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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.676/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.119/22 del Tribunale di Avellino sezione lavoro pubblicata il 18.2.22
TRA
Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Cristina Uccello e Sara Cimino
APPELLANTE
E non costituito Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Avellino Controparte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell' dal Pt_1
21/09/2009 al 15/09/2010 in forza di contratto a tempo indeterminato in regime di somministrazione stipulato con la prorogato fino al 15/09/2010 con la qualifica Controparte_2 di coadiutore amministrativo livello B del contratto collettivo nazionale sanità pubblica lavorando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15:45 ma di aver svolto soltanto dall'1.10.2009 al 16.11.2009 le mansioni di coadiutore amministrativo e di essere stato poi adibito dal 17/11/2009 al 15/09/2010 allo svolgimento di mansioni di assistente tecnico degli impianti termici effettuando verifiche di caldaie presso le abitazioni della provincia di Avellino;
eccependo la genericità e mancata indicazione all'interno del primo contratto di assunzione del motivo giustificante il ricorso alla somministrazione e considerato che tale motivazione mancava del tutto nelle successive proroghe chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la nullità e/o illegittimità del primo contratto stipulato e delle successive proroghe e per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno in suo favore da liquidarsi Pt_1 secondo i criteri di cui all'articolo 32 legge n.183/2010 o in via equitativa nonché al pagamento della somma di euro 1.428,51 a titolo di t.f.r. oltre a interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando la Pt_1 fondatezza del ricorso avversario e chiedendone nel rigetto;
nello specifico parte resistente deduceva che la presunta stringatezza della motivazione del contratto era meramente apparente giacché
l'esigenza di assunzioni temporanee era nota e chiaramente evincibile da atti pubblici quali ad esempio la deliberazione n.
85/2008 avente ad oggetto il bando di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato in favore dell' , lo stesso bando di gara il capitolato di Pt_1 appalto donde l'assoluta regolarità della somministrazione;
l' sottolineava che al più l'asserita mancanza o Pt_1 insufficiente motivazione costituiva eccezione che il lavoratore poteva sollevare soltanto nei confronti del somministratore;
smentiva che il ricorrente avesse svolto mansioni diverse da pag. 2/7 quelle per le quali era stato assunto e rilevava che vi era la mancata prova dell'asserito danno sofferto.
La era dichiarata contumace. Controparte_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso condannando la al pagamento in Pt_1 favore del della somma di euro 2.981,00 a titolo di CP_1 risarcimento del danno ex art.32 legge n.183/10 (nella misura di
2,5 mensilità) e della somma di euro 1.428,51 quale t.f.r., condannando in solido le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Nello specifico il GL rilevava che dalla prova orale espletata era emerso che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente non risultavano confacenti alla causale enunciata nel contratto posto che il ricorrente aveva svolto solo per un breve periodo le mansioni di coadiutore amministrativo per le quali era stato assunto essendo poi successivamente adibito (e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro) a mansioni di assistente tecnico degli impianti termici;
sul punto richiamava in sentenza le testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2
i quali avevano affermato che il si Testimone_3 CP_1 recava con il verificatore presso le abitazioni private, aziende, uffici pubblici nella provincia di Avellino per controllare le caldaie, i documenti, la messa in sicurezza degli impianti;
il teste aveva riferito che il ricorrente aveva svolto Tes_1
l'attività predetta anche alcune volte insieme a lui, altre volte insieme al verificatore il quale aveva Testimone_3 dichiarato che il ricorrente gli era stato affiancato e che dalle
8 alle 15 si recavano presso le abitazioni per verificare lo stato di inquinamento degli impianti tecnici.
Propone appello la rilevando che il Giudice di primo grado Pt_1 ha bypassato integralmente le difese dell' ; nello specifico Pt_1
pag. 3/7 il Giudice di prime cure non avrebbe potuto dichiarare la nullità del contratto somministrazione per una presunta genericità della causale e ciò in quanto la normativa applicabile al caso di specie non prevedeva la sanzione della nullità (art. 21, comma 4, D.L.vo n. 276 del 2003, vigente al tempo della stipulazione del primo contratto di lavoro del ricorrente, ad ottobre 2009); in secondo luogo, l'eventuale nullità non poteva riguardare essa ma - Pt_1 eventualmente - solo il rapporto e il contratto instaurato tra il lavoratore e l'Agenzia di somministrazione. Precisa altresì
l' di aver depositato in primo grado una lunga serie di Pt_1 documenti giustificanti l'accesso alla somministrazione non valutati dal Giudice di prime cure e dai quali emergevano le ragioni per l'avviamento al lavoro di n. 36 lavoratori con qualifiche tecniche e amministrative per il controllo degli impianti termici e di tutte le altre prestazioni collegate e conseguenti da inquadrarsi, rigorosamente, nel livello B del CCNL
Sanità personale non medico, tra cui era rientrato il ricorrente che aveva svolto mansioni di operatore tecnico e non di
"assistente tecnico", queste ultime non emerse neppure dalla prova testimoniale svolta in primo grado.
L' conclude per la integrale riforma della sentenza di primo Pt_1 grado con il favore delle spese del grado.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, con decreto presidenziale del 5.3.25 era disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3.4.25; all'esito della udienza del
3.4.25 il Collegio rinviava alla udienza del 24.4.25 onerando parte appellante del deposito della prova della notificazione dell'appello, udienza differita a quella del 22.5.25 per congedo del consigliere relatore.
pag. 4/7 Alla udienza del 22.5.25 in assenza di note di udienza, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè
Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con
pag. 5/7 conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda
a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue
l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)”
(in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 3.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto presidenziale del 5.3.25, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato al 24.4.25 e poi, d'ufficio, alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 3.4.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni
Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in pag. 6/7 ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.676/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.119/22 del Tribunale di Avellino sezione lavoro pubblicata il 18.2.22
TRA
Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Cristina Uccello e Sara Cimino
APPELLANTE
E non costituito Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Avellino Controparte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell' dal Pt_1
21/09/2009 al 15/09/2010 in forza di contratto a tempo indeterminato in regime di somministrazione stipulato con la prorogato fino al 15/09/2010 con la qualifica Controparte_2 di coadiutore amministrativo livello B del contratto collettivo nazionale sanità pubblica lavorando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15:45 ma di aver svolto soltanto dall'1.10.2009 al 16.11.2009 le mansioni di coadiutore amministrativo e di essere stato poi adibito dal 17/11/2009 al 15/09/2010 allo svolgimento di mansioni di assistente tecnico degli impianti termici effettuando verifiche di caldaie presso le abitazioni della provincia di Avellino;
eccependo la genericità e mancata indicazione all'interno del primo contratto di assunzione del motivo giustificante il ricorso alla somministrazione e considerato che tale motivazione mancava del tutto nelle successive proroghe chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la nullità e/o illegittimità del primo contratto stipulato e delle successive proroghe e per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno in suo favore da liquidarsi Pt_1 secondo i criteri di cui all'articolo 32 legge n.183/2010 o in via equitativa nonché al pagamento della somma di euro 1.428,51 a titolo di t.f.r. oltre a interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando la Pt_1 fondatezza del ricorso avversario e chiedendone nel rigetto;
nello specifico parte resistente deduceva che la presunta stringatezza della motivazione del contratto era meramente apparente giacché
l'esigenza di assunzioni temporanee era nota e chiaramente evincibile da atti pubblici quali ad esempio la deliberazione n.
85/2008 avente ad oggetto il bando di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato in favore dell' , lo stesso bando di gara il capitolato di Pt_1 appalto donde l'assoluta regolarità della somministrazione;
l' sottolineava che al più l'asserita mancanza o Pt_1 insufficiente motivazione costituiva eccezione che il lavoratore poteva sollevare soltanto nei confronti del somministratore;
smentiva che il ricorrente avesse svolto mansioni diverse da pag. 2/7 quelle per le quali era stato assunto e rilevava che vi era la mancata prova dell'asserito danno sofferto.
La era dichiarata contumace. Controparte_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso condannando la al pagamento in Pt_1 favore del della somma di euro 2.981,00 a titolo di CP_1 risarcimento del danno ex art.32 legge n.183/10 (nella misura di
2,5 mensilità) e della somma di euro 1.428,51 quale t.f.r., condannando in solido le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Nello specifico il GL rilevava che dalla prova orale espletata era emerso che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente non risultavano confacenti alla causale enunciata nel contratto posto che il ricorrente aveva svolto solo per un breve periodo le mansioni di coadiutore amministrativo per le quali era stato assunto essendo poi successivamente adibito (e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro) a mansioni di assistente tecnico degli impianti termici;
sul punto richiamava in sentenza le testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2
i quali avevano affermato che il si Testimone_3 CP_1 recava con il verificatore presso le abitazioni private, aziende, uffici pubblici nella provincia di Avellino per controllare le caldaie, i documenti, la messa in sicurezza degli impianti;
il teste aveva riferito che il ricorrente aveva svolto Tes_1
l'attività predetta anche alcune volte insieme a lui, altre volte insieme al verificatore il quale aveva Testimone_3 dichiarato che il ricorrente gli era stato affiancato e che dalle
8 alle 15 si recavano presso le abitazioni per verificare lo stato di inquinamento degli impianti tecnici.
Propone appello la rilevando che il Giudice di primo grado Pt_1 ha bypassato integralmente le difese dell' ; nello specifico Pt_1
pag. 3/7 il Giudice di prime cure non avrebbe potuto dichiarare la nullità del contratto somministrazione per una presunta genericità della causale e ciò in quanto la normativa applicabile al caso di specie non prevedeva la sanzione della nullità (art. 21, comma 4, D.L.vo n. 276 del 2003, vigente al tempo della stipulazione del primo contratto di lavoro del ricorrente, ad ottobre 2009); in secondo luogo, l'eventuale nullità non poteva riguardare essa ma - Pt_1 eventualmente - solo il rapporto e il contratto instaurato tra il lavoratore e l'Agenzia di somministrazione. Precisa altresì
l' di aver depositato in primo grado una lunga serie di Pt_1 documenti giustificanti l'accesso alla somministrazione non valutati dal Giudice di prime cure e dai quali emergevano le ragioni per l'avviamento al lavoro di n. 36 lavoratori con qualifiche tecniche e amministrative per il controllo degli impianti termici e di tutte le altre prestazioni collegate e conseguenti da inquadrarsi, rigorosamente, nel livello B del CCNL
Sanità personale non medico, tra cui era rientrato il ricorrente che aveva svolto mansioni di operatore tecnico e non di
"assistente tecnico", queste ultime non emerse neppure dalla prova testimoniale svolta in primo grado.
L' conclude per la integrale riforma della sentenza di primo Pt_1 grado con il favore delle spese del grado.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, con decreto presidenziale del 5.3.25 era disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3.4.25; all'esito della udienza del
3.4.25 il Collegio rinviava alla udienza del 24.4.25 onerando parte appellante del deposito della prova della notificazione dell'appello, udienza differita a quella del 22.5.25 per congedo del consigliere relatore.
pag. 4/7 Alla udienza del 22.5.25 in assenza di note di udienza, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè
Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con
pag. 5/7 conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente
(Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda
a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue
l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)”
(in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 3.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto presidenziale del 5.3.25, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato al 24.4.25 e poi, d'ufficio, alla data odierna ma, nei termini fissati, l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 3.4.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni
Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in pag. 6/7 ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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