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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8433 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. AN PI AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6514 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SS CC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Grandi n. 6, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(P.iva ), in persona del titolare sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Saronno via E. Torricelli n. 15, contumace;
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione conclusioni allegato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.02.2025 e notificato, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, in data in data 27.05.2025, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ditta per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il doppio inadempimento contrattuale da parte dell' , in persona del titolare Controparte_2 medesimo sig. , , conseguentemente, condannare , CP_1 Controparte_1 nonché, personalmente il signor , nella sua qualità di titolare della ditta CP_1 [...]
, a corrispondere in favore dell'odierno ricorrente le seguenti Controparte_1 somme:- € 18.6015,30 quanto ai costi necessari per il completamento dei lavori e per il ripristino a regola d'arte delle opere imperfette, già al netto della somma non versata dal ricorrente;
- €
65.900,00 a titolo di penale prevista nell'accordo sottoscritto in data 09.03.2023, o quella maggiore somma che sarà maturata alla conclusione del presente giudizio;
- € 1.802,32 quanto alle spese di
CTU sostenute dal ricorrente nel giudizio cautelare;
- € 3.766,11 quanto alle spese di assistenza legale relative al giudizio cautelare. Il tutto oltre interessi legali dalla scadenza alla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio ed interessi ex art. 1284, comma IV c.c. (come modificato ex lege nr. 162 del 10.11.2014) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002) dalla predetta notifica al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. 2) In ogni caso: Spese e competenze di causa rifuse, sia del presente giudizio, sia di quelli di mediazione che di ATP, oltre alle spese generali così come previsto per legge, oltre accessori di legge”
Il ricorrente il ricorrente, in particolare, deduceva di avere stipulato, in data 31.07.2021, con la ditta
, un contratto d'appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione Controparte_1 edilizia da effettuarsi presso l'immobile di sua proprietà sito in Cesate, via Villaggio INA 54/8, per un corrispettivo complessivo di euro 136,000,00 iva inclusa e con termine di ultimazione fissato al
30.01.2022; evidenziava che l'impresa si rendeva gravemente inadempiente, non ultimando i lavori nel termine pattuito e realizzando opere affette da vizi esecutivi, nonostante il avesse Pt_1 regolarmente saldato tutte le fatture emesse dalla resistente per un totale di € 135.190,00.
Soggiungeva che, in data 29.03.2023, le parti sottoscrivevano un secondo accordo integrativo con cui l'impresa si impegnava a completare i lavori e a emendare i vizi entro il 30.04.2023, prevedendo una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
che, a fronte di ciò, il versava un ulteriore importo Pt_1 di € 19.910,00, portando il totale corrisposto a € 155.100,00 e che, tuttavia, nonostante i pagamenti effettuati e ripetuti solleciti, i lavori non venivano ultimati né i vizi emendati.
Il ricorrente esponeva, inoltre, di avere depositato ricorso ex art. 696/696 bis c.p.c. ritualmente notificato nei confronti dell'odierna resistente (e iscritto al n. R.G. 38882/2023), all'esito del quale veniva depositata relazione del nominato c.t.u., arch. che quantificava il valore Persona_1 delle opere necessarie per il completamento dei lavori e per il ripristino a regola d'arte in euro
21.923,00 oltre IVA.
Pertanto, oltre agli importi come determinati dal c.t.u. al netto della somma già versata dal ricorrente per complessivi € 18.6015,30, il chiedeva la condanna della resistente al pagamento della Pt_1 somma di euro 65.900,00 a titolo di penale prevista nell'accordo sottoscritto in data 29.03.2023, nonché il rimborso delle spese documentate relative al procedimento di ATP.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 15.07.2025; quindi, disposta l'acquisizione agli atti della relazione peritale depositata a conclusione del giudizio per ATP n. R.G. 38882/2023 svolto dinanzi a questo Tribunale, all'udienza del 4.11.2025, la causa veniva riservata a sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Venendo al merito, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata per quanto di ragione e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Risulta documentato (v. contratto sottoscritto dalle parti il 31.07.2021 e relativo computo metrico sub doc. 2) che il ricorrente aveva affidato alla ditta l'esecuzione di lavori di CP_1 ristrutturazione da effettuarsi presso il proprio immobile sito in Cesate, via Villaggio INA 54/8.
Parte ricorrente ha poi allegato la diffida inviata alla resistente per il completamento dei lavori e la sistemazione delle opere viziate nonchè la relazione del tecnico di parte geom. contenente la CP_3 descrizione dei lavori non ultimati e viziati, con indicazione dei costi e relativa documentazione fotografica (v. doc. 7-8)
L'esistenza di tali vizi e omissioni risulta confermata dalla relazione di CTU espletata a mezzo dell'arch. nel giudizio per ATP n. R.G. 38882/2023 e acquisita al presente Persona_1 procedimento (v. relazione e documentazione fotografica allegata).
Invero, il CTU, con valutazione fondata su esame della documentazione in atti e accurati rilievi sui luoghi di causa, ha avuto modo di riscontrare la mancata esecuzione di alcune delle opere previste in contratto (meglio descritte in relazione) e di accertare i vizi e difetti lamentati da parte ricorrente e ascrivibili alla ditta convenuta (relativi, in particolare, alle finiture).
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU immuni da vizi logici e giuridici.
Deve ritenersi, quindi, che parte resistente, nell'esecuzione dei lavori, non ha osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a completare e a realizzare a regola d'arte i lavori che gli erano stati commissionati.
Acclarato l'inadempimento di occorre prendere in esame la domanda del ricorrente CP_1 di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c.. A tale riguardo devono considerarsi i costi e le spese per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate e per il completamento delle stesse, che il C.T.U. - con analitica indicazione degli interventi di sistemazione e del loro costo - ha quantificato in complessivi euro 24.115,30 IVA compresa.
Da tale somma deve essere detratto il residuo del corrispettivo non versato dal pari a € Pt_1
5.500,00 (€ 160.600,00 costo totale appalto - € 155.100,00 importo pagato come documentato dal ricorrente sub. docc. 4-12), con la conseguenza che il credito risarcitorio in favore del committente è pari a € 18.615,30.
Il ricorrente ha chiesto, poi, la condanna della ditta appaltatrice al pagamento della penale prevista nella successiva scrittura privata del 29.03.2023 per il ritardo nell'ultimazione delle opere.
Ebbene, la menzionata scrittura intercorsa tra le parti prevede una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine finale del 30.04.2023 (v. doc. 6).
La disposizione limita pertanto la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di inesatto adempimento, cioè al caso in cui l'appaltatore, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, porti a compimento i lavori.
Diversamente, nella fattispecie oggetto di disamina, l'appaltatore non ha mai ultimato i lavori ed è pertanto configurabile un'ipotesi di inadempimento e non già di ritardo nell'adempimento.
Va, pertanto, fatta applicazione del principio in base al quale “la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell' inadempimento;
ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (cfr per tutte, Cass. n. 23706 2009).
Pertanto, poiché la condotta della convenuta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione la penale invocata dal ricorrente.
Dunque, alla luce delle considerazioni sopra riportate, in accoglimento della domanda del ricorrente, va condannata al pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 18.615,30, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale
(17.05.2025) al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva espletata, secondo i valori di cui al DM 127/2022.
Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute nel procedimento di ATP, comprensive delle spese relative alla CTU per euro 1.802,32 (doc. 14-15) e alle spese legali, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 2005, n. 15672).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
AN PI AL, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, accertato Parte_1
l'inadempimento contrattuale della resistente , in persona Controparte_1 del titolare , condanna quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente, a CP_1 titolo risarcimento danni, della somma di euro 18.615,30, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (17.05.2025) al saldo.
2) ND parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.145,00, di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 2.600,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge nonché al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP iscritto al n. R.G. 38882/2023, liquidate in euro 145,50 per spese vive ed euro 2.337,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, e al rimborso di euro 1.802,32 corrisposto al
CTU.
Milano, 04 novembre 2025 Il Giudice
Dr. AN PI AL