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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1593/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa professionale dell'avvocato
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Scarpati, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_1
Benisatto e Salvatore Benisatto, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/03/2015
, in proprio e quale erede di Parte_1 SO [...]
e quali eredi di Parte_2 Parte_3 SO esponevano che e (poi deceduto in corso Parte_1 SO di causa), furono convenuti in giudizio da e dal figlio CP_2
con ricorso ex art. 3 legge n.102/2006 per ottenere il Parte_4 risarcimento dei danni subiti da , quale proprietaria del CP_2 motociclo Honda, e da per le lesioni personali con Parte_4 postumi, provocate dalla responsabilità esclusiva della figlia all'epoca minore che alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg. Parte_2
8R5AP aveva tamponato il motociclo Honda tg. CK27331 condotto da
, provocando l'evento dannoso. Il sinistro era avvenuto in Parte_4
Sarno alla via Piave il 28/4/2005 verso le ore13.30 e secondo i ricorrente la si era immessa su via Piave a velocità sostenuta Parte_2 provenendo da una traversa condotta in controsenso, vigendo su quel tratto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 l'obbligo di circolazione a senso unico. Allegavano che a seguito della notifica del ricorso, in data 10.06.2005, i signori e SO
, quali genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_1 [...]
conferirono mandato all'avv. affinchè Parte_2 Controparte_1 formulasse in loro nome e per loro conto richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla loro figlia minore, atteso che il tamponamento era avvenuto per esclusiva responsabilità del minore , il quale sorpassando Parte_4 alla guida del motociclo Honda il ciclomotore Liberty nel mentre questo stava svoltando a sinistra, lo tamponava provocando danni sia al mezzo che alla conducente. Gli attori esponevano che a seguito del sinistro i coniugi
– ebbero a conferire mandato alle liti all'avv. R_ Parte_1 [...]
in data 10.06.2005 presso lo studio di questi in Sarno alla via CP_1
Cotini, 9, con consegna, da parte di quest'ultimi, della documentazione sanitaria afferente le lesioni subite dalla minore, della documentazione attestante la copertura assicurativa del ciclomotore e del titolo di proprietà di detto veicolo. Successivamente, in data 23.06.2006, i coniugi _3
, avendo ricevuto notifica del ricorso ex art. 3 Legge 21.02.2006 n.
[...]
102 ad istanza dei Sig. e si recarono presso CP_2 Parte_4 lo studio dell'avv. , già incaricato di curare la pratica di Controparte_1 risarcimento di cui sopra, consegnandogli la copia ricevuta di detto ricorso e in tale occasione, l'avv. , valutata la necessità e l'opportunità Controparte_1 per i e di costituirsi nel giudizio onde formulare la R_ Parte_1 richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio ciclomotore
Liberty 50 e soprattutto dei danni subiti dalla minore , Parte_2 riceveva specifico mandato dai predetti coniugi e , con R_ Parte_1 procura alle liti apposto in calce alla copia del ricorso ex art. 3 Legge
21.02.2006 n.102, per spiegare la relativa domanda riconvenzionale. L'avv.
, nell'occasione, manifestava la necessità di procurarsi una Controparte_1 consulenza tecnica di parte per la valutazione e quantificazione dei danni subiti dalla minore, per cui suggeriva ai coniugi e di R_ Parte_1 incaricare un medico legale e un dentista per la redazione di una relazione, consigliando, nel caso specifico, la Dott.ssa quale Persona_2 medico legale ed il Dott. come dentista. I coniugi Persona_3
e , affidandosi ai suggerimenti dell'avv. , R_ Parte_1 Controparte_1 provvedevano a far sottoporre a visita medico legale la minore Parte_2 sia presso la Dott.ssa sia presso il Dott.
[...] Persona_2
Nel corso del giudizio e anche in occasione del Persona_3 conferimento del mandato l'avv. rassicurava i predetti assistiti sul CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 probabile accoglimento della richiesta di risarcimento formulata, fino a che la sig.ra nel mese di luglio dell'anno 2012, non Parte_2 ricevendo informazioni dettagliate dal legale, ebbe a recarsi presso il
Tribunale di Nocera Inferiore al fine di visionare il fascicolo del proprio giudizio, verificando che il giudice assegnatario del procedimento, con ordinanza del 31.05.2007, aveva dichiarato la tardività della costituzione dei sig.ri e e la decadenza di questi ultimi a SO Parte_1 proporre domanda riconvenzionale e a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione assicuratrice del ciclomotore Piaggio CP_4
Liberty, per essere manlevata dalle eventuali conseguenza sfavorevoli del giudizio. Avendo richiesto chiarimenti a seguito di tale verifica all'avv.
, il difensore, con lettera racc.ta A/R comunicava la propria Controparte_1 rinuncia al mandato. In effetti essi attori veniva a sapere che entrambe sia la domanda riconvenzionale che la richiesta di chiamata in causa erano state disattese dal giudice, in uno alle richieste di prova dedotte, per la tardività della costituzione. Inoltre nel corso del giudizio era intervenuta volontariamente la compagnia assicuratrice aderendo alla linea CP_4 difensiva dei convenuti, per i quali in seguito, all'udienza del 28/2/13, si era costituita l'avv. Oliva in sostituzione dell'originario patrocinante avv.
