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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1178/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CIMETTI MAURIZIO
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FRANCESCO Controparte_1
IO e dall'avv. GATTO CHIARA
, rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. PARISI TOMMASO e dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTI CONVENUTE
con sede in Milano, piazza Gae Aulenti 3 CP_2
con sede in Milano, piazza Tre Controparte_3
Torri 3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di voler escludere dai Parte_1
pignoramenti presso terzi opposti n. 11084 2024 00037727001 e n. 11084 2024
00037728001 le cartelle di pagamento n. 110 2007 0018904051000, n. 110 2007 pagina 1 di 10 0055702535000, n. 110 2008 0022759385000, n. 110 2008 0030503356000, n. 110
2008 0059420490000, n. 110 2009 0036018239000, n. 110 2009 0095349714000,
n. 110 2010 0031045954000, n. 110 2010 0107329006000, n. 110 2011
0049912001000, n. 119 2012 0036716387000, n. 110 2013 0026260645000, n. 110
2013 0046535587000, chiedeva in via preliminare, accertata la propria totale estraneità ai fatti per cui è causa, accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a sé, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle censure relative alla notificazione degli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015
0000583302000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410
2016 0006192288000 e n. 410 2016 001467055500 sottesi ai pignoramento presso terzi opposti;
nel merito accertarsi e dichiararsi la correttezza della propria condotta e per l'effetto la legittimità dei pignoramenti presso terzi opposti n. 11084
2024 00037727001 e n. 11084 2024 00037728001 in relazione alle cartelle di pagamento n. 110 2005 0016940371000, n. 110 2005 0073245205000, n. 110 2006
0046865835000, e agli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015
0000583302000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410
2016 000619228000, n. 410 2016 0014670555000, n. 110 2022 0026210542000, n.
410 2022 0006663347000, n. 410 2024 0000490537000, alle cartelle n. 110 2014
0021988587000 e n. 110 2015 0028441558000, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a proprio carico;
in ogni caso respingersi qualsivoglia domanda formulata nei propri confronti. Parte ricorrente affermava: - di aver notificato gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084 2024
00037727001 e n. 11084 2024 00037728001 nei confronti di Controparte_1
e dei terzi pignorati e
[...] CP_2 Controparte_3
- il debitore proponeva separate opposizioni ex art. 617 cpc avverso
[...]
i predetti pignoramenti, una innanzi all'intestato Tribunale per i crediti di pagina 2 di 10 competenza dell'ago e una innanzi al giudice tributario per i crediti di natura erariale;
- nell'opposizione ex art. 617 cpc promossa innanzi all'intestato Tribunale il sig.
eccepiva (i) l'intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali che erano CP_1
già state interessate da precedenti giudizi innanzi al giudice tributario, (ii) la mancata e/o irregolare notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito, nonché la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
- rimaneva contumace e la giudice CP_4
dell'esecuzione, con ordinanza pronunciata il 15 gennaio 2025, “In assenza di differenti allegazioni e prove da parte di sia dell'esistenza dei crediti già oggetto di decisioni di CP_4 annullamento delle cartelle esattoriali sia dell'intervenuta interruzione del termine di prescrizione degli altri crediti”, confermava il decreto di sospensione della procedura esecutiva già emesso inaudita altera parte, ed assegnava alle parti termine perentorio di giorni 30 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
- promuoveva il giudizio di CP_4
merito relativo ai crediti previdenziali sottesi ai pignoramenti n. 11084
202400037727001 e n. 11084 2024 00037728001 anche nei confronti dell' al Pt_2
fine di accertare l'infondatezza dell'opposizione ex art. 617 cpc;
- intendeva CP_4
escludere dai pignoramenti presso terzi gli atti indicati in premessa, stante la pendenza del giudizio in Cassazione;
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni sottese alla notificazione degli avvisi di addebito n.
410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0000583302000, n. 410 2015
0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410 2016 000619228000, n. 410
2016 0014670555000, in quanto ex art. 30 D.L n. 78/2010 (convertito in L. n.
122/2010), si trattava di atti formati dall' e notificati al contribuente Pt_2
direttamente dall'Ente previdenziale;
- le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate: la n. 110 2005 0016940371000 in data 2 aprile 2005, la n.
110 2005 0073245205000 in data 29 dicembre 2005, la n. 110 2006
0046865835000 in data 27 ottobre 2006, la n. 110 2014 0021988587000 in data 10 giugno 2024, la n. 110 2015 0028441558000 in data 18 agosto 2015, la n. 110 2022
pagina 3 di 10 0026210542000 in data 25 luglio 2022; - l'eccezione di prescrizione formulata dal debitore nella fase cautelare non era fondata, in quanto sussistevano plurimi atti interruttivi della prescrizione notificati da negli anni dal 2007 al 2024, oltre CP_4
alla richiesta di definizione agevolata presentata dal sig. nel 2023, relativi CP_1
alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio;
l' chiedeva dichiarare la regolarità della notifica della totalità degli avvisi di Pt_2
addebito, costituenti l'atto di pignoramento presso terzi per cui si controverte;
EL chiedeva 1) in via preliminare, dichiarare Controparte_1
inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' per mancato rispetto Pt_2
degli artt. 416 e 418 c.p.c.; 2) in via principale, rigettare le domande tutte proposte da – ed ove occorra, in subordine rispetto a quanto sub 1) dall' , – e CP_4 Pt_2
comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci e/o comunque revocare o annullare, con qualsiasi formula, gli atti di pignoramento n. 11084 2024 00037728/001 e n. 11084
2024 00037727/001, oltre alle cartelle ed agli avvisi di accertamento o di addebito in essi contenuti, nonché ogni altro atto ad essi precedente, consequenziale e/o presupposto;
3) ove occorra e per quanto di ragione estendere l'efficacia dalla pronuncia anche a e ad CP_2 Controparte_3
ordinando alle stesse di non disporre di somme in favore di in forza dei
[...] CP_4
titoli e degli atti impugnati;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che non CP_4
aveva titolo per richiedere le somme di cui agli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084 2024 00037728/001 e n. 11084 2024 00037727/001, alle cartelle esattoriali n. 110 2005 0016940371000 (n. 1), n. 110 2005 0073245205000 (n. 2), n.
110 2006 0046865835000 (n. 3), n. 110 2007 0018904051000 (n. 5), n. 110 2007
0055702535000 (n. 6), n. 110 2008 0022759385000 (n. 8), n. 110 2008
0030503356000 (n. 9), n. 110 2008 0059420490000 (n. 10), n. 110 2009
0036018239000 (n. 12), n. 110 2009 0095349714000 (n. 13), n. 110 2010
0031045954000 (n. 14), n. 110 2010 0107329006000 (n. 15), n. 110 2011
pagina 4 di 10 0049912001000 (n. 16), n. 110 2012 0036716387000 (n. 17), n. 110 2013
0026260645000 (n. 18), n. 110 2013 0046535857000 (n. 19), n. 110 2014
0021988587000 (n. 20), n. 110 2015 0028441558000 (n. 22), n. 110 2022
0026210542000 (n. 68), ed agli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000 (n.
36), n. 410 2015 0000583302000 (n. 23), n. 410 2015 0007861356000 (ASS), n. 410
2015 0008844328000 (n. 24), n. 410 2016 0006192288000 (n. 44), n. 410 2016
0014670555000 (n. 46), n. 410 2022 0006663347000 (n. 69) e n. 410 2024
0000490537000 (n. 79), perché decaduta da tale diritto ovvero perché il credito è inesistente, estinto e/o, comunque, prescritto;
5) in ogni caso, condannare al CP_4
rimborso dei compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) e delle spese tutte di giudizio (anche, ove occorra, in applicazione del principio della cd.
