Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11564/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Napoli, XII SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11564/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
con sede in Malta alla via Hilloc, Ballut Parte_1
Street – St. Julian's, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì Parte_2
(C.F. presso il cui Studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Napoli alla via G. Carducci, 19, come da procura generali alle liti con firma autenticata per notaio e apostillata Persona_1 in data 4.4.2019 - indirizzo pec: Email_1
- ATTRICE
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
Immacolatella Nuova Varco Duomo, Codice Fiscale P.IVA_1 dom.ta elett.te in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
Filippo Massara (nato a [...] il [...] – Codice Fiscale
[...]
) e Carlo Domenico Massara (nato a [...] il [...] C.F._2
– Codice Fiscale ), che la rappresentano e CodiceFiscale_3 difendono giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
(p. IVA , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante, Dr. (c.f. ), CP_4 C.F._4 con sede in Napoli alla Via Caracciolo n°13, rapp.ta e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Vittorio Verde (c.f.
e Francesco Vitale (c.f. , ed C.F._5 C.F._6 elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via F.S.
Correra n°250, giusta mandato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto;
- indirizzo di posta certificata
Email_2
- CONVENUTA
OGGETTO: CONTRATTO D'OPERA - danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data 22-25/11/2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c.,
- 2 - come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto,
l'art. 58 della legge 69/09 prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado). Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
perché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'in- segnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono
- 3 - così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressa-mente richiamate nei motivi della decisione. Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
Sempre in via preliminare è stata accertata la legittimazione delle parti e la corretta integrazione del contraddittorio.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data
11/04/2019, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
[...] [...]
innanzi al Tribunale di Napoli al fine di: “a) Controparte_5 accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità delle società ) e CP_1 Controparte_1 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex artt. 1175,
1375, 1218, 1228 cod. civ., ovvero, in subordine, per illecito extracontrattuale, in solido o ciascuna per quanto di ragione, per la cattiva esecuzione degli interventi eseguiti dalla sulla nave CP_1
“The Spirit of the C'S” di proprietà della ed innanzi Parte_1 descritti;
b) in ogni caso accertare e dichiarare che a causa della cattiva esecuzione degli interventi effettuati dalla sulla nave “The CP_1
Spirit of the C'S” di proprietà della e sopra descritti, Parte_1 la stessa e la in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore, in solido o ciascuna per quanto di ragione, sono responsabili dei conseguenti danni patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente, nonché del danno all'immagine, subiti e subendi dall'attrice c) per l'effetto condannare in via Parte_1 solidale o ciascuna per quanto di ragione, le società e la CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_3 tempore, al risarcimento in favore della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, dei conseguenti danni, nella duplice componente della perdita subita in misura non inferiore ad €
180.000,00 e che verrà aggiornata in corso di causa, in uno al mancato guadagno nella misura che verrà quantificata in corso di causa, nonché al danno di immagine ex art. 2059 c.c., nella misura che verrà quantificata in corso di causa, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata da Codesto Tribunale, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, sino all'effettivo soddisfo;
d) condannare la società al risarcimento dei danni ex art. 96 comma Controparte_3
2 c.p.c. conseguenti alla indebita richiesta di sequestro conservativo, e,
- 5 - se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
e) in via istruttoria, concedersi fin d'ora i termini di cui all'art. 183 VI comma nn.
1, 2 e 3 c.p.c., nonché, ove ritenuto opportuno, ammettersi C.T.U. al fine di verificare e quantificare, sulla base della documentazione prodotta e delle prove acquisite al giudizio, i danni subiti dalla Parte_1 per effetto dei sopra descritti interventi effettuati dalla sulla CP_1 nave “The Spirit of the C' S”. Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della domanda la assumeva: “di Parte_1 essere proprietaria dello yacht “The Spirit of the C'S”, ormeggiato nella primavera del 2018 nel porto di Castellammare di Stabia (NA), nel quale la avrebbe svolto nell'interesse della predetta dei Controparte_3 lavori di manutenzione;
Aggiungeva che data la distanza e non potendo rientrare a Napoli per consentire alla di intervenire sulle CP_1 lavorazioni già eseguite, si sarebbe servita della Atlas S.A. di Atene, sopportando un costo di € 103.374,21 per ovviare al blocco dell'area condizionata ed al fermo del motore del “Rescue Boat”, facendo anche analizzare l'olio caricato dalla sui compressori sostituiti, che CP_1 risultava inidoneo rispetto a quello prescritto. Nel gennaio 2019 la però faceva ritornare lo yacht nel Porto di Parte_1
Castellammare di Stabia per risolvere le questioni insorte con la
[...]
ma i tecnici della saliti a bordo, non avrebbero CP_3 CP_1 affrontato i problemi insorti in seguito agli interventi manutentivi dalla stessa malamente eseguiti nella primavera del 2018, che restavano irrisolti. Aggiungeva di aver subito dalla un decreto di Controparte_3 sequestro e di avervi resistito, esponendo le alterne vicende del
- 6 - procedimento cautelare. Tutto ciò premesso proponeva domanda di risarcimento danni per l'errata esecuzione dei lavori, chiedendo a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale e più specificamente a titolo di danno emergente la somma di € 103.374,21 per gli interventi assicurati dall'Atlas, elevati ad € 180.000,00 in ragione di una perizia del 6/03/2019 dell'ing. prodotta in atti. Aggiungeva Persona_2 di aver altresì diritto al risarcimento di un danno di immagine, avuto riguardo al giro di clientela importante, derivante anche dal decreto di sequestro illegittimamente chiesto ed eseguito dalla Controparte_3
[...]
Si costituiva tempestivamente la , Controparte_1 depositando comparsa di costituzione con la quale impugnava e contestava la domanda attrice e la documentazione prodotta e chiedeva al Tribunale di “dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondata ogni domanda proposta da nei confronti di ed Parte_1 CP_1 in quanto tale rigettarle tutte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre CPA, IVA e maggiorazione 15% per spese generali”.
Si costituiva la convenuta che a sua volta Controparte_3 impugnava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
eccepiva la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto del comma 3 e 4 dell'art. 163
c.p.c., stante la genericità nella esposizione del fatto, mancando ogni necessaria precisazione in ordine sia alla tipologia delle riparazioni commissionate alla sia ai danni conseguenti alla presunta CP_1 mancata o inesatta riparazione.
A tal riguardo deduceva che la c.d. perizia depositata dalla non era in grado di certificare alcunché circa i lamentati vizi per Pt_1
i lavori eseguiti, giacchè descrive una serie di riparazioni che sarebbero Contr state effettuate successivamente all'intervento dell' e che non era
- 7 - assolutamente dimostrato che fossero state eseguite per far fronte a riscontrati vizi. Eccepiva che sebbene l'attore argomenta in premessa di aver informato prontamente sia la che la CP_1 Controparte_3 fino al 31 luglio 2018 – data in cui la deducente avrebbe effettuato il bonifico bancario per pagare per conto dell'armatore le riparazioni Contr effettuate dall' la non aveva ricevuto alcuna comunicazione di CP_3 tali presunti vizi. Altrimenti non avrebbe effettuato alcun esborso;
ha eccepito l'assoluta tardività della denuncia di tali presunti vizi, avvenuta oltre ogni ragionevole limite temporale decadenziale o prescrizionale previsto dall'ordinamento, e, comunque, ampiamente dopo che detti lavori erano stati approvati ed accettati dalla committente;
la Pt_1
, quale società raccomandataria, non avrebbe alcuna responsabilità CP_3 dei presunti danni arrecati dalla società ; sulle esposte ragioni CP_1 chiedeva: A) rigettare la domanda cosi come proposta da parte attrice nei confronti della in quanto inammissibile, improcedibile ed CP_3 infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, e per l'effetto in via riconvenzionale condannare parte attrice al pagamento della somma di € 57.792,75, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, somma che la ha anticipato CP_3 per l'armatore nella veste di raccomandataria marittima per il pagamento degli interventi eseguiti sull'imbarcazione; B) revocare e/o modificare i provvedimenti di rigetto della fase interinale ed, attesa la fondatezza delle domande, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite Contr ed in subordine compensarle. C) in via subordinata, condannare la alla restituzione in favore della di quanto da Controparte_3 quest'ultima versato per l'esecuzione dei lavori all'imbarcazione, nella misura di € 57.792,75, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e, comunque a manlevare e tenere indenne la medesima da ogni e qualsiasi spesa sostenuta, CP_3
- 8 - anche per il giudizio cautelare;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
Ammessa ed espletata la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio, la causa ormai matura per la decisione è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Passando ora all'esame dell'istruttoria è emerso che: il teste sig.
– indifferente - ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in Testimone_1
Contr quanto ero dipendente della dal febbraio ad aprile del 2018. In
Contr precedenza ho avuto con la apporti di collaborazione;
mi occupo di refrigerazione industriale ed aria condizionata. Sul capo 1 risponde: la
Contr mi chiese di occuparmi di lavori di manutenzione dell'impianto di aria condizionata dello yatch Spirit of the CS;
mi recai a bordo insieme ad
Contr altri dipendenti della ricordo di averli smontati ed inviati ad una ditta specializzata che si occupa di revisione di compressori, la ditta
Comfrigo srl di Peschiera Borromeo, ricordo ciò perché la consigliai io.
Sul capo c e d risponde è vero;
arrivati i compressori dopo la manutenzione, furono poi rimontati dopo un paio di giorni;
sui capi e ed f risponde è vero, e ricordo che dovetti fermare l'impianto perché pur funzionando i compressori le pompe dell'acqua erano ferme, non vi era scambio termico. Ricordo che era da revisionare tutto l'impianto, e che non funzionava neanche il flussostato che impedisce ai compressori di camminare in caso di mancato flusso dell'acqua e che si trova vicino l'impianto. Di tale mancato funzionamento me ne sono potuto accorgere solo dopo l'avvio dell'impianto. Sul capo g risponde è vero, sul capo h e i risponde è vero, ricordo che durante questa prova dell'impianto si ruppe un tubo flessibile in una cabina, ciò perché il direttore di macchina continuava a caricare l'impianto nonostante io avessi detto più volte di fermarsi, perché il mancato funzionamento non dipendeva dalla mancanza d'acqua bensì da altro motivo come ho sopra detto. Il
Comandante era a conoscenza di ciò. ADR: io dissi sia al direttore di
- 9 - macchina che al Comandante di fermare l'impianto perché non poteva funzionare in tal modo;
dissi che occorreva risolvere il problema e non poteva assolutamente essere acceso l'impianto. Il giorno dopo la Contr direttrice dell i disse che lo yatch era partito e io rimasi basito.”
Il teste di parte convenuta sig. – Testimone_2 indifferente - ha dichiarato: “lavoravo per l'ONI nel 2018, per meno di un anno. Io ero un Project Manager seguivo una serie di lavori per conto Contr della mi sono recato sullo yatch in questione, perché dovevamo fare la manutenzione sull'impianto di aria condizionata;
i compressori furono smontati e inviati presso una ditta del nord italia per la manutenzione.
Dopo che rientrarono dalla manutenzione, li rimontammo e ricordo che vi era un problema perché i compressori funzionavano pur non essendoci acqua in circolo, quindi vi era un problema con il sistema di raffreddamento e di sicurezza. Sul capo i) della memoria istruttoria della Contr risponde: ricordo che fu detto al comandante che l'impianto non doveva essere messo in funzione fino alla riparazione del sistema, altrimenti si sarebbero surriscaldati i compressori e quindi fusi. Ciò fu scritto in un rapporto tecnico e inviato con email al comandante. Ricordo che fu detto anche a voce al momento sia al direttore di macchina che al comandante. Con me vi era anche il sig. ”. Testimone_1
Il teste – - dipendente della Testimone_3 Tes_4 CP_6
Contr
che fa parte del gruppo dottore in economia ha dichiarato:
[...]
“mi occupo anche di seguire i lavori di manutenzione commissionati, ha dichiarato: “Sui capi a, b, c, d risponde è vero;
sul capo e risponde: dopo l'installazione abbiamo proceduto ad effettuare il test di funzionamento e in quell'occasione abbiamo rilevato che vi era un'anomalia, i compressori funzionavano bene ma le pompe del circuito acqua segnalavano anomalia e mal funzionamento;
insieme a me vi era il tecnico sig.
[...]
. Sul capo f e g risponde è vero, ciò mi fu spiegato al momento Tes_1 dal sig. , sul capo h risponde: è vero, ricordo che il direttore di Tes_1
- 10 - macchina caricava l'impianto, mentre diceva invece di fermarsi;
ed Tes_1 infatti vi fu la rottura di una tubazione di una dei fancoil delle cabine;
ricordo che il Comandante fece capire che aveva fretta perché doveva partire ma noi dicemmo che in caso di partenza non avrebbero dovuto azionare l'impianto. Lo dicemmo a voce e lo dicemmo anche nella fattura
(in calce alla fattura) che mi viene esibita e che riconosco (fattura del
23/4/18). Sui capi i e l risponde è vero;
lo yatch partì sebbene sconsigliammo al Comandante la partenza e l'utilizzo dell'impianto. Non ricordo quando partì ma circa 1-2 giorni dopo”.
Il teste , ingegnere navale, escusso all'udienza Persona_2 del 17/01/2022 ha dichiarato: “quando furono effettuati i lavori la mi commissionò di seguire i lavori alla fine del 2018 fino a Pt_1 quando l'imbarcazione andò via da Castellammare…non posso precisare il periodo ma sicuramente nell'arco di tempo che ho seguito i lavori.. Contr posso riferire che li smontò a non so dove sono stati portati a bordo… posso dire chi ha riportato e istallato i compressori ma sicuro furono portati a bordo. Sulle ulteriori circostanze di cui ai capi c), e), f),
g), i), l), m) il teste ha dichiarato di non ricordare e non sapere e sul capo h) ha riferito di non ricordare da chi”.
Al termine della prova testi assunta, ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un CTU, il precedente Magistrato, dott.ssa Persona_3 nominava l'ing. sottoponendole i seguenti Persona_4
Contr quesiti: “- accerti, sulla base delle fatture provenienti dalla di altra Contr documentazione utile prodotta in atti, gli interventi eseguiti dalla sulla nave della società attrice;
verifichi, altresì, sempre sulla base della documentazione, se detti interventi siano stati risolutivi delle problematiche o meno (ciò in particolare per i compressori); esaminata, poi, la documentazione prodotta dalla società attrice attestante i successivi interventi fatti eseguire da altra società (Atlas), verifichi, il CTU, se detti ultimi lavori di riparazione riguardino i medesimi interventi
- 11 - Contr eseguiti dalla se, pertanto, siano stati necessari per rimediare ad Contr una cattiva esecuzione di interventi ad opera della accerti altresì la congruità della spesa sostenuta per detti ultimi interventi;
verifichi, quindi, se dall'esecuzione non adeguata o incompleta dei lavori da parte della siano derivati danni alla nave “The Spirit of the C'S” e sul CP_1 relativo ed annesso tender di salvataggio ed al motore di quest'ultimo, procedendo alla quantificazione di tali danni”.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato al GOP dott.ssa Fiore che, in ottemperanza all'Ordinanza già pronunciata, conferiva incarico al
CTU.