. Il giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale Nocera CP_1
Inferiore del 26/11/14 n. 1841 che, affermando la responsabilità esclusiva della minore nella causazione del sinistro, condannava Parte_2
e a risarcire i danni a e a SO Parte_1 CP_2
. Ciò premesso, ritenendo che l'avv. fosse Parte_4 CP_1 incorso in una grave colpa professionale non costituendosi in giudizio tempestivamente, gli attori in intestazione lo convenivano in giudizio chiedendo al giudice di condannarlo al risarcimento dei danni conseguenti alla loro soccombenza, quantificati in euro 400.000,00.
Costituitosi in giudizio, l'avv. deduceva che il mandato alle liti CP_1 da parte dei sig.ri e nel giudizio SO Parte_1 promosso dai Sig.ri e gli fu conferito solo in data CP_2 Parte_4
22.01.2007, quando il termine per costituirsi in giudizio era già scaduto, essendo prossima la data di prima udienza , fissata per il 25/1/07, per cui esso legale chiarì subito ai clienti che, tenendosi l'udienza tre giorni dopo la loro venuta nello studio, si erano verificate le decadenze processuali, e che pertanto non era più possibile proporre le istanze di risarcimento in loro favore per la scadenza dei termini prevista dalla procedura. Aggiungeva che, nonostante avesse consigliato, per il motivo suddetto, di rinunciare a ogni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 richiesta risarcitoria e di chiamare in garanzia la propria assicurazione, di fronte all'insistenza dei clienti, esso difensore acconsentì di proporre comunque nella comparsa di costituzione le istanze ormai improponibili.
Allegava che la sentenza n. 1841/14, che aveva dato causa alla presente controversia, aveva accertato con testimonianze che l'incidente ebbe a verificarsi all'esclusiva responsabilità della conducente del ciclomotore in quanto questa procedeva Controparte_5 contromano (“…se la non avesse imboccato la traversa Tony R_ contromano, l'incidente non si sarebbe verificato: conseguendone una valutazione del relativo comportamento come causa esclusiva del sinistro, tale da escludere la concorrenza di ulteriori fattori”). Inoltre con l'espletamento di una ctu, l'ing. aveva valutato “verosimile la versione Per_4 dei fatti fornita dal ricorrente per la presenza di danni alla pedana destra di appoggio del motociclo Honda”, che percorreva la strada principale di via
Piave diretto verso il centro. Queste circostanze confermano, appalesandosi non conferente ogni diversa interpretazione dei fatti, che fu il mezzo della ad impattare lateralmente il motociclo. Pertanto, nell'ottica R_ dell'accertamento del nesso eziologico tra la presunta condotta omissiva del legale e gli effetti derivati, gli elementi oggettivi acquisiti, decisivi per il
Tribunale ai fini del riconoscimento della responsabilità, facevano ritenere ininfluente l'eventuale negligenza del professionista sul risultato di quel giudizio. D'altra parte, aggiungeva il convenuto, essendosi proceduto in corso di causa alla sostituzione di esso difensore avv. , con l'altro CP_1 professionista avv. Oliva, assumeva rilevanza anche conoscere se, nel prosieguo della vicenda, fossero state appropriate le difese svolte dal nuovo difensore ed in particolare sapere se fosse stata gravata di appello la sentenza del Tribunale, atteso che vi erano ampi spazi per contestarla sotto vari aspetti, quali la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dai convenuti, la quantificazione del danno, l'affermata inammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c dell'assicurazione che garantiva la responsabilità del proprio CP_4 assicurato intervenuta volontariamente a tutela di un proprio R_ legittimo interesse, diretto a non subire un pregiudizio in caso di soccombenza della parte adiuvata, ritenuto che la tardività in cui sarebbero incorsi i convenuti non poteva delegittimare la sua partecipazione al giudizio.
Rilevava, poi, che in ogni caso le parti soccombenti avrebbero potuto esperire azione autonoma nei confronti del proprio assicuratore reso edotto CP_4 tempestivamente l'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, come dimostrato dal fatto che la compagnia assicuratrice aveva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 proposta intervento nel giudizio. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
Assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che nell'esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, l'avvocato è tenuto ad osservare, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il più stringente parametro della diligenza "qualificata" previsto dall'art. 1176, II comma, c.c., che corrisponde a quello del c.d. homo eiusdem generis et condicionis, ossia del professionista "medio", zelante, dotato di media attenzione e preparazione tecnica. Tale rigoroso criterio, oltre a doversi misurare con lo specifico grado di complessità della prestazione da eseguirsi - conformemente al disposto dell'art. 2236 c.c. -, va anche rapportato alla tipologia di obbligazione che l'avvocato è chiamato ad assumere, comunemente ritenuta un'obbligazione "di mezzo" - e non "di risultato" - in base alla quale il difensore, con l'assunzione dell'incarico professionale, si impegna a porre in essere tutti quegli adempimenti tecnici necessari al raggiungimento dello scopo perseguito, ma non anche a conseguire l'effettivo risultato desiderato dal proprio assistito, che resta pur sempre soggetto all'aleatorietà. La diligenza opera, pertanto, come vero e proprio parametro di riferimento o, per meglio dire, come criterio di controllo e di valutazione della condotta del professionista, senza che possa configurarsi alcun inadempimento qualora non si realizzi l'esito favorevole auspicato dal cliente, con l'effetto che la violazione dell'avvocato ai propri obblighi non può quindi desumersi ipso facto, dovendosi piuttosto determinare alla stregua dei doveri collegati all'espletamento dell'attività professionale e, in particolare, del menzionato dovere di diligenza qualificata. Stante l'impossibilità di garantire l'utilità del risultato sperato dal cliente, il pregiudizio derivante da ipotetici errori ed omissioni del difensore, può allora ravvisarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui, sulla base di criteri inevitabilmente probabilistici e di valutazioni operate ex ante, si accerti che, senza quel dato errore od omissione, il risultato propizio sarebbe stato verosimilmente conseguito. Il giudice chiamato ad accertare la responsabilità, quindi, è tenuto a compiere una vera e propria valutazione prognostica positiva circa la sussistenza di un consistente fumus boni iuris o, più precisamente, di serie ed apprezzabili chances di successo dell'azione. Il giudizio prognostico o controfattuale viene
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 quindi ad assumere un carattere determinante, sublimandosi a valore di presupposto indispensabile per l'accertamento di una responsabilità professionale in capo al prestatore d'opera intellettuale. Rapportando tali considerazioni sul piano processuale dell'onere probatorio, il cliente attore, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno, non deve quindi limitarsi a dimostrare il comportamento negligente del professionista, ma deve anche fornire tutti gli elementi di prova volti ad accertare che, laddove l'avvocato avesse operato secondo diligenza, avrebbe potuto ottenere, in ossequio alla regola del "più probabile che non", il risultato auspicato. Una recente pronuncia, ribadendo il consolidato orientamento in materia, ha sostenuto che: «l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).
Venendo all'attività processuale posta in essere dal convenuto, va innanzi tutto rilevato che è documentalmente provato che già nel mese di giugno del
2005, ben due anni prima di ricevere la notifica dell'atto introduttivo da parte dei Sig.ri e i Sig.ri e avevano CP_2 Parte_4 R_ Parte_1 conferito l'incarico all'odierno convenuto di formulare specifica richiesta di risarcimento danni nei confronti del Sig. e di comunicare Parte_4 alla propria compagnia assicurativa il sinistro che vedeva coinvolto la CP_4 propria figlia , all'epoca minorenne, ed il predetto Parte_2
. Di tale circostanza è stata fornita prova documentale Parte_4 attraverso la produzione delle copie allegate di richieste di risarcimento danni inoltrate dal convenuto per conto e su incarico dei sig.ri e R_
. Parte_1
Riguardo alla mancata tempestiva costituzione nel giudizio instaurato dai signori e non vi è dubbio che ai sensi dell'art. 416 CP_2 Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 c.p.c., per la corretta proposizione della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa in manleva della , era necessario costituirsi in CP_4 giudizio entro il termine di dieci giorni prima fissato dall'art. 416 cpc, per cui la comparsa di costituzione depositata in data 24.01.2007, ovvero il giorno prima dell'udienza fissata nel decreto di comparizione delle parti, induceva inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilità di entrambe le richieste
(domanda riconvenzionale e la domanda di garanzia).
Sul punto, però, l'avv. ha dedotto che i signori e CP_1 R_
ebbero a recarsi presso il suo studio solo pochi giorni prima della CP_6 data fissata per la comparizione delle parti, portando con sé il ricorso che era stato loro notificato in data 10.06.2005 ex art. 3 L. 102/2006, all'epoca vigente e che consentiva di seguire il rito del lavoro per proporre domanda risarcitorie per danni alla persona per sinistri stradali.
Tale deduzione è stata confermata in pieno dalla prova testimoniale assunta in giudizio.
In particolare la testimone , all'udienza del 5.07.2018, Testimone_1 ebbe a riferire: “ADR: L'Avv. è mio cognato. Sono avvocato. CP_1
ADR: Conosco i fatti di causa perché ho svolto la pratica legale presso l'Avv.
e poi ho collaborato con lui dopo l'abilitazione all'esercizio della CP_1 professione forense. Il teste, interrogato sui capitoli di cui alla memorie
183.6 II termine di parte convenuta, risponde: ADR sul capo 1: è vero, li ho visti entrambi, sia lui che la moglie. ADR sul capo 2: è vero, venne fatto presente alle parti, ho sentito che loro insistevano nel volersi costituire, nonostante che l'Avv. li avvisasse sulle decadenze processuali, CP_1 peraltro con difficoltà, stante la semplicità dei clienti, in quanto non erano tecnici del diritto. ADR sul capo 3: è vero, confermo. ADR sul capo 4: si è vero, consiglio di rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria e di chiamare in garanzia la propria assicurazione. ADR sul capo 5: è vero, con insistenza volevano costituirsi e, stante i rapporti di amicizia con il SO
l'Avv. acconsentì ugualmente. ADR sul capo 6: sì è vero ADR sul capo 7: è vero, spesso dopo la costituzione in giudizio, da solo SO veniva ogni tanto ad informarsi sull'andamento della causa. ADR sul capo
8: dopo la morte del Sig. i contatti sono cessati, non SO essendosi mai presentati i familiari del presso lo studio e SO nemmeno la moglie si è mai presentata. ADR sul capo 9: sì, è vero, so che rinunciò, visto il comportamento delle parti. Il teste, interrogato a chiarimenti su domanda del difensore di controparte ammessa dal Giudice, risponde: ADR sulla premessa: mi sono laureata nel 2001, ho superato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 l'esame da avvocato ed ho frequentato lo studio fino al 2015/2016 assiduamente e fino ad oggi più raramente. ADR sul cap. 1: io nel 2006 non andavo spesso, quindi non so se precedentemente al gennaio 2007 i coniugi
e avevano conferito mandato in relazione al R_ Parte_1 giudizio instaurato nei loro confronti”. All'udienza del 7.03.2019 il teste ebbe a confermare: Tes_2
“ADR: Non ho rapporti di parentela, affinità o dipendenza con alcuna delle parti, né interesse nella causa. ADR: Conosco i fatti di causa perché conosco
DAL 1993/1994 per rapporti professionali e di Controparte_1 collaborazione;
Il teste, interrogato sui capitoli di cui alle memorie 183.6 n.
II di parte convenuta, risponde: ADR sul capo 1: mi sono recato presso lo studio dell'Avv. nella metà del mese di gennaio 2007 per CP_1 consegnare un fascicolo di cui era stato redatto un atto giudiziario da me e, andando allo studio, al V piano del Palazzo Celentano di via Cotini (in
Sarno), se non erro, mi recai dalla segretaria, mi pare di nome , la Tes_3 quale, recandosi da per annunciarmi, mi fece chiamare da costui, CP_1 che si trovava chiuso nella stanza insieme a due signori. Mi recai nella sua stanza, dove c'era la collega (cognata di ) Testimone_1 Controparte_1
e due signori coniugi così come definiti da e questi mi fece questa CP_1 domanda relativa al giudizio nel quale avrebbero dovuto costituirsi i coniugi in favore della figlia minorenne, coinvolta in un incidente stradale. R_
In particolare mi chiese se ci fossero decadenze o preclusioni alla costituzione due/tre giorni prima della predetta udienza. Io risposti che, se si fosse seguito il rito del lavoro, ci sarebbero stato 10 giorni, mentre per il rito ordinario 20, superati i quali la costituzione avrebbe comportato delle mere difese e, nel caso in cui si fosse ritenuto necessario far valere i propri diritti, si sarebbe dovuto fare un giudizio autonomo. ADR sul capo 2: posso dire che
disse che l'udienza ci sarebbe stata fra due o tre giorni. ADR sul CP_1 capo 3: ho già risposto al capitolo n. 1 ADR sul capo 4: si, è vero, poiché peraltro aveva dato ragione a quello che dicevo io. ADR sul capo 5: non so rispondere, poiché io me ne sono andato subito dopo il mio parere reso al collega e, quindi, ai coniugi ADR sul capo 6: non so CP_1 R_ Testi rispondere per le ragioni di cui al capitolo n. 5 sul capo 7: non lo so, so solamente che, durante il corso degli anni successivi, mi ha accennato genericamente, informalmente, di aver abbandonato la causa e di aver subito un'azione per responsabilità professionale. A chiarimenti su domanda dell'Avv. Oliva così risponde: non mi ricordo quando l'Avv. mi ha CP_1 comunicato di aver abbandona il giudizio. Non mi sono mai occupato della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 collaborazione di questo giudizio. ADR sul capo 8: non lo so. ADR sul capo
9: non lo so, so solamente che ha abbandonato la causa, ma non le ragioni specifiche dell'abbandono”.
In ogni caso, l'affermazione della responsabilità del professionista per il negligente svolgimento dell'incarico, riconducibile a una colpevole condotta omissiva (la decadenza o la preclusione di istanze processuali), implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito della sua attività se questa fosse stata diligentemente esercitata. Consequenzialmente, e aprioristicamente, la responsabilità del legale non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento del mandato, nel caso siano state eventualmente violate le regole procedurali. Di contro, con effetti risolutivi, occorre verificare che, qualora il difensore avesse tenuto una condotta positiva, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni
(cfr. Cass. ord. n. 17414/ 2019) “In tema di responsabilità per colpa professionale, consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o “del più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso fra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. Trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. 17 n. 25112/2017). Occorre perciò che vi sia la ragionevole certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati favorevoli per il cliente.
Consequenzialmente la prova della negligenza del legale, consistente nell'inadempimento dell'obbligazione dei mezzi nascente dal contratto di clientela, defluisce nella prova dell'esito positivo del giudizio, di contro risultato negativo. Le osservazioni di diritto vivificano, nel caso in esame,
l'esigenza di un'indagine, da parte del giudicante, circa le possibilità di avveramento di un risultato vantaggioso per i convenuti (ora attori) nel giudizio promosso da e se l'attività del professionista CP_2 Parte_4 fosse stata, in ipotesi, tempestivamente esercitata.
Orbene, la sentenza del Tribunale Nocera Inferiore del n. 1841/2014, nella congrua motivazione della decisione assunta dopo approfondita istruttoria (con testi e ctu, anche sulla dinamica del sinistro) non lascia grandi spazi per una ricostruzione dell'incidente stradale escludente la esclusiva responsabilità di atteso che la stessa proveniva a Parte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 velocità non prudente da una traversa laterale percorsa in controsenso, essendo la traversa gravata da segnale di senso unico.
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, peraltro, intervenne in data 26/11/2014 quando l'avv. non era più difensore dei CP_1 R_
– , per cui non curò l'ultima parte del processo. Né è dato sapere se CP_6 il nuovo difensore dei – o anche l' ebbero a R_ CP_6 CP_4 proporre appello avverso la sentenza n. 1841/2014, né se i – R_
proposero, come era possibile ancora fare, un'azione autonoma e CP_6 diretta di manleva contro la propria compagnia assicuratrice, cui era stata tempestivamente denunciato il sinistro.
