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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 563/2022 + 577/2022 + 692/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. , in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale su (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Santo RS C.F._2
MANES (c.f. ) C.F._3
- attrice nel proc. n. 563/2022 RGAC -
e
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 rappresentate e difese dall'Avv. Pietro SOMMELLA (c.f. C.F._6
- attrici nel proc. n. 577/2022 RGAC -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela GASPARRI CP_3 C.F._7
(c.f. ) C.F._8
- attrice nel proc. n. 692/2022 RGAC –
1 e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Controparte_4 C.F._9
MANNARINO (c.f. C.F._10
- intervenuta ex art. 105, 1° comma, cpc nel proc. n. 563/2022 RGAC -
e
(c.f. rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello CP_5 C.F._11
MANCUSO (C.F.: ) C.F._12
- intervenuta ex art. 105, 1° comma, cpc nel proc. n. 692/2022 RGAC -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Controparte_6 C.F._13
CONTE (c.f. ) e EM RR (c.f. ); C.F._14 C.F._15
- convenuto nei procc. n. 563/2022, n. 577/2022 e n. 692/2022 –
e
(c.f.. , quale impresa designata per la Calabria per la Controparte_7 P.IVA_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia
MINUTOLI MARTIRANO (c.f. ) C.F._16
- convenuta nei procc. n. 563/2022, n. 577/2022 e n. 692/2022 -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con distinti atti di citazione di analogo tenore, in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sulla minore (proc. n. 563/2022 RGAC), RS CP_3
(proc. n. 692/2022 RGAC), e (proc. n. 577/2022 RGAC) hanno Controparte_1 CP_2
convenuto e la (di seguito, ), quale Controparte_6 Controparte_7 CP_7
impresa designata dalla CONSAP per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia (FGVC), al fine di ottenerne la condanna al pagamento di somme (oltre rivalutazione ed interessi) pari ai danni parentali subiti in conseguenza del decesso (in data 18.12.2019) del loro
2 prossimo congiunto, a causa di un colpo di fucile sparato dal convenuto Persona_2
in occasione della battuta di caccia al cinghiale del 12.12.2019 nel territorio del Controparte_6
Comune di Santa Domenica Talao, in assenza dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
Sono, poi, intervenuti ex art. 105, 1° comma, cpc, con distinte comparse, Controparte_4
e – rispettivamente nei procedimenti n. 563/2022 e 692/2022 RGAC – per
[...] CP_5
richiedere, a loro volta, la condanna dei convenuti al pagamento di somma (oltre rivalutazione ed interessi) pari al danni parentali subiti in conseguenza della medesima vicenda.
Attori ed intervenuti hanno affermato che il fatto, imputabile alla responsabilità colposa di risultava dalle indagini svolte in sede penale, esitate nella sentenza (di Controparte_6
patteggiamento) n. 70/2021, emessa nei confronti del predetto convenuto dal Tribunale di Paola del
15.7.2021, in ordine ai reati di omicidio colposo e porto illecito in luogo pubblico di arma comune da sparto con riferimento morte di in occasione della battuta di caccia del 12.12.2019. Persona_2
Hanno, poi, evidenziato la sussistenza delle condizioni per la copertura assicurativa a carico del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia costituito presso l'INA S.P.A. ai sensi dell'art. 25 della legge n. n. 157/1992, gestito, per la Regione Calabria, dalla quale l'impresa designata dalla CP_7
CONSAP in forza del provvedimento IVASS n. 33 del 19.5.2015.
Più specificamente, ha dedotto che ha convissuto more uxorio con Parte_1 [...]
dal marzo 2017 fino al suo decesso e che da tale unione è nata la minore (nel Per_2 RS cui interesse è stata autorizzata all'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del padre). Ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 333.427,80 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per il proprio danno parentale, di €
323.621,10 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per il danno parentale subito dalla minore la minore, nonché della sommatoria degli interessi legali di mora tra la data di costituzione in mora e l'effettivo soddisfo per mala gestio del sinistro (poiché la non CP_7
aveva neppure risposto alla richieste della medesima attrice).
Le attrici e e l'intervenuta Controparte_1 CP_2 Controparte_4 dopo avere premesso di essere le figlie nate dall'unione matrimoniale di hanno Persona_2 chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 284.394,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per ciascuna a titolo di danni parentali derivati dal medesimo fatto storico.
3 Anche l'attrice e l'intervenuto dopo avere precisato di essere CP_3 CP_5
nati dalla convivenza di con hanno chiesto di condannare i Persona_2 CP_8
convenuti al pagamento in solido di € 284.394,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione), per danno parentale in favore di ciascuna.
1.2. – In tutti e tre i procedimenti, si è costituito con analoga comparsa, Controparte_6
chiedendo preliminarmente la riunione delle cause.
Nel merito, sulla base delle sit rese nel procedimento penale e della CTP balistica allegata, ha sostenuto che il fatto fosse da addebitarsi alla responsabilità esclusiva del defunto Persona_2
A tal fine ha dedotto che:
- era collocato dietro un folto gruppo di alberi ad una altezza Controparte_6
orografica superiore di circa 3 metri rispetto a quella della vittima mentre Persona_2
questi si trovava, a sua volta dietro degli alberi, ad una distanza di circa 64 metri dal primo, sicché i due non potevano vedersi;
- la vittima, infatti, pur partecipando alla battuta quale “canettiere”, anziché limitarsi a liberare i cani per l'inseguimento del cinghiale e rimanere fermo, li seguiva, ponendosi incautamente in una posizione c.d. di controposta di sparo, nel corridoio balistico dei cacciatori, e, proprio per questo, veniva attinto dal colpo esploso da Controparte_6
in direzione di cinghiale avvistato a circa 64 metri di distanza;
- tale fatto colposo del danneggiato, quindi, si atteggiava a caso fortuito, escludendo il nesso di causalità.
Ha, comunque, contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni dedotti.
Pertanto, ha chiesto di rigettare le domande risarcitorie.
1.3. – Anche la si è costituita nei tre procedimenti, chiedendo preliminarmente di riunirli e CP_7 di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati in ragione del massimale fissato ai sensi dell'art. 12, 8° comma, l. 157/1992 in € 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed € 516.456,90 in totale.
Nel merito, ha contestato i fatti dedotti (an e quantum) ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti per il risarcimento a carico del FGVC, evidenziando, in particolare, la necessità, per chi lo invoca, di provare il possesso della licenza di caccia e del porto d'armi per uso caccia in capo al danneggiante.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande o, comunque, di contenerle nei limiti della prova e del massimale legale.
4 1.4. – Con provvedimento dell'1.12.2022, è stata disposta la riunione dei procedimenti n.
577/2022 e 692/2022 RGAC al più risalente n. 563/2022 RGAC.
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di Controparte_6 CP_9
Testimone_1 Tes_2 CP_8 Testimone_3 Testimone_3
e (procedendo al confronto tra gli ultimi due). Testimone_4 Controparte_10
2. – Ciò posto, le domande proposte nei confronti di sono fondate. Controparte_6
2.1. – Attori ed intervenuti hanno dedotto la responsabilità di ex art. 2050 Controparte_6
c.c. (implicitamente negli atti introduttivi ed esplicitamente nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc e nei successivi scritti) perché, durante la battuta di caccia al cinghiale effettuata il 12.12.2019 nel territorio del Comune di Santa Domenica Talao, aveva attinto con colpo di arma da fuoco
[...]
, provocandone la morte. Per_2
Invero, per consolidata giurisprudenza, l'attività venatoria – diretta all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'uso di armi da fuoco, strumenti naturalmente destinati all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica – costituisce, per natura sua e dei mezzi adoperati, “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25058 del 7/11/2013 “ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica. La presunzione di colpa opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce danno dall'esercizio dell'attività, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipi”; conf., in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 12109 del 19/8/2003, Sez. 3,
Sentenza n. 5222 del 30/11/1977, Sez. 3, Sentenza n. 937 del 13/4/1963).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2050 c.c. pone a carico del danneggiato la prova del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, mentre grava il danneggiante della dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La Suprema Corte ha, poi, precisato che quest'ultima prova è “particolarmente rigorosa”: “non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento
5 dannoso” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/5/2022; in precedenza, Sez. 1, Ordinanza n. 14618 del
26/5/2021); più specificamente, “non rileva la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano” (Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del
21/2/2020; in precedenza, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017).
Nel caso di specie, gli attori hanno assolto al loro onere probatorio.
È, infatti, incontestato, anzi ammesso dallo stesso in sede di Controparte_6
interrogatorio formale, che questi, nel corso della battuta di caccia al cinghiale effettuata il 12.12.2019 nel territorio del Comune di Santa Domenica Talao e, quindi, nell'esercizio di attività venatoria – da qualificarsi, come detto, come pericolosa ex art. 2050 c.c. – ha attinto, con colpo di fucile, altro partecipante, provocandone gravi lesioni esitate nel decesso costatato nell'Ospedale Persona_2
di Cosenza il 18.12.2019.
Tanto basta per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa (partecipazione alla battuta di caccia) e l'evento dannoso (il decesso di a Persona_2 causa di colpo di arma da fuoco esploso da nell'esercizio di attività venatoria). Controparte_6
Invero, le irrisolte incertezze sulla concreta dinamica – la distanza tra il punto in cui è partito il colpo e quello in cui ha attinto la vittima, il dislivello tra tali punti, la tipologia del colpo (a carica multipla o singola) – non intaccano, infatti, il nucleo centrale del fatto rilevante per integrare la fattispecie legale di cui all'art. 2050 c.c, costituito, come detto, dall'esplosione, da parte di nel corso di battuta di caccia, del colpo di fucile che ha causato la morte di Controparte_6
Persona_2
Del resto, nessuno degli altri partecipi alla battuta di caccia ( Testimone_4 [...]
, e ha assistito all'evento né si trovava CP_5 Controparte_10 Testimone_3 accanto a o a al momento dell'esplosione letale. Persona_3 Persona_2
La vittima, ancora lucida all'arrivo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, si è limitata a riferire “incidente di caccia a ” (cfr. pag. 5 consulenza redatta dalla dott.ssa Parte_2
su incarico del PM). Persona_4
pur assumendosi la responsabilità dell'occorso, ha sostenuto di avere Controparte_6
esploso il colpo a carica singola a circa 60 metri di distanza dalla vittima, ma ha contraddittoriamente affermato, dapprima in sede penale, che si trovava “laggiù” e, quindi, più in basso, e, Persona_2 poi, nell'interrogatorio formale nel presente processo, che, invece, era posizionato più in alto.
6 Peraltro, nel verbale del sopralluogo compiuto nell'immediatezza dai CC di Scalea, pur dandosi atto che lo stesso aveva indicato ai militari sia il punto di esplosione del colpo Controparte_6
sia quello in cui si trovava la vittima quando è stata colpita (punti distanti circa 50/60 metri tra loro), non è stata specificata l'altitudine dei medesimi punti.
Ancora, la CTP della dott.ssa , ha tratto dalla permanenza di pallini nella cavità Persona_4 addominale della vittima (come rilevati da TAC e dalla descrizione dell'intervento) e dalla individuazione e posizione dell'unico foro d'entrata e dell'unico foro di uscita nella salma il convincimento che il colpo era a carica multipla e che era stato esploso ad una distanza di circa un metro dalla vittima ed in direzione orizzontale.
Tali conclusioni sono fatte proprie anche dall'investigatore della , , partendo CP_7 Persona_5
dai medesimi dati.
Tuttavia, il teste ha riferito che nell'ambito di un dialoghi tra Tes_3 Persona_2 cacciatori, gli aveva rivelato di avere “del piombo addosso”.
Pertanto, non è né astratta né remota – e, quindi, non può escludersi affatto – l'ipotesi alternativa formulata dalla difesa del , secondo cui i pallini rivenuti nell'addome della vittima CP_6
sarebbero riconducibili ad altra precedente esplosione.
Del resto, secondo la CTP redatta nell'interesse del predetto convenuto dal Prof. Per_6
il colpo sarebbe stato a carica singola. Tuttavia, resta indimostrato il dato di partenza del suo
[...] ragionamento balistico, ossia l'esplosione del colpo ad una distanza di 64 metri ed una quota maggiore di 3 metri rispetto alla vittima, sicché anche le relative conclusioni sono prive di valenza probatoria o comunque forza persuasiva.
I dubbi avvolgono anche circostanze apparentemente secondarie.
Il teste ha riferito di avere sentito prima il colpo e poi un urlo e di avere Controparte_10 raggiunto il ferito per primo, trascorso un minuto dall'urlo, mentre e Testimone_4 CP_5 sarebbero arrivati “dopo quale frazione di secondo”, mentre il teste cambiando la Testimone_4
versione resa in sede di sit ai CC, ha dichiarato di avere sentito dapprima urlare Persona_2
(come suole fare il battitore per allontanare i cinghiali) e poi esplodere un colpo e di avere trovato, insieme a per primo, il proprio fratello ferito dopo circa 10 minuti dal colpo. CP_5
Entrambi i testi hanno, quindi, ribadito le proprie contrapposte affermazioni in sede di confronto.
Non vi sono, poi, elementi che consentono di risolvere le incertezze ricostruttive evidenziate.
I predetti testi sono ugualmente legati alle parti – è il fratello di Controparte_10
mentre è il fratello di e, quindi, zio degli attori – e sono coinvolti CP_6 Testimone_4 Per_2
7 nella vicenda per avere partecipato alla battuta di caccia nel corso della quale si è verificato l'incidente venatorio, mentre l'unico teste “indifferente”, era andato via prima del ferimento Testimone_3
di Persona_2
Non vi sono dati esterni dirimenti. In particolare, come evidenziato nel verbale di sopralluogo dei
CC di Scalea, “veniva effettuata ricerca del bossolo ma senza esito a causa della fitta vegetazione nonché del terreno fangoso a causa della pioggia battente”.
Infine, come già sottolineato, tutte le consulenze partono da elementi discutibili e, quindi, giungono a conclusioni non convincenti.
Un solo fatto è pacifico per tutte le parti e, del resto, non è stato neppure messo in discussione nel processo penale definito con la summenzionata sentenza di patteggiamento: è stato Persona_2 compito da un colpo di fucile sparato da nell'esercizio dell'attività venatoria Controparte_6
nel corso della battuta di caccia al cinghiale del 12.12.2019. Il che, come detto, è sufficiente per riconoscere il nesso di causalità tra l'esercizio di attività pericolosa e l'evento dannoso che qui occupa.
A fronte di ciò, infatti, le parti convenute non hanno dimostrato fatti interruttivi o assorbenti della descritta etiologia né l'adozione, da parte di di tutte le misure idonee ad evitare Controparte_6 il danno come richiesto dall'art. 2050 c.c.
Sotto il primo profilo, secondo la difesa del , la vittima, contravvenendo ad CP_6 elementari regolare di prudenza inerenti al suo ruolo di “canettiere” (o “battitore”), anziché rimanere fermo dopo il rilascio dei cani, si sarebbe posta nel corridoio balistico dei cacciatori, e, proprio per questo, veniva attinto dal colpo esploso da uno di essi (il medesimo in Controparte_6
direzione di un cinghiale avvistato a circa 64 metri di distanza. Tale comportamento sarebbe stato così anomalo da parte di chi svolgeva il ruolo di canettiere nella medesima battura, da porsi quale causa esclusiva dell'occorso.
La circostanza sarebbe suffragata dalle dichiarazioni del allorquando ha Controparte_10
affermato che si era allontanato proprio in direzione del corridoio balistico Persona_2
determinato dal posizionamento degli altri cacciatori, nonostante fosse stato avvertito dal medesimo teste (deposizione “io mi trovavo insieme a Avevamo Controparte_10 Persona_2
compiti di battitore e, quindi, eravamo con i cani. Io avevo anche un fucile. Dopo avere liberato i cani io sono rimasto nella stessa area di partenza mentre si è allontanato e non l'ho più Persona_2 visto. Lo aveva avvertito di non andare dove si stava recando perché c'era l'appostamento fisso degli altri. In particolare conoscevo le postazioni di e Persona_3 Testimone_3 Pt_3
perché io stesso le avevo fissate, ma lui è voluto andare lo stesso”).
[...]
8 Nondimeno, come detto, al di là dell'esplosione, da parte del , del colpo che ha CP_6
raggiunto la concreta dinamica è rimasta incerta. Persona_2
In questo quadro confuso si collocano anche le dichiarazioni di Si è già Controparte_10
detto del contrasto tra la sua versione e quella di così come sono stati messi in Testimone_4
risalto i dubbi irrisolti che riguardano la distanza e la collocazione di danneggiate e danneggiato, oltre che la tipologia del colpo esploso. A questo punto, vanno ribadite le perplessità sulla credibilità di non solo perché fratello del convento ma anche e soprattutto perché Controparte_10
partecipe, con ruolo di primo piano, di quella stessa battuta di caccia al cinghiale. Egli, infatti, ha ammesso che svolgeva le funzioni di “battitore” insieme a pur avendo con sé un Persona_2
fucile, ed aveva persino stabilito le posizioni degli altri cacciatori (“io mi trovavo insieme a
[...]
. Avevamo compiti di battitore e, quindi, eravamo con i cani […] conoscevo le postazioni di Per_2
e perché io stesso le avevo fissate”): ha Persona_3 Testimone_3 Parte_3
certamente, quindi, un interesse personale e concreto a fornire una versione che lo renda immune da qualsiasi ipotesi di responsabilità in relazione alle istruzioni che, nel suo ruolo, potrebbe avere dato o omesso di rendere a Persona_2
Peraltro, non si vede perché cacciatore esperto (cfr. deposizioni Persona_2 [...]
, e , contravvenendo alle asserite istruzioni di CP_10 Testimone_4 Testimone_3
avrebbe dovuto tenere un comportamento sostanzialmente “suicida”, Controparte_10
addirittura scegliendo di porsi nella direzione di sparo dei cacciatori appostati.
In conclusione, quindi, le incertezze sulla concreta dinamica dell'incidente venatorio ed i dubbi sulla credibilità di non consentono di affermare che sia Controparte_10 Persona_2
transitato nel corridoio balistico dei cacciatori.
Per completezza, va anche detto che “il battitore” nel sistema di caccia collettiva al cinghiale non
è destinato a rimanere una statua inerte dopo aver rilasciato i cani, ma è colui che “batte” la superficie di caccia, scovando e indirizzando, con l'ausilio dei cani, la selvaggina nella direzione dei cacciatori appostati. I suoi movimenti sono, quindi, connaturali al suo ruolo e tutt'altro che anomali, imprevisti ed imprevedibili per gli altri partecipi, neppure nel caso si discostino dalle istruzioni del capo battitore (nel caso di specie, per quanto dal medesimo affermato). Controparte_10
Infatti, i cacciatore deve prestare particolare attenzione al campo di tiro, ben sapendo che l'area di caccia è “battuta” dal “battitore”, ma anche che gli altri cacciatori appostati potrebbero muoversi e che potrebbero passare altre persone (cacciatori e non)
9 Infatti, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, “costituisce obbligo essenziale del cacciatore il controllo degli spostamenti dei compagni e l'accertamento scrupoloso in ordine all'assenza di persone sulla traiettoria del colpo, non costituendo fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, in quanto è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibile spostamenti dei partecipanti e, pertanto, la presenza di siffatte situazioni di pericolo per la loro incolumità” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 12948 del 5/3/2013; conf., Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza
n. 19217 del 21/1/2020 e, in precedenza, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 101 del 30/4/1985, Cass. Pen.
Sez. 4, Sentenza n. 7029 del 5/2/1982, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 9942 del 19/6/1980; analogamente, in sede civile, è affermato l'obbligo del cacciatore, al fine di preservare l'incolumità dei terzi, di accertare la “sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro”, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12109 del 19/8/2003, Sez. 3, Sentenza n. 4072 del 23/12/1968; Sez. 3, Sentenza n. 2442 del 28/9/1964), con la precisazione che “tale dovere è particolarmente rigoroso quando il colpo di fucile viene diretto verso una zona 'cieca', quale può essere quella coperta da fitta vegetazione” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n.
2213 del 4/2/1981).
Nella vicenda in esame, invece, nonostante la presenza di fitta vegetazione (riconosciuta dai testi e nel verbale di sopralluogo dei Controparte_10 Testimone_4 Testimone_3
CC), ha sparato senza accertare la sicurezza e la libertà del campo di tiro così Controparte_6 da colpire il “battitore” Persona_2
Ha, quindi, violato il suo primo dovere di prudenza quale cacciatore.
Ad ogni modo, non vi è alcuna prova dell'adozione, da parte di di tutte le Controparte_6
misure idonee ad evitare il danno come richiesto dall'art. 2050 c.c.
In conclusione, in quel contesto di fitta vegetazione, il non doveva sparare verso CP_6 una zona coperta da vegetazione e, quindi, “cieca”, mentre era tenuto ad accertare la sicurezza e la libertà del campo di tiro e, nel caso ciò non fosse stato possibile proprio per la presenza della fitta vegetazione, avrebbe dovuto astenersi dallo sparare.
2.2. – Sussistono i dedotti danni da c.d. perdita del rapporto parentale.
È incontestato – oltre che affermato nella “scheda prossimi congiunti” dei CC di Scalea allegata alla costituzione di – che CP_7 RS Controparte_1 CP_2 CP_3
e sono figli del defunto
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_2
Inoltre, le testimoni e hanno riferito che CP_9 Testimone_1 Pt_1
ha convissuto more uxorio con dal 2017 fino alla morte di quest'ultimo.
[...] Persona_2
Abitavano insieme a loro ed alla figlia anche e figli RS CP_3 CP_5
10 di avuti da altra donna ( , come confermato da quest'ultima, sentita Persona_2 CP_8
come teste). ha, poi, aggiunto che la casa di e era frequentata anche Testimone_1 Pt_1 Per_2 dagli altri figli dell'uomo, avuti dal suo matrimonio, e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
Ancora, ha dichiarato che si recava quotidianamente Tes_2 Persona_2 nell'abitazione di famiglia a Fuscaldo dove risiedevano i figli e Controparte_1 CP_2 CP_4
Del resto, ivi custodiva i suoi cani da caccia (cfr. deposizione .
[...] Testimone_4
Nel complesso, quindi, risulta che era riuscito a mantenere un fisiologico Persona_2
rapporto con tutti figli, ancorché avuti da tre diverse donne.
Pertanto, deve ritenersi, alla luce dell'id quod plerumque accidit, che i predetti figli e la convivente more uxorio abbiamo subito quella sofferenza soggettiva e quella compromissione Pt_1
di rapporto (dinamico-relazionale) che, normalmente correlate alla perdita di uno stretto congiunto, compongono il c.d. danno parentale.
I predetti danni vanno liquidati come segue alla stregua della pertinente tabella milanese edita nel
2024, considerando i 59 anni d'età che (nato il [...]) aveva al momento del Persona_2
decesso (il 18.12.2019):
- € 332.435,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione di Parte_1
convivenza more uxorio, dei anni 28 all'epoca del decesso di della Persona_2
presenza della presenza di altri due familiari nel nucleo primario (le figlie e RS
, per un totale di 70 punti;
Persona_7
- € 301.147,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione RS
di figlia convivente, dei 2 mesi circa di vita all'epoca del decesso del padre, della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (la madre ed i LI Parte_1 [...]
, , e , per un Persona_7 CP_3 CP_5 CP_2 CP_1 Controparte_4
totale di 62 punti;
- € 293.325,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione CP_3
di figlia convivente, dei 17 anni all'epoca del sinistro e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (la madre ed i LI , CP_8 RS CP_5
, e , per un totale di 60 punti;
CP_2 CP_1 Controparte_4
- € 293.325,00 per (nato il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione CP_5
di figlio convivente, dei 15 anni all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre
11 familiari nel nucleo primario (la madre ed i LI CP_8 RS
, e , per un totale di 60 punti;
CP_3 CP_2 CP_1 Controparte_4
- € 222.927,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione CP_2
di figlia non convivente, dei 29 anni d'età all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (i LI , RS CP_5 CP_3
e , per un totale di 42 punti;
CP_1 Controparte_4
- € 222.927,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria Per_2 Controparte_4
relazione di figlia non convivente, dei 24 anni d'età all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (i LI , RS CP_5
e , per un totale di 42 punti;
CP_3 CP_1 Controparte_4
- € 215.105,00 per (nata l'[...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione Controparte_1
di figlia non convivente, dei 31 anni all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (i LI , e RS CP_5 CP_3 CP_2
, per un totale di 40 punti. Controparte_4
Tali somme – già determinate all'attualità in ragione dell'applicazione delle tabelle aggiornate – dovranno, infine, essere maggiorate degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle somme devalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT alla data dell'evento (18.12.2019) e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione del presente provvedimento nonché degli interessi al tasso legale sulle somme così determinate (divenute debiti di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
2.3. – Occorre, pertanto, condannare in solido con la nei limiti Controparte_6 CP_7
che saranno precisati nel successivo paragrafo, al pagamento dei predetti importi maggiorati degli interessi legali (da calcolarsi come già precisato) in favore dei danneggiati sopra indicati.
3. – Sono fondante anche le domande preposte nei confronti della quale impresa designata CP_7
per il FGVC.
Invero, ai sensi dell'art. 302, 1° comma, lett. b), d.lgs. 209/2005 “il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui […] l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile”.
