Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3822 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice. -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3822 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nata in data [...] in [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PASSANTE GAETANO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2023 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 28/10/2004 (atto n. 35, P. I, sez. F, anno 2004), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 21/01/2021, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 18119/2020. Pt_2
1
economicamente indipendente e il 13/07/2013, ancora minorenne. Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Lo scioglimento del matrimonio;
- l'affidamento condiviso dei figli, con domiciliazione privilegiata materna;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli (all'epoca entrambi minori) pari a
600€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1
chiedendo:
- l'affidamento condiviso della prole, con collocamento della minore presso di lei;
Per_2
- autorizzazione al trasferimento della propria residenza e della minore in Polonia con disciplina del diritto di visita paterno;
- l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli al Vicoletto San Gennaro dei Poveri n. 5 al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- la previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre a favore della minore Per_2
pari a 500€ mensili;
- la previsione di un contributo al mantenimento a carico di entrambi (quali genitori non collocatari) pari a 125 € ciascuno (250€ complessivi) a favore del figlio , maggiorenne ER
non economicamente indipendente;
- la previsione che le spese straordinarie per il mantenimento della prole siano ripartite tra entrambi al 50%;
- la previsione del 50% dell'assegno unico da ripartirsi tra loro;
- vittoria di spese.
Compariva solo il ricorrente, all'udienza del 21/06/2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente e della mancata richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti, confermava le condizioni della separazione personale tra le parti e nominava il Giudice istruttore.
La causa proseguiva innanzi al g.i., che in vista della domanda di autorizzazione al trasferimento della minore in Polonia con la madre, disponeva l'audizione della minore e riteneva in via preliminare di verificare la possibilità di una intesa tra le parti.
All'udienza del 25/02/2025. Si procedeva all'ascolto della minore che dichiarava frequento la classe prima media, vado bene a scuola, da grande vorrei fare la pittrice infatti la mia materia preferita è il disegno. Io vivo con manna e vive un po' con noi un po' dorme dagli ER
2 amici un po' da Papà. È bello avere un fratello più grande. Io AP regolarmente e qualche volta vado anche a dormire da lui con . Io so che mamma si vuole trasferire in Polonia, alla città di ER
BI , conosco quel posto perché la vive nonna. Preciso che io tutte le estati per tre mesi sto in
Polonia, la mi trovo bene anche perché ho già delle amiche. Io preferisco andare con mamma in
Polonia e non rimanere qua. Certo AP vorrei continuare a incontrarlo e magari lui potrebbe venirmi a trovare. Non ho dubbi sul fatto che voglio andare con mamma in Polonia mi mancheranno le mie amiche, ma comunque io preferisco andare con mamma in Polonia.
All'esito le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni accessorie del divorzio.
A quel punto, il giudice riteneva la causa matura per la decisione ed invitava i difensori a precisare le conclusioni;
questi ultimi chiedevano recepirsi in sentenza le condizioni così come concordate dalle parti e rinunciavano ai termini ex articolo 190 cpc.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio, senza termini previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 25/02/2025, qui di seguito riportate:
affido esclusivo della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre e Per_2
autorizzazione al trasferimento della madre e della minore in Polonia.
Le Parti dichiarano di concordare di ritenere meglio rispondente all'interesse della minore
l'affidamento esclusivo per ogni esigenza scolastica, sanitaria urgente della minore che potrebbe essere altrimenti pregiudicata dal fatto che il padre rimarrà a vivere in Italia.
Le parti concordano che il corrisponderà a titolo di mantenimento di Parte_1 Per_2
l'importo di 300 € mensili e acconsentirà alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della resistente.
Le parti concordano che le spese straordinarie rimarranno ripartite tre genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Napoli.
Le parti dichiarano che , maggiorenne, è attualmente economicamente indipendente ER
ovvero nulla statuiscono in ordine alla contribuzione al suo mantenimento.
3 Le parti concordano che il padre potrà recarsi liberamente in Polonia ad incontrare la figlia
previo preavviso e concordano che lo stesso si recherà a trovarla non meno di tre volte Per_2
all'anno soggiornando a sue spese in Polonia con pernotto di con il padre. Per_2
La resistente dichiara che lei si recherà una volta all'anno con a Napoli anche per Per_2
incontrare compatibilmente con quelli che saranno i propri impegni di lavoro ed il ricorrente ER
acconsente a che la stessa, con la minore, soggiorni in occasione della sua permanenza in Italia, nella casa familiare dove attualmente dimora solo . ER
Le parti dichiarano di prevedere un calendario necessariamente generico in quanto non possono prevedere con certezza alcunché in merito alle festività e soprattutto in quanto ancora non vi è certezza in relazione a quelli che saranno gli impegni lavorativi della resistente le parti dichiarano che sarà loro cura garantire rapporti quotidiani a mezzo telefonate e video chiamate tra il padre e e che non ci sono criticità nella relazione tra la minore e il padre Per_2
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, garantendole il diritto di mantenere un rapporto affettivo costante con il padre che rimarrà in Italia e un centro decisionale in capo alla madre senza certo che si incida sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno raggiunto un accordo, le spese vanno compensate.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte resistente, sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in CP_1
questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi
è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 13/02/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, lo scioglimento del matrimonio celebrato da e (atto n. 35, P. I, sez. F, anno Parte_1 Controparte_1
2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/02/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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