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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 951/2014
TRIBUNALE DI ON POZZO DI GOTTO
All'udienza del 27/11/2025, innanzi al Giudice, Got CO TE, sono comparsi: avv. Italiano per che precisa le conclusioni richiamando CP_1
quelle svolte nei propri atti e da ultimo ribadite nelle note scritte riferite alla udienza dell'8.07.2025.
Avv. Di Pasquale per delega dell'avv. Venuto insiste in atti con l'accoglimento delle proprie domande ed il rigetto di tutte quelle avversarie.
Avv. Cincotta per parte opponente insiste in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi spiegate con il rigetto di ogni contraria istanza eccezione e difesa.
È anche presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice Got CO TE
(firma digitale)
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R. G. n. 951/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario CO TE, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della seguente
SENTENZA
Resa nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 951/2014 promossa da
con sede a Lipari (Me) Via Maurolico, n. 12 (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dei suoi legali rappresentanti p.t. sigg.ri , nato a [...], il Parte_2
18.01.1977 (c.f. e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_3
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cincotta, presso il C.F._2
cui studio in Lipari, Via Prof. Carnevale n. 110, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti. -opponente–
CONTRO Contr
(p.iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore SI.ra nata a [...], il 2/09/1939, residente in Parte_4
Lipari, loc. San Leonardo c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
SA Venuto, presso il cui studio in Lipari, via Marconi n. 6, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti -opposto-
E CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._4
in via T.G. Picciolo n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Isabel Italiano, presso il cui studio in Milazzo, Via Del Marinaio n. 8, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti. –chiamato in causa-
E
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in CP_4 C.F._5
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Firenze – via Canova 63, (c.f. , nato a [...] il Parte_5 C.F._6
26.05.1968, residente in [...], (c.f. Parte_6
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Gherardi 50, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_5 C.F._8
28.09.1961, ivi residente in [...], quali eredi di . Persona_2
E NEI CONFRONTI DI residente in [...] Controparte_6
- contumace chiamato in causa
, residente in [...]Controparte_7
- contumace chiamato in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 130/2014 (R.G. 2059/2014) non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 8.03.2014 e notificato il 3.04.2014.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Premesso che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L.
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n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte si espone che la vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n 130/2014, non provvisoriamente esecutivo, notificato il 3.04.2014, emesso da questo Tribunale, ad istanza Con della TT , in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_3 Pt_4
con cui era ingiunto alla parte opponente di pagare, entro il termine di giorni 40
[...]
dalla notifica del decreto, la somma di € 96.866,55, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo ed oltre alle spese di procedura, liquidate in complessivi € 1.557,00, di cui €
357,00 per spese ed € 1.200,00 per diritti di procuratore e onorario, oltre IVA e CPA.
Ciò in virtù di n. 2 fatture commerciali, n. 16/13 del 30/04/2013 dell'importo di €
10.890,00 e n. 17/13 del 30/04/2013, dell'importo di € 85.976,55.
, con atto di citazione notificato in data 6.05.2014, proponeva opposizione Parte_1 avverso il detto decreto ingiuntivo contestando l'esistenza del credito vantato da parte ConCo opposta, premettendo che: “La TT di eredi ha ottenuto il decreto Controparte_3 ingiuntivo oggi opposto, in virtù di n. 2 fatture commerciali, n. 16/13 del 30/04/2013 dell'importo di € 10.890,00 e n. 17/13 del 30/04/2013, dell'importo di € 85.976,55, Tale credito, secondo quanto Co sostenuto dalla Fle di eredi trarrebbe origine da “una vendita di merce di magazzino ed CP_1 accessori, per un importo totale concordato ed accettato pari ad € 96.866,55”, il cui pagamento è stato richiesto agli odierni opponenti con lettera raccomandata A/R del 26/11/13. Il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato nullo, illegittimo o comunque revocato, in quanto emesso in difetto della prova scritta richiesta dall'art. 634 c.p.c. e stante l'inesistenza, nel merito, del credito Con vantato dalla TT nei confronti della , e chiedendo di: Controparte_3 Parte_1
“1) preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, nonché di rappresentanza processuale della signora in carenza di prova in ordine all'effettiva Parte_4
Co natura, oggetto, poteri di rappresentanza della Sa. di eredi non risultanti pubblicamente CP_1 attraverso l'iscrizione al registro delle imprese commerciali e comunque non documentati;
2) ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del presupposto della prova scritta e stante la mancata allegazione della documentazione richiesta dall'art. 634 c.p.c.; 3) nel merito, ritenere e dichiarare
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l'inesistenza delle ragioni di credito vantate dalla Sa. nei confronti Controparte_3 della dato il mancato perfezionamento di qualunque accordo di vendita, per le ragioni di Parte_1 cui in narrativa e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, ritenere e dichiarare comunque l'inesistenza del credito vantato da controparte stante la nullità della presunta vendita di merce per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza dei requisiti essenziali del contratto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa datata 11.05.2015, si costituiva alla prima udienza del 13.05.2015, Pt_4
Co Cont
- moglie del defunto titolare della . di
[...] Controparte_3
[...]
- la quale rilevava, tramite il suo procuratore, che: “in data 06.08.2014, è cessata la CP_3
SA. con la conseguenza che la comunione ereditaria risponde in proprio e, Controparte_3 pertanto vi è obbligo per la di chiamare in causa tutti gli eredi e di integrare il Pt_1 contraddittorio”.
