Art. 2.
Le modalita' applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le modalita' applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.