Nel caso di specie, come evidenziato nella nota dei CC di Scalea del 23.10.2020, CP_6 era privo di porto d'armi dal 22.6.2017 in quanto il Questore aveva respinto la sua richiesta di
[...]
12 rinnovo e, pertanto, non possedeva la licenza (rectius, concessione) per la caccia (cfr. interrogatorio del
) né era munito dell'assicurazione obbligatorio per la responsabilità civile. CP_6
Secondo la difesa di , tuttavia, proprio il difetto di porto d'armi e della licenza per la caccia CP_7 precluderebbero l'applicazione del citato art. 302 in quanto l'attività esercitata in carenza di tali requisiti non potrebbe essere qualificata come attività venatoria sottoposta all'obbligo legale di assicurazione.
La tesi non convince.
Il citato art. 302 prevede l'indennizzo, da parte del , dei “danni causati nell'esercizio CP_11 dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione”, senza richiedere il rispetto di tutte le condizioni prescritte per il suo lecito esercizio.
L'art. 12, l. 157/1992 ratione temporis stabilisce, al secondo comma, che “costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13”, aggiungendo, all'ottavo comma, che “l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria”.
Pertanto, per qualificare un'attività come venatoria è sufficiente che sia indirizzata all'abbattimento di fauna selvatica mediante l'impiego delle armi previste dall'art. 13, come nel caso di specie di utilizzo, da parte di del suo fucile semiautomatico FABARM cl. 12 Controparte_6
matricola 7023071 per la caccia di cinghiali.
L'esercizio venatorio per essere lecito deve, poi, rispettare tutte le condizioni indicate nell'ottavo comma dell'art. 12: compimento della maggiore età, possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia, possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile con le caratteristiche riportate.
Ne deriva che ogni esercizio di attività venatoria ai sensi del secondo comma fa sorgere tutti gli obblighi di cui all'ottavo comma, tra i quali, vi è – in posizione paritaria rispetto agli altri – quello di munirsi di assicurazione.
Dunque, per integrare, ai sensi dell'art. 302, 1° comma, d.lgs. 209/2005, la fattispecie di esercizio di attività venatoria con obbligo di assicurazione per i relativi danni è sufficiente ex art. 12, 2° e 8° comma, l. 157/1992 il compimento di un atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi all'articolo 13, non essendo richiesto il rispetto delle altre prescrizioni di cui all'ottavo comma.
13 Pertanto, la liceità dell'attività venatoria non è una condizione imposta né dalla lettera dell'art. 302 né da ipotetiche ragioni sistematiche per ottenere l'indennizzo del FGVC.
Peraltro, a ben vedere, l'assenza dell'assicurazione civile – condizione prescritta dalla lettera b) del citato art. 302 d.lgs. 209/2005 – rende di per sé illecito l'esercizio dell'attività venatoria: è, quindi, escluso, per scelta legislativa, che la liceità della caccia costituisca condizione per l'indennizzo del
FGVC.
La ratio dell'art. 302 – come dell'analogo art. 283 d.lgs. n. 209/2005 per i danni da circolazione dei veicoli – è, del resto, quella solidaristica di evitare che le vittime dell'attività venatoria (come della circolazione dei veicoli) si trovino, per eventi a loro non imputabili, prive della possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito anche ad una impresa assicuratrice (cfr. Corte Cost., Sentenza 470/2000).
Tale esigenza solidaristica sussiste certamente anche nei casi in cui difettano le condizioni di lecito esercizio dell'attività (ad es. la licenza per la caccia ed il porto d'armi per l'attività venatoria o di valida patente per la circolazione stradale), che coerentemente, come visto, rientrano nella lettera delle disposizioni normative concernenti l'indennizzo del Fondo di Garanzia.
Tuttavia, le somme liquidate per ciascun attore ed intervenuto, pur rientrando nel massima massimale di € 387.342,67 previsto per ciascun danneggiato dagli artt. 302, 3° comma d.lgs. 209/2005
e 12, 8° comma, l. 157/1992 ratione temporis, superano complessivamente il massimale fissato dalle medesime disposizioni normative illo tempore vigenti in € 516.456,90 per sinistro, sicché devono essere ridotte proporzionalmente ex art. 291, 1° comma, cpc. (trattandosi di somme spettanti iure proprio e non iure hereditatis).
Pertanto, occorre condannare la al pagamento, in solido con dei CP_7 Controparte_6
seguenti importi:
- € 91.265,77 per Parte_1
- € 82.676,05 per RS
- € 80.528,62 per CP_3
- € 80.528,62 per CP_5
- € 61.201,75 per CP_2
- € 61.201,75 per Controparte_4
- € 59.054,32 per Controparte_1
Ai predetti importi (la cui sommatoria è pari al massimale) devono aggiungersi, oltre il limite del massimale, gli interessi al tasso legale dal 23.4.2020 – trascorsi 90 giorni ex art. 145 d.lgs. 209/2005 dalla ricezione (il 24.1.2020) della richiesta risarcitoria da parte di tutti i danneggiati – fino al soddisfo.
14 Entro questi limiti va, quindi, accolta la richiesta accessoria dei danneggiati di condanna della al pagamento degli interessi moratori per mala gestio del sinistro (così esplicitata negli scritti CP_7 presentati nell'interesse di e di sua figlia o, comunque, di interessi e Pt_1 RS
rivalutazione fino al soddisfo (secondo la formula presente negli scritti difensivi depositati nell'interesse degli altri danneggiati).
Infatti, l'obbligazione indennitaria della verso i danneggiati è pur sempre, sin dal CP_7
principio, un debito di valuta – ancorché la sua entità sia determinata dal debito di valore (obbligazione risarcitoria) nel limite del massimale – e, come tale, produce interessi legali dal giorno della mora ex art. 1224, 1° comma, c.c., salvo il maggior danno, che, però, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, diversamente da quanto avvenuto nel presente giudizio, deve essere provato da chi lo invoca
(cfr., ex multis, per la ricostruzione generale dei principi in materia, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del
8/7/2003, per la individuazione della decorrenza degli interessi alla scadenza del termine ex art. 145
d.lgs. 209/2005 e, infine, per una specifica applicazione in caso di FGVC, Sez. 3, Ordinanza n. 18939 del 31/7/2017).
4. – Segue la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate, alla luce dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, nelle misure congrue appresso indicate:
- € 14.118,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentata del 30% per la seconda parte difesa ex art. 4, 2° comma, citato DM), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di in Parte_1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su con RS distrazione all'erario ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto è stata ammessa al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1353/2022 del 13.4.2022 del COA di Paola su istanza del 6.4.2022;
- € 14.118,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentata del 30% per la seconda parte difesa ex art. 4, 2° comma, citato DM), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di
[...]
e con distrazione al loro procuratore;
CP_1 CP_2
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre
15 rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione all'erario ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto la predetta CP_3
parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1281/2022 del
22.3.2022 del COA di Paola su istanza dell'11.3.2022;
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore;
Controparte_4
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed € per spese effettive, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento, in solido con Controparte_6 Controparte_7
nei limiti precisati alla successiva lettera b), delle seguente somme:
1) € 332.435,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di in proprio;
Parte_1
2) € 301.147,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore RS
3) € 293.325,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_3
4) € 293.325,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_5
5) € 222.927,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_2
6) € 222.927,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_4
16 7) € 215.105,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_1
b) condanna al pagamento, in solido con Controparte_7 Controparte_6
come precisato alla precedente lettera a), delle seguenti somme:
1) € 91.265,77, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di in proprio;
Parte_1
2) € 82.676,05, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore RS
3) € 80.528,62, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_3
4) € 80.528,62, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_5
5) € 61.201,75, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_2
6) € 61.201,75, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_4
7) € 59.054,32, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_1
c) condanna e al pagamento delle spese di Controparte_6 Controparte_7
giudizio, liquidate come segue:
1) € 14.118,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale su con distrazione allo Stato ex art. 133 dpr RS
115/2002;
2) € 14.118,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di e con distrazione Controparte_1 CP_2
al loro procuratore;
3) € 10.860,00 per compenso ed € per spese effettive, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione CP_3
allo Stato ex art. 133 dpr 115/2002;
17 4) € 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo Controparte_4
procuratore;
5) € 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore. CP_5
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
18
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(c.f. , in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale su (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Santo RS C.F._2
MANES (c.f. ) C.F._3
- attrice nel proc. n. 563/2022 RGAC -
e
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 rappresentate e difese dall'Avv. Pietro SOMMELLA (c.f. C.F._6
- attrici nel proc. n. 577/2022 RGAC -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela GASPARRI CP_3 C.F._7
(c.f. ) C.F._8
- attrice nel proc. n. 692/2022 RGAC –
1 e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Controparte_4 C.F._9
MANNARINO (c.f. C.F._10
- intervenuta ex art. 105, 1° comma, cpc nel proc. n. 563/2022 RGAC -
e
(c.f. rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello CP_5 C.F._11
MANCUSO (C.F.: ) C.F._12
- intervenuta ex art. 105, 1° comma, cpc nel proc. n. 692/2022 RGAC -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Controparte_6 C.F._13
CONTE (c.f. ) e EM RR (c.f. ); C.F._14 C.F._15
- convenuto nei procc. n. 563/2022, n. 577/2022 e n. 692/2022 –
e
(c.f.. , quale impresa designata per la Calabria per la Controparte_7 P.IVA_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia
MINUTOLI MARTIRANO (c.f. ) C.F._16
- convenuta nei procc. n. 563/2022, n. 577/2022 e n. 692/2022 -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con distinti atti di citazione di analogo tenore, in proprio e quale genitore Parte_1
esercente la potestà genitoriale sulla minore (proc. n. 563/2022 RGAC), RS CP_3
(proc. n. 692/2022 RGAC), e (proc. n. 577/2022 RGAC) hanno Controparte_1 CP_2
convenuto e la (di seguito, ), quale Controparte_6 Controparte_7 CP_7
impresa designata dalla CONSAP per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia (FGVC), al fine di ottenerne la condanna al pagamento di somme (oltre rivalutazione ed interessi) pari ai danni parentali subiti in conseguenza del decesso (in data 18.12.2019) del loro
2 prossimo congiunto, a causa di un colpo di fucile sparato dal convenuto Persona_2
in occasione della battuta di caccia al cinghiale del 12.12.2019 nel territorio del Controparte_6
Comune di Santa Domenica Talao, in assenza dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
Sono, poi, intervenuti ex art. 105, 1° comma, cpc, con distinte comparse, Controparte_4
e – rispettivamente nei procedimenti n. 563/2022 e 692/2022 RGAC – per
[...] CP_5
richiedere, a loro volta, la condanna dei convenuti al pagamento di somma (oltre rivalutazione ed interessi) pari al danni parentali subiti in conseguenza della medesima vicenda.
Attori ed intervenuti hanno affermato che il fatto, imputabile alla responsabilità colposa di risultava dalle indagini svolte in sede penale, esitate nella sentenza (di Controparte_6
patteggiamento) n. 70/2021, emessa nei confronti del predetto convenuto dal Tribunale di Paola del
15.7.2021, in ordine ai reati di omicidio colposo e porto illecito in luogo pubblico di arma comune da sparto con riferimento morte di in occasione della battuta di caccia del 12.12.2019. Persona_2
Hanno, poi, evidenziato la sussistenza delle condizioni per la copertura assicurativa a carico del
Fondo di Garanzia delle Vittime della Caccia costituito presso l'INA S.P.A. ai sensi dell'art. 25 della legge n. n. 157/1992, gestito, per la Regione Calabria, dalla quale l'impresa designata dalla CP_7
CONSAP in forza del provvedimento IVASS n. 33 del 19.5.2015.
Più specificamente, ha dedotto che ha convissuto more uxorio con Parte_1 [...]
dal marzo 2017 fino al suo decesso e che da tale unione è nata la minore (nel Per_2 RS cui interesse è stata autorizzata all'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del padre). Ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 333.427,80 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per il proprio danno parentale, di €
323.621,10 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per il danno parentale subito dalla minore la minore, nonché della sommatoria degli interessi legali di mora tra la data di costituzione in mora e l'effettivo soddisfo per mala gestio del sinistro (poiché la non CP_7
aveva neppure risposto alla richieste della medesima attrice).
Le attrici e e l'intervenuta Controparte_1 CP_2 Controparte_4 dopo avere premesso di essere le figlie nate dall'unione matrimoniale di hanno Persona_2 chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di € 284.394,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione) per ciascuna a titolo di danni parentali derivati dal medesimo fatto storico.
3 Anche l'attrice e l'intervenuto dopo avere precisato di essere CP_3 CP_5
nati dalla convivenza di con hanno chiesto di condannare i Persona_2 CP_8
convenuti al pagamento in solido di € 284.394,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione), per danno parentale in favore di ciascuna.
1.2. – In tutti e tre i procedimenti, si è costituito con analoga comparsa, Controparte_6
chiedendo preliminarmente la riunione delle cause.
Nel merito, sulla base delle sit rese nel procedimento penale e della CTP balistica allegata, ha sostenuto che il fatto fosse da addebitarsi alla responsabilità esclusiva del defunto Persona_2
A tal fine ha dedotto che:
- era collocato dietro un folto gruppo di alberi ad una altezza Controparte_6
orografica superiore di circa 3 metri rispetto a quella della vittima mentre Persona_2
questi si trovava, a sua volta dietro degli alberi, ad una distanza di circa 64 metri dal primo, sicché i due non potevano vedersi;
- la vittima, infatti, pur partecipando alla battuta quale “canettiere”, anziché limitarsi a liberare i cani per l'inseguimento del cinghiale e rimanere fermo, li seguiva, ponendosi incautamente in una posizione c.d. di controposta di sparo, nel corridoio balistico dei cacciatori, e, proprio per questo, veniva attinto dal colpo esploso da Controparte_6
in direzione di cinghiale avvistato a circa 64 metri di distanza;
- tale fatto colposo del danneggiato, quindi, si atteggiava a caso fortuito, escludendo il nesso di causalità.
Ha, comunque, contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni dedotti.
Pertanto, ha chiesto di rigettare le domande risarcitorie.
1.3. – Anche la si è costituita nei tre procedimenti, chiedendo preliminarmente di riunirli e CP_7 di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati in ragione del massimale fissato ai sensi dell'art. 12, 8° comma, l. 157/1992 in € 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed € 516.456,90 in totale.
Nel merito, ha contestato i fatti dedotti (an e quantum) ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti per il risarcimento a carico del FGVC, evidenziando, in particolare, la necessità, per chi lo invoca, di provare il possesso della licenza di caccia e del porto d'armi per uso caccia in capo al danneggiante.
Ha, quindi, chiesto di rigettare le domande o, comunque, di contenerle nei limiti della prova e del massimale legale.
4 1.4. – Con provvedimento dell'1.12.2022, è stata disposta la riunione dei procedimenti n.
577/2022 e 692/2022 RGAC al più risalente n. 563/2022 RGAC.
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di Controparte_6 CP_9
Testimone_1 Tes_2 CP_8 Testimone_3 Testimone_3
e (procedendo al confronto tra gli ultimi due). Testimone_4 Controparte_10
2. – Ciò posto, le domande proposte nei confronti di sono fondate. Controparte_6
2.1. – Attori ed intervenuti hanno dedotto la responsabilità di ex art. 2050 Controparte_6
c.c. (implicitamente negli atti introduttivi ed esplicitamente nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1 cpc e nei successivi scritti) perché, durante la battuta di caccia al cinghiale effettuata il 12.12.2019 nel territorio del Comune di Santa Domenica Talao, aveva attinto con colpo di arma da fuoco
[...]
, provocandone la morte. Per_2
Invero, per consolidata giurisprudenza, l'attività venatoria – diretta all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'uso di armi da fuoco, strumenti naturalmente destinati all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica – costituisce, per natura sua e dei mezzi adoperati, “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25058 del 7/11/2013 “ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica. La presunzione di colpa opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce danno dall'esercizio dell'attività, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipi”; conf., in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 12109 del 19/8/2003, Sez. 3,
Sentenza n. 5222 del 30/11/1977, Sez. 3, Sentenza n. 937 del 13/4/1963).
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2050 c.c. pone a carico del danneggiato la prova del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, mentre grava il danneggiante della dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La Suprema Corte ha, poi, precisato che quest'ultima prova è “particolarmente rigorosa”: “non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento
5 dannoso” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/5/2022; in precedenza, Sez. 1, Ordinanza n. 14618 del
26/5/2021); più specificamente, “non rileva la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano” (Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del
21/2/2020; in precedenza, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017).
Nel caso di specie, gli attori hanno assolto al loro onere probatorio.
È, infatti, incontestato, anzi ammesso dallo stesso in sede di Controparte_6
interrogatorio formale, che questi, nel corso della battuta di caccia al cinghiale effettuata il 12.12.2019 nel territorio del Comune di Santa Domenica Talao e, quindi, nell'esercizio di attività venatoria – da qualificarsi, come detto, come pericolosa ex art. 2050 c.c. – ha attinto, con colpo di fucile, altro partecipante, provocandone gravi lesioni esitate nel decesso costatato nell'Ospedale Persona_2
di Cosenza il 18.12.2019.
Tanto basta per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività pericolosa (partecipazione alla battuta di caccia) e l'evento dannoso (il decesso di a Persona_2 causa di colpo di arma da fuoco esploso da nell'esercizio di attività venatoria). Controparte_6
Invero, le irrisolte incertezze sulla concreta dinamica – la distanza tra il punto in cui è partito il colpo e quello in cui ha attinto la vittima, il dislivello tra tali punti, la tipologia del colpo (a carica multipla o singola) – non intaccano, infatti, il nucleo centrale del fatto rilevante per integrare la fattispecie legale di cui all'art. 2050 c.c, costituito, come detto, dall'esplosione, da parte di nel corso di battuta di caccia, del colpo di fucile che ha causato la morte di Controparte_6
Persona_2
Del resto, nessuno degli altri partecipi alla battuta di caccia ( Testimone_4 [...]
, e ha assistito all'evento né si trovava CP_5 Controparte_10 Testimone_3 accanto a o a al momento dell'esplosione letale. Persona_3 Persona_2
La vittima, ancora lucida all'arrivo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, si è limitata a riferire “incidente di caccia a ” (cfr. pag. 5 consulenza redatta dalla dott.ssa Parte_2
su incarico del PM). Persona_4
pur assumendosi la responsabilità dell'occorso, ha sostenuto di avere Controparte_6
esploso il colpo a carica singola a circa 60 metri di distanza dalla vittima, ma ha contraddittoriamente affermato, dapprima in sede penale, che si trovava “laggiù” e, quindi, più in basso, e, Persona_2 poi, nell'interrogatorio formale nel presente processo, che, invece, era posizionato più in alto.
6 Peraltro, nel verbale del sopralluogo compiuto nell'immediatezza dai CC di Scalea, pur dandosi atto che lo stesso aveva indicato ai militari sia il punto di esplosione del colpo Controparte_6
sia quello in cui si trovava la vittima quando è stata colpita (punti distanti circa 50/60 metri tra loro), non è stata specificata l'altitudine dei medesimi punti.
Ancora, la CTP della dott.ssa , ha tratto dalla permanenza di pallini nella cavità Persona_4 addominale della vittima (come rilevati da TAC e dalla descrizione dell'intervento) e dalla individuazione e posizione dell'unico foro d'entrata e dell'unico foro di uscita nella salma il convincimento che il colpo era a carica multipla e che era stato esploso ad una distanza di circa un metro dalla vittima ed in direzione orizzontale.
Tali conclusioni sono fatte proprie anche dall'investigatore della , , partendo CP_7 Persona_5
dai medesimi dati.
Tuttavia, il teste ha riferito che nell'ambito di un dialoghi tra Tes_3 Persona_2 cacciatori, gli aveva rivelato di avere “del piombo addosso”.
Pertanto, non è né astratta né remota – e, quindi, non può escludersi affatto – l'ipotesi alternativa formulata dalla difesa del , secondo cui i pallini rivenuti nell'addome della vittima CP_6
sarebbero riconducibili ad altra precedente esplosione.
Del resto, secondo la CTP redatta nell'interesse del predetto convenuto dal Prof. Per_6
il colpo sarebbe stato a carica singola. Tuttavia, resta indimostrato il dato di partenza del suo
[...] ragionamento balistico, ossia l'esplosione del colpo ad una distanza di 64 metri ed una quota maggiore di 3 metri rispetto alla vittima, sicché anche le relative conclusioni sono prive di valenza probatoria o comunque forza persuasiva.
I dubbi avvolgono anche circostanze apparentemente secondarie.
Il teste ha riferito di avere sentito prima il colpo e poi un urlo e di avere Controparte_10 raggiunto il ferito per primo, trascorso un minuto dall'urlo, mentre e Testimone_4 CP_5 sarebbero arrivati “dopo quale frazione di secondo”, mentre il teste cambiando la Testimone_4
versione resa in sede di sit ai CC, ha dichiarato di avere sentito dapprima urlare Persona_2
(come suole fare il battitore per allontanare i cinghiali) e poi esplodere un colpo e di avere trovato, insieme a per primo, il proprio fratello ferito dopo circa 10 minuti dal colpo. CP_5
Entrambi i testi hanno, quindi, ribadito le proprie contrapposte affermazioni in sede di confronto.
Non vi sono, poi, elementi che consentono di risolvere le incertezze ricostruttive evidenziate.
I predetti testi sono ugualmente legati alle parti – è il fratello di Controparte_10
mentre è il fratello di e, quindi, zio degli attori – e sono coinvolti CP_6 Testimone_4 Per_2
7 nella vicenda per avere partecipato alla battuta di caccia nel corso della quale si è verificato l'incidente venatorio, mentre l'unico teste “indifferente”, era andato via prima del ferimento Testimone_3
di Persona_2
Non vi sono dati esterni dirimenti. In particolare, come evidenziato nel verbale di sopralluogo dei
CC di Scalea, “veniva effettuata ricerca del bossolo ma senza esito a causa della fitta vegetazione nonché del terreno fangoso a causa della pioggia battente”.
Infine, come già sottolineato, tutte le consulenze partono da elementi discutibili e, quindi, giungono a conclusioni non convincenti.
Un solo fatto è pacifico per tutte le parti e, del resto, non è stato neppure messo in discussione nel processo penale definito con la summenzionata sentenza di patteggiamento: è stato Persona_2 compito da un colpo di fucile sparato da nell'esercizio dell'attività venatoria Controparte_6
nel corso della battuta di caccia al cinghiale del 12.12.2019. Il che, come detto, è sufficiente per riconoscere il nesso di causalità tra l'esercizio di attività pericolosa e l'evento dannoso che qui occupa.
A fronte di ciò, infatti, le parti convenute non hanno dimostrato fatti interruttivi o assorbenti della descritta etiologia né l'adozione, da parte di di tutte le misure idonee ad evitare Controparte_6 il danno come richiesto dall'art. 2050 c.c.
Sotto il primo profilo, secondo la difesa del , la vittima, contravvenendo ad CP_6 elementari regolare di prudenza inerenti al suo ruolo di “canettiere” (o “battitore”), anziché rimanere fermo dopo il rilascio dei cani, si sarebbe posta nel corridoio balistico dei cacciatori, e, proprio per questo, veniva attinto dal colpo esploso da uno di essi (il medesimo in Controparte_6
direzione di un cinghiale avvistato a circa 64 metri di distanza. Tale comportamento sarebbe stato così anomalo da parte di chi svolgeva il ruolo di canettiere nella medesima battura, da porsi quale causa esclusiva dell'occorso.
La circostanza sarebbe suffragata dalle dichiarazioni del allorquando ha Controparte_10
affermato che si era allontanato proprio in direzione del corridoio balistico Persona_2
determinato dal posizionamento degli altri cacciatori, nonostante fosse stato avvertito dal medesimo teste (deposizione “io mi trovavo insieme a Avevamo Controparte_10 Persona_2
compiti di battitore e, quindi, eravamo con i cani. Io avevo anche un fucile. Dopo avere liberato i cani io sono rimasto nella stessa area di partenza mentre si è allontanato e non l'ho più Persona_2 visto. Lo aveva avvertito di non andare dove si stava recando perché c'era l'appostamento fisso degli altri. In particolare conoscevo le postazioni di e Persona_3 Testimone_3 Pt_3
perché io stesso le avevo fissate, ma lui è voluto andare lo stesso”).
[...]
8 Nondimeno, come detto, al di là dell'esplosione, da parte del , del colpo che ha CP_6
raggiunto la concreta dinamica è rimasta incerta. Persona_2
In questo quadro confuso si collocano anche le dichiarazioni di Si è già Controparte_10
detto del contrasto tra la sua versione e quella di così come sono stati messi in Testimone_4
risalto i dubbi irrisolti che riguardano la distanza e la collocazione di danneggiate e danneggiato, oltre che la tipologia del colpo esploso. A questo punto, vanno ribadite le perplessità sulla credibilità di non solo perché fratello del convento ma anche e soprattutto perché Controparte_10
partecipe, con ruolo di primo piano, di quella stessa battuta di caccia al cinghiale. Egli, infatti, ha ammesso che svolgeva le funzioni di “battitore” insieme a pur avendo con sé un Persona_2
fucile, ed aveva persino stabilito le posizioni degli altri cacciatori (“io mi trovavo insieme a
[...]
. Avevamo compiti di battitore e, quindi, eravamo con i cani […] conoscevo le postazioni di Per_2
e perché io stesso le avevo fissate”): ha Persona_3 Testimone_3 Parte_3
certamente, quindi, un interesse personale e concreto a fornire una versione che lo renda immune da qualsiasi ipotesi di responsabilità in relazione alle istruzioni che, nel suo ruolo, potrebbe avere dato o omesso di rendere a Persona_2
Peraltro, non si vede perché cacciatore esperto (cfr. deposizioni Persona_2 [...]
, e , contravvenendo alle asserite istruzioni di CP_10 Testimone_4 Testimone_3
avrebbe dovuto tenere un comportamento sostanzialmente “suicida”, Controparte_10
addirittura scegliendo di porsi nella direzione di sparo dei cacciatori appostati.
In conclusione, quindi, le incertezze sulla concreta dinamica dell'incidente venatorio ed i dubbi sulla credibilità di non consentono di affermare che sia Controparte_10 Persona_2
transitato nel corridoio balistico dei cacciatori.
Per completezza, va anche detto che “il battitore” nel sistema di caccia collettiva al cinghiale non
è destinato a rimanere una statua inerte dopo aver rilasciato i cani, ma è colui che “batte” la superficie di caccia, scovando e indirizzando, con l'ausilio dei cani, la selvaggina nella direzione dei cacciatori appostati. I suoi movimenti sono, quindi, connaturali al suo ruolo e tutt'altro che anomali, imprevisti ed imprevedibili per gli altri partecipi, neppure nel caso si discostino dalle istruzioni del capo battitore (nel caso di specie, per quanto dal medesimo affermato). Controparte_10
Infatti, i cacciatore deve prestare particolare attenzione al campo di tiro, ben sapendo che l'area di caccia è “battuta” dal “battitore”, ma anche che gli altri cacciatori appostati potrebbero muoversi e che potrebbero passare altre persone (cacciatori e non)
9 Infatti, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, “costituisce obbligo essenziale del cacciatore il controllo degli spostamenti dei compagni e l'accertamento scrupoloso in ordine all'assenza di persone sulla traiettoria del colpo, non costituendo fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, in quanto è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibile spostamenti dei partecipanti e, pertanto, la presenza di siffatte situazioni di pericolo per la loro incolumità” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 12948 del 5/3/2013; conf., Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza
n. 19217 del 21/1/2020 e, in precedenza, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 101 del 30/4/1985, Cass. Pen.
Sez. 4, Sentenza n. 7029 del 5/2/1982, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 9942 del 19/6/1980; analogamente, in sede civile, è affermato l'obbligo del cacciatore, al fine di preservare l'incolumità dei terzi, di accertare la “sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro”, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12109 del 19/8/2003, Sez. 3, Sentenza n. 4072 del 23/12/1968; Sez. 3, Sentenza n. 2442 del 28/9/1964), con la precisazione che “tale dovere è particolarmente rigoroso quando il colpo di fucile viene diretto verso una zona 'cieca', quale può essere quella coperta da fitta vegetazione” (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n.
2213 del 4/2/1981).
Nella vicenda in esame, invece, nonostante la presenza di fitta vegetazione (riconosciuta dai testi e nel verbale di sopralluogo dei Controparte_10 Testimone_4 Testimone_3
CC), ha sparato senza accertare la sicurezza e la libertà del campo di tiro così Controparte_6 da colpire il “battitore” Persona_2
Ha, quindi, violato il suo primo dovere di prudenza quale cacciatore.
Ad ogni modo, non vi è alcuna prova dell'adozione, da parte di di tutte le Controparte_6
misure idonee ad evitare il danno come richiesto dall'art. 2050 c.c.
In conclusione, in quel contesto di fitta vegetazione, il non doveva sparare verso CP_6 una zona coperta da vegetazione e, quindi, “cieca”, mentre era tenuto ad accertare la sicurezza e la libertà del campo di tiro e, nel caso ciò non fosse stato possibile proprio per la presenza della fitta vegetazione, avrebbe dovuto astenersi dallo sparare.
2.2. – Sussistono i dedotti danni da c.d. perdita del rapporto parentale.
È incontestato – oltre che affermato nella “scheda prossimi congiunti” dei CC di Scalea allegata alla costituzione di – che CP_7 RS Controparte_1 CP_2 CP_3
e sono figli del defunto
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_2
Inoltre, le testimoni e hanno riferito che CP_9 Testimone_1 Pt_1
ha convissuto more uxorio con dal 2017 fino alla morte di quest'ultimo.
[...] Persona_2
Abitavano insieme a loro ed alla figlia anche e figli RS CP_3 CP_5
10 di avuti da altra donna ( , come confermato da quest'ultima, sentita Persona_2 CP_8
come teste). ha, poi, aggiunto che la casa di e era frequentata anche Testimone_1 Pt_1 Per_2 dagli altri figli dell'uomo, avuti dal suo matrimonio, e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
Ancora, ha dichiarato che si recava quotidianamente Tes_2 Persona_2 nell'abitazione di famiglia a Fuscaldo dove risiedevano i figli e Controparte_1 CP_2 CP_4
Del resto, ivi custodiva i suoi cani da caccia (cfr. deposizione .
[...] Testimone_4
Nel complesso, quindi, risulta che era riuscito a mantenere un fisiologico Persona_2
rapporto con tutti figli, ancorché avuti da tre diverse donne.
Pertanto, deve ritenersi, alla luce dell'id quod plerumque accidit, che i predetti figli e la convivente more uxorio abbiamo subito quella sofferenza soggettiva e quella compromissione Pt_1
di rapporto (dinamico-relazionale) che, normalmente correlate alla perdita di uno stretto congiunto, compongono il c.d. danno parentale.
I predetti danni vanno liquidati come segue alla stregua della pertinente tabella milanese edita nel
2024, considerando i 59 anni d'età che (nato il [...]) aveva al momento del Persona_2
decesso (il 18.12.2019):
- € 332.435,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione di Parte_1
convivenza more uxorio, dei anni 28 all'epoca del decesso di della Persona_2
presenza della presenza di altri due familiari nel nucleo primario (le figlie e RS
, per un totale di 70 punti;
Persona_7
- € 301.147,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione RS
di figlia convivente, dei 2 mesi circa di vita all'epoca del decesso del padre, della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (la madre ed i LI Parte_1 [...]
, , e , per un Persona_7 CP_3 CP_5 CP_2 CP_1 Controparte_4
totale di 62 punti;
- € 293.325,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione CP_3
di figlia convivente, dei 17 anni all'epoca del sinistro e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (la madre ed i LI , CP_8 RS CP_5
, e , per un totale di 60 punti;
CP_2 CP_1 Controparte_4
- € 293.325,00 per (nato il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione CP_5
di figlio convivente, dei 15 anni all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre
11 familiari nel nucleo primario (la madre ed i LI CP_8 RS
, e , per un totale di 60 punti;
CP_3 CP_2 CP_1 Controparte_4
- € 222.927,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione CP_2
di figlia non convivente, dei 29 anni d'età all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (i LI , RS CP_5 CP_3
e , per un totale di 42 punti;
CP_1 Controparte_4
- € 222.927,00 per (nata il [...]), tenuto conto dell'ordinaria Per_2 Controparte_4
relazione di figlia non convivente, dei 24 anni d'età all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (i LI , RS CP_5
e , per un totale di 42 punti;
CP_3 CP_1 Controparte_4
- € 215.105,00 per (nata l'[...]), tenuto conto dell'ordinaria relazione Controparte_1
di figlia non convivente, dei 31 anni all'epoca del decesso del padre e della presenza di più di tre familiari nel nucleo primario (i LI , e RS CP_5 CP_3 CP_2
, per un totale di 40 punti. Controparte_4
Tali somme – già determinate all'attualità in ragione dell'applicazione delle tabelle aggiornate – dovranno, infine, essere maggiorate degli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle somme devalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT alla data dell'evento (18.12.2019) e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione del presente provvedimento nonché degli interessi al tasso legale sulle somme così determinate (divenute debiti di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
2.3. – Occorre, pertanto, condannare in solido con la nei limiti Controparte_6 CP_7
che saranno precisati nel successivo paragrafo, al pagamento dei predetti importi maggiorati degli interessi legali (da calcolarsi come già precisato) in favore dei danneggiati sopra indicati.
3. – Sono fondante anche le domande preposte nei confronti della quale impresa designata CP_7
per il FGVC.
Invero, ai sensi dell'art. 302, 1° comma, lett. b), d.lgs. 209/2005 “il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui […] l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile”.
Nel caso di specie, come evidenziato nella nota dei CC di Scalea del 23.10.2020, CP_6 era privo di porto d'armi dal 22.6.2017 in quanto il Questore aveva respinto la sua richiesta di
[...]
12 rinnovo e, pertanto, non possedeva la licenza (rectius, concessione) per la caccia (cfr. interrogatorio del
) né era munito dell'assicurazione obbligatorio per la responsabilità civile. CP_6
Secondo la difesa di , tuttavia, proprio il difetto di porto d'armi e della licenza per la caccia CP_7 precluderebbero l'applicazione del citato art. 302 in quanto l'attività esercitata in carenza di tali requisiti non potrebbe essere qualificata come attività venatoria sottoposta all'obbligo legale di assicurazione.
La tesi non convince.
Il citato art. 302 prevede l'indennizzo, da parte del , dei “danni causati nell'esercizio CP_11 dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione”, senza richiedere il rispetto di tutte le condizioni prescritte per il suo lecito esercizio.
L'art. 12, l. 157/1992 ratione temporis stabilisce, al secondo comma, che “costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13”, aggiungendo, all'ottavo comma, che “l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria”.
Pertanto, per qualificare un'attività come venatoria è sufficiente che sia indirizzata all'abbattimento di fauna selvatica mediante l'impiego delle armi previste dall'art. 13, come nel caso di specie di utilizzo, da parte di del suo fucile semiautomatico FABARM cl. 12 Controparte_6
matricola 7023071 per la caccia di cinghiali.
L'esercizio venatorio per essere lecito deve, poi, rispettare tutte le condizioni indicate nell'ottavo comma dell'art. 12: compimento della maggiore età, possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia, possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile con le caratteristiche riportate.
Ne deriva che ogni esercizio di attività venatoria ai sensi del secondo comma fa sorgere tutti gli obblighi di cui all'ottavo comma, tra i quali, vi è – in posizione paritaria rispetto agli altri – quello di munirsi di assicurazione.
Dunque, per integrare, ai sensi dell'art. 302, 1° comma, d.lgs. 209/2005, la fattispecie di esercizio di attività venatoria con obbligo di assicurazione per i relativi danni è sufficiente ex art. 12, 2° e 8° comma, l. 157/1992 il compimento di un atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi all'articolo 13, non essendo richiesto il rispetto delle altre prescrizioni di cui all'ottavo comma.
13 Pertanto, la liceità dell'attività venatoria non è una condizione imposta né dalla lettera dell'art. 302 né da ipotetiche ragioni sistematiche per ottenere l'indennizzo del FGVC.
Peraltro, a ben vedere, l'assenza dell'assicurazione civile – condizione prescritta dalla lettera b) del citato art. 302 d.lgs. 209/2005 – rende di per sé illecito l'esercizio dell'attività venatoria: è, quindi, escluso, per scelta legislativa, che la liceità della caccia costituisca condizione per l'indennizzo del
FGVC.
La ratio dell'art. 302 – come dell'analogo art. 283 d.lgs. n. 209/2005 per i danni da circolazione dei veicoli – è, del resto, quella solidaristica di evitare che le vittime dell'attività venatoria (come della circolazione dei veicoli) si trovino, per eventi a loro non imputabili, prive della possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito anche ad una impresa assicuratrice (cfr. Corte Cost., Sentenza 470/2000).
Tale esigenza solidaristica sussiste certamente anche nei casi in cui difettano le condizioni di lecito esercizio dell'attività (ad es. la licenza per la caccia ed il porto d'armi per l'attività venatoria o di valida patente per la circolazione stradale), che coerentemente, come visto, rientrano nella lettera delle disposizioni normative concernenti l'indennizzo del Fondo di Garanzia.
Tuttavia, le somme liquidate per ciascun attore ed intervenuto, pur rientrando nel massima massimale di € 387.342,67 previsto per ciascun danneggiato dagli artt. 302, 3° comma d.lgs. 209/2005
e 12, 8° comma, l. 157/1992 ratione temporis, superano complessivamente il massimale fissato dalle medesime disposizioni normative illo tempore vigenti in € 516.456,90 per sinistro, sicché devono essere ridotte proporzionalmente ex art. 291, 1° comma, cpc. (trattandosi di somme spettanti iure proprio e non iure hereditatis).
Pertanto, occorre condannare la al pagamento, in solido con dei CP_7 Controparte_6
seguenti importi:
- € 91.265,77 per Parte_1
- € 82.676,05 per RS
- € 80.528,62 per CP_3
- € 80.528,62 per CP_5
- € 61.201,75 per CP_2
- € 61.201,75 per Controparte_4
- € 59.054,32 per Controparte_1
Ai predetti importi (la cui sommatoria è pari al massimale) devono aggiungersi, oltre il limite del massimale, gli interessi al tasso legale dal 23.4.2020 – trascorsi 90 giorni ex art. 145 d.lgs. 209/2005 dalla ricezione (il 24.1.2020) della richiesta risarcitoria da parte di tutti i danneggiati – fino al soddisfo.
14 Entro questi limiti va, quindi, accolta la richiesta accessoria dei danneggiati di condanna della al pagamento degli interessi moratori per mala gestio del sinistro (così esplicitata negli scritti CP_7 presentati nell'interesse di e di sua figlia o, comunque, di interessi e Pt_1 RS
rivalutazione fino al soddisfo (secondo la formula presente negli scritti difensivi depositati nell'interesse degli altri danneggiati).
Infatti, l'obbligazione indennitaria della verso i danneggiati è pur sempre, sin dal CP_7
principio, un debito di valuta – ancorché la sua entità sia determinata dal debito di valore (obbligazione risarcitoria) nel limite del massimale – e, come tale, produce interessi legali dal giorno della mora ex art. 1224, 1° comma, c.c., salvo il maggior danno, che, però, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, diversamente da quanto avvenuto nel presente giudizio, deve essere provato da chi lo invoca
(cfr., ex multis, per la ricostruzione generale dei principi in materia, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del
8/7/2003, per la individuazione della decorrenza degli interessi alla scadenza del termine ex art. 145
d.lgs. 209/2005 e, infine, per una specifica applicazione in caso di FGVC, Sez. 3, Ordinanza n. 18939 del 31/7/2017).
4. – Segue la condanna dei convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate, alla luce dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, nelle misure congrue appresso indicate:
- € 14.118,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentata del 30% per la seconda parte difesa ex art. 4, 2° comma, citato DM), oltre rimborso forfettario
(pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di in Parte_1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su con RS distrazione all'erario ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto è stata ammessa al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1353/2022 del 13.4.2022 del COA di Paola su istanza del 6.4.2022;
- € 14.118,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentata del 30% per la seconda parte difesa ex art. 4, 2° comma, citato DM), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di
[...]
e con distrazione al loro procuratore;
CP_1 CP_2
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre
15 rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione all'erario ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto la predetta CP_3
parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1281/2022 del
22.3.2022 del COA di Paola su istanza dell'11.3.2022;
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore;
Controparte_4
- € 10.860,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 2.127,00, € 1.416,00, € 3.738,00 ed €
3.579,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed € per spese effettive, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento, in solido con Controparte_6 Controparte_7
nei limiti precisati alla successiva lettera b), delle seguente somme:
1) € 332.435,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di in proprio;
Parte_1
2) € 301.147,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore RS
3) € 293.325,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_3
4) € 293.325,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_5
5) € 222.927,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_2
6) € 222.927,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_4
16 7) € 215.105,00, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_1
b) condanna al pagamento, in solido con Controparte_7 Controparte_6
come precisato alla precedente lettera a), delle seguenti somme:
1) € 91.265,77, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di in proprio;
Parte_1
2) € 82.676,05, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore RS
3) € 80.528,62, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_3
4) € 80.528,62, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_5
5) € 61.201,75, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di CP_2
6) € 61.201,75, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_4
7) € 59.054,32, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Controparte_1
c) condanna e al pagamento delle spese di Controparte_6 Controparte_7
giudizio, liquidate come segue:
1) € 14.118,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale su con distrazione allo Stato ex art. 133 dpr RS
115/2002;
2) € 14.118,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di e con distrazione Controparte_1 CP_2
al loro procuratore;
3) € 10.860,00 per compenso ed € per spese effettive, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione CP_3
allo Stato ex art. 133 dpr 115/2002;
17 4) € 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo Controparte_4
procuratore;
5) € 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore. CP_5
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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