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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1730/2024
tra per l'avv. BATTISTUTTA ROBERTO, Parte_1
RICORRENTE
e per Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Roberto Battistutta per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica al convenuto, non costituito in giudizio, ne dichiara la contumacia e rilevato che la causa appare matura per la decisione invita il ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11,20
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1730/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Caorle (VE), Rio Terrà 54, con il patrocinio dell'avv. BATTISTUTTA ROBERTO,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024 la società ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 6 “Accertarsi il grave inadempimento contrattuale di per i Parte_2
motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto
d'affitto d'azienda e ordinare di rilasciarla libera, Parte_2
fissando all'uopo un termine perentorio per il suo rilascio e la sua riconsegna, -
accertarsi il grave inadempimento a far data da gennaio 2024 e per
condannarla al pagamento della somma di € 67.321,16 oltre ai canoni a scadere
fino alla riconsegna oltre ad interessi per canoni scaduti e a scadere, nonché utenze maturate da tale data;
compenso e spese di lite rifuse”.
Parte ricorrente a fondamento delle proprie richieste deduceva quanto segue:
1) tra e era in essere un contratto Parte_1 Parte_2
d'affitto d'azienda avente per oggetto l'attività di Bar e Ristorante Pizzeria
all'insegna “Reverso”, sita in Caorle, Piazza Papa Giovanni XXIII n.15, Fg. 43,
mapp.le 18, sub.31, destinata all'esercizio di ristorante -pizzeria e bar, oltre all'appartamento accessorio sito al piano primo civico 14, giusto contratto di affitto d'azienda del 30.11.2020 - Notaio di Cordenons Rep 10.618 Persona_1
Racc. 8257 (cfr. docc. 1 e 2 di parte ricorrente);
2) la durata del contratto d'affitto era di anni 12 con decorrenza dal 30
novembre 2020 e scadenza al 30 novembre 2032, con rinnovo automatico annuale, fatta salva possibilità di disdetta almeno sei mesi prima del termine
(punto n. 3 del contratto);
3) il canone di affitto era pattuito in euro 63.000,00 annuali, oltre Iva, e andava pagato in due rate anticipate entro il 10 del mese di riferimento e cioè
gennaio e luglio di ciascun anno (cfr. punto n.4 del contratto d'affitto);
4) il mancato pagamento anche di una sola rata, alle scadenze convenute,
costituisce la società affittuaria in mora, in ogni caso e qualunque ne sia la causa,
con conseguente facoltà per la società affittante di chiedere la risoluzione del pagina 4 di 6 contratto a danno e spese dell'inadempiente senza bisogno di diffida e/o speciale atto di costituzione in mora ((cfr. punto n.4, ultimo capoverso, del contratto d'affitto);
5) dal mese di gennaio 2024 non pagava più il canone d'affitto Parte_2
e, ad eccezione di un acconto di euro 10.000,00, IVA compresa, versato in data
26/07/2024;
6) alla data di presentazione del ricorso introduttivo la società convenuta risultava aver già maturato un debito pari ad euro 67.321,16, comprensivo di
IVA, per canoni scaduti e non pagati.
La società ricorrente dava, infine, atto e documentava di aver esperito,
con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva, venendo dichiarata contumace.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte affittante, odierna parte ricorrente, ha dato prova del proprio credito, dell'inadempimento di controparte, e conseguentemente del proprio diritto ad esercitare la clausola risolutiva espressa contenuta al punto 4 e ribadita al punto 15 del contratto d'affitto: l'inadempimento dell'affittuaria perdura ormai da un anno e con il radicamento del presente giudizio parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.
Per tali ragioni accertato l'inadempimento di parte convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con conseguente obbligo per parte affittuaria, odierna parte convenuta, all'immediata restituzione dell'azienda condotta in affitto a favore di parte affittante, odierna parte ricorrente, oltre al pagamento dei canoni d'affitto scaduti e a scadere fino pagina 5 di 6 all'effettiva restituzione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti di parte convenuta e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 1456 c.c., condanna parte affittuaria, odierna parte convenuta, all'immediata restituzione dell'azienda condotta in affitto a favore di parte affittante, odierna parte ricorrente, oltre al pagamento dei canoni d'affitto scaduti e a scadere fino all'effettiva restituzione,
oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al salso effettivo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 406,50 per esborsi, e in euro
4.180,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1730/2024
tra per l'avv. BATTISTUTTA ROBERTO, Parte_1
RICORRENTE
e per Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Roberto Battistutta per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica al convenuto, non costituito in giudizio, ne dichiara la contumacia e rilevato che la causa appare matura per la decisione invita il ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11,20
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1730/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Caorle (VE), Rio Terrà 54, con il patrocinio dell'avv. BATTISTUTTA ROBERTO,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024 la società ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 6 “Accertarsi il grave inadempimento contrattuale di per i Parte_2
motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto
d'affitto d'azienda e ordinare di rilasciarla libera, Parte_2
fissando all'uopo un termine perentorio per il suo rilascio e la sua riconsegna, -
accertarsi il grave inadempimento a far data da gennaio 2024 e per
condannarla al pagamento della somma di € 67.321,16 oltre ai canoni a scadere
fino alla riconsegna oltre ad interessi per canoni scaduti e a scadere, nonché utenze maturate da tale data;
compenso e spese di lite rifuse”.
Parte ricorrente a fondamento delle proprie richieste deduceva quanto segue:
1) tra e era in essere un contratto Parte_1 Parte_2
d'affitto d'azienda avente per oggetto l'attività di Bar e Ristorante Pizzeria
all'insegna “Reverso”, sita in Caorle, Piazza Papa Giovanni XXIII n.15, Fg. 43,
mapp.le 18, sub.31, destinata all'esercizio di ristorante -pizzeria e bar, oltre all'appartamento accessorio sito al piano primo civico 14, giusto contratto di affitto d'azienda del 30.11.2020 - Notaio di Cordenons Rep 10.618 Persona_1
Racc. 8257 (cfr. docc. 1 e 2 di parte ricorrente);
2) la durata del contratto d'affitto era di anni 12 con decorrenza dal 30
novembre 2020 e scadenza al 30 novembre 2032, con rinnovo automatico annuale, fatta salva possibilità di disdetta almeno sei mesi prima del termine
(punto n. 3 del contratto);
3) il canone di affitto era pattuito in euro 63.000,00 annuali, oltre Iva, e andava pagato in due rate anticipate entro il 10 del mese di riferimento e cioè
gennaio e luglio di ciascun anno (cfr. punto n.4 del contratto d'affitto);
4) il mancato pagamento anche di una sola rata, alle scadenze convenute,
costituisce la società affittuaria in mora, in ogni caso e qualunque ne sia la causa,
con conseguente facoltà per la società affittante di chiedere la risoluzione del pagina 4 di 6 contratto a danno e spese dell'inadempiente senza bisogno di diffida e/o speciale atto di costituzione in mora ((cfr. punto n.4, ultimo capoverso, del contratto d'affitto);
5) dal mese di gennaio 2024 non pagava più il canone d'affitto Parte_2
e, ad eccezione di un acconto di euro 10.000,00, IVA compresa, versato in data
26/07/2024;
6) alla data di presentazione del ricorso introduttivo la società convenuta risultava aver già maturato un debito pari ad euro 67.321,16, comprensivo di
IVA, per canoni scaduti e non pagati.
La società ricorrente dava, infine, atto e documentava di aver esperito,
con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva, venendo dichiarata contumace.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte affittante, odierna parte ricorrente, ha dato prova del proprio credito, dell'inadempimento di controparte, e conseguentemente del proprio diritto ad esercitare la clausola risolutiva espressa contenuta al punto 4 e ribadita al punto 15 del contratto d'affitto: l'inadempimento dell'affittuaria perdura ormai da un anno e con il radicamento del presente giudizio parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.
Per tali ragioni accertato l'inadempimento di parte convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con conseguente obbligo per parte affittuaria, odierna parte convenuta, all'immediata restituzione dell'azienda condotta in affitto a favore di parte affittante, odierna parte ricorrente, oltre al pagamento dei canoni d'affitto scaduti e a scadere fino pagina 5 di 6 all'effettiva restituzione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti di parte convenuta e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto d'affitto ai sensi dell'art. 1456 c.c., condanna parte affittuaria, odierna parte convenuta, all'immediata restituzione dell'azienda condotta in affitto a favore di parte affittante, odierna parte ricorrente, oltre al pagamento dei canoni d'affitto scaduti e a scadere fino all'effettiva restituzione,
oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al salso effettivo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 406,50 per esborsi, e in euro
4.180,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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