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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 2922/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena Costa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso da
, Parte_1
con l'Avv. GUTMORGETH SABINE e l'Avv. ENGL BISIGNANO JOSEPH, giusta delega in atti ricorrente nei confronti di
CP_1
con l'Avv. MANGIAROTTI ANDREA, giusta delega in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
Il Tribunale di Bolzano,
pagina 1 di 5 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1 che sucessivamente le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle condizioni condivise;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CO (PV) il 24/09/2011 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (PV), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2011, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
pagina 2 di 5 1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 d1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
e il signor secondo il rito cattolico in data 24/09/2011 nel Comune di CP_1
CO e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di CO atto n.
10, parte II, serie A - anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. in ordine al minore (nato a [...] il giorno 14/05/2012): Persona_1
a. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore (nato a [...] Persona_1 il giorno 14/05/2012) al padre con collocamento del minore presso CP_1
il detto padre presso il quale avrà anche la sua residenza anagrafica in CO (PV)
Frazione Seirano in Via Pisole n. 1.
b. Le visite tra madre e figlio sono regolamentate come segue: Per_1
o la madre potrà avere con sé a Bressanone il figlio un giorno alla settimana Per_1 con pernottamento, a condizione che il minore presti il suo consenso (vedasi Per_1
incarico al servizio sociale). se vuole, può anche trascorrere la metà delle ferie Per_1 con la madre, accordandosi con quest'ultima;
c. Il servizio sociale territorialmente competente (servizio sociale Comune di CO) è incaricato con il seguente incarico:
i. monitorare la situazione del minore Persona_1
ii. organizzare una educativa domiciliare in favore del minore Persona_1 durante ogni educativa domiciliare il servizio sociale dovrà anche organizzare chiamate telefoniche tra e sua madre, e possibilmente anche con sua sorella;
Per_1
iii. organizzare un accompagnamento psicologico per Persona_1
iv. posto che ha espresso il desiderio di incontrare la madre, a condizione che Per_1
la stessa lo raggiunga nel suo nuovo territorio di residenza, il servizio sociale dovrà organizzare visite madre-figlio in uno spazio neutro da svolgersi in aree pubbliche;
ove possibile, la madre porterà con sé anche la sorella;
pagina 3 di 5 v. suggerire delle modalità per favorire la ripresa dei rapporti tra fratello e sorella, se loro sono d'accordo; vi. relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano sullo stato della situazione a cadenza trimestrale.
d. Il padre deve sostenere interamente il mantenimento ordinario e straordinario del figlio
Persona_1
e. Eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) e detrazioni fiscali spettanti per il figlio possono essere Persona_1 fatti valere interamente dal padre.
3. in ordine alla minore (nata a [...] il giorno 04/03/2015): Persona_2
a. disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata a [...] il Persona_2 giorno 04/03/2015) alla madre , con collocamento della Parte_1
minore presso la detta madre presso la quale mantiene la propria residenza anagrafica in
Bressanone (BZ) via Obergasse n. 22.
b. Le visite tra padre e la figlia sono regolamentate come segue: Per_2
o visite accompagnate organizzate dal servizio sociale, possibilmente a cadenza settimanale (vedasi punto che segue).
c. Il servizio sociale territorialmente competente (distretto sociale di Bressanone) è incaricato con il seguente incarico:
i. monitorare la situazione della minore Persona_2
ii. organizzare un accompagnamento psicologico per Persona_2
iii. organizzare una educativa domiciliare in favore della minore nel Persona_2 corso di ogni educativa domiciliare il servizio sociale dovrà anche organizzare una chiamata telefonica tra e suo padre, e possibilmente anche con il fratello;
Per_2
iv. organizzare visite accompagnate tra la minore e suo padre, a cadenza Per_2 possibilmente settimanale;
v. suggerire delle modalità per favorire la ripresa dei rapporti tra fratello e sorella, se loro sono d'accordo;
pagina 4 di 5 vi. relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano sullo stato della situazione a cadenza trimestrale.
d. La madre deve sostenere interamente il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2
e. Eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) e detrazioni fiscali spettanti per la figlia possono essere fatti Persona_2 valere interamente dalla madre.
4. La regolamentazione qui disposta sostituisce con effetto immediato ogni precedente regolamentazione disposta in favore dei minori e Persona_1 Persona_2
dal Tribunale ordinario di Bolzano e dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
5. disporre che la sentenza sia comunicata:
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano;
- al Servizio sociale di Bressanone;
- al Servizio sociale del Comune di CO (PV);
6. spese compensate.
08/09/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena Costa Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 2922/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena Costa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso da
, Parte_1
con l'Avv. GUTMORGETH SABINE e l'Avv. ENGL BISIGNANO JOSEPH, giusta delega in atti ricorrente nei confronti di
CP_1
con l'Avv. MANGIAROTTI ANDREA, giusta delega in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
Il Tribunale di Bolzano,
pagina 1 di 5 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1 che sucessivamente le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle condizioni condivise;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CO (PV) il 24/09/2011 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (PV), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2011, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
pagina 2 di 5 1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 d1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
e il signor secondo il rito cattolico in data 24/09/2011 nel Comune di CP_1
CO e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di CO atto n.
10, parte II, serie A - anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. in ordine al minore (nato a [...] il giorno 14/05/2012): Persona_1
a. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore (nato a [...] Persona_1 il giorno 14/05/2012) al padre con collocamento del minore presso CP_1
il detto padre presso il quale avrà anche la sua residenza anagrafica in CO (PV)
Frazione Seirano in Via Pisole n. 1.
b. Le visite tra madre e figlio sono regolamentate come segue: Per_1
o la madre potrà avere con sé a Bressanone il figlio un giorno alla settimana Per_1 con pernottamento, a condizione che il minore presti il suo consenso (vedasi Per_1
incarico al servizio sociale). se vuole, può anche trascorrere la metà delle ferie Per_1 con la madre, accordandosi con quest'ultima;
c. Il servizio sociale territorialmente competente (servizio sociale Comune di CO) è incaricato con il seguente incarico:
i. monitorare la situazione del minore Persona_1
ii. organizzare una educativa domiciliare in favore del minore Persona_1 durante ogni educativa domiciliare il servizio sociale dovrà anche organizzare chiamate telefoniche tra e sua madre, e possibilmente anche con sua sorella;
Per_1
iii. organizzare un accompagnamento psicologico per Persona_1
iv. posto che ha espresso il desiderio di incontrare la madre, a condizione che Per_1
la stessa lo raggiunga nel suo nuovo territorio di residenza, il servizio sociale dovrà organizzare visite madre-figlio in uno spazio neutro da svolgersi in aree pubbliche;
ove possibile, la madre porterà con sé anche la sorella;
pagina 3 di 5 v. suggerire delle modalità per favorire la ripresa dei rapporti tra fratello e sorella, se loro sono d'accordo; vi. relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano sullo stato della situazione a cadenza trimestrale.
d. Il padre deve sostenere interamente il mantenimento ordinario e straordinario del figlio
Persona_1
e. Eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) e detrazioni fiscali spettanti per il figlio possono essere Persona_1 fatti valere interamente dal padre.
3. in ordine alla minore (nata a [...] il giorno 04/03/2015): Persona_2
a. disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata a [...] il Persona_2 giorno 04/03/2015) alla madre , con collocamento della Parte_1
minore presso la detta madre presso la quale mantiene la propria residenza anagrafica in
Bressanone (BZ) via Obergasse n. 22.
b. Le visite tra padre e la figlia sono regolamentate come segue: Per_2
o visite accompagnate organizzate dal servizio sociale, possibilmente a cadenza settimanale (vedasi punto che segue).
c. Il servizio sociale territorialmente competente (distretto sociale di Bressanone) è incaricato con il seguente incarico:
i. monitorare la situazione della minore Persona_2
ii. organizzare un accompagnamento psicologico per Persona_2
iii. organizzare una educativa domiciliare in favore della minore nel Persona_2 corso di ogni educativa domiciliare il servizio sociale dovrà anche organizzare una chiamata telefonica tra e suo padre, e possibilmente anche con il fratello;
Per_2
iv. organizzare visite accompagnate tra la minore e suo padre, a cadenza Per_2 possibilmente settimanale;
v. suggerire delle modalità per favorire la ripresa dei rapporti tra fratello e sorella, se loro sono d'accordo;
pagina 4 di 5 vi. relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bolzano sullo stato della situazione a cadenza trimestrale.
d. La madre deve sostenere interamente il mantenimento ordinario e straordinario della figlia Persona_2
e. Eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) e detrazioni fiscali spettanti per la figlia possono essere fatti Persona_2 valere interamente dalla madre.
4. La regolamentazione qui disposta sostituisce con effetto immediato ogni precedente regolamentazione disposta in favore dei minori e Persona_1 Persona_2
dal Tribunale ordinario di Bolzano e dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
5. disporre che la sentenza sia comunicata:
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano;
- al Servizio sociale di Bressanone;
- al Servizio sociale del Comune di CO (PV);
6. spese compensate.
08/09/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena Costa Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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