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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 12134 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Persona_1
6 Controparte_3
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,50 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna. Si riporta al ricorso e ne chiede Pt_1 l'accoglimento IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12134/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12134 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Persona_1
6 Controparte_3
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso 31.08.2023
1. nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1
n. e residente in [...]n. 97, San Paolo, Stato di San Paolo, C.F._1 C.F._2
Brasile;
2. nato il [...], a [...], Stato di San Parte_2
Paolo, Brasile, CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 276; C.F._3
3. , nato il [...], a [...], Stato di Controparte_1
San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._4 4. , nata l'[...], presso la città di San Paolo, Stato Controparte_2 di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._5
5. , nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di Parte_3 San Paolo, Brasile, n. , con il consenso del secondo genitore, sig.ra C.F._1 C.F._6
nata il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Parte_4
Paolo, Brasile, e tutti residenti in [...]n. 285, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile
6. , nato l'[...], a [...], Stato di San Controparte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._7
7. , nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di Parte_5
San Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._8 8. , nato il [...], presso la città di San Paolo, Parte_6
Stato di San Paolo, Brasile, n. , con il consenso del secondo genitore, C.F._1 C.F._9 sig.ra , nata l'[...], presso la città di Barbacena, Stato Persona_3 Pt_2 di Minas Gerais, Brasile, e tutti residenti in [...]n. 1051, San Paolo, Stato di San
Paolo, Brasile,
9. nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Controparte_6
Brasile, n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._1 C.F._10 10. nato il 01° ottobre 2014, presso la città di San Paolo, Stato di Parte_7 San Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._11
11. nato il 01° dicembre 2017, presso la città di San Paolo, Stato di San Parte_8 Paolo, Brasile, n. , con il consenso del secondo genitore sig. C.F._1 C.F._12 [...]
nato il'08 febbraio 1979, a Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Persona_4
e residenti in [...]n. 988, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile,
12. , nata l'[...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Persona_2
CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 103 C.F._13
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. Parte_1
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n.
[...]
e residente in [...]n. 97, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
C.F._2
nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Parte_2
Brasile, CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 276; C.F._3
Dott. Giovanni Calasso 3
, nato il [...], a [...], Stato di San Controparte_1
Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._4 [...]
, nata l'[...], presso la città di San Paolo, Stato di San Controparte_2
Paolo, Brasile, CF-CPF n. e , nato il 10 ottobre C.F._14 Parte_3
2020, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, n. , C.F._1 C.F._6 tutti residenti in [...]n. 285, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
, nato l'[...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Controparte_3
CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._7 Parte_5
, nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, CF-
[...]
CPF n. e , nato il [...], presso la C.F._8 Parte_6 città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, n. , tutti residenti in C.F._1 C.F._9
Rua Arizona n. 1051, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nata Controparte_6 il 27 novembre 1982, a Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, n. , in C.F._1 C.F._10 proprio e per conto dei figli minori nato il 01° ottobre 2014, presso Parte_7 la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. e C.F._11 [...]
nato il 01° dicembre 2017, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Parte_8
Brasile, CF-CPF n. , e residenti in [...]n. 988, apto 122, San Paolo, C.F._12
Stato di San Paolo, Brasile;
, nata l'[...], a [...], Persona_2
Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 103. C.F._13
Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_9 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte. on vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. figlio di e Persona_5 Persona_6
nato a [...], in data [...], il quale, in data Persona_7
13.08.1906, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con la sig.ra
, anch'essa cittadina italiana, luogo, quest'ultimo, ove il sig. decedeva in Persona_8 Per_5 data 15.04.195. Dalla summenzionata unione nasceva:
● in data 10.10.1897, presso la città di Jundiahy, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra la quale, in data 01.09.1923, presso la città di San Paolo, Stato Parte_9 di San Paolo, contraeva matrimonio con il sig. e dall'unione, Persona_9 nasceva:
➢ in data 13.06.1926, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. il quale, 22.01.1951, presso la città di Parte_10
Mococa, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con la sig.ra Per_10
e dall'unione, nascevano:
[...]
✓ in data 27.11.1951, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. odierno Parte_2 ricorrente, il quale in data 09.01.1982, presso la città di San
Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra e dall'unione ptredetta, nasceva: Parte_11
Dott. Giovanni Calasso 4
❖ in data 08.02.1984, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra Persona_2 attuale ricorrente;
✓ in data 22.05.1958, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. il quale, in data Persona_11 09.11.1983, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Controparte_10 sopra menzionata unione, nascevano:
❖ in data 08.06.1985, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. Controparte_3
il quale, in data 11.03.2015, presso la città di San
[...] Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra e dall'unione, Persona_3 nascevano:
▪ in data 23.06.2017, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
Persona_12
▪ in data 06.09.2020, presso la città di San Paolo,
[...]
Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...] entrambi attuali Parte_6 ricorrenti per il tramite del padre;
❖ in data 06.02.1987, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. Controparte_1
il quale, in data 03.06.2016, presso la città di
[...]
San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra Dalla Parte_4 sopra menzionata unione, nascevano:
▪ in data 10.10.2021, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
Persona_13
▪ in data 08.09.2019, presso la città di San Paolo,
[...]
Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
entrambi attuali ricorrenti Controparte_2 per il tramite del padre;
✓ in data 17.02.1954, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra che, in data Parte_12
23.12.1978, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con il sig. Persona_14 e dalla sopra menzionata unione, nascevano:
[...]
❖ in data 27.11.1982, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra e Controparte_6 dal legame sentimentale con il sig. Persona_4 nascevano:
[...]
▪ in data 01.10.2014, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
Persona_15
▪ in data 01.12.2017, presso la città di San Paolo, CP_ Stato di San Paolo, Brasile, il minore
Dott. Giovanni Calasso 5
ricorrenti per il tramite della Parte_7 madre,
❖ in data 04.07.1980, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra Parte_13
[...]
[...]
[.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del figlio di Persona_5 e , nato a [...], in data [...], che Persona_6 Persona_7 ha trasmesso la cittadinanza alla figlia la quale, in data 01.09.1923, presso Parte_9 la città di San Paolo, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con il sig. , Persona_9 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna
Dott. Giovanni Calasso 6
stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9
Dott. Giovanni Calasso 7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia,10-15.04.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 12134 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Persona_1
6 Controparte_3
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,50 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna. Si riporta al ricorso e ne chiede Pt_1 l'accoglimento IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12134/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12134 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Persona_1
6 Controparte_3
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
12 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso 31.08.2023
1. nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1
n. e residente in [...]n. 97, San Paolo, Stato di San Paolo, C.F._1 C.F._2
Brasile;
2. nato il [...], a [...], Stato di San Parte_2
Paolo, Brasile, CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 276; C.F._3
3. , nato il [...], a [...], Stato di Controparte_1
San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._4 4. , nata l'[...], presso la città di San Paolo, Stato Controparte_2 di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._5
5. , nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di Parte_3 San Paolo, Brasile, n. , con il consenso del secondo genitore, sig.ra C.F._1 C.F._6
nata il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Parte_4
Paolo, Brasile, e tutti residenti in [...]n. 285, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile
6. , nato l'[...], a [...], Stato di San Controparte_3 Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._7
7. , nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di Parte_5
San Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._8 8. , nato il [...], presso la città di San Paolo, Parte_6
Stato di San Paolo, Brasile, n. , con il consenso del secondo genitore, C.F._1 C.F._9 sig.ra , nata l'[...], presso la città di Barbacena, Stato Persona_3 Pt_2 di Minas Gerais, Brasile, e tutti residenti in [...]n. 1051, San Paolo, Stato di San
Paolo, Brasile,
9. nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Controparte_6
Brasile, n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._1 C.F._10 10. nato il 01° ottobre 2014, presso la città di San Paolo, Stato di Parte_7 San Paolo, Brasile, CF-CPF n. C.F._11
11. nato il 01° dicembre 2017, presso la città di San Paolo, Stato di San Parte_8 Paolo, Brasile, n. , con il consenso del secondo genitore sig. C.F._1 C.F._12 [...]
nato il'08 febbraio 1979, a Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Persona_4
e residenti in [...]n. 988, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile,
12. , nata l'[...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Persona_2
CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 103 C.F._13
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei sigg. Parte_1
nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n.
[...]
e residente in [...]n. 97, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
C.F._2
nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Parte_2
Brasile, CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 276; C.F._3
Dott. Giovanni Calasso 3
, nato il [...], a [...], Stato di San Controparte_1
Paolo, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._4 [...]
, nata l'[...], presso la città di San Paolo, Stato di San Controparte_2
Paolo, Brasile, CF-CPF n. e , nato il 10 ottobre C.F._14 Parte_3
2020, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, n. , C.F._1 C.F._6 tutti residenti in [...]n. 285, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
[...]
, nato l'[...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Controparte_3
CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori C.F._7 Parte_5
, nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, CF-
[...]
CPF n. e , nato il [...], presso la C.F._8 Parte_6 città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, n. , tutti residenti in C.F._1 C.F._9
Rua Arizona n. 1051, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nata Controparte_6 il 27 novembre 1982, a Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, n. , in C.F._1 C.F._10 proprio e per conto dei figli minori nato il 01° ottobre 2014, presso Parte_7 la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. e C.F._11 [...]
nato il 01° dicembre 2017, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Parte_8
Brasile, CF-CPF n. , e residenti in [...]n. 988, apto 122, San Paolo, C.F._12
Stato di San Paolo, Brasile;
, nata l'[...], a [...], Persona_2
Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. ed ivi residente in [...]n. 103. C.F._13
Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_9 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte. on vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. figlio di e Persona_5 Persona_6
nato a [...], in data [...], il quale, in data Persona_7
13.08.1906, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con la sig.ra
, anch'essa cittadina italiana, luogo, quest'ultimo, ove il sig. decedeva in Persona_8 Per_5 data 15.04.195. Dalla summenzionata unione nasceva:
● in data 10.10.1897, presso la città di Jundiahy, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra la quale, in data 01.09.1923, presso la città di San Paolo, Stato Parte_9 di San Paolo, contraeva matrimonio con il sig. e dall'unione, Persona_9 nasceva:
➢ in data 13.06.1926, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. il quale, 22.01.1951, presso la città di Parte_10
Mococa, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con la sig.ra Per_10
e dall'unione, nascevano:
[...]
✓ in data 27.11.1951, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. odierno Parte_2 ricorrente, il quale in data 09.01.1982, presso la città di San
Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra e dall'unione ptredetta, nasceva: Parte_11
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❖ in data 08.02.1984, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra Persona_2 attuale ricorrente;
✓ in data 22.05.1958, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. il quale, in data Persona_11 09.11.1983, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Controparte_10 sopra menzionata unione, nascevano:
❖ in data 08.06.1985, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. Controparte_3
il quale, in data 11.03.2015, presso la città di San
[...] Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra e dall'unione, Persona_3 nascevano:
▪ in data 23.06.2017, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
Persona_12
▪ in data 06.09.2020, presso la città di San Paolo,
[...]
Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...] entrambi attuali Parte_6 ricorrenti per il tramite del padre;
❖ in data 06.02.1987, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il sig. Controparte_1
il quale, in data 03.06.2016, presso la città di
[...]
San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra Dalla Parte_4 sopra menzionata unione, nascevano:
▪ in data 10.10.2021, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
Persona_13
▪ in data 08.09.2019, presso la città di San Paolo,
[...]
Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
entrambi attuali ricorrenti Controparte_2 per il tramite del padre;
✓ in data 17.02.1954, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra che, in data Parte_12
23.12.1978, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con il sig. Persona_14 e dalla sopra menzionata unione, nascevano:
[...]
❖ in data 27.11.1982, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra e Controparte_6 dal legame sentimentale con il sig. Persona_4 nascevano:
[...]
▪ in data 01.10.2014, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il minore
[...]
Persona_15
▪ in data 01.12.2017, presso la città di San Paolo, CP_ Stato di San Paolo, Brasile, il minore
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ricorrenti per il tramite della Parte_7 madre,
❖ in data 04.07.1980, presso la città di Mococa, Stato di San Paolo, Brasile, la sig.ra Parte_13
[...]
[...]
[.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del figlio di Persona_5 e , nato a [...], in data [...], che Persona_6 Persona_7 ha trasmesso la cittadinanza alla figlia la quale, in data 01.09.1923, presso Parte_9 la città di San Paolo, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con il sig. , Persona_9 cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna
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stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9
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procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia,10-15.04.2025
IL GOP
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