“soccombenza virtuale”) e condannare la stessa al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi I e II c.p.c., con valutazione equitativa e d'ufficio del danno. Il convenuto affermava che: – in data 29 CP_4
novembre 2024 notificava gli atti di pignoramento di crediti verso terzi n. 11084
2024 00037727/001 (terzo pignorato Controparte_3
e n. 11084 2024 00037728/00 (terzo pignorato , aventi ad oggetto i CP_2
medesimi atti impositivi;
- per i crediti aventi natura tributaria presentava ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino (doc. n. 3) ed il procedimento era tuttora pendente;
- le cartelle esattoriali nn. 110 2007
0018904051000 (n. 5), 110 2007 0055702535000 (n. 6), 110 2008 0022759385000
(n. 8), 110 2008 0030503356000 (n. 9), 110 2008 0059420490000 (n. 10), 110 2009
0036018239000 (n. 12), 110 2009 0095349714000 (n. 13), 110 2010 0031045954000
(n. 14), 110 2010 0107329006000 (n. 15), 110 2011 0049912001000 (n. 16), 110 2012
0036716387000 (n. 17) e 110 2013 0026260645000 (n. 18), 110 2013
0046535857000 (n. 19), 110 2014 0021988587000 (n. 20) e 110 2015
0028441558000 (n. 22) erano state oggetto del giudizio dinanzi alla Commissione
pagina 5 di 10 tributaria provinciale di Torino R.G. n. 257/2015, instaurato per opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria, conclusosi con la sentenza n. 1373 del 17 settembre 2015, che accertava che le somme non erano dovute, confermata dalla sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1814/2017, passata in giudicato;
- in spregio di quanto statuito con la sentenza n. 1373/2015 Equitalia Nord procedeva con l'iscrizione ipotecaria (n. 7258/901), impugnata dal sig. , la Commissione CP_1
tributaria provinciale di Torino con sentenza n. 932 del 6 giugno 2016 accoglieva il ricorso, sentenza confermata da quella della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 900 del 27 agosto 2019, passata in giudicato;
le pretese creditorie azionate da erano comunque infondate in quanto le cartelle erano da ritenersi CP_4
tutte nulle e inesistenti in quanto mai validamente notificate, o comunque i crediti erano ampiamente prescritti;
e rimanevano CP_2 Controparte_3
contumaci; il ricorso è parzialmente fondato;
la sentenza n. 1595/2023 pronunciata dall'intestato Tribunale il 20 settembre
2023 nella causa promossa dall'odierno convenuto contro e contro la CP_4 [...]
aveva ad oggetto la cartella Controparte_5
esattoriale n. 110 2021 0034792439 /000, non indicata negli atti di pignoramento dei crediti verso terzi, e pertanto irrilevante ai fini di causa (ancorché menzionata dal convenuto); diversamente da quanto sostenuto dal convenuto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1814/2017 (che non aveva ad oggetto le cartelle n. 110 2014 0021988587000 e n. 110 2015 0028441558000) non era passata in giudicato, essendo il giudizio pendente in Cassazione;
diversamente da quanto sostenuto dal convenuto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 900/2019 non poteva considerarsi passata in pagina 6 di 10 giudicato: con ordinanza n. 30202/2021 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto da cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e CP_4
rinviava alla CTR del Piemonte in diversa composizione – nel ricorso per Cassazione CP_4
deduceva (fra l'altro) l'errata pronuncia della CTR in ordine all'illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento avvenuta mediante servizio di posta privata, la Corte dichiarava fondato il motivo di impugnazione in quanto “La giurisprudenza ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, per gli atti di natura amministrativa (cfr. Sez.
Un. 8416 del 2019), fra i quali vanno annoverati anche gli atti tributari. In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi
l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass. n. 15360 del 20/07/2020). Per altro il contribuente impugnando il provvedimento di fermo e con esso le cartelle ivi indicate, nonché
l'accertamento esecutivo ha sanato le eventuali nullità delle notifiche con riferimento a quanto accertato dalla
CTR” -. Il giudizio non veniva riassunto dalle parti e pertanto, ex art. 393 cpc, la mancata riassunzione comportava l'estinzione dell'intero processo;
premessa l'esclusione delle cartelle n. 110 2007 0018904051000, n. 110 2007
0055702535000, n. 110 2008 0022759385000, n. 110 2008 0030503356000, n. 110
2008 0059420490000, n. 110 2009 0036018239000, n. 110 2009 0095349714000,
n. 110 2010 0031045954000, n. 110 2010 0107329006000, n. 110 2011
0049912001000, n. 119 2012 0036716387000, n. 110 2013 0026260645000, n. 110
2013 0046535587000, stante la pendenza del giudizio in Cassazione per i medesimi titoli, l'oggetto del giudizio era limitato ai crediti previdenziali sottostanti ai pignoramenti presso terzi n. 11084 2024 00037727001 e n. 11084 2024
00037728001 e quindi ai crediti previdenziali portati dalle cartelle n. 110 2005
0016940371000, n. 110 2005 0073245205000, n. 110 2006 0046865835000, dagli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0000583302000, n. 410
2015 0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410 2016 0006192288000, n.
