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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2335 dell'anno 2023 R.G.
TRA
, c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a San Severo (FG), presso e nello studio dell'avv. Elena
Antonacci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, presso e nello studio dell'avv. Pier P.IVA_1
Andrea Milanini del Foro di Milano, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marcello Aloisi del Foro di Roma, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio l fine di ottenere la revoca
[...] Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 284/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 10.02.2023, nel procedimento n. 7119/2022 R.G. con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€. 11.262,14, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio e accessori di legge, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento contro delegazione sul quinto dello stipendio ed intero TFR stipula to il
08.04.2015 con Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., con polizza assicurativa emessa dalla società opposta, ai sensi dell'art. 54 TU DPR n. 180/50, a garanzia del corretto rimborso del prestito.
Ha contestato il diritto di a surrogarsi nel credito della Controparte_1
cessionaria avente causa di Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., Parte_2
sostenendo di avere pagato i costi della polizza e, in quanto consumatore, ha eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Ha chiesto, quindi, previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, la revoca dello stesso, con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio
[...] in persona del legale rappresentante p.t., contestando l'assunto di Controparte_1
parte opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 14.06.2024, espletata con esito negativo la mediazione per mancata comparizione dell'opponente e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad pag. 2/6 assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette coordinate, va vagliata in primis, la censura mossa dall'opponente secondo la quale, avendo egli sostenuto i costi di polizza, parte opposta, dopo aver pagato quanto richiesto da avente causa di Intesa Sanpaolo Parte_2
Finance s.p.a., non ha il diritto di surrogarsi nei diritti di credito della società cessionaria.
Sotto tale aspetto va rilevato che l'art 54 del D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 stabilisce che le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. La polizza assicurativa è obbligatoria per i prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
E' noto che la cessione del quinto è uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti e consiste in una cessione di credito (futuro) come disciplinata dagli artt. 1260 e segg. c.c. in virtù della quale il lavoratore (cedente) modifica il rapporto obbligatorio con il proprio datore di lavoro (ceduto), sostituendo a sé un soggetto terzo (finanziatore cessionario). E, così, perfezionatosi il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il datore di lavoro è obbligato a pag. 3/6 trattenere dalla busta paga del dipendente la rata indicata in contratto e a versarla alla banca che ha erogato il prestito. Tale obbligo persiste per tutta la durata del rapporto di lavoro e, alla cessazione di questo, si converte nell'obbligo di versare alla banca erogante, fino a totale soddisfacimento del debito, tutte le somme dovute all'ex dipendente a titolo di TFR (art. 43 D.P.R. n. 180/1950).
L'elemento distintivo principale della categoria di finanziamento in parola è
l'obbligatorietà della polizza assicurativa, intesa come garanzia per il caso in cui il debitore non rimborsi in tutto o in parte la banca. In particolare, la polizza copre il rischio vita che tutela le parti in caso di morte del debitore o di grave invalidità che gli impedisca di lavorare e il rischio impiego che, invece, interviene quando il debitore perde il posto di lavoro (fallimento dell'azienda, licenziamento, dimissioni). In tale ultimo caso, le compagnie assicurative possono proporre le polizze cd. “rischio credito”
o le polizze cd. “perdite pecuniarie” e, in entrambi i casi, il beneficiario dell'assicurazione è l'istituto di credito che ha concesso il prestito, ma mentre nel primo caso è previsto il diritto di surroga della compagnia assicurativa nei confronti del debitore per le somme versate a titolo di liquidazione del sinistro, nel secondo caso, invece, la compagnia assicurativa liquida gli importi dovuti al creditore finché il debitore assicurato non troverà un nuovo impiego, ossia il sinistro resta a carico della compagnia assicurativa. Va da sé che in caso di licenziamento per giusta causa o di dimissioni volontarie del lavoratore il diritto al rimborso assicurativo viene meno.
