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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg19979 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19979 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio,
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
1 in Portici il 20/06/1998 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 07/01/2005, maggiorenne, ed economicamente Per_1
autosufficiente e il 07/10/2008, minore, riferendo che tra Persona_2
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 12.06.2020, era intervenuta separazione in forza di n. 2574/2020 del 25.06.2020 resa nel procedimento RG Pt_3
1642/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Il figlio minore , viene affidato ad entrambi i genitori con residenza Persona_2
privilegiata presso la madre.
3) Il sig. potrà fare visita al proprio figlio e, compatibilmente con le Controparte_1
necessità e le esigenze del minore, potrà portarli con sé tre giorni a settimana, dalle ore
16.00 alle ore 21.30, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna.
Inoltre, a settimane alterne, il potrà tenere con sé il figlio dalle ore 16.00 del Pt_1
venerdì sino alle ore 21,30 della domenica con pernottamento incluso.
4) Entro il 15 luglio di ogni anno, il sig. comunicherà alla sig. il Pt_1 Parte_2
periodo di massimo quindici giorni consecutivi che vorrà-potrà trascorrere con il figlio minore nel mese di agosto, comunicando in anticipo recapiti telefonici e località dove si recherà con essi. Naturalmente anche la sig.ra avrà questo obbligo di Parte_2
comunicazione verso il marito nell'ipotesi in cui voglia trascorrere con il proprio figlio un periodo di vacanza lontano dalla abituale residenza.
2 5) Per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni i giorni del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre ed 1° gennaio con un genitore ed il
26 dicembre, 5 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i genitori potranno avere con sé il minore il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis.
La sig.ra potrà stare con il figlio il giorno della festa della madre e quello Parte_2
del suo compleanno, il sig. potrà esercitare lo stesso diritto nel giorno della Pt_1
festa del papa e del suo compleanno.
6) revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, nonché convivente con il padre;
7) 1l sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore nella Parte_1
misura di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi a mezzo vaglia postale e/o bonifico bancario e/o ricarica Postepay, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT. Il sig. si fara carico anche del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, Parte_1
mediche & sportive) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore, previa esibizione di fatture e/o scontrini fiscali.
8) La casa coniugale, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte, resterà assegnata alla madre che la abiterà con i propri figli e si accollerà le spese di gestione e di condominio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Portici il 20/06/1998 (atto n.40, parte I, serie, reg.
Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19979 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio,
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
1 in Portici il 20/06/1998 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 07/01/2005, maggiorenne, ed economicamente Per_1
autosufficiente e il 07/10/2008, minore, riferendo che tra Persona_2
le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 12.06.2020, era intervenuta separazione in forza di n. 2574/2020 del 25.06.2020 resa nel procedimento RG Pt_3
1642/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Il figlio minore , viene affidato ad entrambi i genitori con residenza Persona_2
privilegiata presso la madre.
3) Il sig. potrà fare visita al proprio figlio e, compatibilmente con le Controparte_1
necessità e le esigenze del minore, potrà portarli con sé tre giorni a settimana, dalle ore
16.00 alle ore 21.30, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna.
Inoltre, a settimane alterne, il potrà tenere con sé il figlio dalle ore 16.00 del Pt_1
venerdì sino alle ore 21,30 della domenica con pernottamento incluso.
4) Entro il 15 luglio di ogni anno, il sig. comunicherà alla sig. il Pt_1 Parte_2
periodo di massimo quindici giorni consecutivi che vorrà-potrà trascorrere con il figlio minore nel mese di agosto, comunicando in anticipo recapiti telefonici e località dove si recherà con essi. Naturalmente anche la sig.ra avrà questo obbligo di Parte_2
comunicazione verso il marito nell'ipotesi in cui voglia trascorrere con il proprio figlio un periodo di vacanza lontano dalla abituale residenza.
2 5) Per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni i giorni del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre ed 1° gennaio con un genitore ed il
26 dicembre, 5 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i genitori potranno avere con sé il minore il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis.
La sig.ra potrà stare con il figlio il giorno della festa della madre e quello Parte_2
del suo compleanno, il sig. potrà esercitare lo stesso diritto nel giorno della Pt_1
festa del papa e del suo compleanno.
6) revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, nonché convivente con il padre;
7) 1l sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore nella Parte_1
misura di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi a mezzo vaglia postale e/o bonifico bancario e/o ricarica Postepay, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT. Il sig. si fara carico anche del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, Parte_1
mediche & sportive) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore, previa esibizione di fatture e/o scontrini fiscali.
8) La casa coniugale, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte, resterà assegnata alla madre che la abiterà con i propri figli e si accollerà le spese di gestione e di condominio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Portici il 20/06/1998 (atto n.40, parte I, serie, reg.
Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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