410 2016 0014670555000, n. 110 2022 0026210542000, n. 410 2022
pagina 7 di 10 0006663347000, n. 410 2024 0000490537000, dalle cartelle n. 110 2014
0021988587000 e n. 110 2015 0028441558000. In corso di causa chiedeva CP_4
altresì l'esclusione della cartella n. 110 2022 0026210542000, essendo la stessa ricompresa nella rateazione n. 633783 richiesta dal convenuto in data 8 luglio 2025
(mentre le cartelle attinenti ad altre istanze di rateizzazione presentate lo stesso giorno dal contribuente non erano comprese nei pignoramenti opposti, e quindi non erano oggetto di causa); risultavano prescritti i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 110 2005
0016940371000 (n. 1), n. 110 2005 0073245205000 (n. 2), n. 110 2006
0046865835000 (n. 3), n. 110 2014 0021988587000 (n. 20) e dagli ava n. 410 2015
000058302000 (n. 23), n. 410 2015 0008844328000 (n. 24). Infatti, dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva la notifica degli atti impositivi e di alcuni interruttivi della prescrizione, che però non coprivano il quinquennio antecedente al 7 maggio 2022 (data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 110
2022 90011818 12/000), con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
per ciò che concerne l'ava n. 410 2022 0006663347000 e l'ava n. 410 2024
0000490537000, l' depositava tardivamente i documenti diretti dimostrare Pt_2
l'avvenuta notifica, pur essendo i predetti titoli richiamati nei pignoramenti impugnati e nelle conclusioni di con conseguente decadenza dalla possibilità di provare la CP_4
ritualità della notifica;
la cartella n. 110 2015 0028441558000 (che diversamente da quanto sostenuto dal convenuto non era stata oggetto del giudizio instaurato nel 2015 innanzi alla CTP), risultava invece ritualmente notificata il 18 agosto 2015, la prescrizione risultava interrotta dall'intimazione n. 110 2016 9021461982000 il 4 novembre 2016, dall'intimazione n. 110 2019 9011165114000 il 26 giugno 2019, dall'intimazione n. 110
pagina 8 di 10 2022 9001181812000 il 7 maggio 2022 e dall'intimazione n. 110 2024 903936908
5000 il 30 ottobre 2024; il convenuto aveva aderito alla definizione agevolata con riferimento al credito portato dagli ava n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410
2016 0006192288000, n. 410 2016 0014670555000 (provvedimento del 4 agosto
2023), anche se in data 20 marzo 2024 risultava decaduto in quanto non aveva provveduto al pagamento delle rate previste;
in tema di condono fiscale la giurisprudenza di legittimità afferma che “la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.”, ord. n. 17141 del 28/06/2018, sent. n. 15295 del 21/07/2015, n. 20790 del
14/10/2016, ord. n. 3301 del 13/02/2014; la definizione agevolata consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme portate dai predetti titoli, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. La volontà di avvalersi della definizione agevolata implica quindi il riconoscimento di essere debitore delle somme di cui si chiede il pagamento rateale.
Un eventuale ripensamento, successivo alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non consente di annullare la dichiarazione e di far valere eccezioni e deduzioni in contrasto con il riconoscimento del debito, quali l'omessa o l'irrituale notifica dei provvedimenti impositivi o il decorso della prescrizione. Il termine di prescrizione quinquennale ricominciava quindi a decorrere dalla data di decadenza dalla definizione agevolata, e non era spirato alla data di notifica dei pignoramenti presso terzi oggetto di causa;
pagina 9 di 10 il ricorso proposto da risulta quindi fondato in relazione ai titoli riportati in CP_4
dispositivo; la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la legittimità dei pignoramenti presso terzi n. 11084 2024
00037727001 e n. 11084 2024 00037728001 limitatamente agli avvisi di addebito n.
410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410 2016
0006192288000, n. 410 2016 0014670555000 e alla cartella di pagamento n. 110
2015 0028441558000; compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1178/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CIMETTI MAURIZIO
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FRANCESCO Controparte_1
IO e dall'avv. GATTO CHIARA
, rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. PARISI TOMMASO e dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTI CONVENUTE
con sede in Milano, piazza Gae Aulenti 3 CP_2
con sede in Milano, piazza Tre Controparte_3
Torri 3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di voler escludere dai Parte_1
pignoramenti presso terzi opposti n. 11084 2024 00037727001 e n. 11084 2024
00037728001 le cartelle di pagamento n. 110 2007 0018904051000, n. 110 2007 pagina 1 di 10 0055702535000, n. 110 2008 0022759385000, n. 110 2008 0030503356000, n. 110
2008 0059420490000, n. 110 2009 0036018239000, n. 110 2009 0095349714000,
n. 110 2010 0031045954000, n. 110 2010 0107329006000, n. 110 2011
0049912001000, n. 119 2012 0036716387000, n. 110 2013 0026260645000, n. 110
2013 0046535587000, chiedeva in via preliminare, accertata la propria totale estraneità ai fatti per cui è causa, accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a sé, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle censure relative alla notificazione degli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015
0000583302000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410
2016 0006192288000 e n. 410 2016 001467055500 sottesi ai pignoramento presso terzi opposti;
nel merito accertarsi e dichiararsi la correttezza della propria condotta e per l'effetto la legittimità dei pignoramenti presso terzi opposti n. 11084
2024 00037727001 e n. 11084 2024 00037728001 in relazione alle cartelle di pagamento n. 110 2005 0016940371000, n. 110 2005 0073245205000, n. 110 2006
0046865835000, e agli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015
0000583302000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410
2016 000619228000, n. 410 2016 0014670555000, n. 110 2022 0026210542000, n.
410 2022 0006663347000, n. 410 2024 0000490537000, alle cartelle n. 110 2014
0021988587000 e n. 110 2015 0028441558000, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a proprio carico;
in ogni caso respingersi qualsivoglia domanda formulata nei propri confronti. Parte ricorrente affermava: - di aver notificato gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084 2024
00037727001 e n. 11084 2024 00037728001 nei confronti di Controparte_1
e dei terzi pignorati e
[...] CP_2 Controparte_3
- il debitore proponeva separate opposizioni ex art. 617 cpc avverso
[...]
i predetti pignoramenti, una innanzi all'intestato Tribunale per i crediti di pagina 2 di 10 competenza dell'ago e una innanzi al giudice tributario per i crediti di natura erariale;
- nell'opposizione ex art. 617 cpc promossa innanzi all'intestato Tribunale il sig.
eccepiva (i) l'intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali che erano CP_1
già state interessate da precedenti giudizi innanzi al giudice tributario, (ii) la mancata e/o irregolare notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito, nonché la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
- rimaneva contumace e la giudice CP_4
dell'esecuzione, con ordinanza pronunciata il 15 gennaio 2025, “In assenza di differenti allegazioni e prove da parte di sia dell'esistenza dei crediti già oggetto di decisioni di CP_4 annullamento delle cartelle esattoriali sia dell'intervenuta interruzione del termine di prescrizione degli altri crediti”, confermava il decreto di sospensione della procedura esecutiva già emesso inaudita altera parte, ed assegnava alle parti termine perentorio di giorni 30 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
- promuoveva il giudizio di CP_4
merito relativo ai crediti previdenziali sottesi ai pignoramenti n. 11084
202400037727001 e n. 11084 2024 00037728001 anche nei confronti dell' al Pt_2
fine di accertare l'infondatezza dell'opposizione ex art. 617 cpc;
- intendeva CP_4
escludere dai pignoramenti presso terzi gli atti indicati in premessa, stante la pendenza del giudizio in Cassazione;
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni sottese alla notificazione degli avvisi di addebito n.
410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0000583302000, n. 410 2015
0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410 2016 000619228000, n. 410
2016 0014670555000, in quanto ex art. 30 D.L n. 78/2010 (convertito in L. n.
122/2010), si trattava di atti formati dall' e notificati al contribuente Pt_2
direttamente dall'Ente previdenziale;
- le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate: la n. 110 2005 0016940371000 in data 2 aprile 2005, la n.
110 2005 0073245205000 in data 29 dicembre 2005, la n. 110 2006
0046865835000 in data 27 ottobre 2006, la n. 110 2014 0021988587000 in data 10 giugno 2024, la n. 110 2015 0028441558000 in data 18 agosto 2015, la n. 110 2022
pagina 3 di 10 0026210542000 in data 25 luglio 2022; - l'eccezione di prescrizione formulata dal debitore nella fase cautelare non era fondata, in quanto sussistevano plurimi atti interruttivi della prescrizione notificati da negli anni dal 2007 al 2024, oltre CP_4
alla richiesta di definizione agevolata presentata dal sig. nel 2023, relativi CP_1
alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio;
l' chiedeva dichiarare la regolarità della notifica della totalità degli avvisi di Pt_2
addebito, costituenti l'atto di pignoramento presso terzi per cui si controverte;
EL chiedeva 1) in via preliminare, dichiarare Controparte_1
inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' per mancato rispetto Pt_2
degli artt. 416 e 418 c.p.c.; 2) in via principale, rigettare le domande tutte proposte da – ed ove occorra, in subordine rispetto a quanto sub 1) dall' , – e CP_4 Pt_2
comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci e/o comunque revocare o annullare, con qualsiasi formula, gli atti di pignoramento n. 11084 2024 00037728/001 e n. 11084
2024 00037727/001, oltre alle cartelle ed agli avvisi di accertamento o di addebito in essi contenuti, nonché ogni altro atto ad essi precedente, consequenziale e/o presupposto;
3) ove occorra e per quanto di ragione estendere l'efficacia dalla pronuncia anche a e ad CP_2 Controparte_3
ordinando alle stesse di non disporre di somme in favore di in forza dei
[...] CP_4
titoli e degli atti impugnati;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che non CP_4
aveva titolo per richiedere le somme di cui agli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 11084 2024 00037728/001 e n. 11084 2024 00037727/001, alle cartelle esattoriali n. 110 2005 0016940371000 (n. 1), n. 110 2005 0073245205000 (n. 2), n.
110 2006 0046865835000 (n. 3), n. 110 2007 0018904051000 (n. 5), n. 110 2007
0055702535000 (n. 6), n. 110 2008 0022759385000 (n. 8), n. 110 2008
0030503356000 (n. 9), n. 110 2008 0059420490000 (n. 10), n. 110 2009
0036018239000 (n. 12), n. 110 2009 0095349714000 (n. 13), n. 110 2010
0031045954000 (n. 14), n. 110 2010 0107329006000 (n. 15), n. 110 2011
pagina 4 di 10 0049912001000 (n. 16), n. 110 2012 0036716387000 (n. 17), n. 110 2013
0026260645000 (n. 18), n. 110 2013 0046535857000 (n. 19), n. 110 2014
0021988587000 (n. 20), n. 110 2015 0028441558000 (n. 22), n. 110 2022
0026210542000 (n. 68), ed agli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000 (n.
36), n. 410 2015 0000583302000 (n. 23), n. 410 2015 0007861356000 (ASS), n. 410
2015 0008844328000 (n. 24), n. 410 2016 0006192288000 (n. 44), n. 410 2016
0014670555000 (n. 46), n. 410 2022 0006663347000 (n. 69) e n. 410 2024
0000490537000 (n. 79), perché decaduta da tale diritto ovvero perché il credito è inesistente, estinto e/o, comunque, prescritto;
5) in ogni caso, condannare al CP_4
rimborso dei compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) e delle spese tutte di giudizio (anche, ove occorra, in applicazione del principio della cd.
“soccombenza virtuale”) e condannare la stessa al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi I e II c.p.c., con valutazione equitativa e d'ufficio del danno. Il convenuto affermava che: – in data 29 CP_4
novembre 2024 notificava gli atti di pignoramento di crediti verso terzi n. 11084
2024 00037727/001 (terzo pignorato Controparte_3
e n. 11084 2024 00037728/00 (terzo pignorato , aventi ad oggetto i CP_2
medesimi atti impositivi;
- per i crediti aventi natura tributaria presentava ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino (doc. n. 3) ed il procedimento era tuttora pendente;
- le cartelle esattoriali nn. 110 2007
0018904051000 (n. 5), 110 2007 0055702535000 (n. 6), 110 2008 0022759385000
(n. 8), 110 2008 0030503356000 (n. 9), 110 2008 0059420490000 (n. 10), 110 2009
0036018239000 (n. 12), 110 2009 0095349714000 (n. 13), 110 2010 0031045954000
(n. 14), 110 2010 0107329006000 (n. 15), 110 2011 0049912001000 (n. 16), 110 2012
0036716387000 (n. 17) e 110 2013 0026260645000 (n. 18), 110 2013
0046535857000 (n. 19), 110 2014 0021988587000 (n. 20) e 110 2015
0028441558000 (n. 22) erano state oggetto del giudizio dinanzi alla Commissione
pagina 5 di 10 tributaria provinciale di Torino R.G. n. 257/2015, instaurato per opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria, conclusosi con la sentenza n. 1373 del 17 settembre 2015, che accertava che le somme non erano dovute, confermata dalla sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1814/2017, passata in giudicato;
- in spregio di quanto statuito con la sentenza n. 1373/2015 Equitalia Nord procedeva con l'iscrizione ipotecaria (n. 7258/901), impugnata dal sig. , la Commissione CP_1
tributaria provinciale di Torino con sentenza n. 932 del 6 giugno 2016 accoglieva il ricorso, sentenza confermata da quella della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 900 del 27 agosto 2019, passata in giudicato;
le pretese creditorie azionate da erano comunque infondate in quanto le cartelle erano da ritenersi CP_4
tutte nulle e inesistenti in quanto mai validamente notificate, o comunque i crediti erano ampiamente prescritti;
e rimanevano CP_2 Controparte_3
contumaci; il ricorso è parzialmente fondato;
la sentenza n. 1595/2023 pronunciata dall'intestato Tribunale il 20 settembre
2023 nella causa promossa dall'odierno convenuto contro e contro la CP_4 [...]
aveva ad oggetto la cartella Controparte_5
esattoriale n. 110 2021 0034792439 /000, non indicata negli atti di pignoramento dei crediti verso terzi, e pertanto irrilevante ai fini di causa (ancorché menzionata dal convenuto); diversamente da quanto sostenuto dal convenuto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1814/2017 (che non aveva ad oggetto le cartelle n. 110 2014 0021988587000 e n. 110 2015 0028441558000) non era passata in giudicato, essendo il giudizio pendente in Cassazione;
diversamente da quanto sostenuto dal convenuto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 900/2019 non poteva considerarsi passata in pagina 6 di 10 giudicato: con ordinanza n. 30202/2021 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto da cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e CP_4
rinviava alla CTR del Piemonte in diversa composizione – nel ricorso per Cassazione CP_4
deduceva (fra l'altro) l'errata pronuncia della CTR in ordine all'illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento avvenuta mediante servizio di posta privata, la Corte dichiarava fondato il motivo di impugnazione in quanto “La giurisprudenza ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, per gli atti di natura amministrativa (cfr. Sez.
Un. 8416 del 2019), fra i quali vanno annoverati anche gli atti tributari. In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi
l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (Cass. n. 15360 del 20/07/2020). Per altro il contribuente impugnando il provvedimento di fermo e con esso le cartelle ivi indicate, nonché
l'accertamento esecutivo ha sanato le eventuali nullità delle notifiche con riferimento a quanto accertato dalla
CTR” -. Il giudizio non veniva riassunto dalle parti e pertanto, ex art. 393 cpc, la mancata riassunzione comportava l'estinzione dell'intero processo;
premessa l'esclusione delle cartelle n. 110 2007 0018904051000, n. 110 2007
0055702535000, n. 110 2008 0022759385000, n. 110 2008 0030503356000, n. 110
2008 0059420490000, n. 110 2009 0036018239000, n. 110 2009 0095349714000,
n. 110 2010 0031045954000, n. 110 2010 0107329006000, n. 110 2011
0049912001000, n. 119 2012 0036716387000, n. 110 2013 0026260645000, n. 110
2013 0046535587000, stante la pendenza del giudizio in Cassazione per i medesimi titoli, l'oggetto del giudizio era limitato ai crediti previdenziali sottostanti ai pignoramenti presso terzi n. 11084 2024 00037727001 e n. 11084 2024
00037728001 e quindi ai crediti previdenziali portati dalle cartelle n. 110 2005
0016940371000, n. 110 2005 0073245205000, n. 110 2006 0046865835000, dagli avvisi di addebito n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0000583302000, n. 410
2015 0007861356000, n. 410 2015 0008844328000, n. 410 2016 0006192288000, n.
410 2016 0014670555000, n. 110 2022 0026210542000, n. 410 2022
pagina 7 di 10 0006663347000, n. 410 2024 0000490537000, dalle cartelle n. 110 2014
0021988587000 e n. 110 2015 0028441558000. In corso di causa chiedeva CP_4
altresì l'esclusione della cartella n. 110 2022 0026210542000, essendo la stessa ricompresa nella rateazione n. 633783 richiesta dal convenuto in data 8 luglio 2025
(mentre le cartelle attinenti ad altre istanze di rateizzazione presentate lo stesso giorno dal contribuente non erano comprese nei pignoramenti opposti, e quindi non erano oggetto di causa); risultavano prescritti i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 110 2005
0016940371000 (n. 1), n. 110 2005 0073245205000 (n. 2), n. 110 2006
0046865835000 (n. 3), n. 110 2014 0021988587000 (n. 20) e dagli ava n. 410 2015
000058302000 (n. 23), n. 410 2015 0008844328000 (n. 24). Infatti, dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva la notifica degli atti impositivi e di alcuni interruttivi della prescrizione, che però non coprivano il quinquennio antecedente al 7 maggio 2022 (data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 110
2022 90011818 12/000), con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
per ciò che concerne l'ava n. 410 2022 0006663347000 e l'ava n. 410 2024
0000490537000, l' depositava tardivamente i documenti diretti dimostrare Pt_2
l'avvenuta notifica, pur essendo i predetti titoli richiamati nei pignoramenti impugnati e nelle conclusioni di con conseguente decadenza dalla possibilità di provare la CP_4
ritualità della notifica;
la cartella n. 110 2015 0028441558000 (che diversamente da quanto sostenuto dal convenuto non era stata oggetto del giudizio instaurato nel 2015 innanzi alla CTP), risultava invece ritualmente notificata il 18 agosto 2015, la prescrizione risultava interrotta dall'intimazione n. 110 2016 9021461982000 il 4 novembre 2016, dall'intimazione n. 110 2019 9011165114000 il 26 giugno 2019, dall'intimazione n. 110
pagina 8 di 10 2022 9001181812000 il 7 maggio 2022 e dall'intimazione n. 110 2024 903936908
5000 il 30 ottobre 2024; il convenuto aveva aderito alla definizione agevolata con riferimento al credito portato dagli ava n. 410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410
2016 0006192288000, n. 410 2016 0014670555000 (provvedimento del 4 agosto
2023), anche se in data 20 marzo 2024 risultava decaduto in quanto non aveva provveduto al pagamento delle rate previste;
in tema di condono fiscale la giurisprudenza di legittimità afferma che “la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.”, ord. n. 17141 del 28/06/2018, sent. n. 15295 del 21/07/2015, n. 20790 del
14/10/2016, ord. n. 3301 del 13/02/2014; la definizione agevolata consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme portate dai predetti titoli, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. La volontà di avvalersi della definizione agevolata implica quindi il riconoscimento di essere debitore delle somme di cui si chiede il pagamento rateale.
Un eventuale ripensamento, successivo alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non consente di annullare la dichiarazione e di far valere eccezioni e deduzioni in contrasto con il riconoscimento del debito, quali l'omessa o l'irrituale notifica dei provvedimenti impositivi o il decorso della prescrizione. Il termine di prescrizione quinquennale ricominciava quindi a decorrere dalla data di decadenza dalla definizione agevolata, e non era spirato alla data di notifica dei pignoramenti presso terzi oggetto di causa;
pagina 9 di 10 il ricorso proposto da risulta quindi fondato in relazione ai titoli riportati in CP_4
dispositivo; la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la legittimità dei pignoramenti presso terzi n. 11084 2024
00037727001 e n. 11084 2024 00037728001 limitatamente agli avvisi di addebito n.
410 2014 0005186920000, n. 410 2015 0007861356000, n. 410 2016
0006192288000, n. 410 2016 0014670555000 e alla cartella di pagamento n. 110
2015 0028441558000; compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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