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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8931 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in funzione di giudice unico nella persona nella persona del dr. Gian ER Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10745 del 2025 vertente
TRA
(cod. fisc. (cod. fisc. C.F. 1 ) e Parte 2 Parte 1
,
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Marco C.F. 2
Bertè, con studio in Milano, Via Compagnoni n. 4, ivi elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
E CP 1 Partita IVA: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma Piazza F. Pedrocchi n. 4/5, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Beatrice Mazzucato, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima in Padova via G. Berchet n.13;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento nullità del contratto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 14.03.2025 e ritualmente notificato in data e Parte 3 convenivano in giudizio, dinanzi a questo 19.05.2025, i sig.ri Parte 1
Tribunale, la società CP 1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni "accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole nn. 1, 3, 4, e nella sottoscrizione in calce del contratto n. 3714, in quanto vessatorie e/o abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui al presente atto;
In via principale accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto n. 3714 stipulato tra la signora e il signor Parte 1
Parte 3 con avente ad oggetto l'acquisto del "certificato di associazione" di LU CP 1
ET, per i motivi di cui in atti e conseguentemente: - condannare la CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 alla restituzione agli
Attori delle somme percepite, fino all'importo di euro 12.900,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa oltre interessi come per legge da calcolarsi dai singoli pagamenti effettuati. CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma
-Condannare
Piazza Pedrocchi, 4/5 a tenere indenne la signora la signora Parte 1 e il signor Pt 3
[...] quale conseguenza della nullità del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del LU con esonero della Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di LU ET e- condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione della signora la signora Parte 1 e il signor Parte 3 dal Registro degli associati di
LU ET (certificato n. 0479). In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento pre contrattuale e/o contrattuale di CP 1 nel contratto di
e il signor Parte 3 per i motivi di cui in atti acquisto stipulato con la signora Parte 1
e conseguentemente: - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP 1
corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5, alla restituzione all' Attrice delle somme percepite, fino all'importo di euro 12.900,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa oltre interessi come per legge da calcolarsi dai singoli pagamenti effettuati. - Condannare CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 a tenere indenne la signora Parte 1 e il signor Parte 3 quale conseguenza della nullità del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del LU con esonero della
Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di LU ET e condannare la
-
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione della signora Parte 1 e il signor
Parte 3 dal Registro degli associati di LU ET (certificato n. 0479). - Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da versarsi al legale antistatario".
In particolare, i ricorrenti deducevano che, contattati telefonicamente dalla società resistente CP 1
[...] nel mese di ottobre 2019, venivano informati di aver vinto un buono per una vacanza gratuita con consegna del buono presso l'abitazione dei consumatori.
In data 01 novembre 2019 un promotore di CP 1 si era recato presso l'abitazione dei ricorrenti e aveva convinto il sig. Parte 3 a sottoscrivere un contratto avente a oggetto l'acquisto di un
"pacchetto vacanza” che avevano prospettato come una forma alternativa e innovativa ai propri risparmi, con possibilità di soggiornare in numerose località turistiche in tutto il mondo ma anche di locare il diritto acquistato o rivenderlo e trarne il guadagno.
A fronte di tale stipulazione non era stata consegnata alcuna documentazione informativa;
quindi, i signori Pt 1 e Pt 3 versavano la somma pattuita con My Energy pari a € 12.900,00, che venivano versati quanto a € 200,00 all'atto della conclusione del contratto in contanti, a € 3.7000,00 tramite assegno bancario e € 9.000,00 con cambiali.
Nel mese di settembre 2022 i ricorrenti ricevevano il certificato di iscrizione a LU ET n. 0479, avendo modo di apprendere che l'iscrizione sarebbe durata fino al 31.12.2053, che si riferiva a un generico periodo di una settimana all'anno (c.d. floating) variabile in relazione alle esigenze del LU con obbligo di pagamento delle spese annuali e che il certificato non era cedibile o trasmissibile agli eredi;
la loro iscrizione era qualificata “basic”, senza che fosse chiarito quali fossero i servizi collegati a tale iscrizione.
I ricorrenti usufruivano nel 2023 del buono vacanza promesso, soggiornando preso il resort Ontani, in località Sos Alinos (NU), ed in quella sede sono stati oggetto di nuovo sollecito proveniente da altri promotori, i quali hanno suggerito agli stessi di operare un miglioramento delle condizioni previste dall'iscrizione a club ET (c.d. upgrade), con l'iscrizione platinum pereuro 20.000,00.
A seguito del rifiuto opposto dai coniugi Pt 3 gli stessi non hanno soggiornato in alcuna struttura secondo quanto previsto dall'iscrizione, nonostante abbiano provato a prenotare forti dell'iscrizione a LU ET.
Una volta compresa la reale natura dell'operazione economica conclusa, gli odierni ricorrenti chiedevano chiarimenti in merito, ma non ricevevano alcun riscontro da CP 1 inoltre, sebbene il contratto di acquisto dell'iscrizione al LU ET fosse stato firmato soltanto dal sig. [...]
Pt 3 il certificato di iscrizione risulta intestato anche alla sig.ra Parte 1
I ricorrenti, pertanto, sostenevano che il contratto stipulato con CP 1 sarebbe stato nullo per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, oltre ad essere stato stipulato in violazione delle norme del Codice del Consumo, chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di tale rapporto contrattuale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente contestando in toto le asserzioni di controparte e chiedendo il rigetto delle domande azionate;
esponeva, in particolare, che i ricorrenti avevano goduto del soggiorno/vacanza in Sardegna, che i medesimi erano ben consapevoli dell'acquisto a suo tempo effettuato e che avevano nel tempo sempre pagato le spese di gestione direttamente al LU.
Espletata la prima udienza di comparizione, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c all'udienza del 20.11.2025.
Venendo al merito, la domanda avanzata dai ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta.
In primis, va rilevato che il certificato di associazione al LU ET indica quale associato anche anche se il contratto della cui validità si discute è stato tuttaviala signora Parte 1
sottoscritto unicamente dal signor Parte 3 (v. doc. 3 ricorrente). Pertanto, non essendo stato sottoscritto alcun contratto tra la signora Parte 1 e la società resistente, ben può essere dichiarata l'inesistenza di un rapporto contrattuale relativo al certificato di associazione, difettando proprio un elemento essenziale quale l'accordo delle parti.
Quanto alla posizione del signor Parte 3 si evidenzia che gli artt. 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 del contratto n. 3714 sottoscritto in data 01.11.2019 danno atto della consegna del depliant sulle destinazioni turistiche offerte, nonché dello Statuto e del regolamento, documenti che, tuttavia, i ricorrenti negano di aver ricevuto. La CP 1 ha documentato (v doc. 5 resistente) di aver consegnato al signor Pt 3 in data
01.11.2019 l'allegato A del contratto, denominato "formulario informativo", dal quale si evince che al ricorrente sarebbero stati consegnati, all'atto della sottoscrizione del contratto, anche altri documenti, tra cui il depliant, lo statuto e il regolamento, non prodotti, malgrado le contestazioni dei ricorrenti, dalla resistente nel presente giudizio.
Al riguardo l'art. 33 comma II lett. L) del D.Lvo. n. 206/2005 prevede che si considerano vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto “di prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto"; il successivo art. 36 del precitato decreto legislativo prevede la nullità delle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o effetto di "prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto".
Il testo delle clausole contrattuali sopra indicate dà conto di una consegna dei citati documenti negoziali integrativi che sarebbe avvenuta solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto, senza la doverosa informazione precontrattuale, in contrasto con le disposizioni imperative sopra citate. Stante il carattere abusivo e vessatorio, sono, pertanto, nulle le citate clausole 1.1, 3.1, 4.4 e
4.5 del contratto, nella parte in cui rinviano al Regolamento, statuto, depliant, allegato A.
Inoltre, si rileva anche che l'approvazione delle clausole vessatorie è avvenuta in blocco, senza che vi sia stata alcuna evidenziazione della peculiarità che ha contraddistinto le varie limitazioni imposte al consumatore, con conseguente violazione dell'art. 1341, 2 comma c.c..
Il contratto sottoscritto in data 01.11.2019 deve ritenersi comunque nullo per indeterminatezza del suo oggetto.
In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l'acquirente sarebbe divenuto titolare con l'acquisito del diritto di iscrizione al LU ET e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al LU ET attraverso il quale sembra che l'acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all'anno. Lo stesso dicasi dell'allegato A del contratto denominato "formulario informativo", contenente informazioni di carattere generico.
Neppure il certificato n. 0479, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc.
5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del LU ET e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.
Né trova riscontro l'assunto sostenuto dalla resistente che i ricorrenti avevano compreso l'oggetto del contratto per aver goduto della settimana di soggiorno in Sardegna con partenza il 23.06.2023, in quanto, come si evince dalla stessa prenotazione, tale vacanza, denominata “settimana di cortesia", era stata offerta gratuitamente dal CLUB, con estensione anche a soggetti terzi (v. doc. 7 resistente)
La norma di cui all'art. 1418 comma II c.c. sancisce la nullità del contratto in caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1346 c.c., tra cui è compreso il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.
Risulta in modo evidente che il contratto de quo presenta un oggetto indeterminato ed indeterminabile;
pertanto, esso va dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
Va poi aggiunto che la condotta tenuta da parte convenuta viola anche le disposizioni del Codice del
Consumo che garantiscono all'acquirente di un "contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine" un'informazione “chiara e comprensibile, accurata e sufficiente” nella fase di promozione del prodotto (art. 70), di trattativa precontrattuale (doc. 71) e anche contrattuale (art. 72 comma 4 e comma 5): disposizione queste che, nella vicenda in esame, risultano palesemente disattese dalla società venditrice.
Al signor Parte 3 non risulta siano state fornite, prima che lo stesso fosse vincolato dalla stipula del negozio, informazioni chiare e comprensibili mediante consegna del previsto documento informativo, non avendo i ricorrenti ricevuto alcuna informazione relativa all'acquisto del certificato, né gli stessi sono stati resi edotti in merito alla durata del certificato (rectius alla durata dei versamenti a titolo di gestione annuale), al soggetto titolare del diritto di vacanza (genericamente indicato in 2 persone); in sostanza i ricorrenti non hanno avuto alcuna possibilità di valutare la reale portata del diritto oggetto di sollecitazione all'acquisto.
Essendo nullo il contratto, il pagamento effettuato dai ricorrenti, come risultante dalla documentazione in atti (v. doc 4 ricorrente) è privo di giustificazione causale ed è, quindi, fondata la domanda di ripetizione.
Pertanto, la società CP 1 va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € 12.900,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del
ET LU nonché di cancellazione dal registro degli associati al ET LU a cura e spese della resistente
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
-Il Tribunale di Milano – Settima sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian ER Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede
1) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale tra la sig.ra Parte 4
CP 1 conseguente al contratto n. 3714 del 01.11.2019 e al successivo certificato di associazione n. 0479 al LU ET
2) preliminarmente accertata la nullità delle clausole vessatorie di cui agli artt. agli artt.
1.1,3.1,4.1, 4.3 contratto n. 3714 del 01.11.2019 stipulato dal sig. Parte 3 e CP 1
[...] dichiara la nullità del predetto contratto per indeterminatezza del suo oggetto;
3) condanna la società resistente a restituire ai ricorrenti la somma di € 12.900,00 oltre gli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo;
4) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del LU ET e condanna la società convenuta a cancellare, a propria cura e spese, i sig.ri
Parte 1 e Parte 3 dal registro degli associati del LU Gateway;
5) condanna la resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.864,00 (di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 2.600,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 20 novembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian ER Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in funzione di giudice unico nella persona nella persona del dr. Gian ER Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10745 del 2025 vertente
TRA
(cod. fisc. (cod. fisc. C.F. 1 ) e Parte 2 Parte 1
,
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Marco C.F. 2
Bertè, con studio in Milano, Via Compagnoni n. 4, ivi elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
E CP 1 Partita IVA: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma Piazza F. Pedrocchi n. 4/5, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Beatrice Mazzucato, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima in Padova via G. Berchet n.13;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento nullità del contratto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 14.03.2025 e ritualmente notificato in data e Parte 3 convenivano in giudizio, dinanzi a questo 19.05.2025, i sig.ri Parte 1
Tribunale, la società CP 1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni "accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole nn. 1, 3, 4, e nella sottoscrizione in calce del contratto n. 3714, in quanto vessatorie e/o abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui al presente atto;
In via principale accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto n. 3714 stipulato tra la signora e il signor Parte 1
Parte 3 con avente ad oggetto l'acquisto del "certificato di associazione" di LU CP 1
ET, per i motivi di cui in atti e conseguentemente: - condannare la CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 alla restituzione agli
Attori delle somme percepite, fino all'importo di euro 12.900,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa oltre interessi come per legge da calcolarsi dai singoli pagamenti effettuati. CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma
-Condannare
Piazza Pedrocchi, 4/5 a tenere indenne la signora la signora Parte 1 e il signor Pt 3
[...] quale conseguenza della nullità del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del LU con esonero della Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di LU ET e- condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione della signora la signora Parte 1 e il signor Parte 3 dal Registro degli associati di
LU ET (certificato n. 0479). In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento pre contrattuale e/o contrattuale di CP 1 nel contratto di
e il signor Parte 3 per i motivi di cui in atti acquisto stipulato con la signora Parte 1
e conseguentemente: - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP 1
corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5, alla restituzione all' Attrice delle somme percepite, fino all'importo di euro 12.900,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa oltre interessi come per legge da calcolarsi dai singoli pagamenti effettuati. - Condannare CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 a tenere indenne la signora Parte 1 e il signor Parte 3 quale conseguenza della nullità del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del LU con esonero della
Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di LU ET e condannare la
-
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma Piazza Pedrocchi, 4/5 a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione della signora Parte 1 e il signor
Parte 3 dal Registro degli associati di LU ET (certificato n. 0479). - Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da versarsi al legale antistatario".
In particolare, i ricorrenti deducevano che, contattati telefonicamente dalla società resistente CP 1
[...] nel mese di ottobre 2019, venivano informati di aver vinto un buono per una vacanza gratuita con consegna del buono presso l'abitazione dei consumatori.
In data 01 novembre 2019 un promotore di CP 1 si era recato presso l'abitazione dei ricorrenti e aveva convinto il sig. Parte 3 a sottoscrivere un contratto avente a oggetto l'acquisto di un
"pacchetto vacanza” che avevano prospettato come una forma alternativa e innovativa ai propri risparmi, con possibilità di soggiornare in numerose località turistiche in tutto il mondo ma anche di locare il diritto acquistato o rivenderlo e trarne il guadagno.
A fronte di tale stipulazione non era stata consegnata alcuna documentazione informativa;
quindi, i signori Pt 1 e Pt 3 versavano la somma pattuita con My Energy pari a € 12.900,00, che venivano versati quanto a € 200,00 all'atto della conclusione del contratto in contanti, a € 3.7000,00 tramite assegno bancario e € 9.000,00 con cambiali.
Nel mese di settembre 2022 i ricorrenti ricevevano il certificato di iscrizione a LU ET n. 0479, avendo modo di apprendere che l'iscrizione sarebbe durata fino al 31.12.2053, che si riferiva a un generico periodo di una settimana all'anno (c.d. floating) variabile in relazione alle esigenze del LU con obbligo di pagamento delle spese annuali e che il certificato non era cedibile o trasmissibile agli eredi;
la loro iscrizione era qualificata “basic”, senza che fosse chiarito quali fossero i servizi collegati a tale iscrizione.
I ricorrenti usufruivano nel 2023 del buono vacanza promesso, soggiornando preso il resort Ontani, in località Sos Alinos (NU), ed in quella sede sono stati oggetto di nuovo sollecito proveniente da altri promotori, i quali hanno suggerito agli stessi di operare un miglioramento delle condizioni previste dall'iscrizione a club ET (c.d. upgrade), con l'iscrizione platinum pereuro 20.000,00.
A seguito del rifiuto opposto dai coniugi Pt 3 gli stessi non hanno soggiornato in alcuna struttura secondo quanto previsto dall'iscrizione, nonostante abbiano provato a prenotare forti dell'iscrizione a LU ET.
Una volta compresa la reale natura dell'operazione economica conclusa, gli odierni ricorrenti chiedevano chiarimenti in merito, ma non ricevevano alcun riscontro da CP 1 inoltre, sebbene il contratto di acquisto dell'iscrizione al LU ET fosse stato firmato soltanto dal sig. [...]
Pt 3 il certificato di iscrizione risulta intestato anche alla sig.ra Parte 1
I ricorrenti, pertanto, sostenevano che il contratto stipulato con CP 1 sarebbe stato nullo per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, oltre ad essere stato stipulato in violazione delle norme del Codice del Consumo, chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di tale rapporto contrattuale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente contestando in toto le asserzioni di controparte e chiedendo il rigetto delle domande azionate;
esponeva, in particolare, che i ricorrenti avevano goduto del soggiorno/vacanza in Sardegna, che i medesimi erano ben consapevoli dell'acquisto a suo tempo effettuato e che avevano nel tempo sempre pagato le spese di gestione direttamente al LU.
Espletata la prima udienza di comparizione, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c all'udienza del 20.11.2025.
Venendo al merito, la domanda avanzata dai ricorrenti è fondata e, pertanto, va accolta.
In primis, va rilevato che il certificato di associazione al LU ET indica quale associato anche anche se il contratto della cui validità si discute è stato tuttaviala signora Parte 1
sottoscritto unicamente dal signor Parte 3 (v. doc. 3 ricorrente). Pertanto, non essendo stato sottoscritto alcun contratto tra la signora Parte 1 e la società resistente, ben può essere dichiarata l'inesistenza di un rapporto contrattuale relativo al certificato di associazione, difettando proprio un elemento essenziale quale l'accordo delle parti.
Quanto alla posizione del signor Parte 3 si evidenzia che gli artt. 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 del contratto n. 3714 sottoscritto in data 01.11.2019 danno atto della consegna del depliant sulle destinazioni turistiche offerte, nonché dello Statuto e del regolamento, documenti che, tuttavia, i ricorrenti negano di aver ricevuto. La CP 1 ha documentato (v doc. 5 resistente) di aver consegnato al signor Pt 3 in data
01.11.2019 l'allegato A del contratto, denominato "formulario informativo", dal quale si evince che al ricorrente sarebbero stati consegnati, all'atto della sottoscrizione del contratto, anche altri documenti, tra cui il depliant, lo statuto e il regolamento, non prodotti, malgrado le contestazioni dei ricorrenti, dalla resistente nel presente giudizio.
Al riguardo l'art. 33 comma II lett. L) del D.Lvo. n. 206/2005 prevede che si considerano vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto “di prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto"; il successivo art. 36 del precitato decreto legislativo prevede la nullità delle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o effetto di "prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto".
Il testo delle clausole contrattuali sopra indicate dà conto di una consegna dei citati documenti negoziali integrativi che sarebbe avvenuta solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto, senza la doverosa informazione precontrattuale, in contrasto con le disposizioni imperative sopra citate. Stante il carattere abusivo e vessatorio, sono, pertanto, nulle le citate clausole 1.1, 3.1, 4.4 e
4.5 del contratto, nella parte in cui rinviano al Regolamento, statuto, depliant, allegato A.
Inoltre, si rileva anche che l'approvazione delle clausole vessatorie è avvenuta in blocco, senza che vi sia stata alcuna evidenziazione della peculiarità che ha contraddistinto le varie limitazioni imposte al consumatore, con conseguente violazione dell'art. 1341, 2 comma c.c..
Il contratto sottoscritto in data 01.11.2019 deve ritenersi comunque nullo per indeterminatezza del suo oggetto.
In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l'acquirente sarebbe divenuto titolare con l'acquisito del diritto di iscrizione al LU ET e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al LU ET attraverso il quale sembra che l'acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all'anno. Lo stesso dicasi dell'allegato A del contratto denominato "formulario informativo", contenente informazioni di carattere generico.
Neppure il certificato n. 0479, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc.
5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del LU ET e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.
Né trova riscontro l'assunto sostenuto dalla resistente che i ricorrenti avevano compreso l'oggetto del contratto per aver goduto della settimana di soggiorno in Sardegna con partenza il 23.06.2023, in quanto, come si evince dalla stessa prenotazione, tale vacanza, denominata “settimana di cortesia", era stata offerta gratuitamente dal CLUB, con estensione anche a soggetti terzi (v. doc. 7 resistente)
La norma di cui all'art. 1418 comma II c.c. sancisce la nullità del contratto in caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1346 c.c., tra cui è compreso il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.
Risulta in modo evidente che il contratto de quo presenta un oggetto indeterminato ed indeterminabile;
pertanto, esso va dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
Va poi aggiunto che la condotta tenuta da parte convenuta viola anche le disposizioni del Codice del
Consumo che garantiscono all'acquirente di un "contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine" un'informazione “chiara e comprensibile, accurata e sufficiente” nella fase di promozione del prodotto (art. 70), di trattativa precontrattuale (doc. 71) e anche contrattuale (art. 72 comma 4 e comma 5): disposizione queste che, nella vicenda in esame, risultano palesemente disattese dalla società venditrice.
Al signor Parte 3 non risulta siano state fornite, prima che lo stesso fosse vincolato dalla stipula del negozio, informazioni chiare e comprensibili mediante consegna del previsto documento informativo, non avendo i ricorrenti ricevuto alcuna informazione relativa all'acquisto del certificato, né gli stessi sono stati resi edotti in merito alla durata del certificato (rectius alla durata dei versamenti a titolo di gestione annuale), al soggetto titolare del diritto di vacanza (genericamente indicato in 2 persone); in sostanza i ricorrenti non hanno avuto alcuna possibilità di valutare la reale portata del diritto oggetto di sollecitazione all'acquisto.
Essendo nullo il contratto, il pagamento effettuato dai ricorrenti, come risultante dalla documentazione in atti (v. doc 4 ricorrente) è privo di giustificazione causale ed è, quindi, fondata la domanda di ripetizione.
Pertanto, la società CP 1 va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € 12.900,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall'obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del
ET LU nonché di cancellazione dal registro degli associati al ET LU a cura e spese della resistente
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
-Il Tribunale di Milano – Settima sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian ER Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede
1) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale tra la sig.ra Parte 4
CP 1 conseguente al contratto n. 3714 del 01.11.2019 e al successivo certificato di associazione n. 0479 al LU ET
2) preliminarmente accertata la nullità delle clausole vessatorie di cui agli artt. agli artt.
1.1,3.1,4.1, 4.3 contratto n. 3714 del 01.11.2019 stipulato dal sig. Parte 3 e CP 1
[...] dichiara la nullità del predetto contratto per indeterminatezza del suo oggetto;
3) condanna la società resistente a restituire ai ricorrenti la somma di € 12.900,00 oltre gli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo;
4) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del LU ET e condanna la società convenuta a cancellare, a propria cura e spese, i sig.ri
Parte 1 e Parte 3 dal registro degli associati del LU Gateway;
5) condanna la resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.864,00 (di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 2.600,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 20 novembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian ER Vitale