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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1219/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal Dott. Montani Maurizio resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento ex art.1 l. 18/1980 dovuti in forza di decreto di omologa con la decorrenza riconosciuta dal ctu in fase di accertamento tecnico preventivo (ottobre
2023).
L' si costituiva in giudizio producendo la prova dell'avvenuto pagamento. CP_1
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1 avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea. Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore. Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del
17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, delle CP_1 spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 10/06/2025
Il giudice
ER TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1219/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal Dott. Montani Maurizio resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento ex art.1 l. 18/1980 dovuti in forza di decreto di omologa con la decorrenza riconosciuta dal ctu in fase di accertamento tecnico preventivo (ottobre
2023).
L' si costituiva in giudizio producendo la prova dell'avvenuto pagamento. CP_1
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1 avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea. Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore. Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del
17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, delle CP_1 spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 10/06/2025
Il giudice
ER TT