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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
OLIVIERI MATTEO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TEDESCHI GIUSEPPE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni esposte, così giudicare e provvedere: IN VIA
PRINCIPALE Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Respingere
l'opposizione, rigettare la domanda riconvenzionale e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
pagina 1 di 10 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento della somma di € 65.422,50, o la diversa somma che risulterà di Controparte_1
giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta in riassunzione:
“In via principale attesa la revoca del d.i. opposto avanti al Tribunale di Roma e comunque per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande attoree di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, di rigetto dell'opposizione e di conferma in ogni sua parte del d.i. opposto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
parimenti, in via principale accertare e dichiarare, in ogni caso, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice e, per
l'effetto, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice così come azionate e, per l'effetto, disporre la riduzione della somma richiesta dall'attrice all'importo eventualmente ritenuto dovuto e/o equo e/o di giustizia;
in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali tutti in capo a parte attrice e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, parte attrice alla corresponsione delle somme dovute, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla convenuta nella misura che risulterà accertata in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, pure con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice;
parimenti, in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dei danni patiti dalla convenuta, previo accertamento dei fatti causali del danno e del diritto della convenuta al suo risarcimento e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente patito dalla convenuta in conseguenza degli eventi di cui in narrativa, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10 Va premesso che il presente giudizio consegue alla riassunzione del giudizio portante R.G. 6805/21 instaurato innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi giusta sentenza n. 16762/21, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore della competenza del Tribunale di Forlì.
Ha riassunto il giudizio del dott. chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Parte_1
conclusioni sopra riportate.
L'attore in riassunzione ha rivestito – innanzi al Tribunale di Roma – la posizione di convenuto opposto, avendo chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 54893/20 nei confronti di decreto ingiuntivo poi revocato a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata Controparte_1 dall'ingiunto, cui ha aderito l'ingiungente.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è la domanda in riassunzione avanzata da del Parte_1
dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In estrema sintesi espone: Parte_1
- In data 5 maggio 2015 tra le parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione dell'appalto relativo a “Attività di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo ferrovia
Roma- Viterbo”;
CP_
- ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da Parte_1
residuando un insoluto per Euro 30.195,00; CP_1
- In data 1° ottobre 2015 tra le medesime parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione di “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della metropolitana linee A, B, C, Ferrovia Regionale Roma - Lido e
Ferrovia Regionale Roma – Giardinetti”;
- ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da Parte_1
controparte, residuando un insoluto di Euro 35.227,50;
- Il credito residuo ammonta dunque ad Euro 65.422,50. ha contestato la debenza della somma a fronte delle seguenti eccezioni: Controparte_1
- Inidoneità delle fatture a fornire prova circa la sussistenza del credito;
- Quanto al merito, si occupa di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo e, CP_1
in quanto tale, si è aggiudicata alcuni lavori e servizi in forza di appalti pubblici indetti da
ATAC s.p.a.;
- In ottemperanza ai predetti contratti di appalto pubblico, aggiudicataria, ha CP_1
concluso due contratti di consulenza con I predetti contratti prevedevano che Parte_1
i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati decorsi dieci giorni dall'emissione delle fatture;
pagina 3 di 10 - Viceversa Adriatico Servizi non ha emesso le fatture nei termini previsti (atteso che controparte in soli tre mesi ha emesso ventidue fatture riferite a servizi antecedenti anche di due anni);
- Inoltre non ha tenuto conto della seguente dichiarazione, sottoscritta dal Controparte_2
medesimo che ha reso di fatto inesigibili tutte le somme riferite alle prestazioni rese Pt_1
fino al 17.9.2017 (data deposito domanda di concordato della stazione appaltante):
- A tutto ciò si aggiunge l'inadempimento di che: Parte_1
1) Ha inviato le diffide di pagamento anche alla committente ATAC;
2) Non ha riferito i risultati conseguiti alla convenuta;
3) Non ha coordinato ed informato gli addetti sulla normativa in materia;
4) Non ha provveduto ai controlli in materia di sicurezza;
5) Non ha provveduto alla adeguata formazione del personale;
6) Non ha saldato il costo del noleggio di un automezzo per Euro 4.628,50 oltre IVA.
La domanda di parte attrice merita accoglimento.
Va premesso che nessuna statuizione può essere assunta da questo giudice relativamente al decreto ingiuntivo, che è stato revocato dal Tribunale di Roma a fronte dell'incompetenza per territorio.
pagina 4 di 10 A fronte di quanto disposto nella sentenza emessa dal giudice previamente adito, l'unico aspetto su cui
è opportuno statuire riguarda le spese di lite relative alla fase monitoria e al giudizio di opposizione instaurato.
Sul punto si reputa opportuno compensare le spese relative alla “prima fase” atteso che da un lato è stato adito un giudice incompetente, dall'altro, tuttavia, l'opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione per essere stata l'impresa individuale attrice cancellata dal registro delle Imprese;
sul punto è sufficiente rammentare il
“granitico” orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma “La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire innanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti”, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 35952/21).
Inoltre, per i motivi che si procede ad esporre, la domanda di parte attrice merita accoglimento quanto al merito.
Essa ha ad oggetto il pagamento delle somme vantate dalla Ditta Individuale del dott. Parte_1
nei confronti di in virtù di due contratti, segnatamente: Contratto Parte_1 Controparte_1
Direzione Tecnica lavori relativi all'appalto denominato Attività di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo Ferrovia Roma – Viterbo (doc. 1 parte attrice) e Contratto Direzione Tecnica lavori relativi all'appalto denominato Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della metropolitana linea “A”, della metropolitana linea “B”, metropolitana linea “C”, Ferrovia Regionale Roma – Lido e Ferrovia Regionale Roma – Giardinetti (doc. 2 parte attrice).
Oltre ai contratti, parte attrice in riassunzione ha versato in atti le note pro forma e le fatture rimaste insolute, nonché le relative diffide di pagamento (docc. 2, da 4 a 7, da 12 a 15 parte attrice).
Ciò posto, l'attore che richiede il pagamento del proprio credito ha correttamente documentato la fonte negoziale del proprio credito ed ha altrettanto correttamente allegato l'inadempimento di controparte.
La convenuta, viceversa, non ha contestato il mancato pagamento delle somme, ma ha eccepito la parziale inesigibilità dell'altrui credito ed ha al contempo eccepito l'inadempimento di controparte, spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento di tutti i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale.
Tanto premesso, i due rapporti negoziali da cui scaturisce il presente giudizio sono – in estrema sintesi
– due contratti con i quali ha conferito alla Impresa Individuale Adriatico Servizi del Controparte_1
pagina 5 di 10 dott. l'incarico di Direttore Tecnico relativamente a due complessi cantieri rispetto ai Parte_1
quali è risultata aggiudicataria a seguito di bando di gara promosso da ATAC s.p.a. Controparte_1
(stazione appaltante).
Gli appalti conclusi tra ATAC s.p.a. e infatti, prevedevano espressamente che Controparte_1
l'appaltatrice ( affidasse la Direzione Tecnica “a persona con specifica e comprovata Controparte_1
competenza tecnico – professionale”; qualità, queste, che l'odierna convenuta ha ritenuto di riconoscere a Parte_1
I contratti per cui è causa rientrano pienamente nel contratto d'opera di cui agli artt. 2229 segg c.c.
(norme peraltro richiamate nel testo degli accordi contrattuali). si è impegnato, senza vincoli di orari, subordinazione e direttive, con l'odierna convenuta, a Pt_1
riferire circa i risultati della propria prestazione all'amministratore della convenuta, ad informare gli
“addetti ai lavori” sulla normativa in tema di aria ed acque, a controllare macchinari ed impianti, ad informare il personale tecnico, anche relativamente allo smaltimento dei rifiuti.
La documentazione in atti e l'istruttoria espletata confermano il corretto adempimento delle obbligazioni di cui a contratto.
Per incidens va segnalato che a fronte di molteplici richieste di pagamento inoltrate da parte attrice, parte convenuta ha documentato unicamente di avere inviato due missive (docc. 9 e 10) in cui, è bene sottolinearlo, non viene contestato alcun inadempimento a controparte.
Risulta documentalmente, dunque, che le prime contestazioni sul punto sono state mosse solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Se ciò già induce a dubitare della fondatezza dell'eccepito inadempimento, ogni eventuale residuo dubbio è eliso sia dalla dichiarazione scritta proveniente dalla stazione appaltante sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa.
Anzitutto la difesa di parte attrice ha prodotto (doc. 25) la seguente attestazione, sottoscritta dalla stazione appaltante:
pagina 6 di 10 A differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuto, detta attestazione ha un forte valore probatorio, in quanto la stazione appaltante è evidentemente direttamente interessata alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A quanto esposto e rappresentato si aggiungono i riscontri istruttori.
Il teste che, si noti, ha lavorato per parte convenuta, ha pienamente confermato Testimone_1
l'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto: aggiornamento tempo per tempo di parte convenuta (capitolo 1 seconda memoria parte convenuta), informazione e coordinamento di tutti gli addetti della convenuta (capitolo 2 seconda memoria parte convenuta), controllo del personale tecnico in tema di ambiente e sicurezza (capitolo 3 seconda memoria parte convenuta), controllo macchinari, impianti ed attrezzature (capitolo 4 seconda memoria parte convenuta), formazione del pagina 7 di 10 personale (capitolo 5 seconda memoria parte convenuta), ed ha altresì confermato le circostanze di cui ai capitoli articolati in seconda memoria da parte attrice (cfr verbale di udienza del 13.12.2023 “Cap.
2: Sì, lo confermo. Io facevo il lavoro fisicamente ed ero in copia nelle pec. Cap. 3: Sì, è vero. Ci sono state delle riunioni sia in cantiere in cui ero anche presente sia in ufficio di Sì, è vero nel CP_1
senso che lui faceva che in modo fossero sempre regolari perché sapeva a chi rivolgersi. Non li faceva lui materialmente, ma si occupava di questo. Cap. 4: è vero che controllava, ma non è vero che li compilava perché non rientrava nelle sue competenze. Per le doveva controllare perché veniva richieste delle giustificazioni”).
Viceversa, il teste di parte convenuta ha costantemente dichiarato di non essere a Testimone_2
conoscenza dei fatti dedotti nei capitoli.
Ma vi è di più.
Il legale rappresentante di ha rilasciato – in sede di interpello – chiare dichiarazioni Controparte_1
confessorie: “Vero che ha adempiuto ai contratti di appalto pubblico stipulati dalla Controparte_1 predetta con ATAC Spa cui si riferiscono i contratti aventi ad oggetto “Attivitàdi Controparte_1
manutenzione e controllo del patrimonio arboreo ferrovia Roma – Viterbo” del 5/5/2015 e “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della
Metropolitana linea A, Metropolitana linea B, Metropolitana linea C, Ferrovia regionale Roma-Lido e
Ferrovia regionale Roma - Giardinetti ” del 1/10/2015; Risposta: “Sì”;
“Vero che ha omesso il pagamento delle fatture emesse da ditta individuale controllo Controparte_1
del patrimonio arboreo ferrovia Roma – Viterbo” del 5/5/2015 e “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della Metropolitana linea A,
Metropolitana linea B, Metropolitana linea C, Ferrovia regionale Roma-Lido e Ferrovia regionale
Roma - Giardinetti ” del 1/10/2015, di cui al doc. 5 di parte ditta individuale Adriatico Servizi del dott. che si rammostra”; Risposta: “So che alcune fatture sono state pagate, ma altre no”. Parte_1
“Vero che ditta individuale Adriatico Servizi del dott. informava dello svolgimento Parte_1 dell'opera di direzione tecnica l'Amministratore pro tempore di Sig.ra CP_1 Per_1
come da comunicazioni di cui si rammostra saggio rappresentato dal doc 21 di parte ditta
[...]
individuale del dott. Risposta: “Non lo ricordo nel dettaglio, ma non Parte_1 Parte_1
lo escludo”.
“Vero che ditta individuale Adriatico Servizi del dott. informava inoltre il Sig. Parte_1 [...] ed il Sig. quest'ultimo marito dell'Amministratrice pro tempore, riferisca Per_2 Parte_2
l'Amministratrice il motivo di tale informazione ulteriore. Risposta: “Penso di sì”. Per_1
pagina 8 di 10 Dunque, all'esito, deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali.
Quanto alle domande ed eccezioni svolte da parte convenuta si rappresenta quanto segue.
Di nessun pregio è il riferimento alla scorretta emissione delle fatture: assume sul punto la convenuta che i contratti prevedevano che i pagamenti fossero effettuati decorsi dieci giorni dall'emissione della fattura.
Se ciò è vero, come è, atteso che nei contratti è effettivamente previsto come termine di scadenza per il pagamento quello di dieci giorni dall'emissione della fattura, va rilevato che parte convenuta non ha provveduto al pagamento a tutt'oggi (nonostante le fatture siano assai risalenti nel tempo).
Ma non solo.
Il “costo” della prestazione è effettivamente pattuito in Euro 10.500,00 annuali oltre IVA (per un contratto) ed in Euro 15.000,00 oltre IVA per il primo anno ed Euro 9.000,00 oltre IVA (per l'altro contratto), da pagarsi in quattro rate trimestrali.
Poiché è principio noto quello per il quale la dilazione sia posta ad interesse e tutela del debitore, va da sé che il mancato pagamento delle somme oggi richieste valga da solo alla stregua di un inadempimento.
Non corrisponde al vero che l'attore abbia unilateralmente accettato riduzione e procrastinazione delle fatture relative al periodo antecedente al 17.9.2017: il documento 8 cui la convenuta fa rinvio rappresenta una dichiarazione in cui Molesi per Adriatico Servizi s.r.l. dichiara che gli importi a lui dovuti “effettivamente rientranti nel concordato” saranno corrisposti dalla convenuta nelle percentuali e nei tempi previsti dal concordato.
Adriatico Servizi s.r.l. non è la controparte contrattuale dell'odierna convenuta e dunque il documento non è opponibile all'odierno attore.
Priva di pregio è l'eccezione relativa al controcredito per il presunto noleggio di un automezzo concesso dalla convenuta all'attore: il contratto di comodato è stato espressamente previsto a titolo gratuito (doc. 19 parte attrice).
Nessun credito dunque sussiste in capo ad CP_1
Inammissibile oltre che infondata è la domanda riconvenzionale relativa ai presunti danni patiti dalla convenuta: essa si profila manifestamente generica, priva di qualsivoglia connotato di chiarezza e specificità, oltreché priva di qualsiasi allegazione probatoria. È significativo, sul punto, che la convenuta non abbia né avanzato richieste istruttorie né abbia prodotto alcun documento.
Dunque, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
pagina 9 di 10 Conseguentemente la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 65.422,50 oltre ad interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice in riassunzione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in riassunzione;
3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta in riassunzione al pagamento in favore di parte attrice in riassunzione della somma di Euro 65.422,50, oltre ad interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta in riassunzione al pagamento in favore di parte attrice in riassunzione della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
OLIVIERI MATTEO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TEDESCHI GIUSEPPE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni esposte, così giudicare e provvedere: IN VIA
PRINCIPALE Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Respingere
l'opposizione, rigettare la domanda riconvenzionale e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
pagina 1 di 10 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento della somma di € 65.422,50, o la diversa somma che risulterà di Controparte_1
giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta in riassunzione:
“In via principale attesa la revoca del d.i. opposto avanti al Tribunale di Roma e comunque per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande attoree di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, di rigetto dell'opposizione e di conferma in ogni sua parte del d.i. opposto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
parimenti, in via principale accertare e dichiarare, in ogni caso, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice e, per
l'effetto, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice così come azionate e, per l'effetto, disporre la riduzione della somma richiesta dall'attrice all'importo eventualmente ritenuto dovuto e/o equo e/o di giustizia;
in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali tutti in capo a parte attrice e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, parte attrice alla corresponsione delle somme dovute, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla convenuta nella misura che risulterà accertata in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, pure con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice;
parimenti, in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dei danni patiti dalla convenuta, previo accertamento dei fatti causali del danno e del diritto della convenuta al suo risarcimento e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente patito dalla convenuta in conseguenza degli eventi di cui in narrativa, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10 Va premesso che il presente giudizio consegue alla riassunzione del giudizio portante R.G. 6805/21 instaurato innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi giusta sentenza n. 16762/21, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore della competenza del Tribunale di Forlì.
Ha riassunto il giudizio del dott. chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Parte_1
conclusioni sopra riportate.
L'attore in riassunzione ha rivestito – innanzi al Tribunale di Roma – la posizione di convenuto opposto, avendo chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 54893/20 nei confronti di decreto ingiuntivo poi revocato a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata Controparte_1 dall'ingiunto, cui ha aderito l'ingiungente.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è la domanda in riassunzione avanzata da del Parte_1
dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In estrema sintesi espone: Parte_1
- In data 5 maggio 2015 tra le parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione dell'appalto relativo a “Attività di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo ferrovia
Roma- Viterbo”;
CP_
- ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da Parte_1
residuando un insoluto per Euro 30.195,00; CP_1
- In data 1° ottobre 2015 tra le medesime parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione di “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della metropolitana linee A, B, C, Ferrovia Regionale Roma - Lido e
Ferrovia Regionale Roma – Giardinetti”;
- ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da Parte_1
controparte, residuando un insoluto di Euro 35.227,50;
- Il credito residuo ammonta dunque ad Euro 65.422,50. ha contestato la debenza della somma a fronte delle seguenti eccezioni: Controparte_1
- Inidoneità delle fatture a fornire prova circa la sussistenza del credito;
- Quanto al merito, si occupa di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo e, CP_1
in quanto tale, si è aggiudicata alcuni lavori e servizi in forza di appalti pubblici indetti da
ATAC s.p.a.;
- In ottemperanza ai predetti contratti di appalto pubblico, aggiudicataria, ha CP_1
concluso due contratti di consulenza con I predetti contratti prevedevano che Parte_1
i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati decorsi dieci giorni dall'emissione delle fatture;
pagina 3 di 10 - Viceversa Adriatico Servizi non ha emesso le fatture nei termini previsti (atteso che controparte in soli tre mesi ha emesso ventidue fatture riferite a servizi antecedenti anche di due anni);
- Inoltre non ha tenuto conto della seguente dichiarazione, sottoscritta dal Controparte_2
medesimo che ha reso di fatto inesigibili tutte le somme riferite alle prestazioni rese Pt_1
fino al 17.9.2017 (data deposito domanda di concordato della stazione appaltante):
- A tutto ciò si aggiunge l'inadempimento di che: Parte_1
1) Ha inviato le diffide di pagamento anche alla committente ATAC;
2) Non ha riferito i risultati conseguiti alla convenuta;
3) Non ha coordinato ed informato gli addetti sulla normativa in materia;
4) Non ha provveduto ai controlli in materia di sicurezza;
5) Non ha provveduto alla adeguata formazione del personale;
6) Non ha saldato il costo del noleggio di un automezzo per Euro 4.628,50 oltre IVA.
La domanda di parte attrice merita accoglimento.
Va premesso che nessuna statuizione può essere assunta da questo giudice relativamente al decreto ingiuntivo, che è stato revocato dal Tribunale di Roma a fronte dell'incompetenza per territorio.
pagina 4 di 10 A fronte di quanto disposto nella sentenza emessa dal giudice previamente adito, l'unico aspetto su cui
è opportuno statuire riguarda le spese di lite relative alla fase monitoria e al giudizio di opposizione instaurato.
Sul punto si reputa opportuno compensare le spese relative alla “prima fase” atteso che da un lato è stato adito un giudice incompetente, dall'altro, tuttavia, l'opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione per essere stata l'impresa individuale attrice cancellata dal registro delle Imprese;
sul punto è sufficiente rammentare il
“granitico” orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma “La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire innanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti”, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 35952/21).
Inoltre, per i motivi che si procede ad esporre, la domanda di parte attrice merita accoglimento quanto al merito.
Essa ha ad oggetto il pagamento delle somme vantate dalla Ditta Individuale del dott. Parte_1
nei confronti di in virtù di due contratti, segnatamente: Contratto Parte_1 Controparte_1
Direzione Tecnica lavori relativi all'appalto denominato Attività di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo Ferrovia Roma – Viterbo (doc. 1 parte attrice) e Contratto Direzione Tecnica lavori relativi all'appalto denominato Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della metropolitana linea “A”, della metropolitana linea “B”, metropolitana linea “C”, Ferrovia Regionale Roma – Lido e Ferrovia Regionale Roma – Giardinetti (doc. 2 parte attrice).
Oltre ai contratti, parte attrice in riassunzione ha versato in atti le note pro forma e le fatture rimaste insolute, nonché le relative diffide di pagamento (docc. 2, da 4 a 7, da 12 a 15 parte attrice).
Ciò posto, l'attore che richiede il pagamento del proprio credito ha correttamente documentato la fonte negoziale del proprio credito ed ha altrettanto correttamente allegato l'inadempimento di controparte.
La convenuta, viceversa, non ha contestato il mancato pagamento delle somme, ma ha eccepito la parziale inesigibilità dell'altrui credito ed ha al contempo eccepito l'inadempimento di controparte, spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento di tutti i danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale.
Tanto premesso, i due rapporti negoziali da cui scaturisce il presente giudizio sono – in estrema sintesi
– due contratti con i quali ha conferito alla Impresa Individuale Adriatico Servizi del Controparte_1
pagina 5 di 10 dott. l'incarico di Direttore Tecnico relativamente a due complessi cantieri rispetto ai Parte_1
quali è risultata aggiudicataria a seguito di bando di gara promosso da ATAC s.p.a. Controparte_1
(stazione appaltante).
Gli appalti conclusi tra ATAC s.p.a. e infatti, prevedevano espressamente che Controparte_1
l'appaltatrice ( affidasse la Direzione Tecnica “a persona con specifica e comprovata Controparte_1
competenza tecnico – professionale”; qualità, queste, che l'odierna convenuta ha ritenuto di riconoscere a Parte_1
I contratti per cui è causa rientrano pienamente nel contratto d'opera di cui agli artt. 2229 segg c.c.
(norme peraltro richiamate nel testo degli accordi contrattuali). si è impegnato, senza vincoli di orari, subordinazione e direttive, con l'odierna convenuta, a Pt_1
riferire circa i risultati della propria prestazione all'amministratore della convenuta, ad informare gli
“addetti ai lavori” sulla normativa in tema di aria ed acque, a controllare macchinari ed impianti, ad informare il personale tecnico, anche relativamente allo smaltimento dei rifiuti.
La documentazione in atti e l'istruttoria espletata confermano il corretto adempimento delle obbligazioni di cui a contratto.
Per incidens va segnalato che a fronte di molteplici richieste di pagamento inoltrate da parte attrice, parte convenuta ha documentato unicamente di avere inviato due missive (docc. 9 e 10) in cui, è bene sottolinearlo, non viene contestato alcun inadempimento a controparte.
Risulta documentalmente, dunque, che le prime contestazioni sul punto sono state mosse solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Se ciò già induce a dubitare della fondatezza dell'eccepito inadempimento, ogni eventuale residuo dubbio è eliso sia dalla dichiarazione scritta proveniente dalla stazione appaltante sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa.
Anzitutto la difesa di parte attrice ha prodotto (doc. 25) la seguente attestazione, sottoscritta dalla stazione appaltante:
pagina 6 di 10 A differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuto, detta attestazione ha un forte valore probatorio, in quanto la stazione appaltante è evidentemente direttamente interessata alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A quanto esposto e rappresentato si aggiungono i riscontri istruttori.
Il teste che, si noti, ha lavorato per parte convenuta, ha pienamente confermato Testimone_1
l'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto: aggiornamento tempo per tempo di parte convenuta (capitolo 1 seconda memoria parte convenuta), informazione e coordinamento di tutti gli addetti della convenuta (capitolo 2 seconda memoria parte convenuta), controllo del personale tecnico in tema di ambiente e sicurezza (capitolo 3 seconda memoria parte convenuta), controllo macchinari, impianti ed attrezzature (capitolo 4 seconda memoria parte convenuta), formazione del pagina 7 di 10 personale (capitolo 5 seconda memoria parte convenuta), ed ha altresì confermato le circostanze di cui ai capitoli articolati in seconda memoria da parte attrice (cfr verbale di udienza del 13.12.2023 “Cap.
2: Sì, lo confermo. Io facevo il lavoro fisicamente ed ero in copia nelle pec. Cap. 3: Sì, è vero. Ci sono state delle riunioni sia in cantiere in cui ero anche presente sia in ufficio di Sì, è vero nel CP_1
senso che lui faceva che in modo fossero sempre regolari perché sapeva a chi rivolgersi. Non li faceva lui materialmente, ma si occupava di questo. Cap. 4: è vero che controllava, ma non è vero che li compilava perché non rientrava nelle sue competenze. Per le doveva controllare perché veniva richieste delle giustificazioni”).
Viceversa, il teste di parte convenuta ha costantemente dichiarato di non essere a Testimone_2
conoscenza dei fatti dedotti nei capitoli.
Ma vi è di più.
Il legale rappresentante di ha rilasciato – in sede di interpello – chiare dichiarazioni Controparte_1
confessorie: “Vero che ha adempiuto ai contratti di appalto pubblico stipulati dalla Controparte_1 predetta con ATAC Spa cui si riferiscono i contratti aventi ad oggetto “Attivitàdi Controparte_1
manutenzione e controllo del patrimonio arboreo ferrovia Roma – Viterbo” del 5/5/2015 e “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della
Metropolitana linea A, Metropolitana linea B, Metropolitana linea C, Ferrovia regionale Roma-Lido e
Ferrovia regionale Roma - Giardinetti ” del 1/10/2015; Risposta: “Sì”;
“Vero che ha omesso il pagamento delle fatture emesse da ditta individuale controllo Controparte_1
del patrimonio arboreo ferrovia Roma – Viterbo” del 5/5/2015 e “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della Metropolitana linea A,
Metropolitana linea B, Metropolitana linea C, Ferrovia regionale Roma-Lido e Ferrovia regionale
Roma - Giardinetti ” del 1/10/2015, di cui al doc. 5 di parte ditta individuale Adriatico Servizi del dott. che si rammostra”; Risposta: “So che alcune fatture sono state pagate, ma altre no”. Parte_1
“Vero che ditta individuale Adriatico Servizi del dott. informava dello svolgimento Parte_1 dell'opera di direzione tecnica l'Amministratore pro tempore di Sig.ra CP_1 Per_1
come da comunicazioni di cui si rammostra saggio rappresentato dal doc 21 di parte ditta
[...]
individuale del dott. Risposta: “Non lo ricordo nel dettaglio, ma non Parte_1 Parte_1
lo escludo”.
“Vero che ditta individuale Adriatico Servizi del dott. informava inoltre il Sig. Parte_1 [...] ed il Sig. quest'ultimo marito dell'Amministratrice pro tempore, riferisca Per_2 Parte_2
l'Amministratrice il motivo di tale informazione ulteriore. Risposta: “Penso di sì”. Per_1
pagina 8 di 10 Dunque, all'esito, deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali.
Quanto alle domande ed eccezioni svolte da parte convenuta si rappresenta quanto segue.
Di nessun pregio è il riferimento alla scorretta emissione delle fatture: assume sul punto la convenuta che i contratti prevedevano che i pagamenti fossero effettuati decorsi dieci giorni dall'emissione della fattura.
Se ciò è vero, come è, atteso che nei contratti è effettivamente previsto come termine di scadenza per il pagamento quello di dieci giorni dall'emissione della fattura, va rilevato che parte convenuta non ha provveduto al pagamento a tutt'oggi (nonostante le fatture siano assai risalenti nel tempo).
Ma non solo.
Il “costo” della prestazione è effettivamente pattuito in Euro 10.500,00 annuali oltre IVA (per un contratto) ed in Euro 15.000,00 oltre IVA per il primo anno ed Euro 9.000,00 oltre IVA (per l'altro contratto), da pagarsi in quattro rate trimestrali.
Poiché è principio noto quello per il quale la dilazione sia posta ad interesse e tutela del debitore, va da sé che il mancato pagamento delle somme oggi richieste valga da solo alla stregua di un inadempimento.
Non corrisponde al vero che l'attore abbia unilateralmente accettato riduzione e procrastinazione delle fatture relative al periodo antecedente al 17.9.2017: il documento 8 cui la convenuta fa rinvio rappresenta una dichiarazione in cui Molesi per Adriatico Servizi s.r.l. dichiara che gli importi a lui dovuti “effettivamente rientranti nel concordato” saranno corrisposti dalla convenuta nelle percentuali e nei tempi previsti dal concordato.
Adriatico Servizi s.r.l. non è la controparte contrattuale dell'odierna convenuta e dunque il documento non è opponibile all'odierno attore.
Priva di pregio è l'eccezione relativa al controcredito per il presunto noleggio di un automezzo concesso dalla convenuta all'attore: il contratto di comodato è stato espressamente previsto a titolo gratuito (doc. 19 parte attrice).
Nessun credito dunque sussiste in capo ad CP_1
Inammissibile oltre che infondata è la domanda riconvenzionale relativa ai presunti danni patiti dalla convenuta: essa si profila manifestamente generica, priva di qualsivoglia connotato di chiarezza e specificità, oltreché priva di qualsiasi allegazione probatoria. È significativo, sul punto, che la convenuta non abbia né avanzato richieste istruttorie né abbia prodotto alcun documento.
Dunque, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
pagina 9 di 10 Conseguentemente la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 65.422,50 oltre ad interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice in riassunzione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in riassunzione;
3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta in riassunzione al pagamento in favore di parte attrice in riassunzione della somma di Euro 65.422,50, oltre ad interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta in riassunzione al pagamento in favore di parte attrice in riassunzione della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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