Accettato l'incarico e dopo alcune richieste di proroga per il prosieguo delle operazioni, visti gli spostamenti della nave oggetto della perizia, in data 22/10/2023, l'ausiliario depositava telematicamente l'elaborato enunciando le fasi di svolgimento della consulenza, le difficoltà riscontrate nella operazioni peritali e in risposta ai quesiti precisava: “alla pagina 24/46 - Orbene, va in primo luogo precisata la modalità di lettura della scheda identificativa del compressore: dei primi quattro numeri della s/n (serial number), i primi due corrispondono alla settimana di produzione a partire dal primo gennaio e i seguenti due corrispondono all'anno. Quindi il compressore n.1 Carlyle modello number 06ET275-66ERCD S/N 2018UE0650 è stato fabbricato la ventesima settima dell'anno 2018 (tra il 14 e 20 maggio dell'anno
2018) e il compressore n.2 Carlyle modello number 06ET275621DCEE
S/N 2418007604 è stato fabbricato la ventiquattresima settimana dell'anno 2018 (tra il 11 e il 17 giugno 2018). Il c.t.u può dunque affermare che tali compressori non sono quelli che sono stati manutenuti Contr dalla tenuto conto che la nave nel periodo di gennaio aprile si trovava presso il porto di Castellammare di Stabia per eseguire i lavori a bordo così come dichiarato da parte attrice in sede di accesso, di conseguenza parte attrice poneva in visione del collegio altri due
- 12 - compressori. Ed invero, nel sopralluogo del giorno 22/3/2023 la parte attrice metteva a disposizione i seguenti compressori: modello Carlyle number 06ET275-360 s/n 2805UE6582; compressore n.2 modello
Carlyle number 06EA575600 s/n 1300J02822. Dalle verifiche effettuate su detti compressori è possibile affermare che la loro data di fabbricazione è congruente con la data di intervento delle lavorazioni effettuate dal . L'avv. Massara nell'atto di citazione identifica i CP_1 compressori seguenti: marca CARRIER modello 06E575600 e 06ET275-
360 senza specificare il s/n, dalla documentazione di COMFRIGO depositata da parte convenuta è possibile rilevare solo il modello
06E575600. Il c.t.u ha esaminato la documentazione depositata in atti che non risultava leggibile e pertanto ha richiesto copia inoltrando comunicazione a mezzo pec alla ditta COMFRIGO che tuttavia comunicava di non aver altro documento in archivio;
medesima richiesta veniva avanzata anche al c.t. parte convenuta del ma lo stesso CP_1 produceva lo stesso documento non leggibile. Dalla comparizione della documentazione in atti risulta che i modelli indicati da parte ricorrente e dall'avv. Massara risultano essere gli stessi tranne in relazione ad un compressore che risulterebbe differente per una lettera;
sul punto è possibile presumere che si sia trattato di un refuso nella trascrizione seriale (considerato che i compressori 06E sono seguiti da una lettera). Il
c.t.u in sede di accesso ha chiesto al c.t. parte attrice la scheda tecnica dei compressori in questione e la documentazione che è a corredo dei compressori ma la parte non ha consegnato alcuna scheda tecnica ragion per cui non è stato possibile verificare le caratteristiche dello stesso. La ricerca delle caratteristiche del compressore 06E è stata quindi effettuata dal c.t.u sul sito internet https://www.carrier.com/marineoffshore/ en/worldwide/products/compressors/06e/ scaricando la documentazione riguardante i compressori (vedasi allegato n.5). Dalla documentazione è stato estrapolato la seguente informazione: “Refrigerants and Oils for
- 13 - 06D, E, CC Compressors Carlyle 06D, E, and CC compressors are shipped without oil. has approved the following UL listed CP_7 refrigerants for use in 06D, E, and CC compressors: R-448A, R-449A, R-
450A, R-452A, R-404A, R-407A, R407C, R407F, R-22, R-500, R-502, and R-507. R-134a and R-513A are only approved for use in 06D and E compressors. The table below details the Carlyle-approved oils for use in
06D/E applications. All POE oils will readily absorb and retain moisture from ambient air and should be used immediately upon opening the factory sealed container. RO 68 (Totaline® P903-1001) is approved for use in Carrier chiller applications as well as Carrier and
Carlyle semi-hermetic compressors for air conditioning and medium temperature applications. RO 68 (Totaline® P903-1001) cannot be used in any new low temperature refrigeration applications using
Carlyle OEM semi-hermetic compressors. RO 68 is approved for use in Carlyle OEM compressors for low, medium, and high temperature ranges.” Traduzione: “Refrigeranti e oli per i compressori 06D, E, CC I compressori Carlyle 06D, E e CC vengono spediti senza olio. ha CP_7 approvato l'uso dei seguenti refrigeranti, elencati UL, per i compressori
06D, E e CC: R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-404A, R- 407A,
R407C, R407F, R-22, R-500, R-502 e R-507. R-134a e R-513A sono approvati solo per l'uso nei compressori 06D ed E. La tabella seguente illustra gli oli approvati da per l'uso nelle applicazioni 06D/E. CP_7
Tutti gli oli POE assorbono e trattengono facilmente l'umidità dell'aria ambiente e devono essere utilizzati immediatamente dopo l'apertura del contenitore sigillato in fabbrica. RO 68 (Totaline® P903-1001) è approvato per l'uso nelle applicazioni di refrigerazione Carrier e nei compressori semiermetici Carrier e Carlyle per il condizionamento dell'aria e le applicazioni a media temperatura. RO 68 (Totaline®
P903-1001) non può essere utilizzato nelle nuove applicazioni di refrigerazione a bassa temperatura con compressori semiermetici Carlyle
- 14 - OEM. 68 è approvato per l'uso nei compressori Carlyle OEM per CP_8 le gamme di bassa, media e alta temperatura.” La documentazione agli atti non consente di verificare quanto contestato dalla parte attrice in Contr ordine alla errata tipologia di lubrificante che avrebbe utilizzato nelle lavorazioni eseguite. Dalla analisi del documento modulo di collaudo di COMFRIGO è possibile rilevare solo il tipo di lubrificante POE ma manca qualsiasi ulteriore specifica che precisi il grado;
in ogni caso, in detto documento non viene individuato il tipo di compressore sul quale è stata effettuata la manutenzione. Quanto, poi, alla specifica dei lavori allegata al n.7 di parte attrice, nella quale si elencano una serie di costi quali alberghi, trasferimenti …la stessa, a parere di questo c.t.u risulta portare un preventivo di valore esorbitante. Il c.t.u ha ritenuto opportuno analizzare il preventivo dettagliato dalla ATLAS (specificato e tradotto all'allegato n.4 della relazione tecnica) suddividendo tale proforma in quattro diversi gruppi: lavori riferiti all'impianto di AC e dei compressori, costo della manodopera, costo di trasporto-hotel-pasti e descrizione di lavori non attinente all'impianto di AC. Mentre lo studio della documentazione evidenzia che non è stata prodotta alcuna fattura da parte attrice in merito alla sostituzione dei compressori, dal sopralluogo effettuato presso la nave è stato possibile visionare che è stato sostituito tutto l'impianto (allegato n.1) che all'epoca era montato nella sala macchine. La parte attrice lamenta le lavorazioni di zincatura galvanica eseguite sul paiolo della sala macchine, sostenendo, in particolare, che gli elementi che compongono il paiolo hanno diversa colorazione a seguito dell'attività di zincatura. Va precisato che le uniche Contr prove sullo stato del paiolo a seguito delle lavorazioni effettuate dal risultano essere le fotografie depositate agli atti nella relazione di consulenza di parte attrice, atteso che a seguito del sopralluogo effettuato presso la nave di Spirit of the c's è stato possibile verificare che il paiolo attualmente è stato pitturato di colore bianco. Ad ogni
- 15 - modo il c.t.u rappresenta che il processo di zincatura galvanica prevede la deposizione di uno strato di zinco sugli oggetti metallici da zincare, attraverso l'immersione in una soluzione a base di sali zinco, nella quale vi è un passaggio di corrente continua controllata. Il passaggio di corrente nella soluzione elettrolitica fa sì che gli ioni positivi dello zinco si depositino sull'oggetto da zincare, che funge da catodo e dunque, alcuna colorazione viene effettuata sugli elementi sottoposti a zincatura galvanica. Qualsiasi eventuale contestazione alle lavorazioni sulla qualità della zincatura si sarebbe dovuto effettuare sugli elementi oggetto delle Contr lavorazioni da parte della verifica oramai impossibile considerato che il paiolo è stato pitturato di colore bianco. Riguardo pavimento sala
“crew mess” La parte attrice lamenta il danneggiamento della pavimentazione della sala “crew mess” dopo pochi mesi asserendo che la qualità non era idonea alla tipologia del locale. In merito alla qualità della pavimentazione scelta agli atti sono depositati i preventivi ante lavorazione controfirmati e quindi accettati dal comandante dello Spirit of the c's, va tuttavia evidenziato che a seguito del sopralluogo effettuato il c.t.u non ha potuto verificare né la qualità della lavorazione né la qualità della pavimentazione considerato che allo stato attuale risulta essere stata sostituita. Anche l'analisi delle fotografie depositate agli atti nella consulenza di parte attrice non consente rilevare la cattiva qualità del linoleum (considerando la scelta effettuata preventivamente) né tantomeno se è stato effettuato lo spostamento di elettrodomestico Contr (come asserito dalla parte convenuta Riguardo pompe sala macchine. La parte attrice contesta la cattiva manutenzione ordinaria eseguita dal in quanto dopo pochi mesi ha dovuto provvedere CP_1 alla sostituzione (con ricambi originali) delle tenute meccaniche, dei cuscinetti, delle giranti, delle boccole e degli assi. Nella documentazione depositata agli atti sono presenti due documenti pdf della GSI elettromeccanica nella quale si attesta che sono stati eseguite delle
- 16 - riparazioni alle pompe ma alcuna fattura è stata depositata dalla parte attrice. Ad ogni modo il c.t.u non può assolutamente confermare che la abbia effettuato una cattiva manutenzione semplicemente sulla CP_1 base di due fotografie presenti nella consulenza di parte ricorrente e le medesime dal report effettuato dalla senza aver verificato CP_1 esattamente lo stato degli elementi che sono stati collocati dal CP_1
e l'utilizzo o meno di ricambi originali. Riguardo Rescue boat. La parte attrice contesta le lavorazioni eseguite dal riguardante il CP_1 motore di propulsione, impianto raffreddamento motore e impianto elettrico. In merito alla valutazione delle attività effettuate dal CP_1 sul rescue boat si devono fare alcune precisazioni: - Dalla documentazione agli atti emerge che la si era resa disponibile CP_1 ad eseguire le riparazioni riferite dal capitano dello Spirit of the c's al mal Contr funzionamento del rescue boat;
ll'epoca degli eventi aveva accolto la problematica in essere e aveva comunicato che la riparazione risultava in garanzia ma probabilmente tenuto conto della distanza fra la nave ed il cantiere non è stato possibile raggiungere una soluzione conciliativa;
-
Dal sopralluogo effettuato presso il porto di Castellamare di Stabia dove era attraccata la nave assieme al rescue boat si deve evidenziare che il c.t.u insieme alle parti tecniche presenti non sono potuti risalire alla matricola identificativa del rescue boat né tantomeno agli atti vi è presente alcun documento che lo identifichi;
- In merito al motore di propulsione del rescue boat, la parte attrice ha allegato un preventivo elaborato all'epoca indicativo dei costi di riparazione che non è mai avvenuta per la sua antieconomicità; - Il c.t.u non ha potuto verificare il motore di propulsione in sede di sopralluogo perché non era a disposizione, ed agli atti risultano solo cinque fotografie del motore smontato;
Il c.t.u deve precisare che la produzione documentale (5 fotografie) della parte attrice risulta estremamente debole e certamente non congrua per effettuare una valutazione del danno al motore di
- 17 - propulsione del rescue boat;
le fotografie rappresentate nella relazione tecnica ritraggono un motore smontato che il c.t.u non ha nemmeno potuto visionare ed inoltre non è stato prodotto alcun documento identificativo del motore in relazione al rescue boat. Allo stesso modo, non è stata depositata alcuna documentazione che possa correlare il rescue boat al motore e quindi gli elementi smontati rappresentati nelle fotografie al motore. - In merito alla rottura della tubazione di adduzione acqua di raffreddamento con conseguente immissione di acqua in sentina, all'allegato n.5 della consulenza di parte (allegato senza intestazione né firma) si afferma che il tubo di gomma rinforzato si è rotto provocando l'allagamento del vano motore e che l'acqua non ha raggiunto il motore quindi non ha provocato danni, invece nella consulenza di parte attrice si contesta la rottura evidenziando la fasciatura del tubo effettuata attraverso una singola fascetta;
- Il c.t.u sottolinea che l'analisi dell'allegato n.5 non consente di verificare la rottura del tubo, quanto poi alla presenza di una singola fascia, questioni di sicurezza e lavorazioni a regola d'arte, avrebbe dovuto prevedere l'apposizione di doppia fascetta. Dal sopralluogo effettuato sul rescue boat fornito dalla parte attrice è stato riscontrato che il tubo presentava ancora solo un'unica fascetta metallica. Il c.t.u deve comunque evidenziare che non solo non sono state presentate delle fotografie a corredo riguardanti l'allagamento del vano ma che tale evento non avrebbe portato alcuna conseguenza … In ordine al paiolo è tecnicamente impossibile imputare la cattiva qualità nell'esecuzione sulla base del colore della zincatura galvanica, non risultando, in ogni caso, depositata alcuna foto di come si presentava la sala macchina prima dell'intervento del . Ad oggi il paiolo risulta pitturato di bianco, CP_1 quindi in condizioni diverse rispetto alle fotografie di parte ricorrente. Contr Inoltre, dall'allegato n.5 di parte convenuta è identificata la lavorazione “anodizzazione delle piastre del pavimento della sala
- 18 - macchine”, ovvero non è specificata alcuna attività di pitturazione a seguito dell'anodizzazione (a pagina 27 della presente relazione tecnica
è stata rappresentata in cosa consiste l'attività di anodizzazione).
Pavimento sala “crew mess”: in ordine al pavimento della cucina va rilevato che dall'accesso non è stato possibile verificare quanto contestato dalla parte attrice considerato che sono state effettuate delle lavorazioni successive all'intervento della . Non è stato, quindi, CP_1 possibile verificare la qualità del linoleum né tantomeno verificare l'eventuale errato spostamento di qualche elettrodomestico come contestato dalla parte convenuta . Quesito n.4: “accerti altresì la CP_1 congruità della spesa sostenuta per detti ultimi lavori, verifichi, quindi, se all'esecuzione non adeguata o incompleta dei lavori da parte della CP_1
siano derivati danni alla nave “The Spirit of the C'S” e sul relativo ed
[...] annesso tender di salvataggio ed al motore di quest'ultimo, procedendo alla quantificazione di tali danni”. Il c.t.u, come già specificato, non ha potuto accertare in maniera univoca la esecuzione non adeguata dei lavori da parte della . Nessuna valutazione è possibile far CP_1 discendere, poi dal pro-forma della (allegato n.4) nella CP_9 quale venivano specificate delle lavorazioni inerenti i compressori
(sostituzione) e all'impianto di aria condizionata, considerato che risultano contabilizzate attività come montaggio elettrodomestici non attinenti con la vertenza;
risultano annotati rilevanti costi per trasferimenti, hotel e pasti per un importo complessivo di 17.460 euro, privi di alcuna fattura a corredo;
risulta contabilizzato un costo della manodopera maggiormente rispetto ai costi sostenuti per i lavori presso l'impianto AC inclusa la sostituzione dei compressori. Per quanto riguardo il motore del tender è stata prodotta dalla parte ricorrente un preventivo della DE AN S.r.l, del quale si evince che la riparazione del motore del tender sarebbe stata antieconomica;
non è stata prodotta la fattura di acquisto del motore nuovo né tantomeno
- 19 - alcuna fattura che dimostrasse il noleggio di altro tender a seguito delle disfunzioni avute e dichiarate dalla parte ricorrente. In merito alle pompe sala macchine nella consulenza di parte ricorrente si depositano due foto prese dal report effettuato dalla e si allega anche un documento CP_1 della GSI Elettromeccanica s.r.l nel quale si dichiara che la ditta ha provveduto ad effettuare le riparazioni usando ricambi originali ed effettuando le prove funzionali con esito positivo, dalla valutazione è possibile correlare in maniera generica le lavorazioni in quanto aderenti alla manutenzione delle pompe, comunque alcuna fattura è stata allegata a detta dichiarazione della GSI Elettromeccanica s.r.l e non è possibile affermare che la non abbia utilizzato ricambi originali (come CP_1 asserito ma non dimostrato da parte ricorrente). Riguardo alla valutazione del paiolo sala macchine e al pavimento sala crew mess, il c.t.u non ha effettuato alcuna valutazione di congruità di spesa considerato che non è stata allegata alcuna fattura e il c.t.u si riporta alle proprie conclusioni riguardanti suddetti lavori. Da quanto esposto la fattura proforma della risulta essere non congruente CP_9 con le lavorazioni dichiarate dalla parte ricorrente.”
A questo punto e prima di statuire nel merito deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto risultano rispettati tutti i presupposti di cui agli artt. 163 e 164
c.p.c. e non appare, a parere di questo Giudice, violato il superiore diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti.
Quanto ai vizi e difformità dell'opera in un appalto privato, in punto di diritto, ai fini della relativa denuncia, non è sufficiente una generica contestazione o protesta, che non potrebbe tradursi in un'azione concreta, ma la denuncia deve contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo (cfr. sentenza n. 25433 del
12 novembre 2013, Sezione II della Corte Suprema di Cassazione).
- 20 - Tuttavia, sebbene la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera ai fini di cui all'art. 1667 del codice civile, non deve essere necessariamente analitica, deve comunque, al fine di impedire la decadenza del committente dalla garanzia, contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo. Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, in cospetto della quale la manifestazione della disponibilità dell'appaltatore alla concreta verifica dei vizi o delle difformità non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno alla relativa eliminazione, che resterebbe comunque indeterminato.
Appare utile ricordare che l'art. 1667 del codice civile (Difformità
e vizi dell'opera) recita: "1. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
3. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna."
Orbene, a prescindere dalla denunzia dei vizi e dei difetti lamentati, vista anche la documentazione prodotta in atti da parte attrice
(vedasi i seguenti documenti: 1) email del 21 luglio 2018; doc. 2) e-mail del 14/15/16/08/2018 con le quali venivano lamentati problemi tecnici al definito oggetto galleggiante) la domanda attorea è infondata e va rigettata.
- 21 - All'uopo, si richiamano le dichiarazioni rese dai testi escussi e le risultanze della CTU, la quale, con le conclusioni rassegnate e che per economia processuale vengono solo in parte di seguito riportate, ha Contr escluso qualsiasi responsabilità dell' ella esecuzione dei lavori. Contr
Il CTU ha precisato: “le lavorazioni effettuate dalla isultano essere più ampie rispetto a quelle contestate dalla parte ricorrente e che l'analisi è stata effettuata sulla documentazione depositata agli atti da parte della che consistono in fatture, report ed offerte”. In CP_1 merito ad alcune delle lavorazioni contestate, ed in particolare alle lavorazioni effettuate alle pompe, ed alla “errata tipologia di lubrificante utilizzata nei compressori” il c.t.u non può pronunciarsi in maniera univoca per l'assoluta carenza di documentazione depositata agli atti.
Per quanto riguardano i compressori, va in primo luogo evidenziata l'oggettiva difficoltà nella identificazione degli stessi;
parte ricorrente ha inizialmente messo a disposizione del c.t.u due compressori, e quando in sede di accesso il c.t.u esplicitava alle parti che dalla targa identificativa era stato possibile escludere, in modo definitivo che quei compressori non erano stati oggetto di revisione da parte della considerato CP_1 che la data di fabbricazione degli stessi era posteriore all'intervento effettuato della;
solo successivamente parte attrice chiedeva al CP_1
c.t.u un ulteriore accesso e forniva altre due compressori i quali risultavano però avere solo una data di fabbricazione congruente con il periodo di intervento da parte del , risultando tuttavia sprovvisti CP_1 di scheda tecnica che desse conto del tipo di lubrificante da utilizzare, compatibile con il gas usato nell'impianto; del tutto carente, infine, la prova in ordine al tipo di lubrificante utilizzato all'interno dei compressori all'epoca delle attività di manutenzione non essendo possibile risalire in modo univoco, attraverso la documentazione in atti Contr alla tipologia utilizzata dalla Il c.t.u, come già specificato, non ha potuto accertare in maniera univoca la esecuzione non adeguata dei
- 22 - lavori da parte della . Nessuna valutazione è possibile far CP_1 discendere, poi dal pro-forma della (allegato n.4) nella CP_9 quale venivano specificate delle lavorazioni inerenti i compressori
(sostituzione) e all'impianto di aria condizionata, considerato che risultano contabilizzate attività come montaggio elettrodomestici non attinenti con la vertenza;
risultano annotati rilevanti costi per trasferimenti, hotel e pasti per un importo complessivo di 17.460 euro, privi di alcuna fattura a corredo;
risulta contabilizzato un costo della manodopera maggiormente rispetto ai costi sostenuti per i lavori presso l'impianto AC inclusa la sostituzione dei compressori. Per quanto riguardo il motore del tender è stata prodotta dalla parte ricorrente un preventivo della DE AN S.r.l, del quale si evince che la riparazione del motore del tender sarebbe stata antieconomica;
non è stata prodotta la fattura di acquisto del motore nuovo né tantomeno alcuna fattura che dimostrasse il noleggio di altro tender a seguito delle disfunzioni avute e dichiarate dalla parte ricorrente. In merito alle pompe sala macchine nella consulenza di parte ricorrente si depositano due foto prese dal report effettuato dalla e si allega anche un documento CP_1 della GSI Elettromeccanica s.r.l nel quale si dichiara che la ditta ha provveduto ad effettuare le riparazioni usando ricambi originali ed effettuando le prove funzionali con esito positivo, dalla valutazione è possibile correlare in maniera generica le lavorazioni in quanto aderenti alla manutenzione delle pompe, comunque alcuna fattura è stata allegata a detta dichiarazione della GSI Elettromeccanica s.r.l e non è possibile affermare che la non abbia utilizzato ricambi originali (come CP_1 asserito ma non dimostrato da parte ricorrente). Riguardo alla valutazione del paiolo sala macchine e al pavimento sala crew mess, il c.t.u non ha effettuato alcuna valutazione di congruità di spesa considerato che non è stata allegata alcuna fattura e il c.t.u si riporta alle proprie conclusioni riguardanti suddetti lavori. Da quanto esposto la
- 23 - fattura proforma della risulta essere non congruente CP_9 con le lavorazioni dichiarate dalla parte ricorrente”.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_3
Contr nei confronti dell' concernente la restituzione di quanto
[...] versato per l'esecuzione dei lavori eseguiti all'imbarcazione della società attrice, tenuto conto che la detta convenuta si è costituita in data
4/7/2019 incorrendo nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c., va rigettata.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti che non hanno formato oggetto di specifica statuizione, devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, le argomentazioni poste a supporto delle difese di tutte le parti e la particolare materia oggetto del contendere, vanno integralmente compensate tra tutte le parti ad eccezione delle spese di CTU che si pongono a totale e definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU.
La sentenza è esecutiva come per legge.
- 24 - Così deciso in Napoli il 03/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Filomena Fiore )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
- 25 -