Articolo 2 della Legge 19 dicembre 1984, n. 866
Articolo 1Articolo 3
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8 gennaio 1985
Art. 2.
Le modalita' applicative per l'attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1985