Art. 2.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno emanate le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, ai programmi di esami, allo svolgimento degli esami stessi ed al rilascio del relativo diploma di capacita', in conformita' ai criteri di cui all'art. 4 della Convenzione n. 69, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305 .
Le spese necessarie per l'espletamento degli esami sono a' carico degli aspiranti agli esami stessi, tranne i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni di esami ai quali si applica il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per i componenti e segretari dei Consigli e Comitati comunque denominati delle Amministrazioni statali.
Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno emanate le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, ai programmi di esami, allo svolgimento degli esami stessi ed al rilascio del relativo diploma di capacita', in conformita' ai criteri di cui all'art. 4 della Convenzione n. 69, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305 .
Le spese necessarie per l'espletamento degli esami sono a' carico degli aspiranti agli esami stessi, tranne i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni di esami ai quali si applica il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per i componenti e segretari dei Consigli e Comitati comunque denominati delle Amministrazioni statali.