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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° R.G. 1980/2022 promossa da:
con sede legale in Borgo Parte_1
d'Aunania (TN), frazione Fondo, via Battocletti n° 24, in persona del legale rappresentante
, residente in [...]
Battocletti n° 24
, residente in [...]
Battocletti n° 24 rappresentati e difesi dall'avv. Vito Apuzzo
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, quale titolare della ditta individuale Autoanaune, corrente in Parte_2
Cles (TN), viale Degasperi n. 149
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fedrizzi
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presenta opposizione:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
pagina 1 di 10
1. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 394/2022 del 15.06.2022 (sub R.G. 1147/2022)
Tribunale di Trento, in quanto emesso in assenza delle condizioni prescritte dalla legge;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
2. revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2022 del 15.06.2022 (procedimento sub R.G.
1147/2022) del Tribunale di Trento notificato a mezzo PEC alla società
[...] in data 16.06.2022 e in data 28.06.2022 ai soci, in quanto Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto, ovvero in ogni caso respingere, per i motivi in narrativa ovvero per ogni altro motivo di diritto, ogni domanda avversaria, e in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dagli opponenti all'opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE
3. nell'ipotesi in cui venisse ravvisato un contratto anche alla base della fattura monitoriamente
azionata, oltre che alla base della fattura n. 93/001 dd. 30.06.2021, previo accertamento del grave inadempimento del sig. , titolare della Ditta individuale Parte_2
Autoanaune di Clauser Elio, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto/contratti intercorso/i tra
le parti, nonché previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarlo a restituire alla opponente l'importo di € 832,04= di cui alla fattura n. 93/001 del 30.06.2021 dell'opposto, nonché, in ogni caso, a risarcire il danno nella misura di € 9.882,53= quale somma delle fatture
emesse da Officine Brennero S.p.A., il tutto oltre interessi e rivalutazione, dichiarando che nulla
è dovuto dall'opponente all'opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
4. nell'ipotesi in cui venisse ravvisato un contratto alla base della fattura monitoriamente azionata, oltre che alla base della fattura n. 93/001 del 30.06.2021, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l non ravvisasse un inadempimento grave da parte dell'opposto CP_3 rispetto
al/ai contratto/i, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, disporre la proporzionale riduzione del prezzo, anche relativo alla fattura n. 93/001 del 30.06.2021 dell'opposto, condannandolo in ogni caso, a risarcire il danno in favore dell'opponente nella misura di
€ 9.882,53= quale somma delle fatture emesse da Officine Brennero S.p.a., il tutto oltre interessi e rivalutazione, operando le conseguenti compensazioni, con attribuzione dell'eccedenza all'avente diritto;
IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 10
5. nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ravvisasse un inadempimento da parte dell'opposto e dunque nell'ipotesi in cui non venisse ritenuta fondata la domanda riconvenzionale svolta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, e previo accertamento della natura ed entità degli interventi realmente eseguiti dal sig. _2
, titolare della Ditta
[...]
individuale Autoanaune di Clauser Elio, rispetto alla fattura monitoriamente azionata, condannare gli opponenti al pagamento della minor somma che risulterà in corso di causa, e comunque ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
6. dichiarare non dovuti gli interessi di mora anteriori alla data della domanda;
7. condannare parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del presente giudizio, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge
e, in via subordinata, con compensazione integrale delle spese, dichiarando comunque non dovuti i compensi per la fase monitoria;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
8. ammettere le prove formulate in II e in III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non accolte con ordinanza del 12.04.2023 e quindi a parziale modifica di quest'ultima”
Parte opposta così conclude:
“contrariis reiectis:
• respingersi l'opposizione, in quanto inammissibile o infondata o con qualunque altra miglior formula confermando il decreto opposto;
• per ogni ipotesi di revoca del decreto opposto, accertata l'opera svolta da Parte_2 in favore di per le riparazioni indicate nel doc. 9 agli Parte_1 atti (fattura n. 120 dd. 01.09.2021) del veicolo tg. CJ217MG ed il conseguente diritto al relativo compenso, condannare l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'opposta delle somme portate dal D.I. opposto o di quelle diverse che risulteranno di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
• spese, compensi di causa oltre accessori di legge rifusi.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nelle proprie memorie ex art. 183 IV comma c.p.c. dd. 15.03.2023 e dd 04.04.2023 e non ammesse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
con sede legale in Borgo d'Aunania (TN), frazione Fondo, via Battocletti n° 24,
[...] in persona del legale rappresentante, nonché i soci e CP_1 CP_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 394 dd. 15.6.2022, con cui era stato loro ingiunto di pagare, in solido, a , titolare della ditta individuale Parte_2
Autonaune di Clauser Elio, corrente in Cles (TN), via Degasperi n° 149, la somma di €
5.900,50 (oltre interessi e oneri di procedura), a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti su un veicolo CO AI (con tg. EC813AD secondo quanto riportato nel ricorso monitorio) e oggetto della fattura n° 120/001 dd. 1.9.2021.
A sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ i lavori descritti nella detta fattura erano stati in realtà eseguiti sul veicolo CO
AI tg. CJ217MG;
➢ in precedenza, ossia tra il 28 e il 30 giugno 2021, la ditta aveva eseguito _2 anche altri lavori sull'impianto frenante e sul freno a mano del veicolo tg.
CJ217MG;
➢ tali lavori erano stati oggetto della fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021, regolarmente saldata e recante l'erroneo riferimento al diverso veicolo tg. EC813AD;
➢ nel luglio 2021 il veicolo tg. CJ217MG, mentre si trovava parcheggiato con il freno a mano correttamente azionato, era andato a sbattere contro l'edificio della di Borgo d'Aunania, riportando gravi danni, al pari Parte_3 del muro dell'edificio;
➢ “a seguito della denuncia del vizio tempestivamente effettuata dal sig. , il Pt_1
“riconoscendo la propria colpa rispetto al sinistro occorso e pertanto il _2 nesso di causalità con il precedente intervento eseguito sull'impianto frenante e oggetto della fattura n. 93/001 dd. 30.06.2021”, si era impegnato a effettuare le necessarie riparazioni;
➢ poco dopo il ritiro del veicolo tg. CJ217MG, risalente al 17.8.2021, CP_1 aveva riscontrato “un importante problema ai freni”, poi risolto con un intervento eseguito dalla ditta Officine Brennero spa dietro corrispettivo di € 1.564,16, a cui si erano poi aggiunti gli ulteriori esborsi di € 109,80 per il noleggio di un mezzo sostitutivo e di € 8.208,57 per porre rimedio a “un malfunzionamento del motore”;
➢ la fattura azionata in sede monitoria, contestata nella sua interezza (per difetto di prova dell'effettività delle prestazioni eseguite, della quantità dei materiali usati e della congruità dell'importo richiesto), riguardava comunque opere che
“facevano seguito a un precedente intervento sull'impianto frenante e sul freno a mano effettuato non a regola d'arte dall'opposto”, il quale si era impegnato a porvi rimedio, con ciò riconoscendo l'inesatto adempimento, di talché al riguardo nulla gli era dovuto;
pagina 4 di 10 ➢ in ogni caso, stante il disposto dell'art. 1460 c.c. anche in relazione ai lavori successivi al sinistro, gli ingiunti non erano tenuti a pagare la somma portata dal provvedimento monitorio.
Gli opponenti concludevano chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui fosse stato “ravvisato un contratto anche alla base della fattura monitoriamente azionata, oltre che alla base della fattura n.
93/001 dd. 30.06.2021”, di dichiarare la risoluzione del contratto, di condannare la controparte a restituire la somma di € 832,04 portata dalla detta fattura e a risarcire il danno nella misura di € 9.882,53, corrispondente al totale delle fatture emesse dalla ditta Officina Brennero spa;
in via riconvenzionale subordinata chiedevano, per l'ipotesi in cui non fosse stata ravvisato un grave inadempimento della controparte, di “disporre la proporzionale e congrua riduzione del prezzo, anche relativo alla fattura nn. 93/00 dd.
30.06.2021 dell'opposto” e di condannarlo al pagamento della somma di € 9.882,53 a titolo di risarcimento del danno;
in estremo subordine, chiedevano in ogni caso di ridurre l'importo ingiunto nella misura ritenuta di giustizia.
Costituitosi in giudizio, contestava in fatto e in diritto l'opposizione Parte_2
e chiedeva di rigettarla e, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare gli opponenti a pagare il corrispettivo dei lavori sul veicolo tg. CJ217MG oggetto della fattura n° 120 dd. 1.9.2021.
Premesso, fra l'altro, che il 12.7.2021 aveva effettuato un intervento Parte_2 di soccorso e recupero del veicolo CO AI tg. CJ217MG; che tale veicolo, a dire di
, rinvenuto sul posto, essendo stato parcheggiato senza il freno a mano CP_1 azionato, si era messo in movimento, andando a collidere contro l'edificio della
[...]
; che i lavori di riparazione erano stati oggetto della fattura n° 120 dd. Controparte_4
1.9.2021; che, come già esposto nella corrispondenza intercorsa con la controparte, nessuno intervento era mai stato eseguito dalla ditta sul freno di stazionamento _2 del detto veicolo, in comparsa di costituzione si rappresentava, per quanto qui rileva, che:
➢ l'11 febbraio 2021 aveva provveduto al recupero del veicolo tg. Parte_2
EC813AD in avaria per un problema all'impianto frenante;
➢ nel giugno 2021 aveva rifiutato la sostituzione dei dischi freno, che CP_1 pure gli era stata suggerita, per poi comunicare all'addetta alla fatturazione i dati del diverso veicolo tg. CJ217MG, che per tale ragione era stato menzionato nella fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021;
➢ la detta fattura aveva, quindi, avuto a oggetto la riparazione del veicolo
EC813AD, mentre la fattura n° 120/001 azionata in sede monitoria si riferiva al veicolo tg. CJ217MG;
➢ controparte non aveva contestato l'intervento di riparazione dei freni del febbraio
2021 sul veicolo tg. EC813AD, come descritto nella fattura n° 93/001 dd.
30.6.2021;
➢ prima del marzo 2022 parte opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione sui lavori svolti dal il quale non aveva alcuna _2 pagina 5 di 10 responsabilità in ordine al sinistro occorso al veicolo tg. CJ217MG, né al riguardo aveva ammesso alcunché;
➢ non era provato il nesso causale tra i lavori eseguiti sul veicolo tg. CJ217MG e il danno che avrebbe reso necessario l'intervento della ditta Officine Brennero;
➢ in ogni caso l'opponente, avendo ritardato l'intervento riparatore dopo il rinvenimento di una perdita d'acqua vicino al radiatore, aveva aggravato il danno;
➢ la fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021 era stata contestata per la prima volta soltanto con l'opposizione a precetto dd. 26.7.2022;
➢ stante l'inosservanza dei termini di cui all'art. 2226 c.c., parte opponente era
“decaduta da qualsiasi diritto all'azione”.
L'opposizione appare fondata nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
ha agito in sede monitoria per conseguire il pagamento dell'importo Parte_2 di € 5.599,80 portato dalla fattura n° 120/001 dd. 1.9.2021, emessa per lavori di
“riparazione CO AI targa: CJ217MG”, che, stando alla descrizione ivi riportata, riguardarono cofano, traverse e fari anteriori e posteriori, radiatore, ventola di raffreddamento, frecce, paraurti anteriori e gomme, vaschetta olio guida, pastiglie freno, manicotto acqua motore.
Nell'opporsi a tale pretesa creditoria, parte ingiunta assume di non essere tenuta a pagare il corrispettivo portato dalla detta fattura, in quanto la necessità di eseguire le riparazioni ivi indicate dipese dall'urto del veicolo tg. CJ217MG contro un edificio di
Fondo, asseritamente verificatosi nel luglio 2021, allorché tale mezzo, a causa dell'esecuzione non a regola d'arte di precedenti lavori eseguiti dalla ditta ingiungente sull'impianto frenante e sul freno a mano oggetto della fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021, si era messo in movimento autonomamente, mentre si trovava parcheggiato con il freno a mano azionato.
Da parte opponente si sostiene, inoltre, da un lato, che , dopo aver Parte_2 ricevuto telefonicamente tempestiva denuncia dei vizi rinvenuti nell'opera da lui eseguita, aveva riconosciuto la propria responsabilità e provveduto al recupero del mezzo, per poi impegnarsi a ripararlo;
e dall'altro, che anche quest'ulteriore riparazione non fu effettuata correttamente, come dimostrato dalla successiva verificazione di un nuovo “importante problema dei freni”, risolto solo dall'intervento di altra ditta, la Officine Brennero spa, dietro versamento della somma di € 1.564,16, poi seguito dall'esborso di € 109,80 per il noleggio di veicolo sostitutivo e di € 8.208,57 per un successivo malfunzionamento del motore, importi tutti che, in tesi, la ditta ingiungente sarebbe tenuta a rimborsare a titolo di risarcimento del danno causato dai propri lavori (quelli oggetto della fattura allegata al ricorso per ingiunzione) non eseguiti a regola d'arte.
Nella prospettazione della parte ingiunta la pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria in ordine agli interventi di riparazione sul veicolo tg. CJ217MG sarebbe,
pagina 6 di 10 quindi, infondata in ragione dell'inesatto adempimento della prima prestazione, quella oggetto della fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021, del successivo riconoscimento, da parte del dell'inadeguata esecuzione di tali lavori, dell'impegno di porre rimedio ai danni _2 che ne erano derivati (ossia le riparazioni dipese dal sinistro del luglio 2021) e, infine, dell'ulteriore esecuzione non a regola d'arte degli interventi oggetto della fattura n° 120/001, essendo stati seguiti dal bloccaggio dei freni e dalla rottura del motore.
Si può, quindi, ritenere sostanzialmente incontroverso che la fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021 allegata al ricorso monitorio si riferisce ad alcuni lavori effettivamente eseguiti dalla ditta sul veicolo CO AI tg. CJ217MG. _2
Il che però non appare sufficiente per addivenire a una declaratoria di accoglimento della domanda di pagamento dell'importo di € 5.599,80 portato dalla detta fattura.
Al riguardo mette conto rilevare innanzi tutto che sin dall'atto introduttivo del giudizio gli opponenti hanno sostenuto di non aver sottoscritto alcun preventivo e di non aver concordato alcun corrispettivo con la ditta ingiungente (v. pagg. 9 e 10 della citazione), evidenziando che era onere di quest'ultima “dimostrare l'effettività delle prestazioni eseguite, la quantità dei materiali utilizzati, nonché la congruità degli importi esposti nella fattura”, da intendere comunque da essi contestata.
Il che peraltro è confermato dal consolidato principio di diritto secondo cui “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”
(così, per tutte, v. Cass., n° 14640/2018).
A tale fine non appare sufficiente la sola produzione della fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021, atteso che, per costante insegnamento giurisprudenziale “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (v.
Cass., n° 19944/2023), trattandosi di documento che “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (v. Cass.,
n° 34831/2024),
La ditta ingiungente era, dunque, tenuta a provare, da un lato, di aver eseguito ogni singolo lavoro menzionato nella fattura azionata in sede monitoria, e dall'altro a offrire oggettivi elementi di prova da cui desumere la necessità degli stessi e la congruità del preteso corrispettivo.
pagina 7 di 10 Tale onere probatorio non appare adeguatamente assolto.
Il non ha, infatti, provato, né ha richiesto di farlo articolando specifiche _2 istanze istruttorie, modi e tempi dell'effettiva consistenza di tutti i lavori descritti in fattura, al punto che non risulta neppure se ogni singolo elemento costruttivo ivi elencato fu oggetto di sostituzione o soltanto di riparazione, unica attività espressamente menzionata nella parte iniziale della fattura medesima;
inoltre, non ha documentato e neppure indicato i costi sostenuti per l'eventuale acquisto dei pezzi di ricambio, nonché il numero di addetti impegnati nell'intervento, le ore di lavoro dagli stessi impiegate e il relativo costo;
non ha parimenti dimostrato, con testi (la deposizione resa da Tes_1
è eccessivamente generica, essendosi questo limitato a riferire che il furgone era
“danneggiato nella parte anteriore” e “appoggiato a un muro”) e/o con fotografie, le condizioni del veicolo dopo l'urto contro l'edificio della Controparte_4 asseritamente verificatosi mentre si trovava parcheggiato nei pressi.
Tale carenza probatoria non sembra superabile con una consulenza tecnica di ufficio, il cui espletamento (peraltro neppure richiesto dalla parte opposta) appare precluso dall'omessa dimostrazione dell'effettivo stato materiale in cui si trovava il mezzo subito dopo l'impatto, potendosi ragionevolmente presumere che in considerazione di ciò un tecnico di ufficio eventualmente nominato non sarebbe nelle condizioni di individuare i lavori realmente necessari per il ripristino di una piena e sicura funzionalità del mezzo e, quindi, di esprimere con cognizione di causa un'attendibile valutazione di congruità in ordine al preteso corrispettivo, che risulta indicato in fattura nel suo ammontare complessivo, senza, quindi, alcun riferimento al costo di ogni singolo intervento eseguito, né a quello della manodopera.
Non si può neppure ritenere che tali profili non siano stati oggetto di contestazione da parte degli ingiunti, ove si consideri, da un lato, che il principio di contestazione viene in rilievo unicamente a specifiche circostanze oggettive, sicché non può riguardare valutazioni e giudizi, fermo restando che comunque, come già esposto, nel caso di specie parte opponente ha contestato anche “la congruità degli importi esposti”; e dall'altro, che a sostegno della pretesa creditoria in esame non è valorizzabile la corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, sia perché, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., rileva la sola condotta processuale, sia perché nelle due allegate missive non è rinvenibile un sostanziale riconoscimento della fondatezza della pretesa della ditta
Clauser o comunque affermazioni logicamente incompatibili con la posizione assunta nel presente giudizio.
Le considerazioni svolte inducono a rigettare la domanda di pagamento della parte ingiungente e, quindi, a revocare il provvedimento monitorio opposto.
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda riconvenzionale con cui la società ingiunta ha chiesto di condannare la ditta a restituirle la somma di € _2
823,04 di cui alla fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021 e a versarle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 9.882,53 da essa corrisposta alla ditta Officine Brennero spa, oltre pagina 8 di 10 che per il noleggio di veicolo sostitutivo, per l'esecuzione dei lavori diretti a porre rimedio al malfunzionamento dell'impianto frenante e al grippaggio del motore del veicolo tg. CJ217MG asseritamente causati dall'errata esecuzione dell'opera oggetto della fattura azionata in sede monitoria.
Anche a voler ritenere che la fattura n° 93/0001 dd. 30.6.2021 sia stata effettivamente emessa per lavori all'impianto frenante del veicolo (munito di gru) CO
AI tg. CJ217MG, e non già del veicolo CO AI (senza gru) tg. EC813AD, come, invece, sostenuto dalla ditta secondo cui il riferimento al primo mezzo nel _2 documento fiscale in questione fu il frutto di un mero errore materiale indotto dalla stessa committente, in ogni caso non sono stati acquisiti oggettivi elementi di prova da cui desumere in termini sufficientemente chiari e univoci né un'esecuzione non a regola d'arte dei primi asseriti lavori ai freni del veicolo tg. CJ217MG (che doveva essere provata dalla committenza - v., fra le altre, Cass., n° 7267/2023), né un effettivo rapporto di causa ed effetto tra tali lavori e il successivo sinistro occorso al detto mezzo a Fondo.
Nel deporre in udienza, il teste di parte ingiunta ha dichiarato, per Testimone_2 quanto qui rileva, di aver appreso dal suo datore di lavoro (da individuarsi in ) Parte_1
e da un collega (di cui non ha ricordato il cognome), che il veicolo con la gru “mentre era parcheggiato, si era messo in movimento da solo ed era andato a sbattere contro un muro nei pressi di una casa di riposo”, per poi riferire che il suo datore di lavoro “era arrabbiato perché il veicolo si era messo in moto nonostante il freno a mano tirato”; ha, quindi, reso una dichiarazione de relato, che oltretutto, nella parte relativa alle concrete modalità di verificazione di quell'urto e, in particolare, all'utilizzo del freno a mano prima del parcheggio del mezzo, ha la sua fonte informativa in un soggetto non identificabile e nella stessa parte ingiunta, il che, ad evidenza, riduce significativamente l'efficienza probatoria della deposizione in questione, tanto più che neppure risulta se l'uno e/o l'altro fossero edotti per scienza diretta delle effettive modalità del sinistro o se le abbiano a loro volta apprese da terzi.
Inoltre, la deposizione del teste non consente di stabilire con Testimone_2 precisione l'effettiva collocazione temporale del sinistro occorso al veicolo CJ217MG.
Le risultanze acquisite nel corso dell'espletata attività istruttoria non provano con un tranquillante margine di certezza neppure un nesso causale tra i lavori oggetto della fattura azionata in sede monitoria dalla ditta Clauser e quelli descritti nelle due fatture n°
211103275 dd. 30.9.2021 e n° 21113898 dd. 29.11.2021 (v. doc. 4 e 6 di parte opponente) della ditta Officine Brennero spa.
In particolare, non risulta dimostrata l'asserita esecuzione non a regola d'arte dei lavori descritti nella fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021 della ditta ingiungente;
come pure non è stato in alcun modo dimostrato che siano state proprio le modalità esecutive di tali lavori a rendere necessari i successivi interventi della ditta Officine Brennero spa e l'esborso per il noleggio del veicolo sostitutivo oggetto della fattura della stessa n°
1900736 dd. 23.9.2021.
pagina 9 di 10 L'evidenziata carenza probatoria non risulta colmata neppure in ragione della mancata risposta del all'interrogatorio formale, in difetto di altri elementi di _2 prova valorizzabili ai fini e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c..
Aggiungasi a ciò che, a fronte dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'ingiungente in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 2226 c.c., parte opponente non ha provato di aver provveduto alla denuncia degli asseriti vizi dell'opera oggetto della fattura azionata in sede monitoria entro il termine di giorni 8 dalla relativa scoperta indicato nella citata disposizione.
Vi è anzi prova della tardività della denuncia, ove si consideri che le fatture della
Officine Brennero spa asseritamente relative a lavori eseguiti per porre rimedio ai danni causati da quelli svolti non a regola d'arte dal risalgono all'autunno 2021 e che la _2 prima documentata denuncia è rappresentata dalla lettera del legale di parte opponente del marzo dell'anno successivo (v. doc. n° 7).
Né rileva in senso contrario la deposizione di non avendo questi Testimone_2 indicato l'identità della persona con cui , dopo essere stato da esso teste CP_1 soccorso “per strada in panne con l'CO con la gru”, ebbe a “lamentarsi al telefono del fatto che l'CO era stato appena sistemato”.
Per tutto quanto esposto appare, quindi, fondato addivenire a una declaratoria di rigetto anche in ordine alla pretesa pecuniaria della . Parte_1
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione proposta da con sede legale in Borgo Parte_1
d'Aunania (TN), frazione Fondo, via Battocletti n° 24, in persona del legale rappresentante, e nei confronti di , titolare della CP_1 CP_2 Parte_2 ditta individuale Autonaune di Clauser Elio, corrente in Cles (TN), via Degasperi n° 149, avverso il decreto ingiuntivo n° 394 dd. 15.6.2022, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda della società Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 11.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° R.G. 1980/2022 promossa da:
con sede legale in Borgo Parte_1
d'Aunania (TN), frazione Fondo, via Battocletti n° 24, in persona del legale rappresentante
, residente in [...]
Battocletti n° 24
, residente in [...]
Battocletti n° 24 rappresentati e difesi dall'avv. Vito Apuzzo
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, quale titolare della ditta individuale Autoanaune, corrente in Parte_2
Cles (TN), viale Degasperi n. 149
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fedrizzi
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presenta opposizione:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
pagina 1 di 10
1. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 394/2022 del 15.06.2022 (sub R.G. 1147/2022)
Tribunale di Trento, in quanto emesso in assenza delle condizioni prescritte dalla legge;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
2. revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2022 del 15.06.2022 (procedimento sub R.G.
1147/2022) del Tribunale di Trento notificato a mezzo PEC alla società
[...] in data 16.06.2022 e in data 28.06.2022 ai soci, in quanto Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto, ovvero in ogni caso respingere, per i motivi in narrativa ovvero per ogni altro motivo di diritto, ogni domanda avversaria, e in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dagli opponenti all'opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE
3. nell'ipotesi in cui venisse ravvisato un contratto anche alla base della fattura monitoriamente
azionata, oltre che alla base della fattura n. 93/001 dd. 30.06.2021, previo accertamento del grave inadempimento del sig. , titolare della Ditta individuale Parte_2
Autoanaune di Clauser Elio, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto/contratti intercorso/i tra
le parti, nonché previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarlo a restituire alla opponente l'importo di € 832,04= di cui alla fattura n. 93/001 del 30.06.2021 dell'opposto, nonché, in ogni caso, a risarcire il danno nella misura di € 9.882,53= quale somma delle fatture
emesse da Officine Brennero S.p.A., il tutto oltre interessi e rivalutazione, dichiarando che nulla
è dovuto dall'opponente all'opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
4. nell'ipotesi in cui venisse ravvisato un contratto alla base della fattura monitoriamente azionata, oltre che alla base della fattura n. 93/001 del 30.06.2021, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l non ravvisasse un inadempimento grave da parte dell'opposto CP_3 rispetto
al/ai contratto/i, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, disporre la proporzionale riduzione del prezzo, anche relativo alla fattura n. 93/001 del 30.06.2021 dell'opposto, condannandolo in ogni caso, a risarcire il danno in favore dell'opponente nella misura di
€ 9.882,53= quale somma delle fatture emesse da Officine Brennero S.p.a., il tutto oltre interessi e rivalutazione, operando le conseguenti compensazioni, con attribuzione dell'eccedenza all'avente diritto;
IN VIA SUBORDINATA pagina 2 di 10
5. nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ravvisasse un inadempimento da parte dell'opposto e dunque nell'ipotesi in cui non venisse ritenuta fondata la domanda riconvenzionale svolta, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, e previo accertamento della natura ed entità degli interventi realmente eseguiti dal sig. _2
, titolare della Ditta
[...]
individuale Autoanaune di Clauser Elio, rispetto alla fattura monitoriamente azionata, condannare gli opponenti al pagamento della minor somma che risulterà in corso di causa, e comunque ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
6. dichiarare non dovuti gli interessi di mora anteriori alla data della domanda;
7. condannare parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del presente giudizio, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge
e, in via subordinata, con compensazione integrale delle spese, dichiarando comunque non dovuti i compensi per la fase monitoria;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
8. ammettere le prove formulate in II e in III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non accolte con ordinanza del 12.04.2023 e quindi a parziale modifica di quest'ultima”
Parte opposta così conclude:
“contrariis reiectis:
• respingersi l'opposizione, in quanto inammissibile o infondata o con qualunque altra miglior formula confermando il decreto opposto;
• per ogni ipotesi di revoca del decreto opposto, accertata l'opera svolta da Parte_2 in favore di per le riparazioni indicate nel doc. 9 agli Parte_1 atti (fattura n. 120 dd. 01.09.2021) del veicolo tg. CJ217MG ed il conseguente diritto al relativo compenso, condannare l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'opposta delle somme portate dal D.I. opposto o di quelle diverse che risulteranno di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
• spese, compensi di causa oltre accessori di legge rifusi.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nelle proprie memorie ex art. 183 IV comma c.p.c. dd. 15.03.2023 e dd 04.04.2023 e non ammesse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
con sede legale in Borgo d'Aunania (TN), frazione Fondo, via Battocletti n° 24,
[...] in persona del legale rappresentante, nonché i soci e CP_1 CP_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 394 dd. 15.6.2022, con cui era stato loro ingiunto di pagare, in solido, a , titolare della ditta individuale Parte_2
Autonaune di Clauser Elio, corrente in Cles (TN), via Degasperi n° 149, la somma di €
5.900,50 (oltre interessi e oneri di procedura), a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti su un veicolo CO AI (con tg. EC813AD secondo quanto riportato nel ricorso monitorio) e oggetto della fattura n° 120/001 dd. 1.9.2021.
A sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ i lavori descritti nella detta fattura erano stati in realtà eseguiti sul veicolo CO
AI tg. CJ217MG;
➢ in precedenza, ossia tra il 28 e il 30 giugno 2021, la ditta aveva eseguito _2 anche altri lavori sull'impianto frenante e sul freno a mano del veicolo tg.
CJ217MG;
➢ tali lavori erano stati oggetto della fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021, regolarmente saldata e recante l'erroneo riferimento al diverso veicolo tg. EC813AD;
➢ nel luglio 2021 il veicolo tg. CJ217MG, mentre si trovava parcheggiato con il freno a mano correttamente azionato, era andato a sbattere contro l'edificio della di Borgo d'Aunania, riportando gravi danni, al pari Parte_3 del muro dell'edificio;
➢ “a seguito della denuncia del vizio tempestivamente effettuata dal sig. , il Pt_1
“riconoscendo la propria colpa rispetto al sinistro occorso e pertanto il _2 nesso di causalità con il precedente intervento eseguito sull'impianto frenante e oggetto della fattura n. 93/001 dd. 30.06.2021”, si era impegnato a effettuare le necessarie riparazioni;
➢ poco dopo il ritiro del veicolo tg. CJ217MG, risalente al 17.8.2021, CP_1 aveva riscontrato “un importante problema ai freni”, poi risolto con un intervento eseguito dalla ditta Officine Brennero spa dietro corrispettivo di € 1.564,16, a cui si erano poi aggiunti gli ulteriori esborsi di € 109,80 per il noleggio di un mezzo sostitutivo e di € 8.208,57 per porre rimedio a “un malfunzionamento del motore”;
➢ la fattura azionata in sede monitoria, contestata nella sua interezza (per difetto di prova dell'effettività delle prestazioni eseguite, della quantità dei materiali usati e della congruità dell'importo richiesto), riguardava comunque opere che
“facevano seguito a un precedente intervento sull'impianto frenante e sul freno a mano effettuato non a regola d'arte dall'opposto”, il quale si era impegnato a porvi rimedio, con ciò riconoscendo l'inesatto adempimento, di talché al riguardo nulla gli era dovuto;
pagina 4 di 10 ➢ in ogni caso, stante il disposto dell'art. 1460 c.c. anche in relazione ai lavori successivi al sinistro, gli ingiunti non erano tenuti a pagare la somma portata dal provvedimento monitorio.
Gli opponenti concludevano chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui fosse stato “ravvisato un contratto anche alla base della fattura monitoriamente azionata, oltre che alla base della fattura n.
93/001 dd. 30.06.2021”, di dichiarare la risoluzione del contratto, di condannare la controparte a restituire la somma di € 832,04 portata dalla detta fattura e a risarcire il danno nella misura di € 9.882,53, corrispondente al totale delle fatture emesse dalla ditta Officina Brennero spa;
in via riconvenzionale subordinata chiedevano, per l'ipotesi in cui non fosse stata ravvisato un grave inadempimento della controparte, di “disporre la proporzionale e congrua riduzione del prezzo, anche relativo alla fattura nn. 93/00 dd.
30.06.2021 dell'opposto” e di condannarlo al pagamento della somma di € 9.882,53 a titolo di risarcimento del danno;
in estremo subordine, chiedevano in ogni caso di ridurre l'importo ingiunto nella misura ritenuta di giustizia.
Costituitosi in giudizio, contestava in fatto e in diritto l'opposizione Parte_2
e chiedeva di rigettarla e, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare gli opponenti a pagare il corrispettivo dei lavori sul veicolo tg. CJ217MG oggetto della fattura n° 120 dd. 1.9.2021.
Premesso, fra l'altro, che il 12.7.2021 aveva effettuato un intervento Parte_2 di soccorso e recupero del veicolo CO AI tg. CJ217MG; che tale veicolo, a dire di
, rinvenuto sul posto, essendo stato parcheggiato senza il freno a mano CP_1 azionato, si era messo in movimento, andando a collidere contro l'edificio della
[...]
; che i lavori di riparazione erano stati oggetto della fattura n° 120 dd. Controparte_4
1.9.2021; che, come già esposto nella corrispondenza intercorsa con la controparte, nessuno intervento era mai stato eseguito dalla ditta sul freno di stazionamento _2 del detto veicolo, in comparsa di costituzione si rappresentava, per quanto qui rileva, che:
➢ l'11 febbraio 2021 aveva provveduto al recupero del veicolo tg. Parte_2
EC813AD in avaria per un problema all'impianto frenante;
➢ nel giugno 2021 aveva rifiutato la sostituzione dei dischi freno, che CP_1 pure gli era stata suggerita, per poi comunicare all'addetta alla fatturazione i dati del diverso veicolo tg. CJ217MG, che per tale ragione era stato menzionato nella fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021;
➢ la detta fattura aveva, quindi, avuto a oggetto la riparazione del veicolo
EC813AD, mentre la fattura n° 120/001 azionata in sede monitoria si riferiva al veicolo tg. CJ217MG;
➢ controparte non aveva contestato l'intervento di riparazione dei freni del febbraio
2021 sul veicolo tg. EC813AD, come descritto nella fattura n° 93/001 dd.
30.6.2021;
➢ prima del marzo 2022 parte opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione sui lavori svolti dal il quale non aveva alcuna _2 pagina 5 di 10 responsabilità in ordine al sinistro occorso al veicolo tg. CJ217MG, né al riguardo aveva ammesso alcunché;
➢ non era provato il nesso causale tra i lavori eseguiti sul veicolo tg. CJ217MG e il danno che avrebbe reso necessario l'intervento della ditta Officine Brennero;
➢ in ogni caso l'opponente, avendo ritardato l'intervento riparatore dopo il rinvenimento di una perdita d'acqua vicino al radiatore, aveva aggravato il danno;
➢ la fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021 era stata contestata per la prima volta soltanto con l'opposizione a precetto dd. 26.7.2022;
➢ stante l'inosservanza dei termini di cui all'art. 2226 c.c., parte opponente era
“decaduta da qualsiasi diritto all'azione”.
L'opposizione appare fondata nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
ha agito in sede monitoria per conseguire il pagamento dell'importo Parte_2 di € 5.599,80 portato dalla fattura n° 120/001 dd. 1.9.2021, emessa per lavori di
“riparazione CO AI targa: CJ217MG”, che, stando alla descrizione ivi riportata, riguardarono cofano, traverse e fari anteriori e posteriori, radiatore, ventola di raffreddamento, frecce, paraurti anteriori e gomme, vaschetta olio guida, pastiglie freno, manicotto acqua motore.
Nell'opporsi a tale pretesa creditoria, parte ingiunta assume di non essere tenuta a pagare il corrispettivo portato dalla detta fattura, in quanto la necessità di eseguire le riparazioni ivi indicate dipese dall'urto del veicolo tg. CJ217MG contro un edificio di
Fondo, asseritamente verificatosi nel luglio 2021, allorché tale mezzo, a causa dell'esecuzione non a regola d'arte di precedenti lavori eseguiti dalla ditta ingiungente sull'impianto frenante e sul freno a mano oggetto della fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021, si era messo in movimento autonomamente, mentre si trovava parcheggiato con il freno a mano azionato.
Da parte opponente si sostiene, inoltre, da un lato, che , dopo aver Parte_2 ricevuto telefonicamente tempestiva denuncia dei vizi rinvenuti nell'opera da lui eseguita, aveva riconosciuto la propria responsabilità e provveduto al recupero del mezzo, per poi impegnarsi a ripararlo;
e dall'altro, che anche quest'ulteriore riparazione non fu effettuata correttamente, come dimostrato dalla successiva verificazione di un nuovo “importante problema dei freni”, risolto solo dall'intervento di altra ditta, la Officine Brennero spa, dietro versamento della somma di € 1.564,16, poi seguito dall'esborso di € 109,80 per il noleggio di veicolo sostitutivo e di € 8.208,57 per un successivo malfunzionamento del motore, importi tutti che, in tesi, la ditta ingiungente sarebbe tenuta a rimborsare a titolo di risarcimento del danno causato dai propri lavori (quelli oggetto della fattura allegata al ricorso per ingiunzione) non eseguiti a regola d'arte.
Nella prospettazione della parte ingiunta la pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria in ordine agli interventi di riparazione sul veicolo tg. CJ217MG sarebbe,
pagina 6 di 10 quindi, infondata in ragione dell'inesatto adempimento della prima prestazione, quella oggetto della fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021, del successivo riconoscimento, da parte del dell'inadeguata esecuzione di tali lavori, dell'impegno di porre rimedio ai danni _2 che ne erano derivati (ossia le riparazioni dipese dal sinistro del luglio 2021) e, infine, dell'ulteriore esecuzione non a regola d'arte degli interventi oggetto della fattura n° 120/001, essendo stati seguiti dal bloccaggio dei freni e dalla rottura del motore.
Si può, quindi, ritenere sostanzialmente incontroverso che la fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021 allegata al ricorso monitorio si riferisce ad alcuni lavori effettivamente eseguiti dalla ditta sul veicolo CO AI tg. CJ217MG. _2
Il che però non appare sufficiente per addivenire a una declaratoria di accoglimento della domanda di pagamento dell'importo di € 5.599,80 portato dalla detta fattura.
Al riguardo mette conto rilevare innanzi tutto che sin dall'atto introduttivo del giudizio gli opponenti hanno sostenuto di non aver sottoscritto alcun preventivo e di non aver concordato alcun corrispettivo con la ditta ingiungente (v. pagg. 9 e 10 della citazione), evidenziando che era onere di quest'ultima “dimostrare l'effettività delle prestazioni eseguite, la quantità dei materiali utilizzati, nonché la congruità degli importi esposti nella fattura”, da intendere comunque da essi contestata.
Il che peraltro è confermato dal consolidato principio di diritto secondo cui “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”
(così, per tutte, v. Cass., n° 14640/2018).
A tale fine non appare sufficiente la sola produzione della fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021, atteso che, per costante insegnamento giurisprudenziale “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (v.
Cass., n° 19944/2023), trattandosi di documento che “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (v. Cass.,
n° 34831/2024),
La ditta ingiungente era, dunque, tenuta a provare, da un lato, di aver eseguito ogni singolo lavoro menzionato nella fattura azionata in sede monitoria, e dall'altro a offrire oggettivi elementi di prova da cui desumere la necessità degli stessi e la congruità del preteso corrispettivo.
pagina 7 di 10 Tale onere probatorio non appare adeguatamente assolto.
Il non ha, infatti, provato, né ha richiesto di farlo articolando specifiche _2 istanze istruttorie, modi e tempi dell'effettiva consistenza di tutti i lavori descritti in fattura, al punto che non risulta neppure se ogni singolo elemento costruttivo ivi elencato fu oggetto di sostituzione o soltanto di riparazione, unica attività espressamente menzionata nella parte iniziale della fattura medesima;
inoltre, non ha documentato e neppure indicato i costi sostenuti per l'eventuale acquisto dei pezzi di ricambio, nonché il numero di addetti impegnati nell'intervento, le ore di lavoro dagli stessi impiegate e il relativo costo;
non ha parimenti dimostrato, con testi (la deposizione resa da Tes_1
è eccessivamente generica, essendosi questo limitato a riferire che il furgone era
“danneggiato nella parte anteriore” e “appoggiato a un muro”) e/o con fotografie, le condizioni del veicolo dopo l'urto contro l'edificio della Controparte_4 asseritamente verificatosi mentre si trovava parcheggiato nei pressi.
Tale carenza probatoria non sembra superabile con una consulenza tecnica di ufficio, il cui espletamento (peraltro neppure richiesto dalla parte opposta) appare precluso dall'omessa dimostrazione dell'effettivo stato materiale in cui si trovava il mezzo subito dopo l'impatto, potendosi ragionevolmente presumere che in considerazione di ciò un tecnico di ufficio eventualmente nominato non sarebbe nelle condizioni di individuare i lavori realmente necessari per il ripristino di una piena e sicura funzionalità del mezzo e, quindi, di esprimere con cognizione di causa un'attendibile valutazione di congruità in ordine al preteso corrispettivo, che risulta indicato in fattura nel suo ammontare complessivo, senza, quindi, alcun riferimento al costo di ogni singolo intervento eseguito, né a quello della manodopera.
Non si può neppure ritenere che tali profili non siano stati oggetto di contestazione da parte degli ingiunti, ove si consideri, da un lato, che il principio di contestazione viene in rilievo unicamente a specifiche circostanze oggettive, sicché non può riguardare valutazioni e giudizi, fermo restando che comunque, come già esposto, nel caso di specie parte opponente ha contestato anche “la congruità degli importi esposti”; e dall'altro, che a sostegno della pretesa creditoria in esame non è valorizzabile la corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, sia perché, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., rileva la sola condotta processuale, sia perché nelle due allegate missive non è rinvenibile un sostanziale riconoscimento della fondatezza della pretesa della ditta
Clauser o comunque affermazioni logicamente incompatibili con la posizione assunta nel presente giudizio.
Le considerazioni svolte inducono a rigettare la domanda di pagamento della parte ingiungente e, quindi, a revocare il provvedimento monitorio opposto.
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda riconvenzionale con cui la società ingiunta ha chiesto di condannare la ditta a restituirle la somma di € _2
823,04 di cui alla fattura n° 93/001 dd. 30.6.2021 e a versarle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 9.882,53 da essa corrisposta alla ditta Officine Brennero spa, oltre pagina 8 di 10 che per il noleggio di veicolo sostitutivo, per l'esecuzione dei lavori diretti a porre rimedio al malfunzionamento dell'impianto frenante e al grippaggio del motore del veicolo tg. CJ217MG asseritamente causati dall'errata esecuzione dell'opera oggetto della fattura azionata in sede monitoria.
Anche a voler ritenere che la fattura n° 93/0001 dd. 30.6.2021 sia stata effettivamente emessa per lavori all'impianto frenante del veicolo (munito di gru) CO
AI tg. CJ217MG, e non già del veicolo CO AI (senza gru) tg. EC813AD, come, invece, sostenuto dalla ditta secondo cui il riferimento al primo mezzo nel _2 documento fiscale in questione fu il frutto di un mero errore materiale indotto dalla stessa committente, in ogni caso non sono stati acquisiti oggettivi elementi di prova da cui desumere in termini sufficientemente chiari e univoci né un'esecuzione non a regola d'arte dei primi asseriti lavori ai freni del veicolo tg. CJ217MG (che doveva essere provata dalla committenza - v., fra le altre, Cass., n° 7267/2023), né un effettivo rapporto di causa ed effetto tra tali lavori e il successivo sinistro occorso al detto mezzo a Fondo.
Nel deporre in udienza, il teste di parte ingiunta ha dichiarato, per Testimone_2 quanto qui rileva, di aver appreso dal suo datore di lavoro (da individuarsi in ) Parte_1
e da un collega (di cui non ha ricordato il cognome), che il veicolo con la gru “mentre era parcheggiato, si era messo in movimento da solo ed era andato a sbattere contro un muro nei pressi di una casa di riposo”, per poi riferire che il suo datore di lavoro “era arrabbiato perché il veicolo si era messo in moto nonostante il freno a mano tirato”; ha, quindi, reso una dichiarazione de relato, che oltretutto, nella parte relativa alle concrete modalità di verificazione di quell'urto e, in particolare, all'utilizzo del freno a mano prima del parcheggio del mezzo, ha la sua fonte informativa in un soggetto non identificabile e nella stessa parte ingiunta, il che, ad evidenza, riduce significativamente l'efficienza probatoria della deposizione in questione, tanto più che neppure risulta se l'uno e/o l'altro fossero edotti per scienza diretta delle effettive modalità del sinistro o se le abbiano a loro volta apprese da terzi.
Inoltre, la deposizione del teste non consente di stabilire con Testimone_2 precisione l'effettiva collocazione temporale del sinistro occorso al veicolo CJ217MG.
Le risultanze acquisite nel corso dell'espletata attività istruttoria non provano con un tranquillante margine di certezza neppure un nesso causale tra i lavori oggetto della fattura azionata in sede monitoria dalla ditta Clauser e quelli descritti nelle due fatture n°
211103275 dd. 30.9.2021 e n° 21113898 dd. 29.11.2021 (v. doc. 4 e 6 di parte opponente) della ditta Officine Brennero spa.
In particolare, non risulta dimostrata l'asserita esecuzione non a regola d'arte dei lavori descritti nella fattura n° 120/001 dd.
1.9.2021 della ditta ingiungente;
come pure non è stato in alcun modo dimostrato che siano state proprio le modalità esecutive di tali lavori a rendere necessari i successivi interventi della ditta Officine Brennero spa e l'esborso per il noleggio del veicolo sostitutivo oggetto della fattura della stessa n°
1900736 dd. 23.9.2021.
pagina 9 di 10 L'evidenziata carenza probatoria non risulta colmata neppure in ragione della mancata risposta del all'interrogatorio formale, in difetto di altri elementi di _2 prova valorizzabili ai fini e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c..
Aggiungasi a ciò che, a fronte dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'ingiungente in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 2226 c.c., parte opponente non ha provato di aver provveduto alla denuncia degli asseriti vizi dell'opera oggetto della fattura azionata in sede monitoria entro il termine di giorni 8 dalla relativa scoperta indicato nella citata disposizione.
Vi è anzi prova della tardività della denuncia, ove si consideri che le fatture della
Officine Brennero spa asseritamente relative a lavori eseguiti per porre rimedio ai danni causati da quelli svolti non a regola d'arte dal risalgono all'autunno 2021 e che la _2 prima documentata denuncia è rappresentata dalla lettera del legale di parte opponente del marzo dell'anno successivo (v. doc. n° 7).
Né rileva in senso contrario la deposizione di non avendo questi Testimone_2 indicato l'identità della persona con cui , dopo essere stato da esso teste CP_1 soccorso “per strada in panne con l'CO con la gru”, ebbe a “lamentarsi al telefono del fatto che l'CO era stato appena sistemato”.
Per tutto quanto esposto appare, quindi, fondato addivenire a una declaratoria di rigetto anche in ordine alla pretesa pecuniaria della . Parte_1
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione proposta da con sede legale in Borgo Parte_1
d'Aunania (TN), frazione Fondo, via Battocletti n° 24, in persona del legale rappresentante, e nei confronti di , titolare della CP_1 CP_2 Parte_2 ditta individuale Autonaune di Clauser Elio, corrente in Cles (TN), via Degasperi n° 149, avverso il decreto ingiuntivo n° 394 dd. 15.6.2022, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda della società Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 11.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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