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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 832/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. LINCON SALVATORE per la parte ricorrente e dell'Avv. CONFESSORE LORENZO per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 832 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, via Università, 16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Lincon, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Francesca Ferro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(Partita iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 25/B, presso lo studio dall'avv. Lorenzo Confessore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.05.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni “
1. ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE;
2. per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla fruizione dei buoni CP_1 Parte pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall' di per ogni turno CP_1 lavorativo che ecceda le 6 ore;
3. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 17 giugno 2018 al 31 maggio 2023, che si quantifica nella misura di €. 1470,28; 4. per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della Controparte_2 ricorrente la complessiva somma di €. 1470,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo”. Parte La ricorrente ha esposto di essere dipendente in servizio presso l'Ospedale
“Belcolle” di con qualifica di infermiera nei periodi e con orari di servizio CP_1 secondo i turni indicati in ricorso;
che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto, a tutti i dipendenti del comparto sanità; che in violazione dell'art. 29 CCNL Parte 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009, la ha negato tale diritto;
che infatti il Regolamento per la fruizione del servizio mensa, adottato con delibera n. 342 del 22.3.2000, non ha preso in considerazione il personale turnista;
che nel periodo giugno 2018-maggio 2023, seppure in via ordinaria la parte ricorrente venga esclusa dal servizio mensa e non usufruisca di altre modalità sostitutive, ha potuto usufruire del servizio mensa in via occasionale (n. 37 volte) compatibilmente con gli specifici turni di servizio della mensa ed esigenze del reparto di appartenenza;
che inutile era stata la richiesta di riconoscimento inoltrata all'azienda. Ciò premesso ha rappresentato in diritto che l'art. 29 del CCNL del 20.09.2001 ha riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda l'organizzazione e la gestione delle mense di servizio e l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, attribuendo invece alla competenza del CCNL la definizione delle regole sulla fruibilità e l'esercizio del diritto da parte dei lavoratori, prevedendo che esso spetti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario; che l'art. 27, co. 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 -2018 ha espressamente richiamato l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, così confermando il contenuto;
che l'art. 43, co. 4, del CCNL comparto sanità 2019 -2021 ha stabilito in favore di tutto il personale purché non in turno, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il diritto ad una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa); che l'orientamento della S.C. ha chiarito che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 8 Lgs n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE, “a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della Parte eventuale consumazione del pasto”; che il Regolamento adottato dalla ha tuttavia escluso dalla fruizione del servizio il personale turnista, creando un ingiustificato discrimine tra i dipendenti della medesima che alla parte ricorrente deve essere CP_1 conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. La si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “- in via Parte_3 preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel corpo della presente memoria o comunque rigettare integralmente la domanda formulata da controparte nel ricorso, in quanto sprovvista di necessaria allegazione e prova;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dalla ricorrente in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto di controparte a riceverei buoni pasto, rigettare l'avversa quantificazione della pretesa avversaria e limitare, per le ragioni espresse nel corpo della presente memoria, l'eventuale monetizzazione dei buoni pasto riconosciuti a controparte in una misura non superiore a quella massima di dieci buoni pasto mensili prevista dal Regolamento aziendale in atti. Nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”. L' ha eccepito preliminarmente la nullità e inammissibilità del ricorso per assente CP_1
e/o carente allegazione degli elementi costitutivi della domanda, in quanto il ricorrente Parte avrebbe dovuto indicare e provare le circostanze in base alle quali la gli avrebbe negato il diritto a fruire della mensa. Nel merito, ricostruita la disciplina di legge e contratto (dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 66 del 2003; art. 43 CCNL Comparto Sanità 2019-2021; art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001; Regolamento aziendale servizio mensa approvato da ultimo con delibera n. 342 del 22 marzo 2000) ha sostenuto l'infondatezza della domanda in ragione della fruibilità del servizio mensa da parte di tutti i dipendenti, compreso il personale turnista, dal lunedì alla domenica, dalle ore 12:00 alle ore 15:00; che presso il locale cucina è possibile prenotare (di persona o telefonicamente) il cestino sostitutivo del pasto;
che il ricorrente avrebbe potuto consumare il pasto tutti i giorni della settimana, negli orari di apertura della mensa, alla fine del turno 7:00/14:00 oppure prima del turno 14:00/21:00, oppure prenotare e ritirare il cestino sostitutivo, tutti i giorni di lavoro, domeniche e festivi inclusi, negli orari in cui è presente il personale addetto;
che la parte ricorrente, esclusa dal diritto alla pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43, c. 4, del CCNL 2019-2021, come chiarito dall' , ha comunque il diritto di CP_3 effettuare periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 D. Lgs. n. 66/2003; che conseguentemente il ricorrente deve ritenersi sfornito di interesse ad agire;
che essendo il buono pasto un'alternativa al servizio mensa per il caso in cui tale servizio non sia attivo nel luogo di lavoro, nessun diritto potrebbe rivendicare al riguardo avendo la possibilità di fruire del servizio predisposto dall'azienda. In subordine, ha chiesto disporsi la rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art 29 CCNL Comparto Sanità letto in combinato disposto con l'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 in relazione all'art. 32 Cost. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEL RICORSO L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (cfr. Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292). Nel caso di specie la pretesa si fonda, non solo sulle modalità di articolazione del servizio mensa e sulla concreta possibilità di fruizione, ma anche sulla impossibilità per il personale turnista di avvalersi delle pause lavorative destinate alla consumazione dei pasti. Deve conseguentemente ritenersi sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata la domanda;
sufficientemente determinato deve ritenersi anche l'oggetto della domanda, i cui elementi di fatto e di diritto sono puntualmente richiamati. Sicché l'eccezione deve essere disattesa.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
£.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
… “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assume quindi il ricorrente che la ratio della disciplina collettiva è quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto che non si è potuto consumare. L'azienda replica che il servizio mensa è accessibile tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14- 21, sicché la parte ricorrente ne ha potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda ha predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne hanno potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA La tesi della fruibilità generalizzata del servizio mensa trova conferma nel contenuto delle delibere adottate dall' per regolamentarne la fruizione. CP_1
Con Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 (antecedente pertanto alla contrattazione collettiva nazionale che ha devoluto all'autonomia gestionale aziendale la disciplina dell'organizzazione del servizio mensa e di quello sostitutivo) l' ha previsto CP_1 all'art. 5 che “Sono ammessi ad usufruire del servizio di attivato presso le strutture ospedaliere Pt_4 dell' tutti i dipendenti: - che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio CP_1 per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa;
- che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro;
- che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. In calce è stato aggiunto a mano: “chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al cestino sostitutivo del pasto compatibilmente con l'esigenza della cucina”. L'art. 11 del medesimo Regolamento stabilisce inoltre che “Per i dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere è attivato il servizio sostitutivo della mensa attraverso buoni-pasto”; mentre il successivo art. 12 prevedeva “Hanno diritto al buono-pasto i dipendenti
- che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa - che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Nella sua versione originaria il Regolamento non prende in considerazione il personale turnista, del quale fanno parte i ricorrenti essendo incontestata l'articolazione del loro orario di lavoro su 3 turni (7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00). Il personale turnista infatti, da un lato, non è ricompreso nelle categorie di lavoratori ammesse ad usufruire del servizio di mensa di cui all'art. 5 (o in quella di coloro che prolungano l'orario pomeridiano in orario notturno, per la quale è previsto il cestino sostitutivo) e, dall'altro, non rientra nel personale che non presta la propria attività presso le strutture ospedaliere, per il quale è attivato il servizio sostitutivo attraverso buoni- pasto (art. 11) nelle ipotesi di cui all'art. 12. Tale rilievo, desumibile dalla lettera degli artt. 5, 11 e 12, è avvalorato dalla dichiarazione del rappresentante sindacale CGIL posta in calce al Regolamento, in forza della quale “Il sottoscritto…RSU CGIL non firma il presente verbale perché risulta mancante della parte inerente il personale turnista”. Dalla documentazione fornita in giudizio emerge tuttavia che in sede di approvazione Part definitiva la a completato il regolamento in esame prevedendo che “ad integrazione del regolamento servizi mensa” ha “delibera(to) di integrare il punto 5 ed il punto 12 del regolamento del servizio mensa approvato con deliberazioni n. 766/99 e n. 877/99 come di seguito … SS … sono ammessi ad usufruire del servizi mensa attivato presso le strutture ospedaliere dell'azienda tutti i dipendenti che effettuano turni sulla 12/24 ore … SS … Hanno diritto al buono pasto i dipendenti
- che effettuano turni sulle 12/24 ore … SS …” Alla luce della richiamata documentazione occorre allora concludere che l'accessibilità del servizio mensa, lì dove predisposto dall'azienda, sia garantito in via generalizzata a tutto il personale dipendente, ivi compreso quello cd. turnista. L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE Sennonché la possibilità di fruizione del servizio non sembra risolvere ogni questione, allorché il turno di lavoro assegnato al dipendente sia superiore alle sei ore continuative. L'azienda sembra dedurre la necessità di tenere separato il diritto alla pausa lavorativa di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 dal diritto al servizio mensa, anche in forma sostitutiva (buono pasto), osservando che quest'ultimo è da ritenersi fruibile, oltre che nell'area riservata dall'azienda, anche con modalità (come quelle da asporto) tali da consentire la consumazione del pasto nel reparto di pertinenza o nelle sue vicinanze, nell'arco di una sosta ridotta a soli dieci minuti. Ha infatti osservato che a mente dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, in mancanza di contrattazione collettiva in materia, al lavoratore è da riconoscere una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
la connessione tra pausa e consumazione del pasto, imporrebbe di ritenere che il relativo diritto al pasto possa essere esercitato anche nel corso della pausa di dieci minuti a cui fa cenno la norma e non solo nel punto di ristoro istituito dall'azienda; dal che deriverebbe che lì dove il dipendente, pur non potendo fruire del servizio mensa, sia posto in condizione di consumare il pasto, predisposto con modalità da asporto, nel corso della pausa di dieci minuti garantita dall'azienda, non possa vantare alcun diritto al buono pasto sostitutivo. Sennonché punto centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva ha inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a “tutti i dipendenti … in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. La ricorrente ha sostenuto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario” sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa”, di cui goni lavoratore è titolare allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale consumare il pasto. L'orientamento trae fondato sull'art. 8 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". Occorre da subito sottolineare la differenza tra la pausa di cui all'art. 29 del CCNL, da fruire fuori dell'orario di lavoro e per una durata non superiore a 30 minuti, destinata al recupero delle energie psico-fisiche e alla eventuale consumazione del pasto, da quella di almeno dieci minuti prevista dall'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 da fruirsi sul posto di lavoro e quindi nel corso del servizio, da intendersi di natura del tutto residuale, per le sole ipotesi in cui non sia possibile fruire di altre soste come quelle di cui al comma 1. E dal tenore letterale dell'art. 8 pare evidente che questa seconda e più limitata sosta non sia destinata alla eventuale consumazione del pasto, con la conseguenza che – quand'anche ne risulti provata la fruizione – essa non varrebbe a provare la possibilità di fruizione diretta del servizio mensa. Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall la CP_1 possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, è stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Poste l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità dell' odierna ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione alla medesima di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'Azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costei non avrebbe avuto modo di effettuare la prescritta pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed alla eventuale consumazione del pasto. E in proposito è bene sottolineate come l' non abbia neanche offerto prova contraria, CP_1 volta a dimostrare la possibilità del personale turnista di effettuare pause di qualsiasi genere sia pure di soli dieci minuti. La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, a quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione dell'orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". In altre occasioni, richiamati i suesposti principi, si è ugualmente sostenuto: "il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di Cassazione ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la “particolare articolazione dell'orario” in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- sia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione;
allorché il servizio debba proseguire oltre le sei ore continuative, la pausa lavorativa è prescritta allo scopo di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto;
l'astratta disponibilità del servizio mensa non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso;