Considerata la dubbiezza della lite e la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi pe compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 4.06.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1593/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa professionale dell'avvocato
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Scarpati, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_1
Benisatto e Salvatore Benisatto, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/03/2015
, in proprio e quale erede di Parte_1 SO [...]
e quali eredi di Parte_2 Parte_3 SO esponevano che e (poi deceduto in corso Parte_1 SO di causa), furono convenuti in giudizio da e dal figlio CP_2
con ricorso ex art. 3 legge n.102/2006 per ottenere il Parte_4 risarcimento dei danni subiti da , quale proprietaria del CP_2 motociclo Honda, e da per le lesioni personali con Parte_4 postumi, provocate dalla responsabilità esclusiva della figlia all'epoca minore che alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty 50 tg. Parte_2
8R5AP aveva tamponato il motociclo Honda tg. CK27331 condotto da
, provocando l'evento dannoso. Il sinistro era avvenuto in Parte_4
Sarno alla via Piave il 28/4/2005 verso le ore13.30 e secondo i ricorrente la si era immessa su via Piave a velocità sostenuta Parte_2 provenendo da una traversa condotta in controsenso, vigendo su quel tratto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 l'obbligo di circolazione a senso unico. Allegavano che a seguito della notifica del ricorso, in data 10.06.2005, i signori e SO
, quali genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_1 [...]
conferirono mandato all'avv. affinchè Parte_2 Controparte_1 formulasse in loro nome e per loro conto richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla loro figlia minore, atteso che il tamponamento era avvenuto per esclusiva responsabilità del minore , il quale sorpassando Parte_4 alla guida del motociclo Honda il ciclomotore Liberty nel mentre questo stava svoltando a sinistra, lo tamponava provocando danni sia al mezzo che alla conducente. Gli attori esponevano che a seguito del sinistro i coniugi
– ebbero a conferire mandato alle liti all'avv. R_ Parte_1 [...]
in data 10.06.2005 presso lo studio di questi in Sarno alla via CP_1
Cotini, 9, con consegna, da parte di quest'ultimi, della documentazione sanitaria afferente le lesioni subite dalla minore, della documentazione attestante la copertura assicurativa del ciclomotore e del titolo di proprietà di detto veicolo. Successivamente, in data 23.06.2006, i coniugi _3
, avendo ricevuto notifica del ricorso ex art. 3 Legge 21.02.2006 n.
[...]
102 ad istanza dei Sig. e si recarono presso CP_2 Parte_4 lo studio dell'avv. , già incaricato di curare la pratica di Controparte_1 risarcimento di cui sopra, consegnandogli la copia ricevuta di detto ricorso e in tale occasione, l'avv. , valutata la necessità e l'opportunità Controparte_1 per i e di costituirsi nel giudizio onde formulare la R_ Parte_1 richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio ciclomotore
Liberty 50 e soprattutto dei danni subiti dalla minore , Parte_2 riceveva specifico mandato dai predetti coniugi e , con R_ Parte_1 procura alle liti apposto in calce alla copia del ricorso ex art. 3 Legge
21.02.2006 n.102, per spiegare la relativa domanda riconvenzionale. L'avv.
, nell'occasione, manifestava la necessità di procurarsi una Controparte_1 consulenza tecnica di parte per la valutazione e quantificazione dei danni subiti dalla minore, per cui suggeriva ai coniugi e di R_ Parte_1 incaricare un medico legale e un dentista per la redazione di una relazione, consigliando, nel caso specifico, la Dott.ssa quale Persona_2 medico legale ed il Dott. come dentista. I coniugi Persona_3
e , affidandosi ai suggerimenti dell'avv. , R_ Parte_1 Controparte_1 provvedevano a far sottoporre a visita medico legale la minore Parte_2 sia presso la Dott.ssa sia presso il Dott.
[...] Persona_2
Nel corso del giudizio e anche in occasione del Persona_3 conferimento del mandato l'avv. rassicurava i predetti assistiti sul CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 probabile accoglimento della richiesta di risarcimento formulata, fino a che la sig.ra nel mese di luglio dell'anno 2012, non Parte_2 ricevendo informazioni dettagliate dal legale, ebbe a recarsi presso il
Tribunale di Nocera Inferiore al fine di visionare il fascicolo del proprio giudizio, verificando che il giudice assegnatario del procedimento, con ordinanza del 31.05.2007, aveva dichiarato la tardività della costituzione dei sig.ri e e la decadenza di questi ultimi a SO Parte_1 proporre domanda riconvenzionale e a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione assicuratrice del ciclomotore Piaggio CP_4
Liberty, per essere manlevata dalle eventuali conseguenza sfavorevoli del giudizio. Avendo richiesto chiarimenti a seguito di tale verifica all'avv.
, il difensore, con lettera racc.ta A/R comunicava la propria Controparte_1 rinuncia al mandato. In effetti essi attori veniva a sapere che entrambe sia la domanda riconvenzionale che la richiesta di chiamata in causa erano state disattese dal giudice, in uno alle richieste di prova dedotte, per la tardività della costituzione. Inoltre nel corso del giudizio era intervenuta volontariamente la compagnia assicuratrice aderendo alla linea CP_4 difensiva dei convenuti, per i quali in seguito, all'udienza del 28/2/13, si era costituita l'avv. Oliva in sostituzione dell'originario patrocinante avv.
