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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2096/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16768/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Battisti 25 00042 Anzio RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Anzio avverso la sua richiesta di rimborso in data 28 maggio 2024 dell'IMU anno 2022, erroneamente versata per l'importo di €.1.600,00 relativamente all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1, costituente la sua abitazione principale esente quindi dall'imposta, come poteva dedursi dalla documentazione allegata, anche in considerazione del fatto che il Comune aveva accolto la sua richiesta di rettifica della tariffa Tari relativa allo stesso immobile da "non residenziale" a "residenziale" ed aveva annullato lavviso di pagamento IMU relativo all'anno 2019.
Si costituiva in giudizio il Comune di Anzio e chiedeva respingersi il ricorso, in quanto il Ricorrente_1 non aveva sufficientemente provato la sussistenza del doppio requisito della "residenza" e della "dimora abituale" per fruire dell'esenzione, né poteva darsi valenza probatoria alla circostanza del rimborso TARI effettuato in suo favore, trattandosi di imposta con diversi presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, in funzione di giudice monocratico, che il Ricorrente_1, avendo erroneamente versato per l'anno 2022 l'imposta IMU ne ha chiesto il rimborso, esssendo l'immobile sito in Indirizzo_1 la sua residenza e dimora abituale;
tuttavia, essendo rimasta la sua richiesta inevasa, ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune.
A dimostrazione del suo assunto ha prodotto in giudizio copia delle bollette relative ai consumi di acqua, energia, gas e canone RAI, riferentesi a tutta l'annualità 2022 (doc.3,4,5), la copia della tesserea elettorale attestante l'esercizio del voto nella sua circoscrizione, nonchè la copia dell'annullamento della
TARI 2019 operata dal Comune di Anzio che, ai fini della tassa sui rifiuti, aveva riconosciuto l'applicazione di quella "residenziale" avendo erroneamente tassato l'abitazione come "non residenziale".
A fronte di tale copiosa documentazione a favore del riconoscimento della "dimora abituale"prodotta dal ricorrente, il Comune di Anzio si è limitato ad una contestazione del tutto generica, adducendo semplicemente una presunta carenza di prova, senza addurre alcun concreto elemento contrario all'assunto attoreo.
In base alle considerazioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolta la domanda di rimborso del
Ricorrente_1 della somma di €.1.600,00, con la conseguente condanna del Comune di Anzio al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente, liquidate in €.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese processuali liquidate in €.500,00 oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16768/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Battisti 25 00042 Anzio RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Anzio avverso la sua richiesta di rimborso in data 28 maggio 2024 dell'IMU anno 2022, erroneamente versata per l'importo di €.1.600,00 relativamente all'immobile di proprietà sito in Indirizzo_1, costituente la sua abitazione principale esente quindi dall'imposta, come poteva dedursi dalla documentazione allegata, anche in considerazione del fatto che il Comune aveva accolto la sua richiesta di rettifica della tariffa Tari relativa allo stesso immobile da "non residenziale" a "residenziale" ed aveva annullato lavviso di pagamento IMU relativo all'anno 2019.
Si costituiva in giudizio il Comune di Anzio e chiedeva respingersi il ricorso, in quanto il Ricorrente_1 non aveva sufficientemente provato la sussistenza del doppio requisito della "residenza" e della "dimora abituale" per fruire dell'esenzione, né poteva darsi valenza probatoria alla circostanza del rimborso TARI effettuato in suo favore, trattandosi di imposta con diversi presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, in funzione di giudice monocratico, che il Ricorrente_1, avendo erroneamente versato per l'anno 2022 l'imposta IMU ne ha chiesto il rimborso, esssendo l'immobile sito in Indirizzo_1 la sua residenza e dimora abituale;
tuttavia, essendo rimasta la sua richiesta inevasa, ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune.
A dimostrazione del suo assunto ha prodotto in giudizio copia delle bollette relative ai consumi di acqua, energia, gas e canone RAI, riferentesi a tutta l'annualità 2022 (doc.3,4,5), la copia della tesserea elettorale attestante l'esercizio del voto nella sua circoscrizione, nonchè la copia dell'annullamento della
TARI 2019 operata dal Comune di Anzio che, ai fini della tassa sui rifiuti, aveva riconosciuto l'applicazione di quella "residenziale" avendo erroneamente tassato l'abitazione come "non residenziale".
A fronte di tale copiosa documentazione a favore del riconoscimento della "dimora abituale"prodotta dal ricorrente, il Comune di Anzio si è limitato ad una contestazione del tutto generica, adducendo semplicemente una presunta carenza di prova, senza addurre alcun concreto elemento contrario all'assunto attoreo.
In base alle considerazioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolta la domanda di rimborso del
Ricorrente_1 della somma di €.1.600,00, con la conseguente condanna del Comune di Anzio al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente, liquidate in €.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese processuali liquidate in €.500,00 oltre accessori di legge in favore del ricorrente.