il seguente calendario: , che si sta avvicinando alla maggiore età (13 giugno Per_1
2025) , nel breve periodo, frequenterà in modo libero la casa della madre. Mentre per il minore , si dispone come segue: egli starà con il padre due pomeriggi a Per_2
settimana, martedì e giovedì, con facoltà di cenare dal padre il quale lo riaccompagnerà a casa;
relativamente ai week end, potrà stare dal padre Per_2
quando sarà libero dagli impegni sportivi. Inoltre, il minore starà con il padre Per_2
il 24 dicembre mentre il 25 dicembre con la madre ed il 31 di Dicembre, mentre il 01 Gennaio starà con l'altro genitore, la settimana di Pasqua, il minore il dì di
Pasqua starà con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre. Questa determinazione sarà invertita l'anno successivo con l'altro genitore. Riguardo alle ferie, il padre starà con il figlio una settimana durante l'anno da stabilirsi in base alle esigenze lavorative del padre. Il padre potrà sentire il figlio telefonicamente anche quotidianamente;
7. Tutte le decisioni riguardo l'ordinaria amministrazione potranno essere prese autonomamente da ciascun genitore nell'ambito dei rispettivi periodi di convivenza con il figlio minore;
8. i coniugi stabiliscono che, a decorrere dalla sottoscrizione della presente separazione, il signor corrisponderà a solo titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , la somma complessiva mensile Per_2
di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie al
50%. La detta somma relativa al contributo per il mantenimento di , non è Per_2
comprensiva dell'assegno unico in quanto ciascun genitore percepirà per intero al
100%, detto assegno unico relativo al figlio collocato presso di sé.
9. la somma, per il mantenimento del figlio minore, sarà versata alla signora Pt_1
sul suo conto corrente /postale iban [...];
10. tutte le decisioni riguardo alla straordinaria amministrazione dei figli, comprese le cure mediche, la scuola, lo sport, le attività ludiche e parascolastiche, saranno prese e condivise da entrambi i genitori;
eventuali iniziative di straordinaria amministrazione assunte autonomamente da un solo genitore, in casi urgenti e documentati, dovranno essere immediatamente comunicati telefonicamente e/o con mezzi idonei all'altro genitore. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo in cui i figli pernottano, allorché, per motivi ludici o sportivi, si trovino in altra città;
11. i coniugi stabiliscono che le spese straordinarie per ciascun figlio saranno a carico degli stessi nella misura del 50%. A tale scopo i coniugi concordano ed accettano il “Protocollo di intesa per la regolamentazione e per l'individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal
Matrimonio” adottato dal Tribunale di Ascoli Piceno che i coniugi dichiarano di aver letto, compreso e che accettano ai fini della presente accordo consensuale.
12. Relativamente alle spese straordinarie insolute, dalla domanda di separazione al momento della sottoscrizione, le parti, a seguito di reciproche compensazioni, decidono come segue: il al momento della sottoscrizione del presente CP_1
accordo, conferisce alla moglie l'importo di euro 1.200,00 Parte_1
(milleduecento) in contanti , di cui la sottoscrivendo il presente atto, dà piena Pt_1
quietanza e liberatoria;
13. i coniugi prestano ed esprimono il reciproco assenso al rilascio dei propri documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi;
i coniugi prestano il reciproco assenso per i propri viaggi all'estero, anche con i figli minori;
14. entrambi i genitori si impegnano fattivamente affinché i loro figli mantengano i rapporti con gli ascendenti ed i parenti dell'altro genitore;
15. entrambi i coniugi concordano e si obbligano tra loro affinché la presenza e/o l'incontro con eventuali nuovi partners e/o relazioni con nuovi/e compagni/e non verrà proposta e/o imposta ai figli minori fintanto che la relazione non assuma i caratteri della stabilità;
16. durante il matrimonio, al fine di fare fronte alle numerose spese familiari per affitti, acquisto mobili, automobili e traslochi, i coniugi hanno contratto diverse finanziarie, per lo più contratte dal in via esclusiva. Pertanto, alla CP_1
sottoscrizione del presente atto, la s'impegna, in via esclusiva, a Parte_1
pagare la finanziaria Deutch Bank relativa all'acquisto dell'auto Seat, intestata alla stessa, esonerando mentre s'impegna a pagare, in via esclusiva, Controparte_1
tutti i finanziamenti intestati solo a lui nonché la finanziaria Avvera condivisa con la Pt_1 17. a tal uopo il da solo o insieme alla per fare fronte ai numerosi CP_1 Pt_1
debiti, farà istanza di piano del consumatore e/o d'esdebitamento o di qualunque altro istituto previsto dalla L. 3/2012. In tal caso, la potrà aderire alle istanze Pt_1
di cui sopra ovvero a prestare il consenso e ogni altra informazione ove richiesto dall'OCC.
18. i coniugi dichiarano di avere diviso ogni altro bene mobile e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, né in sede civile né in sede penale;
19. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e si danno reciprocamente atto di aver regolato con le stesse tutti i rapporti matrimoniali, familiari, finanziari, economici e patrimoniali intercorrenti tra loro.
20. i coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che non vi è necessità e non si farà luogo ad assegno di mantenimento tra i medesimi in quanto entrambi risultano indipendenti ed autosufficienti economicamente, risultando in ogni caso effettivamente in grado di esserlo, in quanto in possesso di redditi adeguati e di patrimoni propri;
Spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 81/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
17.01.2024 da:
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Galassi del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] [...] a Controparte_1 C.F._2
Bergamo e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Mecozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 30.01.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i coniugi hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni tra concordate tra i medesimi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 26.08.2004 il Sig. la Sig.ra e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario in regime della separazione dei beni e dall'unione nascevano due figli: n. il 16.06.2007 in Calcinate e il 24.02.2012 Persona_1 Persona_2
in Pontedera (PI), entrambi minorenni.
Sulla premessa che il rapporto tra i coniugi è incrinato da anni e, nonostante le riappacificazioni ed i buoni propositi soprattutto per amore dei due figli, una riconciliazione era ed è tuttora impossibile, le parti depositavano ricorso per separazione con reciproca richiesta di addebito nel gennaio e febbraio 2024, assumendo i numeri di rg 81/24 e 255/24.
Il nominato GI, Dott.ssa De Angelis, all'udienza del 16 luglio 2024, riuniva i procedimenti nel rg 81.2024 ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti per cui, sostanzialmente, ciascun coniuge aveva un figlio collocato presso di sé, con obbligo di mantenimento al 100% ad eccezione delle spese straordinarie al 50% per ciascun figlio, affidando in via esclusiva la minore al padre, con piena libertà di gestione , Per_1
stabilendo che il padre potesse stare con il figlio due volte a settimana con week Per_2
end alternati. Nulla decideva in relazione alla grave situazione debitoria dei coniugi.
In data 25.11.2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove in data 25.09.2025. Nelle more del giudizio, le parti giungevano ad un accordo bonario di separazione e chiedevano, al Tribunale adito, di accogliere le condizioni tra le medesime concordate.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelle dei figli minori.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa R.G. N.
81/2024 come sopra promossa, provvede nei seguenti termini concordati tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in San Benedetto del Tronto Via Monteverde n. 8 in locazione, rimarrà al ove già vive con la figlia minore Controparte_1 Per_1
mentre la signora , risiede in Martinsicuro (TE) in via Parte_1
Lungomare Europa n. 148 con il minore , sempre in locazione Per_2
3. I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori: viene collocata prevalentemente presso il padre, mentre Per_1 Per_2
presso la madre. Entrambi i genitori condivideranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé;
4. i genitori cresceranno i figli minori sulla base di un unico e concorde progetto educativo, prendendo congiuntamente le decisioni più importanti nei riguardi dei medesimi e mantenendo la piena responsabilità nei loro confronti. Entrambi i genitori si impegnano, pertanto, a prendere di comune accordo le decisioni in materia sanitaria, educativa, scolastica e religiosa riguardanti i figli rispettando, in ogni caso, la volontà degli stessi circa la scelta della scuola, dell'università e comunque, del percorso formativo da seguire, assecondandone le inclinazioni, garantendo agli stessi la possibilità di partecipare ad attività extrascolastiche o ludiche da svolgersi in ambienti ed in orari idonei allo sviluppo armonico e morale.
Entrambi i genitori concordano che nessuno dei due potrà promuovere nei figli minori iniziative o attività che limitino il tempo di permanenza verso l'altro. I genitori si impegnano a rinunciare a qualsiasi atteggiamento che possa ledere l'immagine dell'altro agli occhi dei figli minori nonché a promuovere iniziative che possano compromettere la regolare crescita dei minori secondo l'educazione ed i valori impartiti dai coniugi.
5. la suddivisione temporale dell'affido dei figli minori è da intendersi come da seguente (punto sub 6) regolamentazione, nel superiore interesse dei minori e dei loro desiderata, in maniera da rispettare le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, in modo da consentire una sempre migliore sinergia tra i due genitori.