. Il giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale Nocera CP_1
Inferiore del 26/11/14 n. 1841 che, affermando la responsabilità esclusiva della minore nella causazione del sinistro, condannava Parte_2
e a risarcire i danni a e a SO Parte_1 CP_2
. Ciò premesso, ritenendo che l'avv. fosse Parte_4 CP_1 incorso in una grave colpa professionale non costituendosi in giudizio tempestivamente, gli attori in intestazione lo convenivano in giudizio chiedendo al giudice di condannarlo al risarcimento dei danni conseguenti alla loro soccombenza, quantificati in euro 400.000,00.
Costituitosi in giudizio, l'avv. deduceva che il mandato alle liti CP_1 da parte dei sig.ri e nel giudizio SO Parte_1 promosso dai Sig.ri e gli fu conferito solo in data CP_2 Parte_4
22.01.2007, quando il termine per costituirsi in giudizio era già scaduto, essendo prossima la data di prima udienza , fissata per il 25/1/07, per cui esso legale chiarì subito ai clienti che, tenendosi l'udienza tre giorni dopo la loro venuta nello studio, si erano verificate le decadenze processuali, e che pertanto non era più possibile proporre le istanze di risarcimento in loro favore per la scadenza dei termini prevista dalla procedura. Aggiungeva che, nonostante avesse consigliato, per il motivo suddetto, di rinunciare a ogni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 richiesta risarcitoria e di chiamare in garanzia la propria assicurazione, di fronte all'insistenza dei clienti, esso difensore acconsentì di proporre comunque nella comparsa di costituzione le istanze ormai improponibili.
Allegava che la sentenza n. 1841/14, che aveva dato causa alla presente controversia, aveva accertato con testimonianze che l'incidente ebbe a verificarsi all'esclusiva responsabilità della conducente del ciclomotore in quanto questa procedeva Controparte_5 contromano (“…se la non avesse imboccato la traversa Tony R_ contromano, l'incidente non si sarebbe verificato: conseguendone una valutazione del relativo comportamento come causa esclusiva del sinistro, tale da escludere la concorrenza di ulteriori fattori”). Inoltre con l'espletamento di una ctu, l'ing. aveva valutato “verosimile la versione Per_4 dei fatti fornita dal ricorrente per la presenza di danni alla pedana destra di appoggio del motociclo Honda”, che percorreva la strada principale di via
Piave diretto verso il centro. Queste circostanze confermano, appalesandosi non conferente ogni diversa interpretazione dei fatti, che fu il mezzo della ad impattare lateralmente il motociclo. Pertanto, nell'ottica R_ dell'accertamento del nesso eziologico tra la presunta condotta omissiva del legale e gli effetti derivati, gli elementi oggettivi acquisiti, decisivi per il
Tribunale ai fini del riconoscimento della responsabilità, facevano ritenere ininfluente l'eventuale negligenza del professionista sul risultato di quel giudizio. D'altra parte, aggiungeva il convenuto, essendosi proceduto in corso di causa alla sostituzione di esso difensore avv. , con l'altro CP_1 professionista avv. Oliva, assumeva rilevanza anche conoscere se, nel prosieguo della vicenda, fossero state appropriate le difese svolte dal nuovo difensore ed in particolare sapere se fosse stata gravata di appello la sentenza del Tribunale, atteso che vi erano ampi spazi per contestarla sotto vari aspetti, quali la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dai convenuti, la quantificazione del danno, l'affermata inammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c dell'assicurazione che garantiva la responsabilità del proprio CP_4 assicurato intervenuta volontariamente a tutela di un proprio R_ legittimo interesse, diretto a non subire un pregiudizio in caso di soccombenza della parte adiuvata, ritenuto che la tardività in cui sarebbero incorsi i convenuti non poteva delegittimare la sua partecipazione al giudizio.
Rilevava, poi, che in ogni caso le parti soccombenti avrebbero potuto esperire azione autonoma nei confronti del proprio assicuratore reso edotto CP_4 tempestivamente l'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, come dimostrato dal fatto che la compagnia assicuratrice aveva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 proposta intervento nel giudizio. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda.
Assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che nell'esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, l'avvocato è tenuto ad osservare, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il più stringente parametro della diligenza "qualificata" previsto dall'art. 1176, II comma, c.c., che corrisponde a quello del c.d. homo eiusdem generis et condicionis, ossia del professionista "medio", zelante, dotato di media attenzione e preparazione tecnica. Tale rigoroso criterio, oltre a doversi misurare con lo specifico grado di complessità della prestazione da eseguirsi - conformemente al disposto dell'art. 2236 c.c. -, va anche rapportato alla tipologia di obbligazione che l'avvocato è chiamato ad assumere, comunemente ritenuta un'obbligazione "di mezzo" - e non "di risultato" - in base alla quale il difensore, con l'assunzione dell'incarico professionale, si impegna a porre in essere tutti quegli adempimenti tecnici necessari al raggiungimento dello scopo perseguito, ma non anche a conseguire l'effettivo risultato desiderato dal proprio assistito, che resta pur sempre soggetto all'aleatorietà. La diligenza opera, pertanto, come vero e proprio parametro di riferimento o, per meglio dire, come criterio di controllo e di valutazione della condotta del professionista, senza che possa configurarsi alcun inadempimento qualora non si realizzi l'esito favorevole auspicato dal cliente, con l'effetto che la violazione dell'avvocato ai propri obblighi non può quindi desumersi ipso facto, dovendosi piuttosto determinare alla stregua dei doveri collegati all'espletamento dell'attività professionale e, in particolare, del menzionato dovere di diligenza qualificata. Stante l'impossibilità di garantire l'utilità del risultato sperato dal cliente, il pregiudizio derivante da ipotetici errori ed omissioni del difensore, può allora ravvisarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui, sulla base di criteri inevitabilmente probabilistici e di valutazioni operate ex ante, si accerti che, senza quel dato errore od omissione, il risultato propizio sarebbe stato verosimilmente conseguito. Il giudice chiamato ad accertare la responsabilità, quindi, è tenuto a compiere una vera e propria valutazione prognostica positiva circa la sussistenza di un consistente fumus boni iuris o, più precisamente, di serie ed apprezzabili chances di successo dell'azione. Il giudizio prognostico o controfattuale viene
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 quindi ad assumere un carattere determinante, sublimandosi a valore di presupposto indispensabile per l'accertamento di una responsabilità professionale in capo al prestatore d'opera intellettuale. Rapportando tali considerazioni sul piano processuale dell'onere probatorio, il cliente attore, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno, non deve quindi limitarsi a dimostrare il comportamento negligente del professionista, ma deve anche fornire tutti gli elementi di prova volti ad accertare che, laddove l'avvocato avesse operato secondo diligenza, avrebbe potuto ottenere, in ossequio alla regola del "più probabile che non", il risultato auspicato. Una recente pronuncia, ribadendo il consolidato orientamento in materia, ha sostenuto che: «l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).