né può ritenersi sufficiente che con modalità da asporto sia concesso ai dipendenti consumare il pasto sul luogo di lavoro e durante il servizio, anziché durante la pausa da fruire fuori dell'orario di lavoro. Sicché non basta ad escludere il diritto ai buoni pasto l'esistenza di un servizio mensa quando il lavoratore chiamato a svolgere turni superiori a sei ore non possa comunque avvalersene, non avendo la possibilità di avvalersi, alla scadenza della sesta ora, di intervalli non lavorativi esterni all'orario di lavoro e destinati al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, come appunto nel caso in cui ai lavoratori turnisti a cui è negato dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 CCNL comparto sanità 2019-2021) il diritto ad una pausa lavorativa anche quando la prestazione di lavoro giornaliera ecceda la predetta durata. Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per la eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa, dalle concrete modalità di fruizione (ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbe avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore) e dalla stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. Di fatto può d'altra parte escludersi che a tutto il personale turnista, specie se appartenente allo stesso reparto, sia mai stato consentito di sospendere il proprio servizio allo scadere della sesta ora, onde usufruire, contestualmente, della pausa pasto/ricreativa anche solo per la durata di dieci minuti. Nella specie, l'impossibilità per la ricorrente turnista di fruire della pausa pranzo implica il suo diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa, il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio la parte ricorrente ha correttamente fatto riferimento al valore di ciascun buono pasto di € 4,13 (ovvero € 5,16 - €. 1,03 quale valore a carico del dipendente). La domanda risarcitoria ha ad oggetto i turni lavorativi eccedenti le sei ore (pari a 393) espletati nel periodo oggetto della rivendicazione (17.06.2018 – 31.05.2023), da cui vanno detratti 37 turni corrispondenti ai giorni in cui la ricorrente ha beneficiato della mensa. Il dato è ricavabile dai tabulati di rilevazione delle presenze allegati al ricorso e non è stato contestato dalla Part L'importo maturato è pertanto pari a € 1.470,28 (€ 4,13 x 356 = € 1.470,28). Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento delle seguenti somme in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal 17.06.2018 al 31.05.2023. Il suddetto importo è da maggiorare con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, a titolo di risarcimento danni, la somma equivalente all'indennità sostitutiva di mensa per i complessivi turni in cui non ha potuto beneficiare né del servizio mensa né di un suo sostitutivo;
- per l'effetto condanna la , in Controparte_4 persona del Direttore Generale pro tempore, a versare in favore della ricorrente per il periodo lavorativo indicato la somma di € 1.470,28 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 657,00 oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 832/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. LINCON SALVATORE per la parte ricorrente e dell'Avv. CONFESSORE LORENZO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 832 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, via Università, 16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Lincon, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Francesca Ferro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(Partita iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 25/B, presso lo studio dall'avv. Lorenzo Confessore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.05.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni “
1. ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE;
2. per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla fruizione dei buoni CP_1 Parte pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall' di per ogni turno CP_1 lavorativo che ecceda le 6 ore;
3. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 17 giugno 2018 al 31 maggio 2023, che si quantifica nella misura di €. 1470,28; 4. per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della Controparte_2 ricorrente la complessiva somma di €. 1470,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo”. Parte La ricorrente ha esposto di essere dipendente in servizio presso l'Ospedale
“Belcolle” di con qualifica di infermiera nei periodi e con orari di servizio CP_1 secondo i turni indicati in ricorso;
che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto, a tutti i dipendenti del comparto sanità; che in violazione dell'art. 29 CCNL Parte 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009, la ha negato tale diritto;
che infatti il Regolamento per la fruizione del servizio mensa, adottato con delibera n. 342 del 22.3.2000, non ha preso in considerazione il personale turnista;
che nel periodo giugno 2018-maggio 2023, seppure in via ordinaria la parte ricorrente venga esclusa dal servizio mensa e non usufruisca di altre modalità sostitutive, ha potuto usufruire del servizio mensa in via occasionale (n. 37 volte) compatibilmente con gli specifici turni di servizio della mensa ed esigenze del reparto di appartenenza;
che inutile era stata la richiesta di riconoscimento inoltrata all'azienda. Ciò premesso ha rappresentato in diritto che l'art. 29 del CCNL del 20.09.2001 ha riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda l'organizzazione e la gestione delle mense di servizio e l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, attribuendo invece alla competenza del CCNL la definizione delle regole sulla fruibilità e l'esercizio del diritto da parte dei lavoratori, prevedendo che esso spetti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario; che l'art. 27, co. 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 -2018 ha espressamente richiamato l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, così confermando il contenuto;
che l'art. 43, co. 4, del CCNL comparto sanità 2019 -2021 ha stabilito in favore di tutto il personale purché non in turno, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il diritto ad una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa); che l'orientamento della S.C. ha chiarito che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 8 Lgs n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE, “a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della Parte eventuale consumazione del pasto”; che il Regolamento adottato dalla ha tuttavia escluso dalla fruizione del servizio il personale turnista, creando un ingiustificato discrimine tra i dipendenti della medesima che alla parte ricorrente deve essere CP_1 conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. La si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “- in via Parte_3 preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel corpo della presente memoria o comunque rigettare integralmente la domanda formulata da controparte nel ricorso, in quanto sprovvista di necessaria allegazione e prova;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dalla ricorrente in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto di controparte a riceverei buoni pasto, rigettare l'avversa quantificazione della pretesa avversaria e limitare, per le ragioni espresse nel corpo della presente memoria, l'eventuale monetizzazione dei buoni pasto riconosciuti a controparte in una misura non superiore a quella massima di dieci buoni pasto mensili prevista dal Regolamento aziendale in atti. Nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”. L' ha eccepito preliminarmente la nullità e inammissibilità del ricorso per assente CP_1
e/o carente allegazione degli elementi costitutivi della domanda, in quanto il ricorrente Parte avrebbe dovuto indicare e provare le circostanze in base alle quali la gli avrebbe negato il diritto a fruire della mensa. Nel merito, ricostruita la disciplina di legge e contratto (dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 66 del 2003; art. 43 CCNL Comparto Sanità 2019-2021; art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001; Regolamento aziendale servizio mensa approvato da ultimo con delibera n. 342 del 22 marzo 2000) ha sostenuto l'infondatezza della domanda in ragione della fruibilità del servizio mensa da parte di tutti i dipendenti, compreso il personale turnista, dal lunedì alla domenica, dalle ore 12:00 alle ore 15:00; che presso il locale cucina è possibile prenotare (di persona o telefonicamente) il cestino sostitutivo del pasto;
che il ricorrente avrebbe potuto consumare il pasto tutti i giorni della settimana, negli orari di apertura della mensa, alla fine del turno 7:00/14:00 oppure prima del turno 14:00/21:00, oppure prenotare e ritirare il cestino sostitutivo, tutti i giorni di lavoro, domeniche e festivi inclusi, negli orari in cui è presente il personale addetto;
che la parte ricorrente, esclusa dal diritto alla pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43, c. 4, del CCNL 2019-2021, come chiarito dall' , ha comunque il diritto di CP_3 effettuare periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 D. Lgs. n. 66/2003; che conseguentemente il ricorrente deve ritenersi sfornito di interesse ad agire;
che essendo il buono pasto un'alternativa al servizio mensa per il caso in cui tale servizio non sia attivo nel luogo di lavoro, nessun diritto potrebbe rivendicare al riguardo avendo la possibilità di fruire del servizio predisposto dall'azienda. In subordine, ha chiesto disporsi la rimessione alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art 29 CCNL Comparto Sanità letto in combinato disposto con l'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 in relazione all'art. 32 Cost. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEL RICORSO L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (cfr. Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292). Nel caso di specie la pretesa si fonda, non solo sulle modalità di articolazione del servizio mensa e sulla concreta possibilità di fruizione, ma anche sulla impossibilità per il personale turnista di avvalersi delle pause lavorative destinate alla consumazione dei pasti. Deve conseguentemente ritenersi sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata la domanda;
sufficientemente determinato deve ritenersi anche l'oggetto della domanda, i cui elementi di fatto e di diritto sono puntualmente richiamati. Sicché l'eccezione deve essere disattesa.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale:
“
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
£.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
… “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assume quindi il ricorrente che la ratio della disciplina collettiva è quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto che non si è potuto consumare. L'azienda replica che il servizio mensa è accessibile tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14- 21, sicché la parte ricorrente ne ha potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda ha predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne hanno potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA La tesi della fruibilità generalizzata del servizio mensa trova conferma nel contenuto delle delibere adottate dall' per regolamentarne la fruizione. CP_1
Con Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 (antecedente pertanto alla contrattazione collettiva nazionale che ha devoluto all'autonomia gestionale aziendale la disciplina dell'organizzazione del servizio mensa e di quello sostitutivo) l' ha previsto CP_1 all'art. 5 che “Sono ammessi ad usufruire del servizio di attivato presso le strutture ospedaliere Pt_4 dell' tutti i dipendenti: - che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio CP_1 per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa;
- che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro;
- che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. In calce è stato aggiunto a mano: “chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al cestino sostitutivo del pasto compatibilmente con l'esigenza della cucina”. L'art. 11 del medesimo Regolamento stabilisce inoltre che “Per i dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere è attivato il servizio sostitutivo della mensa attraverso buoni-pasto”; mentre il successivo art. 12 prevedeva “Hanno diritto al buono-pasto i dipendenti
- che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa - che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Nella sua versione originaria il Regolamento non prende in considerazione il personale turnista, del quale fanno parte i ricorrenti essendo incontestata l'articolazione del loro orario di lavoro su 3 turni (7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00). Il personale turnista infatti, da un lato, non è ricompreso nelle categorie di lavoratori ammesse ad usufruire del servizio di mensa di cui all'art. 5 (o in quella di coloro che prolungano l'orario pomeridiano in orario notturno, per la quale è previsto il cestino sostitutivo) e, dall'altro, non rientra nel personale che non presta la propria attività presso le strutture ospedaliere, per il quale è attivato il servizio sostitutivo attraverso buoni- pasto (art. 11) nelle ipotesi di cui all'art. 12. Tale rilievo, desumibile dalla lettera degli artt. 5, 11 e 12, è avvalorato dalla dichiarazione del rappresentante sindacale CGIL posta in calce al Regolamento, in forza della quale “Il sottoscritto…RSU CGIL non firma il presente verbale perché risulta mancante della parte inerente il personale turnista”. Dalla documentazione fornita in giudizio emerge tuttavia che in sede di approvazione Part definitiva la a completato il regolamento in esame prevedendo che “ad integrazione del regolamento servizi mensa” ha “delibera(to) di integrare il punto 5 ed il punto 12 del regolamento del servizio mensa approvato con deliberazioni n. 766/99 e n. 877/99 come di seguito … SS … sono ammessi ad usufruire del servizi mensa attivato presso le strutture ospedaliere dell'azienda tutti i dipendenti che effettuano turni sulla 12/24 ore … SS … Hanno diritto al buono pasto i dipendenti
- che effettuano turni sulle 12/24 ore … SS …” Alla luce della richiamata documentazione occorre allora concludere che l'accessibilità del servizio mensa, lì dove predisposto dall'azienda, sia garantito in via generalizzata a tutto il personale dipendente, ivi compreso quello cd. turnista. L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE Sennonché la possibilità di fruizione del servizio non sembra risolvere ogni questione, allorché il turno di lavoro assegnato al dipendente sia superiore alle sei ore continuative. L'azienda sembra dedurre la necessità di tenere separato il diritto alla pausa lavorativa di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 dal diritto al servizio mensa, anche in forma sostitutiva (buono pasto), osservando che quest'ultimo è da ritenersi fruibile, oltre che nell'area riservata dall'azienda, anche con modalità (come quelle da asporto) tali da consentire la consumazione del pasto nel reparto di pertinenza o nelle sue vicinanze, nell'arco di una sosta ridotta a soli dieci minuti. Ha infatti osservato che a mente dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, in mancanza di contrattazione collettiva in materia, al lavoratore è da riconoscere una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
la connessione tra pausa e consumazione del pasto, imporrebbe di ritenere che il relativo diritto al pasto possa essere esercitato anche nel corso della pausa di dieci minuti a cui fa cenno la norma e non solo nel punto di ristoro istituito dall'azienda; dal che deriverebbe che lì dove il dipendente, pur non potendo fruire del servizio mensa, sia posto in condizione di consumare il pasto, predisposto con modalità da asporto, nel corso della pausa di dieci minuti garantita dall'azienda, non possa vantare alcun diritto al buono pasto sostitutivo. Sennonché punto centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva ha inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a “tutti i dipendenti … in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. La ricorrente ha sostenuto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario” sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa”, di cui goni lavoratore è titolare allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale consumare il pasto. L'orientamento trae fondato sull'art. 8 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". Occorre da subito sottolineare la differenza tra la pausa di cui all'art. 29 del CCNL, da fruire fuori dell'orario di lavoro e per una durata non superiore a 30 minuti, destinata al recupero delle energie psico-fisiche e alla eventuale consumazione del pasto, da quella di almeno dieci minuti prevista dall'art. 8 D. Lgs. n. 66/2003 da fruirsi sul posto di lavoro e quindi nel corso del servizio, da intendersi di natura del tutto residuale, per le sole ipotesi in cui non sia possibile fruire di altre soste come quelle di cui al comma 1. E dal tenore letterale dell'art. 8 pare evidente che questa seconda e più limitata sosta non sia destinata alla eventuale consumazione del pasto, con la conseguenza che – quand'anche ne risulti provata la fruizione – essa non varrebbe a provare la possibilità di fruizione diretta del servizio mensa. Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall la CP_1 possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, è stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Poste l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità dell' odierna ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione alla medesima di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'Azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costei non avrebbe avuto modo di effettuare la prescritta pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed alla eventuale consumazione del pasto. E in proposito è bene sottolineate come l' non abbia neanche offerto prova contraria, CP_1 volta a dimostrare la possibilità del personale turnista di effettuare pause di qualsiasi genere sia pure di soli dieci minuti. La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, a quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione dell'orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". In altre occasioni, richiamati i suesposti principi, si è ugualmente sostenuto: "il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di Cassazione ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la “particolare articolazione dell'orario” in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- sia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione;
allorché il servizio debba proseguire oltre le sei ore continuative, la pausa lavorativa è prescritta allo scopo di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto;
l'astratta disponibilità del servizio mensa non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso;
né può ritenersi sufficiente che con modalità da asporto sia concesso ai dipendenti consumare il pasto sul luogo di lavoro e durante il servizio, anziché durante la pausa da fruire fuori dell'orario di lavoro. Sicché non basta ad escludere il diritto ai buoni pasto l'esistenza di un servizio mensa quando il lavoratore chiamato a svolgere turni superiori a sei ore non possa comunque avvalersene, non avendo la possibilità di avvalersi, alla scadenza della sesta ora, di intervalli non lavorativi esterni all'orario di lavoro e destinati al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, come appunto nel caso in cui ai lavoratori turnisti a cui è negato dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 CCNL comparto sanità 2019-2021) il diritto ad una pausa lavorativa anche quando la prestazione di lavoro giornaliera ecceda la predetta durata. Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per la eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa, dalle concrete modalità di fruizione (ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbe avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore) e dalla stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. Di fatto può d'altra parte escludersi che a tutto il personale turnista, specie se appartenente allo stesso reparto, sia mai stato consentito di sospendere il proprio servizio allo scadere della sesta ora, onde usufruire, contestualmente, della pausa pasto/ricreativa anche solo per la durata di dieci minuti. Nella specie, l'impossibilità per la ricorrente turnista di fruire della pausa pranzo implica il suo diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa, il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio la parte ricorrente ha correttamente fatto riferimento al valore di ciascun buono pasto di € 4,13 (ovvero € 5,16 - €. 1,03 quale valore a carico del dipendente). La domanda risarcitoria ha ad oggetto i turni lavorativi eccedenti le sei ore (pari a 393) espletati nel periodo oggetto della rivendicazione (17.06.2018 – 31.05.2023), da cui vanno detratti 37 turni corrispondenti ai giorni in cui la ricorrente ha beneficiato della mensa. Il dato è ricavabile dai tabulati di rilevazione delle presenze allegati al ricorso e non è stato contestato dalla Part L'importo maturato è pertanto pari a € 1.470,28 (€ 4,13 x 356 = € 1.470,28). Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento delle seguenti somme in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal 17.06.2018 al 31.05.2023. Il suddetto importo è da maggiorare con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, a titolo di risarcimento danni, la somma equivalente all'indennità sostitutiva di mensa per i complessivi turni in cui non ha potuto beneficiare né del servizio mensa né di un suo sostitutivo;
- per l'effetto condanna la , in Controparte_4 persona del Direttore Generale pro tempore, a versare in favore della ricorrente per il periodo lavorativo indicato la somma di € 1.470,28 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 657,00 oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 marzo 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci