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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1480/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5208/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. 5208/2025, notificato in data 17 settembre 2025, il signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01AG00285/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, rideterminava, per l'anno d'imposta 2019, un maggior reddito d'impresa e un maggior volume d'affari ai fini IRPEF,
Addizionali, IVA ed IRAP.
L'atto impositivo traeva origine da un accertamento analitico-induttivo, fondato su una discrasia tra i chilometri dichiarati dal contribuente nel modello ISA e quelli desunti dal "Portale dell'Automobilista". L'Ufficio, ritenendo tale elemento una presunzione grave, precisa e concordante, procedeva a ricostruire i ricavi applicando una tariffa media e una percentuale di percorrenza "a vuoto" del 30%, determinata in via forfettaria.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 per difetto di un contraddittorio preventivo effettivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato le controdeduzioni fornite, le quali dimostravano, dati alla mano, l'incoerenza della presunzione adottata. Nel merito, lamentava il difetto di motivazione della presunzione semplice utilizzata dall'Ufficio, in violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., poiché la percentuale di percorrenza
"a vuoto" del 30% era stata determinata in modo arbitrario, senza alcun supporto di massime d'esperienza o dati statistici. Il contribuente, al contrario, produceva un'analisi dettagliata delle fatture e dei contratti dell'anno 2019, da cui emergeva una percorrenza "a vuoto" ponderata del 64,98%. In via subordinata, chiedeva la rideterminazione della pretesa, epurandola da errori quali l'errata imputazione a ricavi della cessione di un bene strumentale e la mancata considerazione di maggiori ricavi dichiarati ai fini ISA.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con controdeduzioni depositate in data 17/09/2025, contestava le argomentazioni del ricorrente. L'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato, affermando che l'incoerenza dei dati dichiarati costituisse di per sé un elemento grave e preciso per fondare la pretesa.
Giustificava la percentuale di percorrenza "a vuoto" con la mancata produzione, da parte del contribuente, dei fogli di servizio obbligatori per legge, che avrebbero consentito una verifica puntuale dei percorsi.
All'udienza del 16 dicembre 2025, le parti davano atto dell'esistenza di trattative per una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano un rinvio. La Corte, con ordinanza n. 3417/2025, rinviava la causa all'udienza del 20 gennaio 2026 e successivamente all'odierna udienza.
In data 30 dicembre 2025, le parti depositavano telematicamente l'accordo di conciliazione giudiziale, perfezionato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Con tale accordo, l'Ufficio accoglieva parzialmente le istanze del contribuente, in particolare riconoscendo l'inesistenza di maggiori ricavi per prestazioni aggiuntive e decurtando i maggiori ricavi ai fini ISA. Le parti concordavano una percentuale di percorrenza
"a vuoto" del 45%, rideterminando di conseguenza le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti, e prevedendo la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo di conciliazione giudiziale ritualmente depositato dalle parti in data 30 dicembre
2025, con il quale le stesse hanno integralmente definito la controversia, la Corte ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'accordo prodotto definisce l'intero oggetto del giudizio, rideterminando la pretesa impositiva e stabilendo le modalità di versamento delle somme concordate.
Le parti hanno altresì convenuto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
La Corte, preso atto della volontà concorde delle parti, dispone in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale e compensa le spese Catania,
17 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5208/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01AG00285/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. 5208/2025, notificato in data 17 settembre 2025, il signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01AG00285/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, rideterminava, per l'anno d'imposta 2019, un maggior reddito d'impresa e un maggior volume d'affari ai fini IRPEF,
Addizionali, IVA ed IRAP.
L'atto impositivo traeva origine da un accertamento analitico-induttivo, fondato su una discrasia tra i chilometri dichiarati dal contribuente nel modello ISA e quelli desunti dal "Portale dell'Automobilista". L'Ufficio, ritenendo tale elemento una presunzione grave, precisa e concordante, procedeva a ricostruire i ricavi applicando una tariffa media e una percentuale di percorrenza "a vuoto" del 30%, determinata in via forfettaria.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 per difetto di un contraddittorio preventivo effettivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato le controdeduzioni fornite, le quali dimostravano, dati alla mano, l'incoerenza della presunzione adottata. Nel merito, lamentava il difetto di motivazione della presunzione semplice utilizzata dall'Ufficio, in violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., poiché la percentuale di percorrenza
"a vuoto" del 30% era stata determinata in modo arbitrario, senza alcun supporto di massime d'esperienza o dati statistici. Il contribuente, al contrario, produceva un'analisi dettagliata delle fatture e dei contratti dell'anno 2019, da cui emergeva una percorrenza "a vuoto" ponderata del 64,98%. In via subordinata, chiedeva la rideterminazione della pretesa, epurandola da errori quali l'errata imputazione a ricavi della cessione di un bene strumentale e la mancata considerazione di maggiori ricavi dichiarati ai fini ISA.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con controdeduzioni depositate in data 17/09/2025, contestava le argomentazioni del ricorrente. L'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato, affermando che l'incoerenza dei dati dichiarati costituisse di per sé un elemento grave e preciso per fondare la pretesa.
Giustificava la percentuale di percorrenza "a vuoto" con la mancata produzione, da parte del contribuente, dei fogli di servizio obbligatori per legge, che avrebbero consentito una verifica puntuale dei percorsi.
All'udienza del 16 dicembre 2025, le parti davano atto dell'esistenza di trattative per una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano un rinvio. La Corte, con ordinanza n. 3417/2025, rinviava la causa all'udienza del 20 gennaio 2026 e successivamente all'odierna udienza.
In data 30 dicembre 2025, le parti depositavano telematicamente l'accordo di conciliazione giudiziale, perfezionato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Con tale accordo, l'Ufficio accoglieva parzialmente le istanze del contribuente, in particolare riconoscendo l'inesistenza di maggiori ricavi per prestazioni aggiuntive e decurtando i maggiori ricavi ai fini ISA. Le parti concordavano una percentuale di percorrenza
"a vuoto" del 45%, rideterminando di conseguenza le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti, e prevedendo la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo di conciliazione giudiziale ritualmente depositato dalle parti in data 30 dicembre
2025, con il quale le stesse hanno integralmente definito la controversia, la Corte ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'accordo prodotto definisce l'intero oggetto del giudizio, rideterminando la pretesa impositiva e stabilendo le modalità di versamento delle somme concordate.
Le parti hanno altresì convenuto la compensazione integrale delle spese di giudizio.
La Corte, preso atto della volontà concorde delle parti, dispone in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale e compensa le spese Catania,
17 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello