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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° r.g. 22735/2021
avente per oggetto: scioglimento della comunione
promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Torino, C.so Re Umberto n. 32, presso lo studio dell'avv. Daniele Edoardo Ginella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Pinerolo, Via G. Parte_1 C.F._2
Oberdan, 9, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Ricca che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuto
e contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente a Carrù (CN) in via Stazione P.IVA_1
n. 10
pagina 1 di 5 Convenuto contumace – creditore ipotecario
e contro
, (C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
Convenuto contumace – creditore ipotecario
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 7.2.2025
Per parte attrice:
chiede la condanna del convenuto al rimborso del 50% delle spese di ctu sostenute dall'attore pari per l'intero ad euro 2647,49, del 50% del costo della trascrizione della domanda giudiziale (prodotta all'udienza dell'8.11.2024) e pari per l'intero ad euro 588,00, al 50% del costo delle trascrizioni della sentenza di accertamento dell'eredità prodotta all'udienza dell'8.11.24 pari per l'intero ad euro 638.10 nonché al rimborso del 50% del costo della e della sanzione della sanatoria per l'abuso Per_1
dell'immobile pari per l'intero ad euro 1052,85 come specificata dal ctu, chiede la condanna alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad Parte_1 Controparte_1
e ad , adiva il tribunale di
[...] Controparte_2 Parte_1
Torino al fine di ottenere lo scioglimento della comunione sorta tra lui e a seguito del Parte_1
decesso della madre (doc. 2 e 3) avente ad oggetto l'immobile sito a Torino in via Persona_2
Francesco Rismondo n. 60/4 censito all'N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1488, particella 9,
sub 8, zona censuaria 3, categoria A/3, (doc. 1).
L'attore, dando atto del disinteresse del convenuto all'amministrazione e gestione del bene, ne domandava la condanna al rimborso del 50% delle spese sostenute per la conservazione, nonché del costo della dichiarazione di successione.
All'udienza del 06.04.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di Parte_1 [...]
e . Controparte_1 Controparte_2
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa dell'immobile.
pagina 2 di 5 All'udienza del 21.10.2022, in seguito al deposito della perizia, venivano segnalate la mancanza di continuità delle trascrizioni (difettando l'accettazione dell'eredità) e la sussistenza di irregolarità
edilizie potenzialmente ostative al trasferimento.
Seguivano alcuni rinvii al fine di consentire alla parte attrice di sanare le riscontrate irregolarità e di ottenere l'accertamento della qualità di erede in capo al convenuto e la successiva trascrizione.
Con successiva comparsa del 2.10.2024 si costituiva in giudizio non opponendosi alla Parte_1
richiesta divisione e rimettendosi alla decisione del Giudice: deve pertanto esserne revocata la contumacia.
Con ordinanza dell'11.11.2024, dato atto dell'intervenuta sanatoria delle irregolarità (verificata dal c.t.u.) e della continuità delle trascrizioni, in accoglimento dell'istanza formulata dall'attore l'immobile veniva attribuito in piena proprietà in suo favore con addebito del conguaglio al netto delle spese condominiali sostenute per la conservazione della cosa comune.
L'ordinanza veniva dichiarata esecutiva all'udienza del 7.2.2025 e la causa era rimessa a decisione.
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione in natura, dichiarato esecutivo ex art. 789
c.p.c. con ordinanza del 11.11.2024, la causa viene ora a decisione in punto spese di lite e spese sostenute nel comune interesse per addivenire alla divisione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) che le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa', in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza;
'a carico della massa'
significa in concreto che ciascun condividente è tenuto a farsi carico in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione delle spese necessarie per addivenire alla fisiologica conclusione del giudizio divisionale.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
pagina 3 di 5 Occorre nella specie rilevare che il disinteresse del convenuto, che si è tardivamente costituito senza partecipare utilmente al giudizio e collaborare alle operazioni divisionali, ha reso necessario per l'attore promuovere separato giudizio sommario per l'accertamento della di lui qualità di erede al fine di sanare la continuità delle trascrizioni e coltivare tutte le iniziative necessarie alla divisione (sanatoria delle irregolarità, saldo del ctu ecc.).
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare tutte le spese sostenute dall'attore –
comprensive di quelle legali e di mediazione – in misura pari alla propria quota di partecipazione alla comunione (Cass. 3239/2018), trattandosi di spese che si sono rese necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione nell'interesse di entrambi.
Sono documentati i seguenti esborsi dell'attore da porre per ½ a carico del convenuto:
- spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione interamente sostenute dall'attore come da parcelle e ricevute depositate il 17.12.2024: euro 1.323,74 (2.647,49/2);
- spese per la sanatoria delle irregolarità ostative al trasferimento interamente sostenute dall'attore come da documenti depositati il 1.3.2023: euro 526,43 (1052,85/2);
- spese della trascrizione della domanda anch'essa necessaria per la prosecuzione della divisione interamente sostenute dall'attore come da documento J in atti: euro 147,00 (294,00/2);
- spese per la trascrizione della sentenza di accertamento della qualità di erede necessarie ai fini della continuità delle trascrizioni interamente sostenute dall'attore come da doc. I in atti: euro 319,05
(638,10/2) come da domanda precisata all'udienza e non modificabile in sede di difese conclusive.
Il totale per la quota di ½ che il convenuto è tenuto a rimborsare all'attore è pari ad euro 2.316,22.
Inoltre, il convenuto è tenuto a rimborsare all'attore ½ delle spese di lite liquidate per intero agli importi minimi in euro 7.051,50, come da nota spese, oltre euro 821,52 a titolo di esposti e in euro
1.008,00 per competenze di mediazione oltre euro 48,80 per esposti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita,
condanna a rimborsare a la somma di euro 2.316,22 Parte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 4 di 5 condanna a rimborsare a ½ delle spese di lite Parte_1 Parte_1
liquidate, per tale quota, in euro 3.525,75 per competenze ed euro 410,76 per esposti e ½ delle spese di mediazione liquidate per tale quota in euro 504,00 per competenze ed euro 24,40 per esposti, oltre spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Torino il 28 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Anna Castellino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° r.g. 22735/2021
avente per oggetto: scioglimento della comunione
promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Torino, C.so Re Umberto n. 32, presso lo studio dell'avv. Daniele Edoardo Ginella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Pinerolo, Via G. Parte_1 C.F._2
Oberdan, 9, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Ricca che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuto
e contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente a Carrù (CN) in via Stazione P.IVA_1
n. 10
pagina 1 di 5 Convenuto contumace – creditore ipotecario
e contro
, (C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
Convenuto contumace – creditore ipotecario
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 7.2.2025
Per parte attrice:
chiede la condanna del convenuto al rimborso del 50% delle spese di ctu sostenute dall'attore pari per l'intero ad euro 2647,49, del 50% del costo della trascrizione della domanda giudiziale (prodotta all'udienza dell'8.11.2024) e pari per l'intero ad euro 588,00, al 50% del costo delle trascrizioni della sentenza di accertamento dell'eredità prodotta all'udienza dell'8.11.24 pari per l'intero ad euro 638.10 nonché al rimborso del 50% del costo della e della sanzione della sanatoria per l'abuso Per_1
dell'immobile pari per l'intero ad euro 1052,85 come specificata dal ctu, chiede la condanna alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad Parte_1 Controparte_1
e ad , adiva il tribunale di
[...] Controparte_2 Parte_1
Torino al fine di ottenere lo scioglimento della comunione sorta tra lui e a seguito del Parte_1
decesso della madre (doc. 2 e 3) avente ad oggetto l'immobile sito a Torino in via Persona_2
Francesco Rismondo n. 60/4 censito all'N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1488, particella 9,
sub 8, zona censuaria 3, categoria A/3, (doc. 1).
L'attore, dando atto del disinteresse del convenuto all'amministrazione e gestione del bene, ne domandava la condanna al rimborso del 50% delle spese sostenute per la conservazione, nonché del costo della dichiarazione di successione.
All'udienza del 06.04.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di Parte_1 [...]
e . Controparte_1 Controparte_2
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa dell'immobile.
pagina 2 di 5 All'udienza del 21.10.2022, in seguito al deposito della perizia, venivano segnalate la mancanza di continuità delle trascrizioni (difettando l'accettazione dell'eredità) e la sussistenza di irregolarità
edilizie potenzialmente ostative al trasferimento.
Seguivano alcuni rinvii al fine di consentire alla parte attrice di sanare le riscontrate irregolarità e di ottenere l'accertamento della qualità di erede in capo al convenuto e la successiva trascrizione.
Con successiva comparsa del 2.10.2024 si costituiva in giudizio non opponendosi alla Parte_1
richiesta divisione e rimettendosi alla decisione del Giudice: deve pertanto esserne revocata la contumacia.
Con ordinanza dell'11.11.2024, dato atto dell'intervenuta sanatoria delle irregolarità (verificata dal c.t.u.) e della continuità delle trascrizioni, in accoglimento dell'istanza formulata dall'attore l'immobile veniva attribuito in piena proprietà in suo favore con addebito del conguaglio al netto delle spese condominiali sostenute per la conservazione della cosa comune.
L'ordinanza veniva dichiarata esecutiva all'udienza del 7.2.2025 e la causa era rimessa a decisione.
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione in natura, dichiarato esecutivo ex art. 789
c.p.c. con ordinanza del 11.11.2024, la causa viene ora a decisione in punto spese di lite e spese sostenute nel comune interesse per addivenire alla divisione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) che le spese di lite nei giudizi di divisione di regola vanno poste 'a carico della massa', in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza;
'a carico della massa'
significa in concreto che ciascun condividente è tenuto a farsi carico in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione delle spese necessarie per addivenire alla fisiologica conclusione del giudizio divisionale.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
pagina 3 di 5 Occorre nella specie rilevare che il disinteresse del convenuto, che si è tardivamente costituito senza partecipare utilmente al giudizio e collaborare alle operazioni divisionali, ha reso necessario per l'attore promuovere separato giudizio sommario per l'accertamento della di lui qualità di erede al fine di sanare la continuità delle trascrizioni e coltivare tutte le iniziative necessarie alla divisione (sanatoria delle irregolarità, saldo del ctu ecc.).
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare tutte le spese sostenute dall'attore –
comprensive di quelle legali e di mediazione – in misura pari alla propria quota di partecipazione alla comunione (Cass. 3239/2018), trattandosi di spese che si sono rese necessarie per addivenire allo scioglimento della comunione nell'interesse di entrambi.
Sono documentati i seguenti esborsi dell'attore da porre per ½ a carico del convenuto:
- spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione interamente sostenute dall'attore come da parcelle e ricevute depositate il 17.12.2024: euro 1.323,74 (2.647,49/2);
- spese per la sanatoria delle irregolarità ostative al trasferimento interamente sostenute dall'attore come da documenti depositati il 1.3.2023: euro 526,43 (1052,85/2);
- spese della trascrizione della domanda anch'essa necessaria per la prosecuzione della divisione interamente sostenute dall'attore come da documento J in atti: euro 147,00 (294,00/2);
- spese per la trascrizione della sentenza di accertamento della qualità di erede necessarie ai fini della continuità delle trascrizioni interamente sostenute dall'attore come da doc. I in atti: euro 319,05
(638,10/2) come da domanda precisata all'udienza e non modificabile in sede di difese conclusive.
Il totale per la quota di ½ che il convenuto è tenuto a rimborsare all'attore è pari ad euro 2.316,22.
Inoltre, il convenuto è tenuto a rimborsare all'attore ½ delle spese di lite liquidate per intero agli importi minimi in euro 7.051,50, come da nota spese, oltre euro 821,52 a titolo di esposti e in euro
1.008,00 per competenze di mediazione oltre euro 48,80 per esposti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita,
condanna a rimborsare a la somma di euro 2.316,22 Parte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 4 di 5 condanna a rimborsare a ½ delle spese di lite Parte_1 Parte_1
liquidate, per tale quota, in euro 3.525,75 per competenze ed euro 410,76 per esposti e ½ delle spese di mediazione liquidate per tale quota in euro 504,00 per competenze ed euro 24,40 per esposti, oltre spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Torino il 28 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Anna Castellino
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