Condivisibili sono gli adagi dei Giudici di Legittimità e di Merito che ritengono corretto qualificare l'operazione negoziale in parola come contratto a favore di terzo.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9866 del 28.03.2022 ha rilevato che le polizze pagate dal finanziato ma stipulate nell'interesse del finanziatore comportano, al verificarsi dell'evento assicurato, due conseguenze: a) il finanziato continua ad avere un debito da rimborsare nonostante abbia pagato la polizza e nonostante l'assicuratore abbia rimborsato completamente il finanziatore;
b) il finanziato non può eccepire la vessatorietà della clausola che prevede la surroga nel credito a vantaggio dell'assicuratore. Con specifico riferimento, poi, alla violazione della L. n. 209/2005 e del Regolamento n. 20 del 2009, la stessa ordinanza rileva che “… il regolamento, nel distinguere tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore e assicurazioni che
pag. 4/6 garantiscono il finanziato, introduce una classificazione …: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto …. Per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore
o a favore del finanziato, occorre riferirsi ai contratti di finanziamento e di assicurazione e non già solamente al Regolamento di attuazione della legge del 2005
…”
Nel caso di specie, l'art. 6 del contratto di finanziamento prevede la presa d'atto da parte del delegante della circostanza che la delegataria ha stipulato, a garanzia del credito, con compagnia di assicurazione di proprio gradimento, oltre a una polizza
“ramo-vita” a garanzia del rischio di premorienza del Delegante, una “b) polizza ramo credito a garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione del rapporto di lavoro. La
Delegataria che è beneficiaria della copertura medesima provvede a sostenere interamente il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le somme corrisposte alla
Delegataria dalla Compagnia, quest'ultima resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Delegataria nei confronti del Delegante, del Datore di
Lavoro, del Fondo Pensione e dell'Istituto di Previdenza Obbligatoria”.
In definitiva, è lo stesso contratto che depone a favore della tesi che qualifica l'operazione negoziale in parola come assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore e conseguenza diretta di ciò è la legittimità della previsione del diritto di surroga espressamente previsto a favore dell'assicuratore e ai danni del finanziato la cui causa è da rinvenire, appunto, nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata a beneficio del finanziatore e non del finanziato.
La censura in esame va, pertanto, disattesa in ragione della sua infondatezza.
Alla luce di quanto evidenziato in precedenza, poi, non può nemmeno essere condiviso quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali atteso che, si ribadisce: a) dal contratto di finanziamento si evince palesemente che il costo dell'assicurazione è stato fatto gravare sulla delegataria;
b) lo pag. 5/6 schema contrattuale nel quale vanno fatti rientrare gli accordi delle parti (contratto a favore di terzo) esclude la vessatorietà.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.
26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
284/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 10.02.2023, nel procedimento n.
7119/2022 R.G.;
= CONDANNA al pagamento in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi €. 3.397,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 07 marzo 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2335 dell'anno 2023 R.G.
TRA
, c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a San Severo (FG), presso e nello studio dell'avv. Elena
Antonacci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, presso e nello studio dell'avv. Pier P.IVA_1
Andrea Milanini del Foro di Milano, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marcello Aloisi del Foro di Roma, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio l fine di ottenere la revoca
[...] Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 284/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 10.02.2023, nel procedimento n. 7119/2022 R.G. con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€. 11.262,14, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio e accessori di legge, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento contro delegazione sul quinto dello stipendio ed intero TFR stipula to il
08.04.2015 con Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., con polizza assicurativa emessa dalla società opposta, ai sensi dell'art. 54 TU DPR n. 180/50, a garanzia del corretto rimborso del prestito.
Ha contestato il diritto di a surrogarsi nel credito della Controparte_1
cessionaria avente causa di Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., Parte_2
sostenendo di avere pagato i costi della polizza e, in quanto consumatore, ha eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Ha chiesto, quindi, previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, la revoca dello stesso, con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio
[...] in persona del legale rappresentante p.t., contestando l'assunto di Controparte_1
parte opponente e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 14.06.2024, espletata con esito negativo la mediazione per mancata comparizione dell'opponente e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad pag. 2/6 assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette coordinate, va vagliata in primis, la censura mossa dall'opponente secondo la quale, avendo egli sostenuto i costi di polizza, parte opposta, dopo aver pagato quanto richiesto da avente causa di Intesa Sanpaolo Parte_2
Finance s.p.a., non ha il diritto di surrogarsi nei diritti di credito della società cessionaria.
Sotto tale aspetto va rilevato che l'art 54 del D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 stabilisce che le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. La polizza assicurativa è obbligatoria per i prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
E' noto che la cessione del quinto è uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti e consiste in una cessione di credito (futuro) come disciplinata dagli artt. 1260 e segg. c.c. in virtù della quale il lavoratore (cedente) modifica il rapporto obbligatorio con il proprio datore di lavoro (ceduto), sostituendo a sé un soggetto terzo (finanziatore cessionario). E, così, perfezionatosi il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il datore di lavoro è obbligato a pag. 3/6 trattenere dalla busta paga del dipendente la rata indicata in contratto e a versarla alla banca che ha erogato il prestito. Tale obbligo persiste per tutta la durata del rapporto di lavoro e, alla cessazione di questo, si converte nell'obbligo di versare alla banca erogante, fino a totale soddisfacimento del debito, tutte le somme dovute all'ex dipendente a titolo di TFR (art. 43 D.P.R. n. 180/1950).
L'elemento distintivo principale della categoria di finanziamento in parola è
l'obbligatorietà della polizza assicurativa, intesa come garanzia per il caso in cui il debitore non rimborsi in tutto o in parte la banca. In particolare, la polizza copre il rischio vita che tutela le parti in caso di morte del debitore o di grave invalidità che gli impedisca di lavorare e il rischio impiego che, invece, interviene quando il debitore perde il posto di lavoro (fallimento dell'azienda, licenziamento, dimissioni). In tale ultimo caso, le compagnie assicurative possono proporre le polizze cd. “rischio credito”
o le polizze cd. “perdite pecuniarie” e, in entrambi i casi, il beneficiario dell'assicurazione è l'istituto di credito che ha concesso il prestito, ma mentre nel primo caso è previsto il diritto di surroga della compagnia assicurativa nei confronti del debitore per le somme versate a titolo di liquidazione del sinistro, nel secondo caso, invece, la compagnia assicurativa liquida gli importi dovuti al creditore finché il debitore assicurato non troverà un nuovo impiego, ossia il sinistro resta a carico della compagnia assicurativa. Va da sé che in caso di licenziamento per giusta causa o di dimissioni volontarie del lavoratore il diritto al rimborso assicurativo viene meno.
Condivisibili sono gli adagi dei Giudici di Legittimità e di Merito che ritengono corretto qualificare l'operazione negoziale in parola come contratto a favore di terzo.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9866 del 28.03.2022 ha rilevato che le polizze pagate dal finanziato ma stipulate nell'interesse del finanziatore comportano, al verificarsi dell'evento assicurato, due conseguenze: a) il finanziato continua ad avere un debito da rimborsare nonostante abbia pagato la polizza e nonostante l'assicuratore abbia rimborsato completamente il finanziatore;
b) il finanziato non può eccepire la vessatorietà della clausola che prevede la surroga nel credito a vantaggio dell'assicuratore. Con specifico riferimento, poi, alla violazione della L. n. 209/2005 e del Regolamento n. 20 del 2009, la stessa ordinanza rileva che “… il regolamento, nel distinguere tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore e assicurazioni che
pag. 4/6 garantiscono il finanziato, introduce una classificazione …: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto …. Per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore
o a favore del finanziato, occorre riferirsi ai contratti di finanziamento e di assicurazione e non già solamente al Regolamento di attuazione della legge del 2005
…”
Nel caso di specie, l'art. 6 del contratto di finanziamento prevede la presa d'atto da parte del delegante della circostanza che la delegataria ha stipulato, a garanzia del credito, con compagnia di assicurazione di proprio gradimento, oltre a una polizza
“ramo-vita” a garanzia del rischio di premorienza del Delegante, una “b) polizza ramo credito a garanzia delle perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione del rapporto di lavoro. La
Delegataria che è beneficiaria della copertura medesima provvede a sostenere interamente il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le somme corrisposte alla
Delegataria dalla Compagnia, quest'ultima resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Delegataria nei confronti del Delegante, del Datore di
Lavoro, del Fondo Pensione e dell'Istituto di Previdenza Obbligatoria”.
In definitiva, è lo stesso contratto che depone a favore della tesi che qualifica l'operazione negoziale in parola come assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore e conseguenza diretta di ciò è la legittimità della previsione del diritto di surroga espressamente previsto a favore dell'assicuratore e ai danni del finanziato la cui causa è da rinvenire, appunto, nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata a beneficio del finanziatore e non del finanziato.
La censura in esame va, pertanto, disattesa in ragione della sua infondatezza.
Alla luce di quanto evidenziato in precedenza, poi, non può nemmeno essere condiviso quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali atteso che, si ribadisce: a) dal contratto di finanziamento si evince palesemente che il costo dell'assicurazione è stato fatto gravare sulla delegataria;
b) lo pag. 5/6 schema contrattuale nel quale vanno fatti rientrare gli accordi delle parti (contratto a favore di terzo) esclude la vessatorietà.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.
26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
284/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 10.02.2023, nel procedimento n.
7119/2022 R.G.;
= CONDANNA al pagamento in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi €. 3.397,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 07 marzo 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
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