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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 819 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Camillo Graziano Parte_1 C.F._1
-appellante- contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con CP_1 P.IVA_1
l'avv.ta Isabella Calzolari
-appellata- avverso la sentenza n. 109/2016, emessa dal Giudice di Pace di Atri all'esito del giudizio avente R.G. n.
225/2014, pubblicata in data 31.08.2016.
***
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “accolga, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 109/2016 emessa dal Giudice di Pace di Atri Dott.ssa CP_2 nell'ambito del giudizio N.R.G. 225/2014 depositata in cancelleria in data 31 agosto 2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e quindi accogliere l'opposizione del Sig. e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 144/2014 notificato in data 24 giugno 2014 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio”;
1 - PARTE APPELLATA: “Dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del proposto atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 109/14 del Giudice di Pace di Atri in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 144/2014, emesso in data 14.05.2014 dal Giudice di Pace di Atri, con cui è stato ingiunto allo stesso il pagamento, in favore di della somma di euro 1.766,81, oltre CP_1 interessi legali dalla scadenza del credito al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 419,50.
In quella sede il aveva contestato l'ingiunzione, deducendo il malfunzionamento del Pt_1
Cont contatore, la segnalazione tempestiva e reiterata del guasto, l'omesso intervento di oltre all'addebito di consumi successivi alla data di rilascio dell'immobile, avvenuto nel dicembre 2008. Cont I-1.1. Costituitasi nel giudizio di primo grado, (di seguito anche solo ) ha contestato, CP_1 sotto il profilo giuridico e fattuale, le domande e le argomentazioni proposte dall'opponente, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
I-1.2. Il giudizio di prime cure, istruito mediante documenti e l'escussione di testi, si è concluso con sentenza n. 109/2016, con cui il Giudice di Pace di Atri ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, condannando l'opponente a rifondere le spese del giudizio.
I-2. Avverso la predetta pronuncia, ha proposto appello, affidato ad un'unica Parte_1 articolata censura, volta a segnalare l'erronea valutazione degli elementi probatori disponibili da parte del primo giudice, con conseguente erroneità anche delle conclusioni in diritto cui è giunto.
I-2.1. In particolare, il Giudice di Pace di Atri avrebbe:
- omesso di valorizzare i risultati delle escussioni testimoniali rese in giudizio, confermative dell'avvenuto rilascio dell'immobile nel dicembre 2008 e del malfunzionamento del contatore reiteratamente segnalato;
Cont
- omesso di considerare le segnalazioni effettuate dall'appellante al servizio clienti di risultanti dagli atti e mai contestate dal fornitore, e del mancato intervento da parte dei tecnici dell'impresa;
- mancato di applicare la disciplina in materia di verifiche dei contatori;
- omesso di rilevare l'erronea inclusione, nella fattura azionata in via monitoria, di consumi
2 riferiti a periodi successivi al rilascio dell'immobile da parte dell'appellante. Cont I-3. Si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
I-3.1. In particolare, l'appellata ha rilevato:
- l'irrilevanza della circostanza relativa al rilascio dell'immobile, in quanto, anche a voler ritenere provato il rilascio nel dicembre 2008, l'utente sarebbe comunque rimasto responsabile dei consumi fino alla cessazione del rapporto contrattuale o alla voltura in favore di altro utente, da comunicare formalmente secondo le prescrizioni contrattuali;
- l'infondatezza delle deduzioni relative al preteso malfunzionamento del contatore, circostanza rimasta del tutto generica e smentita dalla documentazione in atti;
- la regolarità della fatturazione effettuata, avvenuta in conformità alla delibera dell'Autorità di regolazione.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'appello risulta infondato per le ragioni di seguito indicate.
II-5.1. Ininfluente ai fini del decidere è la circostanza del rilascio dell'immobile nel dicembre del
2008 da parte dell'appellante. Invero, ciò che rileva ai fini della responsabilità per i consumi è la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione, che permane fino alla sua formale risoluzione secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto.
Sicché, pur se in ipotesi provata la circostanza fattuale del rilascio dell'immobile nel dicembre 2008, Cont essa risulta del tutto incolore rispetto alla pretesa creditoria avanzata da con il ricorso ingiunzionale, non potendosi censurare il computo, ai fini della fatturazione, anche del consumo imputabile al periodo successivo al dicembre 2008.
II-5.2. Quanto al malfunzionamento del contatore, il giudizio di non attendibilità formulato dal giudice di prime cure risulta congruamente motivato con riferimento agli stretti vincoli amicali, di coniugio, di affinità e di parentela che legano i testi escussi all'odierno appellante. Peraltro il contributo dichiarativo introdotto dai testi risulta parzialmente qualificabile come de relato actoris
(cfr. verbale ud. 30.09.2015, p. 130-131 fascicolo di primo grado).
In ogni caso, i capitoli sui quali i testi sono stati chiamati a deporre presentano un indubbio tasso di genericità. Il capitolo n. 2 fa riferimento a “numerose telefonate” effettuate al call center; lo stesso
3 è a dirsi dei restanti capitoli, tutti disancorati da precisi dati spazio-temporali e dunque inidonei ex ante a introdurre nel processo elementi utilmente valutabili ai fini della decisione.
Sicché la circostanza del malfunzionamento del contatore non risulta suffragata da univoci elementi di riscontro.
È appena il caso di rilevare come l'attore in opposizione avrebbe potuto offrire più precisi indici nella formulazione dei capitoli, oltre a valutare richieste ostensive di eventuali registrazioni dei colloqui telefonici, essendo lo stesso in possesso dei relativi codici identificativi.
Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcun utile elemento può essere tratto dal fax del 30.04.2009, essendo documento di formazione unilaterale.
II-6. Nel complesso, dunque, il ragionamento che ha condotto il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta congruo, logico e ben motivato, giungendo a conclusioni fondate su una consequenziale lettura del materiale probatorio disponibile. La motivazione, pertanto, appare pienamente condivisibile con particolare riguardo alla valutazione della prova, da ciò conseguendo il rigetto dell'articolato motivo di gravame.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. L'appello va respinto per le ragioni sin qui esposte, con integrale conferma della sentenza gravata.
III-9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'oggetto della lite, del basso grado di complessità delle questioni ad essa sottese e dell'attività in concreto svolta).
III-10. Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con il presente provvedimento, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con integrale conferma della
4 sentenza n. 109/2016, emessa dal Giudice di Pace di Atri all'esito del giudizio avente R.G.
n. 225/2014, pubblicata in data 31.08.2016;
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore di delle spese di lite del grado CP_1 di appello, che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, il 26.02.2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 819 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Camillo Graziano Parte_1 C.F._1
-appellante- contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con CP_1 P.IVA_1
l'avv.ta Isabella Calzolari
-appellata- avverso la sentenza n. 109/2016, emessa dal Giudice di Pace di Atri all'esito del giudizio avente R.G. n.
225/2014, pubblicata in data 31.08.2016.
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OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “accolga, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 109/2016 emessa dal Giudice di Pace di Atri Dott.ssa CP_2 nell'ambito del giudizio N.R.G. 225/2014 depositata in cancelleria in data 31 agosto 2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e quindi accogliere l'opposizione del Sig. e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 144/2014 notificato in data 24 giugno 2014 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio”;
1 - PARTE APPELLATA: “Dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del proposto atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 109/14 del Giudice di Pace di Atri in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 144/2014, emesso in data 14.05.2014 dal Giudice di Pace di Atri, con cui è stato ingiunto allo stesso il pagamento, in favore di della somma di euro 1.766,81, oltre CP_1 interessi legali dalla scadenza del credito al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 419,50.
In quella sede il aveva contestato l'ingiunzione, deducendo il malfunzionamento del Pt_1
Cont contatore, la segnalazione tempestiva e reiterata del guasto, l'omesso intervento di oltre all'addebito di consumi successivi alla data di rilascio dell'immobile, avvenuto nel dicembre 2008. Cont I-1.1. Costituitasi nel giudizio di primo grado, (di seguito anche solo ) ha contestato, CP_1 sotto il profilo giuridico e fattuale, le domande e le argomentazioni proposte dall'opponente, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
I-1.2. Il giudizio di prime cure, istruito mediante documenti e l'escussione di testi, si è concluso con sentenza n. 109/2016, con cui il Giudice di Pace di Atri ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, condannando l'opponente a rifondere le spese del giudizio.
I-2. Avverso la predetta pronuncia, ha proposto appello, affidato ad un'unica Parte_1 articolata censura, volta a segnalare l'erronea valutazione degli elementi probatori disponibili da parte del primo giudice, con conseguente erroneità anche delle conclusioni in diritto cui è giunto.
I-2.1. In particolare, il Giudice di Pace di Atri avrebbe:
- omesso di valorizzare i risultati delle escussioni testimoniali rese in giudizio, confermative dell'avvenuto rilascio dell'immobile nel dicembre 2008 e del malfunzionamento del contatore reiteratamente segnalato;
Cont
- omesso di considerare le segnalazioni effettuate dall'appellante al servizio clienti di risultanti dagli atti e mai contestate dal fornitore, e del mancato intervento da parte dei tecnici dell'impresa;
- mancato di applicare la disciplina in materia di verifiche dei contatori;
- omesso di rilevare l'erronea inclusione, nella fattura azionata in via monitoria, di consumi
2 riferiti a periodi successivi al rilascio dell'immobile da parte dell'appellante. Cont I-3. Si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
I-3.1. In particolare, l'appellata ha rilevato:
- l'irrilevanza della circostanza relativa al rilascio dell'immobile, in quanto, anche a voler ritenere provato il rilascio nel dicembre 2008, l'utente sarebbe comunque rimasto responsabile dei consumi fino alla cessazione del rapporto contrattuale o alla voltura in favore di altro utente, da comunicare formalmente secondo le prescrizioni contrattuali;
- l'infondatezza delle deduzioni relative al preteso malfunzionamento del contatore, circostanza rimasta del tutto generica e smentita dalla documentazione in atti;
- la regolarità della fatturazione effettuata, avvenuta in conformità alla delibera dell'Autorità di regolazione.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'appello risulta infondato per le ragioni di seguito indicate.
II-5.1. Ininfluente ai fini del decidere è la circostanza del rilascio dell'immobile nel dicembre del
2008 da parte dell'appellante. Invero, ciò che rileva ai fini della responsabilità per i consumi è la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione, che permane fino alla sua formale risoluzione secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto.
Sicché, pur se in ipotesi provata la circostanza fattuale del rilascio dell'immobile nel dicembre 2008, Cont essa risulta del tutto incolore rispetto alla pretesa creditoria avanzata da con il ricorso ingiunzionale, non potendosi censurare il computo, ai fini della fatturazione, anche del consumo imputabile al periodo successivo al dicembre 2008.
II-5.2. Quanto al malfunzionamento del contatore, il giudizio di non attendibilità formulato dal giudice di prime cure risulta congruamente motivato con riferimento agli stretti vincoli amicali, di coniugio, di affinità e di parentela che legano i testi escussi all'odierno appellante. Peraltro il contributo dichiarativo introdotto dai testi risulta parzialmente qualificabile come de relato actoris
(cfr. verbale ud. 30.09.2015, p. 130-131 fascicolo di primo grado).
In ogni caso, i capitoli sui quali i testi sono stati chiamati a deporre presentano un indubbio tasso di genericità. Il capitolo n. 2 fa riferimento a “numerose telefonate” effettuate al call center; lo stesso
3 è a dirsi dei restanti capitoli, tutti disancorati da precisi dati spazio-temporali e dunque inidonei ex ante a introdurre nel processo elementi utilmente valutabili ai fini della decisione.
Sicché la circostanza del malfunzionamento del contatore non risulta suffragata da univoci elementi di riscontro.
È appena il caso di rilevare come l'attore in opposizione avrebbe potuto offrire più precisi indici nella formulazione dei capitoli, oltre a valutare richieste ostensive di eventuali registrazioni dei colloqui telefonici, essendo lo stesso in possesso dei relativi codici identificativi.
Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcun utile elemento può essere tratto dal fax del 30.04.2009, essendo documento di formazione unilaterale.
II-6. Nel complesso, dunque, il ragionamento che ha condotto il giudice di prime cure a rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta congruo, logico e ben motivato, giungendo a conclusioni fondate su una consequenziale lettura del materiale probatorio disponibile. La motivazione, pertanto, appare pienamente condivisibile con particolare riguardo alla valutazione della prova, da ciò conseguendo il rigetto dell'articolato motivo di gravame.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. L'appello va respinto per le ragioni sin qui esposte, con integrale conferma della sentenza gravata.
III-9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'oggetto della lite, del basso grado di complessità delle questioni ad essa sottese e dell'attività in concreto svolta).
III-10. Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con il presente provvedimento, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con integrale conferma della
4 sentenza n. 109/2016, emessa dal Giudice di Pace di Atri all'esito del giudizio avente R.G.
n. 225/2014, pubblicata in data 31.08.2016;
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore di delle spese di lite del grado CP_1 di appello, che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, il 26.02.2025.
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