Venendo all'attività processuale posta in essere dal convenuto, va innanzi tutto rilevato che è documentalmente provato che già nel mese di giugno del
2005, ben due anni prima di ricevere la notifica dell'atto introduttivo da parte dei Sig.ri e i Sig.ri e avevano CP_2 Parte_4 R_ Parte_1 conferito l'incarico all'odierno convenuto di formulare specifica richiesta di risarcimento danni nei confronti del Sig. e di comunicare Parte_4 alla propria compagnia assicurativa il sinistro che vedeva coinvolto la CP_4 propria figlia , all'epoca minorenne, ed il predetto Parte_2
. Di tale circostanza è stata fornita prova documentale Parte_4 attraverso la produzione delle copie allegate di richieste di risarcimento danni inoltrate dal convenuto per conto e su incarico dei sig.ri e R_
. Parte_1
Riguardo alla mancata tempestiva costituzione nel giudizio instaurato dai signori e non vi è dubbio che ai sensi dell'art. 416 CP_2 Parte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 c.p.c., per la corretta proposizione della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa in manleva della , era necessario costituirsi in CP_4 giudizio entro il termine di dieci giorni prima fissato dall'art. 416 cpc, per cui la comparsa di costituzione depositata in data 24.01.2007, ovvero il giorno prima dell'udienza fissata nel decreto di comparizione delle parti, induceva inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilità di entrambe le richieste
(domanda riconvenzionale e la domanda di garanzia).
Sul punto, però, l'avv. ha dedotto che i signori e CP_1 R_
ebbero a recarsi presso il suo studio solo pochi giorni prima della CP_6 data fissata per la comparizione delle parti, portando con sé il ricorso che era stato loro notificato in data 10.06.2005 ex art. 3 L. 102/2006, all'epoca vigente e che consentiva di seguire il rito del lavoro per proporre domanda risarcitorie per danni alla persona per sinistri stradali.
Tale deduzione è stata confermata in pieno dalla prova testimoniale assunta in giudizio.
In particolare la testimone , all'udienza del 5.07.2018, Testimone_1 ebbe a riferire: “ADR: L'Avv. è mio cognato. Sono avvocato. CP_1
ADR: Conosco i fatti di causa perché ho svolto la pratica legale presso l'Avv.
e poi ho collaborato con lui dopo l'abilitazione all'esercizio della CP_1 professione forense. Il teste, interrogato sui capitoli di cui alla memorie
183.6 II termine di parte convenuta, risponde: ADR sul capo 1: è vero, li ho visti entrambi, sia lui che la moglie. ADR sul capo 2: è vero, venne fatto presente alle parti, ho sentito che loro insistevano nel volersi costituire, nonostante che l'Avv. li avvisasse sulle decadenze processuali, CP_1 peraltro con difficoltà, stante la semplicità dei clienti, in quanto non erano tecnici del diritto. ADR sul capo 3: è vero, confermo. ADR sul capo 4: si è vero, consiglio di rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria e di chiamare in garanzia la propria assicurazione. ADR sul capo 5: è vero, con insistenza volevano costituirsi e, stante i rapporti di amicizia con il SO
l'Avv. acconsentì ugualmente. ADR sul capo 6: sì è vero ADR sul capo 7: è vero, spesso dopo la costituzione in giudizio, da solo SO veniva ogni tanto ad informarsi sull'andamento della causa. ADR sul capo
8: dopo la morte del Sig. i contatti sono cessati, non SO essendosi mai presentati i familiari del presso lo studio e SO nemmeno la moglie si è mai presentata. ADR sul capo 9: sì, è vero, so che rinunciò, visto il comportamento delle parti. Il teste, interrogato a chiarimenti su domanda del difensore di controparte ammessa dal Giudice, risponde: ADR sulla premessa: mi sono laureata nel 2001, ho superato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 l'esame da avvocato ed ho frequentato lo studio fino al 2015/2016 assiduamente e fino ad oggi più raramente. ADR sul cap. 1: io nel 2006 non andavo spesso, quindi non so se precedentemente al gennaio 2007 i coniugi
e avevano conferito mandato in relazione al R_ Parte_1 giudizio instaurato nei loro confronti”. All'udienza del 7.03.2019 il teste ebbe a confermare: Tes_2
“ADR: Non ho rapporti di parentela, affinità o dipendenza con alcuna delle parti, né interesse nella causa. ADR: Conosco i fatti di causa perché conosco
DAL 1993/1994 per rapporti professionali e di Controparte_1 collaborazione;
Il teste, interrogato sui capitoli di cui alle memorie 183.6 n.
II di parte convenuta, risponde: ADR sul capo 1: mi sono recato presso lo studio dell'Avv. nella metà del mese di gennaio 2007 per CP_1 consegnare un fascicolo di cui era stato redatto un atto giudiziario da me e, andando allo studio, al V piano del Palazzo Celentano di via Cotini (in
Sarno), se non erro, mi recai dalla segretaria, mi pare di nome , la Tes_3 quale, recandosi da per annunciarmi, mi fece chiamare da costui, CP_1 che si trovava chiuso nella stanza insieme a due signori. Mi recai nella sua stanza, dove c'era la collega (cognata di ) Testimone_1 Controparte_1
e due signori coniugi così come definiti da e questi mi fece questa CP_1 domanda relativa al giudizio nel quale avrebbero dovuto costituirsi i coniugi in favore della figlia minorenne, coinvolta in un incidente stradale. R_
In particolare mi chiese se ci fossero decadenze o preclusioni alla costituzione due/tre giorni prima della predetta udienza. Io risposti che, se si fosse seguito il rito del lavoro, ci sarebbero stato 10 giorni, mentre per il rito ordinario 20, superati i quali la costituzione avrebbe comportato delle mere difese e, nel caso in cui si fosse ritenuto necessario far valere i propri diritti, si sarebbe dovuto fare un giudizio autonomo. ADR sul capo 2: posso dire che
disse che l'udienza ci sarebbe stata fra due o tre giorni. ADR sul CP_1 capo 3: ho già risposto al capitolo n. 1 ADR sul capo 4: si, è vero, poiché peraltro aveva dato ragione a quello che dicevo io. ADR sul capo 5: non so rispondere, poiché io me ne sono andato subito dopo il mio parere reso al collega e, quindi, ai coniugi ADR sul capo 6: non so CP_1 R_ Testi rispondere per le ragioni di cui al capitolo n. 5 sul capo 7: non lo so, so solamente che, durante il corso degli anni successivi, mi ha accennato genericamente, informalmente, di aver abbandonato la causa e di aver subito un'azione per responsabilità professionale. A chiarimenti su domanda dell'Avv. Oliva così risponde: non mi ricordo quando l'Avv. mi ha CP_1 comunicato di aver abbandona il giudizio. Non mi sono mai occupato della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 collaborazione di questo giudizio. ADR sul capo 8: non lo so. ADR sul capo
9: non lo so, so solamente che ha abbandonato la causa, ma non le ragioni specifiche dell'abbandono”.
In ogni caso, l'affermazione della responsabilità del professionista per il negligente svolgimento dell'incarico, riconducibile a una colpevole condotta omissiva (la decadenza o la preclusione di istanze processuali), implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito della sua attività se questa fosse stata diligentemente esercitata. Consequenzialmente, e aprioristicamente, la responsabilità del legale non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento del mandato, nel caso siano state eventualmente violate le regole procedurali. Di contro, con effetti risolutivi, occorre verificare che, qualora il difensore avesse tenuto una condotta positiva, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni
(cfr. Cass. ord. n. 17414/ 2019) “In tema di responsabilità per colpa professionale, consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o “del più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso fra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. Trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. 17 n. 25112/2017). Occorre perciò che vi sia la ragionevole certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati favorevoli per il cliente.
Consequenzialmente la prova della negligenza del legale, consistente nell'inadempimento dell'obbligazione dei mezzi nascente dal contratto di clientela, defluisce nella prova dell'esito positivo del giudizio, di contro risultato negativo. Le osservazioni di diritto vivificano, nel caso in esame,
l'esigenza di un'indagine, da parte del giudicante, circa le possibilità di avveramento di un risultato vantaggioso per i convenuti (ora attori) nel giudizio promosso da e se l'attività del professionista CP_2 Parte_4 fosse stata, in ipotesi, tempestivamente esercitata.
Orbene, la sentenza del Tribunale Nocera Inferiore del n. 1841/2014, nella congrua motivazione della decisione assunta dopo approfondita istruttoria (con testi e ctu, anche sulla dinamica del sinistro) non lascia grandi spazi per una ricostruzione dell'incidente stradale escludente la esclusiva responsabilità di atteso che la stessa proveniva a Parte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 velocità non prudente da una traversa laterale percorsa in controsenso, essendo la traversa gravata da segnale di senso unico.
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, peraltro, intervenne in data 26/11/2014 quando l'avv. non era più difensore dei CP_1 R_
– , per cui non curò l'ultima parte del processo. Né è dato sapere se CP_6 il nuovo difensore dei – o anche l' ebbero a R_ CP_6 CP_4 proporre appello avverso la sentenza n. 1841/2014, né se i – R_
proposero, come era possibile ancora fare, un'azione autonoma e CP_6 diretta di manleva contro la propria compagnia assicuratrice, cui era stata tempestivamente denunciato il sinistro.
Considerata la dubbiezza della lite e la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi pe compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 4.06.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10