L'opposta contestava le difese di parte opponente e chiedeva di: “1)= In via preliminare ordinare l'opponente l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi diritto in morte del sig. ovvero nei confronti della comunione ereditaria avente diritto come indicata Controparte_3 nella prodotta Denuncia di successione e come integrata in ragione del decesso di Persona_3
2)= Sempre in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo monitorio recante il n. 2059/14
RG, D.I. n. 130/2014; 2)= Ancora invia preliminare fissare un termine entro il quale svolgere
l'obbligatorio tentativo di conciliazione aderendo alla mediazione obbligatoria;
3)= Nel merito 3.1)
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto, sussistendone i presupposti;
3.2) Dichiarare l'inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla rigettandola di conseguenza, per tutte le argomentazioni in fato e diritto Pt_1 narrate in parte motiva e quant'altro l'On.le Tribunale adito vorrà ulteriormente dedurre;
3.3) Per
l'effetto ed in conseguenza rigettare ogni domanda anche istruttoria, eccezione e difesa ex adverso proposta perché inammissibile ed infondata;
[…] 5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio ai sensi e per gli effetti del D. M. n. 55/14, oltre 15%, iva e cassa”.
All'udienza del 13.05.2015 il Giudice disponeva la trasmissione del fascicolo alla sezione distaccata di Lipari ove era fissata la prima udienza per la data 3.09.2015, successivamente
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rinviata al 18.01.2016, con onere nei confronti dell'opposta di produrre la documentazione relativa alla Società ER Fleres.
All'udienza del 29.02.2016, il giudice autorizzava l'opponente ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di indicati nella Controparte_3 dichiarazione di successione prodotta dall'opposta, sig.ri: “ CP_1 Persona_2 nonché ai sig.ri e , quali eredi della sig.ra Controparte_6 Controparte_7 Persona_3 erede diretta, a sua volta deceduta, del sig. ” rinviando la causa all'udienza del Controparte_3
6.10.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 19.09.2016, si costituiva in giudizio contestando le difese di parte opponente e CP_1
premettendo che: “non essendo parte del giudizio monitorio, è convenuto formale e sostanziale, argomento che rileva per la proposizione in via subordinata di domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta che si proporrà di seguito. 5 Nel merito della vicenda alcun apporto può essere dato dalla scrivente difesa se si considera che alcuna parte ha avuto il sig. CP_1 nelle trattative che qui interessano e che avrebbero portato all'accordo con la nei Parte_1 termini indicati dalla sig.ra la quale si è occupata totalitariamente della gestione dei Parte_4 beni caduti in successione, limitandosi, in taluni casi, a fornire alcune necessarie comunicazioni.
Giova rappresentare che , invero, come comunicato dalla sig.ra per mezzo di legale, le Pt_4 trattative con i legali rappresentanti della avevano avuto ad oggetto la cessione Parte_1 dell'azienda e ciò sino a quando, in seguito al rilascio ad opera dell'opposta degli immobili ove veniva esercitata l 'attività, immediatamente presi in locazione dalla quest'ultima non Parte_1 perdeva l'interesse all'operazione” e che: “è intendimento del sig. formulare CP_1
DOMANDA RICONVENZIONALE nei confronti della sig.ra per il pagamento di € Parte_4
14.498,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù di quanto sopra esposto ed inerente la mala gestione dei beni ereditari ad opera dell'opposta”, chiedeva di: “condannare la in Parte_1 persona dei legali rappresentanti p.t. , a corrispondere al sig. la somma di € CP_1
14.498,85 oltre interessi e rivalutazione. In subordine, all'esito del giudizio, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per i motivi esposti in narrativa, condannare la sig.ra alla Parte_4 corresponsione della somma di € 14.498,85 oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese
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competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore distrattario”.
Con comparsa del 19.09.2016, si costituiva in giudizio nella qualità di CP_4
procuratore generale della sig.ra , contestando le difese di parte opponente Persona_2
e premettendo che: “tutte le attività compiute dagli eredi del SI. e cioè i SIg.ri Controparte_3
(coniuge del de cuius), (sorella del de cuius), (fratello Parte_4 Persona_2 CP_1 del de cuius), e (quali aventi causa dalla madre, SI.ra Controparte_6 Controparte_7
sorella del de cuius) relative all'impresa ed all'azienda cadute in successione, Persona_3
ContCont costituenti la comunione della di eredi , hanno avuto quale obiettivo CP_1 esclusivamente il godimento della cosa comune finalizzato alla alienazione dell'azienda; non ContCont essendosi concretizzata tale volontà, la “ di eredi è stata, dapprima, posta in CP_1 liquidazione e, successivamente, è cessata in data 06.08.2014. Rebus sic stantibus, in dipendenza del rapporto giuridico (comunione ereditaria) che lega i coeredi, gli stessi formano un litisconsorzio necessario e potevano, pertanto, agire in giudizio (in sede monitoria) solo congiuntamente. Ma, non avendo i coeredi attribuito alcun potere di rappresentanza della comunione ereditaria in capo alla
SI.ra la medesima non poteva rilasciare alcuna procura ad litem nella qualità di Parte_4
Co Cont legale rappresentante della “ . di;
né la circostanza che la medesima SI.ra CP_3 abbia adempiuto agli oneri burocratici conseguenti alla successione del de cuius vale Parte_4
ContCont ad attribuire alla stessa la qualifica di legale rappresentante “della di , che solo CP_3 ella si è attribuita. Tanto comporta che gli effetti dell'attività processuale posta in essere in sede monitoria dalla SI.ra in danno della non potranno che ricadere sulla Parte_4 Pt_1 medesima, essendo la odierna chiamata in causa del tutto estranea alle vicende di quel giudizio, instaurato in proprio dalla SI.ra che, non munita di apposita delega da parte degli Parte_4 altri coeredi, non ha potuto validamente agire in sede monitoria per conto e nell'interesse degli stessi. Estraneità della odierna chiamata in causa alla vicende che hanno portato all'emissione del
Decreto Ingiuntivo opposto Quanto al presente giudizio di opposizione, nel merito della vicenda si evidenzia che la odierna chiamata in causa non può fornire alcun elemento utile all'istruttoria del processo, e ciò nella considerazione che la medesima non ha rivestito alcun ruolo nelle trattative che avrebbero portato all'accordo con la nei termini indicati dalla SI.ra la Parte_1 Parte_4 quale si è occupata in via esclusiva della gestione dei beni caduti in successione, avendone il
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possesso quale coniuge del de cuius” e chiedeva di: “a) Preliminarmente, accertare e dichiarare che, stante il difetto di rappresentanza della comunione ereditaria in capo alla SI.ra a Parte_4 quest'ultima sono riferibili tutti gli effetti dell'attività processuale posta in essere in sede monitoria dalla medesima in danno della b) In ogni caso, accertare e dichiarare la estraneità della Pt_1
SI.ra alle vicende che hanno portato all'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, Persona_2 per essere le stesse riferibili esclusivamente alla SI.ra ed alla c) Parte_4 Pt_1
Comunque, riconoscere e dichiarare la qualità di coerede della SI.ra , del defunto Persona_2
SI. e, conseguentemente, in caso di soccombenza nel presente giudizio della Controparte_3 condannare la medesima alla corresponsione, in favore della SI.ra , della Pt_1 Persona_2 somma di €.14.498,85, per le motivazioni espresse in narrativa. d) Vittoria di spese e di compensi difensivi”.
In esito all'udienza del 5.10.2016 il giudice – riscontrando che l'oggetto del giudizio verteva sul pagamento di un prezzo per l'acquisto di beni - disponeva procedersi al tentativo di mediazione rinviando la causa all'udienza del 23.03.2017.
A tale udienza, parte opponente dava atto dell'espletamento del tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo.
Seguivano diversi rinvii al fine di consentire l'acquisizione del fascicolo cartaceo della fase monitoria.
Con provvedimento del 20.10.2017 questo giudice rigettava la richiesta formulata dalla opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo fissando la prosecuzione del giudizio al 16.04.2018 con la concessione dei chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e invitava le parti all'avvio avviare del tentativo obbligatorio di mediazione.
Con provvedimento del 12.09.2018, a scioglimento della riserva del 16.04.2018, il Giudice, dopo aver premesso che: “Che parte creditrice opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo ha posto a fondamento delle proprie ragioni creditorie le fatture nn. 16 e 17 del 30.04.2013, allegate entrambe al proprio fascicolo e che riguardano l'asserita vendita di alcuni beni alla parte opponente;
Che il thema decidendum è pertanto determinato da tali causali, a prescindere dai documenti originariamente esibiti a supporto delle proprie ragioni di credito, e ciò secondo quanto di recente affermato dalla S. C. che ha ritenuto possibile la modifica del petitum e della causa petendi, purché
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la domanda così modificata risulti “connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio” (Cass.
1.03.2016, n. 4051); Che, sulla base di detta osservazione vanno esaminate le istanze istruttorie delle parti” ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nei limiti di quanto indicato nel provvedimento de quo e rinviava la causa per l'interrogatorio formale delle parti all'udienza del 28.02.2019.
All'udienza del 28.02.2019 era espletato l'interrogatorio formale delle parti chiesto dall'opponente, dei testi e , nonché di , erede Parte_2 Parte_3 CP_1 del fratello . Controparte_3
All'udienza del 17.06.2019 era espletato l'interrogatorio di Parte_4
Era revocata parzialmente l'ordinanza istruttoria in ordine all'interrogatorio delle altre parti e la causa era così rinviata la causa all'udienza del 28.11.2019 per l'audizione di un teste per parte cui seguivano quelle svolte in data 28.11.2019 e del 6.02.2020 per la prosecuzione della prova.
Dopo diversi rinvii, dettati dalla emergenza sanitaria, all'udienza del 10.11.2021, il procedimento era interrotto, a seguito della dichiarazione di morte della sig.ra Per_2
(deceduta il 26.03.2020), resa dal procuratore costituito nelle note di trattazione
[...]
del 15.06.2021.
Con atto di citazione in riassunzione del 20.01.2022 l'opponente riassumeva la causa nei confronti degli eredi della decuius : Persona_2 CP_4 Parte_5
e nonché delle altre parti già costituite e chiamate Parte_6 Controparte_5
in causa, riproponendo nei loro confronti tutte le domande, richieste istanze ed eccezioni già formulate in atti.
Con provvedimento del 27.01.2022 questo giudice fissava la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito della dichiarazione di morte della sig.ra , resa dal Persona_2
procuratore costituito.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 29.06.2022, il giudice autorizzava la “ alla CP_8 rinnovazione della notifica nei confronti del sig. nel rispetto dei termini di legge” Parte_6 fissando la prossima udienza al 20.02.2023 per l'incombente istruttorio che doveva svolgersi alla data odierna.
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Con provvedimento presidenziale del 20.02.2023 premettendo che si levava la proposizione della “… questione circa l'attribuzione della cognizione del procedimento alla sezione staccata di Lipari, piuttosto che alla sede centrale;
rilevato che, ai sensi del decreto organizzativo 64/2022 il presente contenzioso va trattato presso la sede centrale […]” si dichiarava il non luogo a provvedere sulle istanze delle parti “disponendo la restituzione degli atti al giudice procedente per l'immediata definizione”.
Alla luce di tale provvedimento questo giudice fissava l'udienza dell'11.01.24 per la prosecuzione della causa disponendone la trattazione ex art.127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 14.02.2024, dopo aver esaminato le richieste formulate dalle parti nelle note a trattazione scritta circa la prosecuzione degli adempimenti istruttori - previsti per l'udienza del 20.02.2023 - rinviava la causa all'udienza del 17.07.2024, presso la sezione distaccata di Lipari ove era sentito il teste di parte opponente, , e la causa Testimone_1
era rinviata per prosecuzione della prova al 16.10.2024.
A detta udienza, essendo assente il teste dell'opposta da escutere Rag. la Persona_4 causa era rinviata per l'audizione dello stesso al 21.11.2024 occasione in cui il procuratore dell'opposta rinunciava all'audizione del teste in conseguenza della quale, vista Per_4
l'accettazione delle altre parti, era fissata l'udienza del 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo altri rinvii era fissata la udienza anche per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 27.03.2025, poi rinviata per i medesimi adempimenti, a quella dell'8/07/2025 rimessa poi all'udienza del 13.11.2025.
Ma, con decreto del 12.11.2025 questo giudice rilevato che: “nel corso della ultima udienza il processo era stato rinviato alla udienza di domani 13.11.2025; che, però, vista la complessità del fascicolo e il carico di ruolo di udienza, la stessa non può essere trattata e discussa al fine della sua decisione” rimetteva la causa alla odierna udienza per i medesimi adempimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e di Controparte_6 [...]
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio nonché la CP_7 contumacia degli eredi della de cuis Carmela: CP_1 CP_4 Parte_5
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e Parte_6 Controparte_5
In via preliminare va rigettata la domanda dell'opponente volta alla dichiarazione del difetto di legittimazione attiva, nonché di rappresentanza processuale, di per Parte_4
non avere la stessa dato prova nel giudizio de quo della sussistenza dei poteri di Con Co rappresentanza della TT di eredi CP_1
Occorre evidenziare, infatti, che l'opposta assume di essere subentrata nella Parte_4
Co titolarità della TT . , quale moglie del defunto Controparte_3 [...]
– titolare dell'omonima TT in virtù di comunione ereditaria. CP_3
In tema di comunione ereditaria vige il principio generale per cui il diritto di ciascun partecipante investe la cosa comune nella sua interezza: il singolo è quindi legittimato ad esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti.
L'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito può incidere sulle operazioni divisionali, dando vita a pretese di rendiconto, ma non preclude al singolo di potersi immediatamente attivare per riscuotere anche solo il credito in proporzione alla propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio con gli altri coeredi.
Richiamando il proprio precedente, i giudici di legittimità ribadiscono che: “in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota poiché non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio nomina et debita ipso iure dividuntur” (così Cass., Sez.
Unite, n. 24657 del 2007, cit.).
Orbene ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, per cui “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito”, senza la necessaria partecipazione degli altri coeredi (Cfr. Cass. civ. Ordinanza n.
13163/2024).
Diversamente i rapporti patrimoniali interni tra coeredi restano estranei all'ambito della tutela del diritto azionato, incidendo sulle operazioni divisionali, ma senza che ciò
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precluda al singolo di attivarsi per riscuotere anche soltanto il credito in proporzione della propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio con gli altri coeredi.
Pertanto, vero è che, nel ricorso per decreto ingiuntivo del 28.02.2014, si legge che ad agire Co è la TT , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 Pt_4 ma la stessa rivestendo qualità di erede in virtù di comunione ereditaria - ciò
[...]
essendo incontestato in atti – appare legittimata ad agire per il recupero dell'asserito credito anche in assenza di delega da parte degli altri eredi.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la domanda formulata da CP_1
- chiamato in causa, quale erede di , a seguito della domanda
[...] Controparte_3 formulata dall'opposta - nella comparsa di costituzione datata 15.09.2026, ove in via riconvenzionale chiedeva di disporre - nei confronti della sig.ra - “il Parte_4
pagamento di € 14.498,85 oltre interessi e rivalutazione monetaria, […] ed inerente la mala gestione dei beni ereditari ad opera dell'opposta”.
Occorre ripercorrere - seppur brevemente - la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, nel tempo ha sollevato diversi dubbi in merito ai poteri e alle facoltà delle parti quale giudizio “a parti invertite”.
Infatti, il procedimento di opposizione dà vita ad un giudizio ordinario che, tuttavia, non è autonomo, ma è una fase (peraltro eventuale) di un giudizio che nasce con la precedente fase ingiuntiva. Conseguentemente il giudizio di opposizione vede i soggetti, formalmente qualificati come “attore” e “convenuto”, nella posizione rispettivamente assunta in quella prima fase.
Pertanto, l'attore formale – opponente - si trova nella posizione sostanziale di convenuto, mentre il convenuto formale - opposto – riveste la posizione sostanziale dell'attore.
Tale inversione dei ruoli ha generato, nel tempo, alcune tematiche di rilievo soprattutto con riferimento all'estensibilità oggettiva e soggettiva di questo giudizio.
Così nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si possono chiamare in causa dei terzi (cfr. Cass. n. 16336 del 2020).
Ma i giudici di legittimità rilevano anche che l'opponente, in ragione della detta inversione sostanziale dei ruoli, non può procedere direttamente, con l'atto di opposizione (che pure Pag. 12 a 23
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ha veste di citazione), a citare un terzo in causa, ma deve chiedere al giudice l'autorizzazione alla chiamata ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., come, appunto, previsto in via ordinaria per il convenuto.
L'estensione soggettiva (e oggettiva) del giudizio di opposizione può avvenire anche per volontà del terzo, ammesso ad intervenire ex art. 105 c.p.c.
Benché il procedimento ex art. 633 ss. c.p.c. individui in modo preciso le sue parti e la sua causa petendi, in sede di opposizione quegli elementi oggettivi e soggettivi possono essere ampliati sin dall'instaurazione del giudizio ad opera dell'opponente, e ciò non solo mediante una sua domanda riconvenzionale o con l'istanza di chiamata di terzo delle quali si è detto, bensì anche con la contestuale formulazione (da intendersi come materialmente effettuata con il medesimo atto) di domande contro l'opponente anche ad opera di un terzo soggetto (sempre nel rispetto di criteri di connessione o identità delle questione da trattare). Anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il “lato attivo”, da intendersi come quello avverso alla parte opposta, può estendersi ai sensi dell'art. 103 c.p.c. (con ciò peraltro evitando che si possano porre problemi di competenza).
Anche se non detto in modo esplicito, la Suprema Corte propende verso una soluzione volta a favorire l'economicità processuale, andando oltre a rigide strutture processuali che, nel caso che ci occupa, affondano le radici nelle particolarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
E, in effetti, avallando degli orientamenti volti a favorire il simultaneus processus, i giudici di legittimità hanno più volte ribadito che i singoli giudizi restano comunque autonomi.
Ed infatti il cumulo “non pregiudica la sorte delle singole azioni”, favorendo esso, anzi, la possibilità di pronunce coordinate e non contrastanti su domande connesse.
Ma tornando al caso in esame questo giudice rileva che la domanda riconvenzionale nei termini così come formulata dal non appare comunque ricollegata alla domanda CP_1 principale oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché quest'ultimo chiede: “In virtù dell'operazione di vendita della merce, qualora l 'istruttoria del presente giudizio determini la soccombenza dell'opponente la stessa dovrà essere condannata a corrispondere, in virtù delle quote successorie, al sig. la somma di € 14.498,85 – CP_1
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prezzo della compravendita € 96.866,55 (2/3 destinati alla e 1/3 da dividere tra i tre Parte_4
germani del de cuius)”. Ciò ha chiesto lasciando intendere che vi sia stata una “mala gestione” da parte dell'opposta nell'amministrazione dei beni ereditari.
Ma l'oggetto principale del giudizio de quo non è incentrato su una cattiva gestione, ad opera di parte opposta, dei beni ereditari quanto, piuttosto, sulla corresponsione dell'importo azionato dall'opposta con il decreto ingiuntivo de quo ed avente ad oggetto la prova del credito nascente - a dire dell'opposta - dal mancato pagamento di fatture commerciali da parte dell'opponente, vertenti sul pagamento del prezzo per l'acquisto dei beni oggi degli eredi CP_1
Pertanto, la domanda in via riconvenzionale del appare del tutto estranea e non CP_1
collegata a quella principale oggetto di giudizio fondandosi su un rapporto giuridico del tutto distinto e diverso da quello che ha dato origine alla attuale causa.
E ciò contrasta fortemente con il principio di diritto secondo il quale una domanda riconvenzionale, per essere ammissibile, deve avere un collegamento oggettivo con quella principale.
Non è sufficiente così che le pretese intercorrano tra le stesse parti ma è necessario che la domanda del convenuto dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
In questo caso, la richiesta di corresponsione del prezzo della vendita della merce residuata in magazzino e/o della asserita cessione di beni per “€ 96.866,55 “(2/3 destinati alla e 1/3 da dividere tra i tre germani del de cuius” è completamente distinta da Parte_4
quella azionata dalla parte creditrice nel giudizio monitorio.
In virtù di tale domanda, infatti, il avrebbe dovuto intraprendere un giudizio CP_1
autonomo nei confronti di e pertanto anche i titoli ed i rapporti tra le Parte_4 suddette parti sono completamente differenti (cfr. Cassazione Civ., Sez. 2, Sent. n. 4841 del
2025).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
La vicenda posta all'attenzione del giudicante origina dal credito azionato da Parte_4
in virtù del decreto ingiuntivo n. 130/2014 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. con il Pag. 14 a 23
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quale la stessa ha posto a fondamento delle proprie ragioni creditorie le fatture nn. 16 e 17 del 30.04.2013, allegandole entrambe al proprio fascicolo (cfr. fascicolo di parte opposta), che atterrebbero ad un'asserita vendita di alcuni beni alla parte opponente che accettava, sempre secondo quanto riferito dall'opposta, senza contestare, e, pertanto, insistendo Con Co sull'avvenuto perfezionamento di un accordo di vendita tra la e la . Pt_1
Co Tuttavia, nel caso di specie, la TT Sa. di eredi non ha fornito alcuna Controparte_3
prova in ordine al presunto contratto di vendita per l'eventuale cessione alla di Parte_1
beni di proprietà degli eredi , o in alternativa, l'avvenuta cessione della Controparte_3
merce costituente la scorta di magazzino, posto a fondamento del credito vantato.
Non vi è nemmeno prova che l'accordo iniziale tra le parti - seppure riscontrato nelle e- mail di corrispondenza tra i procuratori delle parti (cfr. allegati fascicolo parte opponente) sia stato poi effettivamente concluso.
Ciò è corroborato proprio dallo scambio di corrispondenza tra i rappresentanti della
[...]
e l'avv. SA Venuto, procuratore di Pt_1 Parte_4
Ed infatti dalla e-mail del 12 Aprile 2013, richiamata ed allegata al fascicolo del procedimento monitorio dalla controparte, si evince, in modo inequivocabile, il riferimento a delle fatture annullate.
Dall'attestazione di invio della mail ciò che rileva è che l'oggetto della mail è “Fatture di vendita” mentre gli allegati alla mail sono “FATTURA N.18 FLERES.jpg; FATTURA N.17
FLERES.jpg; FATTURA N.16 FLERES.jpg”.
Con mail del 18 Marzo 2013 (cfr. all. 5 – fascicolo parte opponente), l'opponente comunicava all'avv. Venuto – procuratore degli eredi - l'intenzione “di procedere CP_1
Con nella maniera più celere possibile all'acquisto dell'azienda le di ER Controparte_3
specificando che: “visto che ad oggi gli eredi non hanno ancora espresso un loro parere in CP_1
merito alla nostra offerta […] in mancanza di riscontro entro il successivo 21 Marzo 2013, ci vediamo costretti a dover rinunciare alla trattativa”.
A tale mail seguiva riscontro, in data 25 Marzo 2013 (cfr. all.
6 - fasc. parte opponente), dall'avv. Venuto, il quale confermava la disponibilità dei suoi assistiti a procedere alla stipula dell'atto notarile, con versamento, al momento dell'atto, di un terzo del valore di Pag. 15 a 23
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cessione.
Con successiva mail del 30 Marzo 2013, riscontrata in pari data dall'avv. Venuto, la
[...]
chiedeva ulteriori informazioni per addivenire alla stipula dell'atto pubblico di Pt_1
cessione d'azienda (cfr. all.ti 7-8 fascicolo parte opponente).
Tuttavia, detto contratto di cessione d'azienda non si perfezionava.
A questo punto, sempre dalla disamina della corrispondenza tra la e il procuratore Pt_1
della la trattativa si spostava dall'acquisto dell'azienda, all'acquisto delle sole merci Pt_4
di magazzino.
Tuttavia, le trattative sortivano effetto negativo, in quanto la si dichiarava Parte_1 disponibile al pagamento del prezzo, soltanto se in forma rateizzata, con versamento, al momento dell'accordo, di un anticipo di € 30.000,00 proposta però non accettata.
Ed infatti, le fatture in un primo momento emesse dalla signora recanti la Parte_4 data del 5 Aprile 2013 (relative appunto alla vendita di merci ed attrezzature), erano poi annullate, con emissione delle note di credito n. 1, 2 e 3 del 2013, aventi ad oggetto lo storno totale delle stesse fatture n. 16, 17 e 18 del 5/04/13 “per mancata conclusione della trattativa e mancata consegna dei beni” (cfr. all. 4 – fascicolo di parte opponente), confermando l'inesistenza di alcun pagamento dovuto ovvero sospeso.
Al fallimento delle trattative la stipulava autonomo contratto di locazione con i Parte_1
proprietari dei locali di via Maurolico, datati rispettivamente 23 e 24 Aprile 2013 (cfr. all. 3
– fascicolo di parte opponente).
Pertanto, è emerso che le fatture oggetto di causa siano state comunque annullate a fronte del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti avendo l'opponente fornito prova di note di credito vantate dalla . Pt_1
Oltre al mancato perfezionamento delle trattative è inoltre confermato in atti che, avuto Con Co riguardo alle merci ed alle attrezzature della , l'opponente invitava gli eredi - CP_1
a mezzo diffida stragiudiziale prodotta (cfr. all.16 – fascicolo di parte opponente) a provvedere al ritiro delle stesse ed a sgomberare i locali, riservandosi di richiedere il risarcimento per l'illegittima occupazione degli stessi e per l'intralcio alla propria attività.
E ciò contrariamente all'assunto dell'opposta con cui la stessa insisteva sulla mancata Pag. 16 a 23
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contestazione del credito da parte della opponente.
Ciò detto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione
(vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). E così, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n.
13240).
Ed infatti il decidente in tal caso non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata o meno emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304;
Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle Pag. 17 a 23
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eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso scrutinato, riguardo la prova del credito, parte opposta non lo ha provato, essendo rimasto indimostrato dall'istruttoria che le operazioni di asserita vendita delle merci da parte dei nei confronti dell'opponente cui sarebbero incentrate le fatture CP_1
azionate dalla opposta con il giudizio monitorio nonché le trattative tra le parti connesse alla vendita dei beni non si siano concretizzate.
Ed infatti all'udienza del 28.02.2019 era espletato l'interrogatorio formale chiesto dall'opponente nella propria memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, del 13.03.2018, nei confronti di quale erede legittimo di . CP_1 Controparte_3
La parte sentita ha specificato di aver appreso dal proprio avvocato che le trattative tra la e non sortivano effetto positivo, purtuttavia non conoscendone il Pt_1 Parte_4 motivo e non avendo partecipato alle stesse.
È stato poi interrogato all'udienza del 28.02.2019 il sig. , quale Parte_3 rappresentante legale di che ha così risposto: “non è vero che in luogo della cessione Pt_1 dell'azienda si è proceduto all'acquisto della merce in negozio ed in magazzino unitamente all'acquisto dei beni accessori ed anche al ON Fiat IN”.
Mentre in merito alla lettera f) della memoria de qua di seguito trascritta: “Essere vero che a seguito di vari incontri , anche presso lo studio del professionista che assisteva la , si è Parte_4 convenuto un pagamento rateale della merce oggetto della vendita e per la somma indicata nelle fatture del 30.04.2013 e che in quell'occasione il sig. ha appostato con la sua grafia Parte_2 una modalità di pagamento concordata” ha risposto che “non è vero quanto riportato nella circostanza “f”; nego altresì che ci sia stato un incontro presso lo studio del professionista che assisteva la ne ho mai visto le fatture datate 2013”. Inoltre, alla domanda “g)”: Parte_4
“Essere vero che le fatture del 06.04.2013 nn. 1,2,3 sono state compilate dal sig. ha Parte_2
riferito non essere vero “… quanto riportato nel capitolo “g” che mi viene letto. Preciso che con quella numerazione sussistono delle note di credito in quanto in precedenza erano state annullate delle fatture emesse dagli eredi In ogni caso confermo che il mio collega non ha CP_1 Parte_2
compilato alcunchè. In merito alla circostanza di cui alla lett “h” confermo che il mio collega Pt_2
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ha inviato la mail datate 12.04.2013 ore 11.22 con allegate le fatture che mi vengono esibite Pt_2 unitamente alla email di cui ho detto;
preciso altresì che la numerazione riportata sulle predette fatture quale codice fiscale e partita iva della nonché la dicitura “ non è Pt_7 Controparte_3 stata apposta dal mio collega Non è vero che le predette fatture sono state redatte dal Parte_2 mio collega Non è vero che dette fatture sono state rimodulate. Non è vero quanto Parte_2 riportato alla circostanza “k” (ossia che le uniche due fatture relative alla vendita dell'attrezzatura e del furgone trasmesse al Consulente Fiscale della sono le nn. 16 e 17/2013 e che la n. 16/2013 Pt_7 assume il prezzo finale forfettario di € 85.975,55 in quanto comprende il valore della vendita del
ON (di cui alla fattura n. 17/13)”. Mentre rispetto alla lett. “L” non conosco le fatture datate
30.04.2013 e non sono state redatte da Non è vero neanche il valore della cessione dei Parte_2 ben pari al valore di € 96.866,55. Non so se le stesse sono state trasmesse al consulente della Pt_8 poiché non conosco le fatture. Nessun debito vi è per il trasferimento del furgone Fiat IN. Non
è vero che sia stata acquistata merce da parte della di cui alle fatture del 30.04.2013. Pt_1
Riguardo alla circostanza di cui alla lettera “p” confermo che il mio collega ha Parte_2 ricevuto la email che mi viene mostrata datata 19.09.2013 a distanza da quando si erano interrotte le trattative con la e confermo altresì che con dette email vi era allegata la bozza di scrittura Pt_7 privata di vendita che mi viene mostrata, che ritengo fosse finalizzata a riprendere delle trattative.
[…] Non è vero che nel settembre 2013 la cessione dei beni fosse già avvenuta. In merito al capitolo
R che mi viene letto ritengo che il mio collega non abbia apposto le diciture riportate Parte_2 nel capitolo R poste a margine nel secondo foglio nonché le date 30.06.2014 posta nel corpo del documento prima dell'art.
4. Confermo che il furgone IN è stato trasferito alla dalla Pt_1
SI.ra personalmente in quanto proprietaria dello stesso e non già dagli eredi Il Parte_4 CP_1 tutto documentato dal documento che mi viene mostrato”. Infine, quanto alla lett. “t)”: “Essere vero che voi avete più volte manifestato l'intenzione di corrispondere il prezzo di vendita a tutti gli eredi ed in presenza di questi” rispondeva che: “non è vera la circostanza di cui alla lettera CP_1
“T” anche perché noi non conosciamo nessuno degli ER . CP_1
Alla stessa udienza è stato poi sentito il teste quale rappresentante legale di Parte_2
, il quale, interrogato sulle circostanze articolate dall'opposta nelle note 183, Pt_1
comma 6, n. 2 c.p.c. ha così risposto che: “non è vera la circostanza di cui alla lettera “E” ossia:
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“che in luogo della cessione dell'azienda si è proceduto al solo acquisito della merce presente in negozio ed in magazzino unitamente ai beni accessori (scaffalature, computer, registratore di cassa ecc.ecc) unitamente all'acquisto del Furgono Fiat IN con Tg. DW859GF” e che: “non è vera la circostanza di cui alla lettera f)”, ossia: “che a seguito di vari incontri, anche presso lo studio del professionista che assisteva la si è convenuto un pagamento rateale della merce Parte_4 oggetto della vendita e per la somma indicata nelle fatture del 30.04.2013 e che in quell'occasione il sig. ha appostato con la sua grafia una modalità di pagamento concordata” […] Parte_2
Inoltre rispondeva che: “non è vero che le uniche due fatture relative alla vendita dell'attrezzatura e del furgone trasmesse al Consulente Fiscale della sono le nn. 16 e 17/2013 e Pt_7 che la n. 16/2013 assume il prezzo finale forfettario di € 85.975,55 in quanto comprende il valore della vendita del ON ( di cui alla fattura n. 17/13) ; non è vero che la cessione dei beni è stata concordata nella misura di € 96.866,55 come da fatture n. 16 e 17/2013 del 30.04.2013 redatte personalmente dal sig. non è vero che dette fatture sono state trasmesse al Consulente Parte_2
Fiscale della dott. per l'annotazione e non è vero che in ordine al trasferimento del Pt_7 Per_4
ON Fiat IN la TT è rimasta debitrice del pagamento del prezzo concordato;
Pt_1 non è vero che la merce oggetto di vendita di cui alle sopra indicate fatture del 30.04.2013 è stata oggetto di acquisito da parte della . Pt_1
Affermava inoltre che: “Non è vero che il sig. ha apposto con personale grafia a Parte_2 margine destro della scrittura privata di vendita le modalità di pagamento in 6 rate (½ - quota 6 rate decorrenza dal 30.06.2014) […] ed escludo che quella sia la mia grafia per quanto riportato nel capitolo “r”. È vero che il ON IN è stato trasferito alla dalla signora Pt_1 Parte_4 mentre non è vero che abbiamo più volte manifestato l'intenzione di corrispondere il prezzo di vendita a tutti gli eredi ed in presenza di questi in quanto non li abbiamo mai conosciuti”. CP_1
Era poi escussa in sede di interrogatorio formale - richiesto dall'opponente con note ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 13.03.2018 - l'opposta che specificava di non Parte_4
essere vero che nell'aprile 2013 la trattativa fosse fallita anche riguardo l'acquisto delle merci in magazzino in mancanza di accordo sul prezzo e sull'entità delle giacenze in magazzino e sulle modalità di pagamento.
Mentre la stessa affermava essere falso quanto alla lett. 5) della memoria n. 2
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dell'opponente ossia: “vero o no che in conseguenza del fallimento delle trattative le fatture, in un primo momento emesse dalla signora recanti la data del 5 Aprile 2013 (relative Parte_4 appunto alla vendita di merci ed attrezzature), sono state annullate, con emissione delle note di credito n. 1, 2 e 3 del 2013, di cui all'allegato 4 della produzione di parte opponente”.
Ed ancora, il teste di parte opponente sentito all'udienza del Testimone_2
28.11.2019, confermava il fallimento della trattativa “se non ricordo male ciò è avvenuto per disaccordo fra gli eredi e se addivenire alla cessione dell'azienda oppure procedere alla Pt_4 CP_1 vendita delle sole merci di magazzino”.
Confermava poi l'annullamento delle fatture emesse in data 05.04.2013 Parte_4 riguardanti la vendita di merci ed attrezzature e ciò avveniva con note di credito n. 1, 2 e 3 del 2013 che lui stesso provvedeva a contabilizzare essendo il commercialista della Pt_1
[...
Ha confermato poi che dal maggio 2013 comunque dal fallimento delle trattative la Pt_1
acquistava direttamente dai fornitori la merce necessaria all'esercizio dell'attività commerciale nonché ad ordinare nuove scaffalature ed attrezzature.
All'udienza del 17.07.2024 è stato poi sentito il teste che affermava: la Testimone_1
merce non vendibile è stata spostata in un magazzino della;
preciso che io ho Pt_1 partecipato allo spostamento della merce ma non all'inventario […] e che “la merce messa in magazzino non era vendibile”.
Il teste ha altresì chiarito che non gli risultava che la merce della TT fosse stata CP_1 venduta dalla essendo rimasta in magazzino. Pt_1
Alla luce dell'istruttoria pertanto non può dirsi provato il mancato pagamento di un prezzo per l'acquisto di beni sotteso alle fatture poste alla base della fase monitoria e l'inadempimento di CM invocato dall'opposta che non ha prodotto in atti quanto Pt_1
solo asseritamente affermato.
Orbene nel caso posto all'attenzione di questo giudice, traendo origine il credito attivato in via monitoria da un contratto di vendita di beni posto a fondamento delle fatture azionate, affinché la parte opponente possa ritenersi onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, consistente nel proprio adempimento all'obbligazione “ex contractu”, è
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necessario dapprima che chi afferma di essere creditore e, quindi, parte opposta, fornisca la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, il che non è avvenuto.
Pertanto, non può ritenersi assolto da parte dell'opposta il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza dell'obbligazione nascente dal contratto di vendita di beni e/o di altro documento da cui possa ricavarsi la certa riconducibilità del credito dedotto in giudizio, prima ancora che all'ammontare, per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione soprattutto alla luce dell'annullamento delle fatture in oggetto, essendo venuta meno la prova scritta dell'asserito credito, indimostrata anche nel corso della fase istruttoria.
Tale considerazione, unitamente alle pregresse argomentazioni, determina l'accoglimento dell'opposizione in quanto fondata con revoca del D.I. opposto.
Tale statuizione è assorbente di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese.
Visto l'accoglimento della proposta opposizione, parte opposta va condannata al pagamento delle spese in favore di parte opponente, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi ai sensi del DM 147/2022 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino al valore di €. 260000 in considerazione del fatto che il valore della causa si avvicina a quello minimo del predetto scaglione (52001).
Vanno compensate invece fra le altre parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 951/2014, così provvede:
1. DICHIARA, in via preliminare, la contumacia di e di Controparte_6
nonché degli eredi della decuis : Controparte_7 Persona_2 CP_4
e
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_5
2. RIGETTA la domanda dell'opponente volta alla dichiarazione del difetto di legittimazione attiva, nonché di rappresentanza processuale, di Parte_4
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per le ragioni sopra meglio specificate;
3. RIGETTA la domanda in via riconvenzionale di in CP_1
quanto inammissibile per come motivato;
4. ACCOGLIE l'opposizione proposta da in persona dei suoi Parte_1
legali rappresentanti p.t. sigg.ri e;
Parte_2 Parte_3
5. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 130/2014 non esecutivo, emesso da questo Tribunale, in data 8.03.2014 e notificato il 3.04.2014;
6. DICHIARA assorbite le altre domande in quanto ultronee;
7. NA SA. in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore SI.ra al pagamento delle spese di Parte_4
giudizio nei confronti di in persona dei suoi legali Parte_1
rappresentanti p.t. sigg.ri e , che Parte_2 Parte_3
determina, secondo i criteri indicati, nella somma di € 7.052,00 per compensi, oltre spese esenti pari a €. 357,00, spese generali, IVA e CPA come per legge;
8. Compensa le spese fra le residue parti.
Così deciso in Barcellona P. G., all'esito della camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got CO TE
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