Articolo 125 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
Art. 125. Nomina del curatore 1. Il curatore e' nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale ((gia')) istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura ((della liquidazione giudiziale)) e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse ((e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo)) .
Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
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