In caso di malattia dei minori, ciascun genitore potrà liberamente far visita agli stessi presso l'abitazione che al momento le ospiterà. Ciascun genitore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e previo adeguato preavviso, si impegna a tenere con sé i figli minori, qualora uno dei due ne facesse richiesta per urgenti e/o documentati motivi personali e di lavoro e/o per qualsiasi altra necessità previamente comunicata e previo accordo con l'altro genitore;
6. I coniugi, quindi, quale regolamentazione del diritto di visita, adotteranno il seguente calendario: , che si sta avvicinando alla maggiore età (13 giugno Per_1
2025) , nel breve periodo, frequenterà in modo libero la casa della madre. Mentre per il minore , si dispone come segue: egli starà con il padre due pomeriggi a Per_2
settimana, martedì e giovedì, con facoltà di cenare dal padre il quale lo riaccompagnerà a casa;
relativamente ai week end, potrà stare dal padre Per_2
quando sarà libero dagli impegni sportivi. Inoltre, il minore starà con il padre Per_2
il 24 dicembre mentre il 25 dicembre con la madre ed il 31 di Dicembre, mentre il 01 Gennaio starà con l'altro genitore, la settimana di Pasqua, il minore il dì di
Pasqua starà con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre. Questa determinazione sarà invertita l'anno successivo con l'altro genitore. Riguardo alle ferie, il padre starà con il figlio una settimana durante l'anno da stabilirsi in base alle esigenze lavorative del padre. Il padre potrà sentire il figlio telefonicamente anche quotidianamente;
7. Tutte le decisioni riguardo l'ordinaria amministrazione potranno essere prese autonomamente da ciascun genitore nell'ambito dei rispettivi periodi di convivenza con il figlio minore;
8. i coniugi stabiliscono che, a decorrere dalla sottoscrizione della presente separazione, il signor corrisponderà a solo titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , la somma complessiva mensile Per_2
di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie al
50%. La detta somma relativa al contributo per il mantenimento di , non è Per_2
comprensiva dell'assegno unico in quanto ciascun genitore percepirà per intero al
100%, detto assegno unico relativo al figlio collocato presso di sé.
9. la somma, per il mantenimento del figlio minore, sarà versata alla signora Pt_1
sul suo conto corrente /postale iban [...];
10. tutte le decisioni riguardo alla straordinaria amministrazione dei figli, comprese le cure mediche, la scuola, lo sport, le attività ludiche e parascolastiche, saranno prese e condivise da entrambi i genitori;
eventuali iniziative di straordinaria amministrazione assunte autonomamente da un solo genitore, in casi urgenti e documentati, dovranno essere immediatamente comunicati telefonicamente e/o con mezzi idonei all'altro genitore. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo in cui i figli pernottano, allorché, per motivi ludici o sportivi, si trovino in altra città;
11. i coniugi stabiliscono che le spese straordinarie per ciascun figlio saranno a carico degli stessi nella misura del 50%. A tale scopo i coniugi concordano ed accettano il “Protocollo di intesa per la regolamentazione e per l'individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal
Matrimonio” adottato dal Tribunale di Ascoli Piceno che i coniugi dichiarano di aver letto, compreso e che accettano ai fini della presente accordo consensuale.
12. Relativamente alle spese straordinarie insolute, dalla domanda di separazione al momento della sottoscrizione, le parti, a seguito di reciproche compensazioni, decidono come segue: il al momento della sottoscrizione del presente CP_1
accordo, conferisce alla moglie l'importo di euro 1.200,00 Parte_1
(milleduecento) in contanti , di cui la sottoscrivendo il presente atto, dà piena Pt_1
quietanza e liberatoria;
13. i coniugi prestano ed esprimono il reciproco assenso al rilascio dei propri documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi;
i coniugi prestano il reciproco assenso per i propri viaggi all'estero, anche con i figli minori;
14. entrambi i genitori si impegnano fattivamente affinché i loro figli mantengano i rapporti con gli ascendenti ed i parenti dell'altro genitore;
15. entrambi i coniugi concordano e si obbligano tra loro affinché la presenza e/o l'incontro con eventuali nuovi partners e/o relazioni con nuovi/e compagni/e non verrà proposta e/o imposta ai figli minori fintanto che la relazione non assuma i caratteri della stabilità;
16. durante il matrimonio, al fine di fare fronte alle numerose spese familiari per affitti, acquisto mobili, automobili e traslochi, i coniugi hanno contratto diverse finanziarie, per lo più contratte dal in via esclusiva. Pertanto, alla CP_1
sottoscrizione del presente atto, la s'impegna, in via esclusiva, a Parte_1
pagare la finanziaria Deutch Bank relativa all'acquisto dell'auto Seat, intestata alla stessa, esonerando mentre s'impegna a pagare, in via esclusiva, Controparte_1
tutti i finanziamenti intestati solo a lui nonché la finanziaria Avvera condivisa con la Pt_1 17. a tal uopo il da solo o insieme alla per fare fronte ai numerosi CP_1 Pt_1
debiti, farà istanza di piano del consumatore e/o d'esdebitamento o di qualunque altro istituto previsto dalla L. 3/2012. In tal caso, la potrà aderire alle istanze Pt_1
di cui sopra ovvero a prestare il consenso e ogni altra informazione ove richiesto dall'OCC.
18. i coniugi dichiarano di avere diviso ogni altro bene mobile e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, né in sede civile né in sede penale;
19. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e si danno reciprocamente atto di aver regolato con le stesse tutti i rapporti matrimoniali, familiari, finanziari, economici e patrimoniali intercorrenti tra loro.
20. i coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che non vi è necessità e non si farà luogo ad assegno di mantenimento tra i medesimi in quanto entrambi risultano indipendenti ed autosufficienti economicamente, risultando in ogni caso effettivamente in grado di esserlo, in quanto in possesso di redditi adeguati e di patrimoni propri;
Spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi