Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2053/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice alberto munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 05 aprile 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2053 dell'anno 2022
T R A
(C.F ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Cammisa (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Noci (BA) alla Piccinni n. 12 in forza di documentazione in atti;
Attrice
C O N T R O
l (C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
al Viale Virgilio n. 31, in persona del l.r.p.t. e rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela CP_1
Carulli (C.F. ) e con questa elettivamente domiciliata in al Viale C.F._3 CP_1
Virgilio n.31 presso la propria sede come da documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 27 dicembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 25 febbraio 2025 e del 17 marzo 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e
1
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
3 Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la SI.ra evocava innanzi al Tribunale Parte_1 di Taranto la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
[1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con sede in P.IVA_1 CP_1
al Viale Virgilio n. 31, pec protocollo.asl. upar.puglia.it, in relazione alle condotte Email_1 colpose poste in essere dai sanitari in occasione degli interventi eseguiti presso l'Unità Operativa di
Chirurgia del di in data 11 dicembre 2009 e 07.04.2020 Controparte_2 CP_3
(imperizia e mancato consenso informato), come meglio esposto nella narrativa del presente atto;
2) Accertare e quantificare il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente per le causali innanzi esposte e per l'effetto condannare l al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle somme che, sulla base di tutto quanto esposto, verranno accertate e quantificate in corso di causa a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente da quantificare con la massima personalizzazione al fine di tener conto dei profili risarcitori di carattere morale, oltre interessi e danni per svalutazione monetaria, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, nonché i danni patrimoniali di cui al punto successivo.
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 3) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. già incardinato presso Codesto Tribunale, e iscritto al numero R.G. 4085/2020, con la rifusione delle spese di consulenza d'ufficio non ancora liquidate dal
Giudice e di parte, in corso di quantificazione.]
Così argomentava la SI.ra le proprie richieste: Parte_1
[ 1) La SInora è affetta da incontinenza sfinterica anale insorta a seguito di Parte_1 intervento mal eseguito di emorroidectomia per emorroidi prolassate sanguinanti. L'intervento fu eseguito in data 11.12.2009 presso l'Unità Operativa di Chirurgia dell'Ospedale di . CP_3
2) In data 07.04.2010 presso la stessa struttura l'istante si sottopose ad intervento per “ragade anale posteriore”.
3) Gli esiti negativi del primo intervento subito comportarono la necessità di un intervento di
“gatekeeper” per incontinenza fecale eseguito presso il che però non ha portato Controparte_4
risultati apprezzabili in quanto la situazione era già fortemente pregiudicata.
4) A causa di ciò la SInora , dopo aver acquisito un parere medico-legale, conferì Parte_1 incarico all'avv. Nicola Cammisa per avanzare richiesta risarcitoria nei confronti della
[...]
, che si limitò a convocarla a visita senza però comunicare alcunchè circa l'esito CP_1 dell'istruttoria.
5) In ordine ai fatti sopra esposti, veniva incardinato dinanzi all'intestato ufficio un giudizio cautelare ex art. 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 05.08.2020 con il numero di ruolo generale
4085/2020.
6) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' , la quale Controparte_1 contestava la domanda in quanto ritenuta infondata e chiedeva l'accertamento dell'assenza di Cont responsabilità da parte della nella determinazione dei danni lamentati.
7) A seguito del regolare espletamento delle operazioni peritali, i consulenti nominati, dott.ssa e dott. rassegnavano le loro conclusioni di accertamento della Persona_1 Persona_2
fondatezza delle ragioni della ricorrente, rispondendo ai quesiti formulati che di seguito si riportano:
“Esaminati gli atti, svolti gli opportuni accertamenti, descriva il C.T.U. la persona della perizianda, in particolare gli stati morbosi precedenti al momento del ricovero presso il PO di CP_3
e la natura dei trattamenti sanitari e chirurgici (intervento di emorroidectomia) cui è stata sottoposta
5 in data 11.12.2009; accerti, anche mediante esami di laboratorio aggiornati che indicherà il ctu, se la ricorrente abbia riportato i postumi descritti in ricorso e nella allegata ctp;
dica se detti postumi, ove riscontrato anche clinicamente a mezzo di accertamenti diagnostici a cui il ctu avrà cura di sottoporre la parte, siano in rapporto di causalità adeguata con i trattamenti sanitari ricevuti dalla ricorrente presso la convenuta struttura sanitaria;
accerti in particolar modo se detti postumi siano riconducibili, sotto il profilo causale, alla condotta imputata ai sanitari del PO di CP_3
indicati negli indicati atti di parte, valutando a tal fine anche possibili fattori causali alternativi;
dica, in caso di accertamento positivo in ordine al nesso di causalità, se detti postumi siano eziologicamente imputabili al mancato rispetto, per omissione della media diligenza e a causa di una condotta omissiva o commissiva, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame, e ciò avuto esclusivo riguardo ai profili di negligenza ed imperizia evidenziati dalla ricorrente;
valuti, avuto sempre riguardo alla sola attività deduttiva svolta dalla parte, se è stato validamente acquisito il consenso agli interventi terapeutici e diagnostici indicati;
a tal fine provveda ad individuare, in relazione agli interventi in oggetto, il contenuto dell'obbligo informativo gravante sul sanitario tenendo conto che esso, conformemente alla prevalente giurisprudenza, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende alle varie fasi degli stessi che assumono una propria autonomia gestionale;
chiarisca, in particolar modo, se le conseguenze dannose conseguano alla concretizzazione di un rischio prevedibile (avuto riguardo alla data dello stesso), e perciò oggetto dell'obbligo informativo come sopra individuato, ovvero consegua ad un esito anomalo ed imprevedibile dell'intervento concretamente praticato;
accerti, anche in chiave differenziale e limitatamente al solo danno iatrogeno ove riscontrato, l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente sulla integrità psico-fisica della ricorrente (danno alla salute o biologico); accerti, sempre in chiave differenziale, la durata dell'eventuale malattia (ITT ed ITP) di origine iatrogena, tenendo distinte l'inabilità temporanea assoluta da quella parziale, indicandone la misura percentuale;
verifichi la congruità delle spese mediche e di assistenza documentate, limitatamente a quelle ritenute congrue avuto riguardo ai paventati danni iatrogeni, e determini l'entità di quelle prevedibilmente da sostenere;
si adoperi per un serio tentativo di conciliazione”.
8) All'esito delle operazioni peritali, i consulenti incaricati, dopo aver trasmesso la bozza alle parti per eventuali osservazioni nel termine fissato, depositarono in data 5 gennaio 2022 l'elaborato peritale, nel quale si dava atto che:
a) La scelta chirurgica effettuata dai sanitari (intervento chirurgico di emorroidectomia sec. IL
6 MO) fu appropriata per tempi e metodica utilizzata. Dato atto che nella cartella clinica non vi erano tracce di indicazioni o di esami per valutare la situazione della paziente prima dell'intervento,
l'insorgenza di ragade anale (dopo 4 mesi dal 1 intervento) porta a ritenere che vi sia stato un mancato rispetto della muscolatura sfinteriale anale che ha determinato, quindi, una incontinenza sfinteriale.
b) Nel complesso quindi i sanitari avrebbero dovuto avere un comportamento alternativo nell'esecuzione dell'intervento che, seppur corretto nei tempi e nella scelta chirurgica, ha determinato il mancato rispetto della simmetria del canale anale e dei ponti cutaneo mucosi fondamentali al fine di garantire la ricrescita di nuova mucosa sana e scongiurare cosi il rischio di stenosi del canale anale.
c) Si segnala, inoltre, inadeguatezza nella stesura del consenso informato all'intervento sia per la prima procedura chirurgica di emorroidectomia che per la seconda di sfinteromiotomia. Un consenso informato corretto avrebbe dovuto segnalare tutte le possibili complicanze e/o sequele legate ad interventi di emorroidectomia e sfinteromiotomia, come ampiamente riportato dalla letteratura più accreditata.
d) Accertate che le lesioni riportate dall'attrice consistono in esiti di complicanze di interventi chirurgici per patologia emorroidaria, in considerazione dei periodi di ricovero della paziente
(ricovero per intervento di emorroidectomia e successivi interventi atti alla risoluzione della patologia sfinteriale) nonché dei periodi di riposo forzato e di impossibilità ovvero limitazione a svolgere le attività abituali e lecite della vita quotidiane, è stata ammessa un' incapacità temporanea totale di giorni 7 (sette) ed un ulteriore periodo di incapacità temporanea parziale –mediamente al
50%- di giorni 60 (sessanta), per la graduale ripresa funzionale.
e. Accertato il nesso di causalità tra il comportamento assistenziale inadempiente da parte dei sanitari, in relazione soprattutto al mancato rispetto della muscolatura sfinteriale, e i pregiudizi subiti dalla paziente (incontinenza dello sfintere anale), il danno biologico permanente prospettato dal collegio peritale, alla luce delle considerazioni svolte sulle accertate lesioni subite dalla Sig.ra complicate da una incontinenza fecale che rende necessario utilizzo di pannoloni Parte_1
igienici, è pari al 20% (venti).
9) Successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, favorevole alla ricorrente, è stato tentato di raggiungere un accordo in sede stragiudiziale con esito negativo. Si precisa che la difesa della resistente non faceva pervenire osservazioni alla relazione peritale.
7 DIRITTO Responsabilità medica.
1. Dalla accertata responsabilità dei sanitari per la negligenza, imprudenza e imperizia dimostrata nella gestione del caso e della struttura sanitaria (intervento mal eseguito e generici moduli di consenso informato), discende il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il danno biologico subito.
La responsabilità della struttura ospedaliera si configura come responsabilità di tipo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. In numerose pronunce la Suprema Corte ha riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità sul presupposto che l'accettazione del paziente in strutture sanitarie, sia pubbliche che private, a qualsiasi titolo (pronto soccorso, ricovero, visita ambulatoriale, etc), integra la conclusione di:
a) un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente può derivare sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a suo carico ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, a norma dell'art. 1228 c.c.. Il sanitario, infatti, assume la veste di ausiliario necessario del debitore, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, stante il collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
La responsabilità conseguente all'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio, determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo
8 personale.
L' ente ospedaliero, infatti, risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova tra le parti in causa, il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario. Non anche la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità.
Dall'espletamento della consulenza medico-legali sono emersi tutti quei profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' che costituiscono l'inadempimento del Controparte_5 contratto esistente fra la ricorrente e l' resistente. Controparte_6
Quantificazione del quantum risarcitorio
La quantificazione va effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, facendo applicazione di valori tabellari con necessaria massima personalizzazione del danno biologico, al fine di risarcire la particolare sofferenza morale conseguita alla lesione della salute, non risarcibile integralmente attraverso l'importo base standardizzato di cui alle tabelle milanesi prese come riferimento per la quantificazione o attraverso l'adozione del criterio del punto variabile secondo le tabelle adottate dal Tribunale di Roma. Entrambe, a vocazione nazionale, rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.
Ci si rimette alla valutazione del Tribunale adito in merito all'adozione dell'uno o dell'altro sistema, con l'unica richiesta di considerare i particolari esiti negativi dell'errato intervento sulla vita ordinaria della ricorrente, esiti cristallizzatisi e particolarmente gravosi a causa dello stravolgimento che hanno determinato nelle abitudini quotidiane della danneggiata. Così come della mancata acquisizione del consenso informato.
Condizione di procedibilità dell'azione
L'espletamento della fase cautelare integra la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, in alternativa al tentativo di mediazione ex art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010.
In merito all'introduzione della fase del merito, il termine di novanta giorni decorrente dal deposito della relazione per la proposizione del giudizio di merito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non è
9 imposto dal Legislatore ai fini dell'improcedibilità della domanda risarcitoria, bensì esclusivamente al fine di fare salvi gli effetti della domanda (eventualmente sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali) anticipati dalla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito. (cfr ex multis Trib. Napoli, ordinanza del 10 aprile
2019, Trib. Milano, ordinanza del 6 novembre 2019, Trib. Genova, Ordinanza del 9.9.2020).
Il Tribunale di Latina nella sentenza n. 2831 del 2 luglio 2020 ha ripreso la stesso principio, stabilendo che “L'unica interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata della norma citata è che, decorso il termine semestrale senza che sia stato concluso l'ATP, la domanda di merito
(da introdursi con il ricorso 702 bis c.p.c.) diviene comunque procedibile, il termine di gg. 90 invece diviene rilevante processualmente (e deve essere quindi rispettato) solo se i ricorrenti abbiano interesse a far salvi gli effetti della domanda (prescrizioni o decadenze). Solo in tale ipotesi, infatti, si apprezza la necessità (e il privilegio) che la legge riconosce ai ricorrenti: ovvero far retroagire al deposito del ricorso per ATP l'interruzione della prescrizione o di eventuali altre decadenze. Al di fuori però di tali ipotesi, obbligare i ricorrenti ad agire entro gg. 90 anche ai fini della mera procedibilità della domanda appare privo di logica e, quindi, di dubbia costituzionalità, risultando però compito del giudice di merito offrire, ove possibile, una interpretazione della norma che ne escluda il vizio. Diversamente opinando infatti si dovrebbe ritenere che la norma abbia previsto una improcedibilità a singhiozzo, per cui dapprima la domanda è improcedibile (se non preceduta da
ATP o mediazione), poi ritorna procedibile ma solo per gg. 90 (per poi tornare improcedibile). E tuttavia la domanda sarebbe ugualmente di nuovo procedibile se il ricorrente iniziasse daccapo la procedura o si premunisse di altra condizione di procedibilità (mediazione). L'irragionevole bizantinismo è palese, laddove invece la procedibilità deve essere considerata in modo binario e definitivo: improcedibile/procedibile.”
Quindi, le uniche conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tale termine sono rappresentate dal venir meno di tutti gli effetti della domanda stessa sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[1. rigettare il ricorso poiché del tutto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nella narrativa che precede;
2. in subordine, nel caso di accoglimento dello stesso, rideterminare la misura del pregiudizio patito per le ragioni evidenziate nella narrativa che precede;
3. disporre in ordine alle spese e competenze di lite come per legge.]
10 Così argomentava le proprie richieste la CP_1
[Come già si è avuto modo di dedurre nel prodromico giudizio ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.
4085/2020 di questo Tribunale, alcuna responsabilità può essere ascritta ai sanitari che ebbero in cura la SI.ra , per i fatti dedotti dalla stessa. Preliminarmente, occorre precisare che Parte_1
la ricorrente si rivolse, in data 11.12.09, ai AR della SC di Chirurgia Generale di CP_3
con diagnosi di ingresso emorroidi prolassate. Si segnalava, in anamnesi, parto cesareo e
[...]
intervento di revisione uterina;
inoltre, era riferita una patologia emorroidaria complicata da episodi di proctorragia da diversi anni (dal 1987). Successivamente, ai necessari accertamenti, la paziente fu sottoposta ad intervento di emorroidectomia secondo IL MO e successiva prescrizione di controllo ambulatoriale a distanza di poco meno di un mese. Non è presente in atti - né è documentato dal Collegio Peritale del prodromico procedimento ex art. 696 bis cpc - questo ulteriore controllo, prescritto alla dimissione e considerato essenziale, ai fini di una corretta gestione post operatoria anche nella prevenzione di eventuali complicanze. Si fa presente che tra le complicanze associate all'intervento di emorroidectomia – stante voci di - si annoverano Parte_2
la stenosi del canale anale ed incontinenza fecale. Tale evenienza è solitamente determinata da lesioni intra operatorie dei muscoli dello sfintere anale e si presenta già nel periodo post-operatorio tanto da indicare spesso rivalutazioni chirurgiche.
L'incontinenza anale si accerta strumentalmente con l'esecuzione di manometria ano-rettale; sul punto deve osservarsi, parimenti, che in atti non si documenta l'esecuzione di tale indagine strumentale da parte della SI.ra non potendosi, in tal maniera, stabilire il grado di Parte_1
continenza sfinteriale post-procedura chirurgica.
La SI.ra , a distanza di alcuni mesi dal su menzionato intervento chirurgico Parte_1 dell'11.12.09, si rivolse, in data 07.08.2010, ai sanitari del medesimo presidio ospedaliero, per la comparsa di ragade anale sicché fu sottoposta ad intervento chirurgico di sfinterotomia anale interna posteriore.
Dalla relazione dei TU si evince, inoltre, che la paziente, dopo circa un anno e, precisamente, il 13.06.2011, si recò al per la presenza di incontinenza fecale ed i sanitari Controparte_4
effettuarono intervento chirurgico di Gatekeeper, ossia finalizzato al ripristino della funzione sfinteriale anale mediante presidio protesico autoespandibile.
Dall'elaborato peritale relativo all'ATP, emerge che l'insorgenza di ragade anale è determinata da mancato rispetto della muscolatura anale e secondaria incontinenza sfinteriale, benché non sia
11 specificato in atti lo stato di continenza sfinteriale in epoca-preoperatoria, ossia precedentemente al primo intervento eseguito a nel 2009. Controparte_3
Peraltro, tanto è riferito dagli stessi consulenti (cfr pag. 7 della relazione peritale) i quali riportano testualmente che “.....non vi sono indicazioni in merito al tono sfinteriale della paziente prima degli interventi chirurgici né tantomeno gli esami strumentali preoperatori quali Manometria Rettale
e/o Ecotomografia Transrettale dirimenti per la valutazione della funzionalità anorettale....”.
Non è dato sapere, dunque, quale fosse la condizione della ricorrente precedente al primo intervento, eseguito presso l'Ospedale di . CP_3
Nonostante tali presupposti chiaramente esplicitati, gli Ill.mi TU riconducono la sintomatologia, attualmente presentata, ovvero l'incontinenza sfinteriale, alla insorgenza della ragade anale (a distanza di circa 4 mesi dall'intervento), la cui patogenesi è ritenuta secondaria ad un imperito atto chirurgico.
La ragade anale configura una condizione limitata allo strato mucoso che nulla ha a che fare con lo strato muscolare sottostante che è preposto alla continenza sfinterica. In merito a tanto, deve sottolinearsi come l'insorgenza di una condizione di ragade anale è senza dubbio una delle possibili complicanze dell'atto chirurgico di emorroidectomia, anche quando questo è condotto secondo
ES IS , specie ove si consideri che la paziente, per sua stessa ammissione in anamnesi e come altresì esplicitato dal consulente di parte, presentava una gravissima condizione configurabile come emorroidi prolassate al IV stadio.
La ragade anale è una soluzione di continuo del canale anale distale strettamente associata ad una flogosi cronica, come quella determinata da patologie infiammatorie e/o da precedenti interventi chirurgici sul canale anale. Il trattamento della ragade anale, ovvero la sfinterotomia, inoltre comporta, quale possibile complicanza, la comparsa di incontinenza fecale, la cui incidenza varia notevolmente da studio a studio.
Un'incontinenza permanente è presente dal 1 al 5 % circa dei pazienti nelle diverse casistiche. Si evidenzia, inoltre, come la patologia emorroidaria, presente da diversi anni, rappresentava sicuramente una condizione di estrema gravità e complessità nel cui contesto, come d'altra parte è agevolmente evincibile, è più probabile la comparsa di complicanze (la ragade anale) nel postoperatorio, in quanto è più difficile - se non addirittura impossibile - preservare con l'atto chirurgico i sepimenti di cute integra, ampiamente compromessa dai gavoccioli emorroidari prolassati, a livello sfinteriale.
12 In tal senso, lo status pregresso ha un ruolo essenziale nella possibilità di insorgenza di complicanze postoperatorie. Per quanto definito, risulta arduo poter ricondurre gli esiti attualmente presenti all'intervento chirurgico iniziale, posto che lo stesso era necessario in relazione ad una patologia non altrimenti trattabile. Non è evidente, dunque, il nesso di causalità citato dagli Ill.mi TUU
(cfr pag. 8 della relazione peritale) tra il comportamento asseritamente inadempiente dei AR (e non si comprende quale sia stato l'inadempimento poiché trattasi di complicanza e come tale non prevenibile né prevedibile) e le sequele patite dalla ricorrente. In ultima analisi, inoltre, si osserva come la valutazione del danno biologico attuato dai TU (20%) non tenga minimamente conto del supposto danno iatrogeno differenziale conseguente all'atto chirurgico, considerando, a torto, gli esiti, attualmente lamentati, come conseguenza esclusiva del presunto inadempimento dei
AR.
La valutazione, poi, di un danno biologico del 20% corrisponde, secondo le Linee Guida SIMLA, al massimo dei valori previsti per la Patologia anorettale su base funzionale.
Peraltro, appare indispensabile acclarare che l'incontinenza sfinterica, seppur oggettivata all'esame obiettivo ed ecografico, non è stata, lo si ribadisce, adeguatamente quantizzata mediante esecuzione di specifiche indagini strumentali di comune utilizzo nella diagnostica di tale patologia
(manometria anorettale). È evidente che senza tale oggettivazione strumentale la valutazione dei postumi appare arbitraria.
Infine, è da precisare che la paziente, successivamente ai primi interventi eseguiti presso l'Ospedale di , eseguì ulteriori trattamenti presso altre Strutture Ospedaliere. CP_3
Ecco allora che per quanto definito, non sono condivisibili le conclusioni a cui sono giunti i TU, nel prodromico procedimento di ATP, sia in merito all'an che in merito al quantum.]
III.- Con ordinanza emessa il 20 febbraio 2023 il Tribunale aveva così stabilito:
[Rilevato: che la parte attrice sembra avere specificato l'azione come fondata sulla colpa professionale di esercenti la professione sanitaria;
che l'art. 7 comma 3 della ls 24/2017 dispone:
“L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”; che l'art. 2043 del codice civile, sotto la rubrica “risarcimento per fatto illecito”, dispone “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; che appare necessario invitare le parti a proseguire la trattazione su questioni rilevabili d'ufficio ed in ogni caso già introdotte dalle parti
13 nella fase assertiva, essendo il processo civile retto dal principio dispositivo iudex iuxta alligata et probata iudicare debet;
P.Q.M.
1) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate discutano in contraddittorio: a) sulla individuazione e specificazione in concreto della azione od omissione colposa che sarebbe stata compiuta dal personale sanitario con effetto etiologico causale sull'evento dannoso dedotto in causa,
e che costituisce l'oggetto della condotta che si assume commessa in dispregio del divieto dettato dall'articolo 2043 del codice civile;
b) sulla teoria medico scientifica, fatta propria dalle buone pratiche di cui all'art. 5 della ls 24/2017, che determinerebbe la colposità dell'azione o dell'omissione compiuta dai sanitari tarantini, indicandone la fonte e producendo i relativi estratti di letteratura medico-scientifica in copia;
c) sui dati statistici ed epidemiologici, attinti da fonti degne di fede, che sancirebbero con il successo terapeutico la superiorità delle tecniche di intervento approvate dalle cd buone pratiche rispetto a quelle in concreto poste in essere dai sanitari tarantini, producendo le relative fonti da cui attingere i predetti dati statistici;
d) sulla presenza di “specificità del caso concreto” capaci di giustificare una scelta divergente;
e) sui segni, sintomi, dati anamnestici, sia personali sia familiari, che avrebbero potuto coonestare la scelta diversa effettuata dell'equipe medica;
2) fissa per la discussione l'udienza del 31 marzo 2023;]
Nelle note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc così la parte attrice aveva discusso:
[ In ottemperanza all'ordinanza del 20 febbraio 2023, si depositano le presenti note con le quali preliminarmente ci si riporta al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e si contesta ogni ex adverso dedotto.
In merito all'azione esercitata, si evidenzia che è stata richiesta la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento del danno in favore della ricorrente per effetto della condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura. Si tratta di responsabilità di natura contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. sul rilievo che l'ente ospedaliero con l'accettazione del paziente assume obblighi di tipo contrattuale basati sul contratto atipico di spedalità. Dalla conclusione di questo contratto derivano, appunto, prestazioni corrispettive consistenti per l'azienda nei tipici obblighi alberghieri e di messa a disposizione di tutta l'attrezzatura e del personale, da quello medico a paramedico, etc.
Di contro il paziente è tenuto a pagare il corrispettivo per i servizi di cui gode e ciò a prescindere se
14 siano direttamente a suo carico, a carico del suo assicuratore o del servizio sanitario nazionale.
Dall'assunzione degli obblighi contrattuali, deriva per la struttura sanitaria la responsabilità per inefficienze organizzative, malfunzionamento dei macchinari o di dispositivi medici difettosi applicati
(responsabilità diretta), nonché per fatto colposo dei suoi dipendenti, come appunto i medici per i casi di malpractice, per i quali la struttura sanitaria risponderà ai sensi dell'art. 1228 c.c.
(responsabilità indiretta).
Nel caso di specie non si potrebbe neppure invocare la norma di cui all'art. 2043 c.c. richiamata nell'ordinanza alla quale è ricondotta la responsabilità medica degli esercenti la professione sanitaria considerata di tipo extracontrattuale, salvo il caso in cui tra paziente e medico sia intercorso un contratto. Ciò perché i fatti contestati si riferiscono a un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge Gelli Bianco n. 24 del 2017 che, nella sua opera di revisione della normativa in materia, ha decontrattualizzato la responsabilità del medico ritenendola di tipo extracontrattuale e con un diverso regime probatorio.
Mancando una specifica disposizione transitoria, non è possibile applicare retroattivamente l'art. 7 della citata legge (cfr. sentenza n. 28994/2019 Corte di Cassazione, III sez. civ.). Pertanto, in applicazione dell'art. 11 delle preleggi secondo cui la legge ha effetto per l'avvenire, nel caso di specie si dovrà applicare il regime normativo vigente all'epoca in cui si svolsero i fatti contestati.
Ad ogni buon conto, chiarito che è stata addebitata alla struttura sanitaria una responsabilità di tipo contrattuale e che essa risponde per il fatto proprio dei suoi ausiliari, si rammenta che da ciò deriva anche un diverso regime probatorio, dovendo la parte danneggiata provare il contratto e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, mentre quest'ultima dovrà provare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
In merito, poi, ai limiti entro i quali le parti sono state invitate a discutere in contraddittorio, si fa presente che il collegio peritale che ha redatto la consulenza nella fase cautelare ha già chiarito in cosa sia consistita l'inadempienza dei sanitari che ebbero in cura la ricorrente e che la sottoposero a intervento di emmorroidetectomia, al quale fece seguito inevitabilmente un secondo intervento presso altra struttura.
Le risposte ai quesiti posti nell'ordinanza del 20.02.2023 sono rintracciabili nella consulenza tecnica già espletata in sede di giudizio ex art. 696 bis c.p.c., al quale partecipò parte convenuta, e prodotta in atti.
15 Gli ausiliari del giudice hanno sostenuto che la scelta chirurgica operata fu corretta per tempi e metodica utilizzata ma non fu corretta l'esecuzione tanto che non fu garantita la ricrescita di nuova mucosa sana e di evitare il rischio di stenosi del canale anale. L'insorgenza della ragade anale dopo
4 mesi dal primo intervento è conseguenza del mancato rispetto, nell'esecuzione del predetto atto operatorio, della muscolatura sfinteriale nel senso che durante la rimozione delle emorroidi queste non si possono rimuovere per tutta la circonferenza del canale anale ma, nei punti tra un'asportazione e l'altra, bisogna lasciare un ponte di mucosa integra, ciò per garantire la ricrescita della nuova mucosa sana e scongiurare così il rischio di stenosi del canale anale.]
La tecnica operatoria seguita ( ) non è aliena da rischi fisiologici che sarebbe fallace Persona_3
travestire nelle vesti di presunti errori nella esecuzione, come efficacemente descritto in dottrina:
[Il trattamento chirurgico convenzionale considera le emorroidi delle semplici varicosità del plesso emorroidario e consiste nella legatura del peduncolo vascolare e nell'escissione del pacchetto emorroidario;
questa tecnica, che lascia nel canale anale delle ferite muco-cutanee che guariscono per seconda intenzione, dà buoni risultati ma presenta delle limitazioni riguardanti l'incidenza e l'intensità della sintomatologia dolorosa ed emorragica nel primissimo periodo postoperatorio e la frequenza delle complicanze a distanza, in particolare la stenosi del canale anale. Per tali motivi si
è alla continua ricerca di procedure innovative che possano dimostrarsi migliori.] (Giornale di
Chirurgia Generale giugno-luglio 2005 pagg.267-274)
Non si trattò quindi di errore esecutivo ma, piuttosto, di una complicanza propria della tecnica seguita.
Anche al fine di scongiurare i limiti intrinseci della tecnica tradizionale, la chirurgia ha individuato una via alternativa:
[Sulla base dell'interpretazione patogenetica di Thomson, che considera la dislocazione distale dei cuscinetti anali il fattore causale della malattia emorroidaria, si è andata sempre più diffondendo una nuova tecnica chirurgica, la mucoprolassectomia con stapler circolare, che consente la
“risalita” dei cuscinetti. La procedura, descritta per la prima volta da nel 1993, determina Tes_1 un rapido ed efficace riposizionamento della mucosa anale oltre che l'interruzione vascolare dei cuscinetti dilatati, che sono completamente preservati;
non si tratta pertanto di una emorroidectomia, ma di una pessia delle emorroidi volta a risparmiare la mucosa anale ed i cuscinetti e a rimuovere soltanto la mucosa rettale ridondante al di sopra delle emorroidi (5, 6). La tecnica impiega uno stapler circolare per resecare una banda trasversale di mucosa e sottomucosa nell'ampolla distale del retto, correggendo il prolasso, stabilizzando la mucosa e riducendo il flusso di sangue alla
16 sottomucosa;
vengono così ristabiliti il flusso venoso e i normali rapporti anatomici tra la mucosa anale e gli sfinteri. La riduzione dell'afflusso ematico allo spazio sottomucoso, con l'interruzione delle branche terminali dell'arteria rettale superiore, e l'ancoraggio della mucosa, che facilita il passaggio e l'impatto della massa fecale, eliminano i fattori che provocano il sanguinamento. Il riposizionamento dei cuscinetti nella loro corretta sede anatomica ne ripristina il ruolo fisiologico nel mantenere la continenza anale. Il risultato chirurgico della procedura è una sutura mucomucosa situata ben al di sopra della linea dentata, in un'area con pochi recettori dolorifici per cui, in assenza di errore chirurgico o di complicanze, il decorso postoperatorio è relativamente privo di dolore (1).
Le indicazioni della mucoprolassectomia sono uno dei punti di discussione più controversi, con opinioni che vanno dalla inclusione di tutte le emorroidi a casi altamente selezionati.] Giornale di
Chirurgia Generale giugno-luglio 2005 pagg.267-274)
L'emorroidectomia secondo IL-MO e la mucoprolassectomia con stapler circolare sono quindi le tecniche di intervento chirurgico maggiormente seguite nella cura della malattia emorroidaria, entrambe non prive di profili di criticità:
[Per quanto riguarda le complicanze a distanza, la stenosi del canale anale è stata osservata in 2 pazienti di entrambi i gruppi (4.8% dopo e 8.3% dopo mucoprolassectomia) (p non Persona_3
SInificativo) ed è stata sempre risolta mediante la dilatazione, mentre il tasso di recidive è stato del
12.1% dopo (5 casi) e del 20.8% dopo mucoprolassectomia (5 casi) (p non Persona_3
SInificativo). Con quest'ultima tecnica le recidive del prolasso emorroidario sono quasi sempre parziali e sono generalmente dovute ad un'emorroidopessia non ottenuta per tutta la circonferenza
(1, 14).] (Giornale di Chirurgia Generale giugno-luglio 2005 pagg.267-274)
Sulla presunta maggiore idoneità della tecnica di intervento alternativa (mucoprolassectomia con stapler circolare) la dottrina sembra essere particolarmente cauta e per nulla incline a facili entusiasmi:
[La mucoprolassectomia è una procedura non semplice, che richiede un'attenta selezione dei pazienti e una tecnica meticolosa;
essa combina minima invasività, basso rischio di sanguinamento precoce, scarso o assente dolore postoperatorio, rapido ritorno alle normali attività e tali vantaggi sembrerebbero ammortizzare il costo della suturatrice. Tuttavia, al fine di ottenere risultati ottimali, sono richieste considerevoli abilità e cautela durante le manovre chirurgiche: un'ampia esperienza in chirurgia anorettale deve essere associata a uno specifico training nella tecnica, con un'adeguata curva di apprendimento. Sono comunque giustificate alcune delle critiche rivolte alla tecnica, quali
17 un'eccessiva ampiezza delle indicazioni, i costi più elevati, il brillante successo dovuto più alla divulgazione ad opera dei media che al contenuto scientifico, anche se la procedura correttamente eseguita nelle appropriate indicazioni sembra fornire risultati soddisfacenti. Nella nostra esperienza il principale merito della metodica è stata la riduzione del dolore e del sanguinamento postoperatori, poiché essa non lascia ferite chirurgiche aperte che richiedano molto tempo per la guarigione. In ogni caso la tecnica è ancora nei suoi primi anni di applicazione e allo stato attuale deve ancora considerarsi in fase sperimentale poiché sono in corso di valutazione e di verifica i risultati comparativi con l'emorroidectomia convenzionale. Riteniamo comunque che lo specialista debba avere un approccio eclettico nel trattamento delle emorroidi ed essere capace di eseguire una varietà di procedure, scegliendo in ogni occasione quella più adatta al singolo paziente e alla specifica lesione, sulla base di una corretta stadiazione della malattia.] (Giornale di Chirurgia Generale giugno-luglio 2005 pagg.267-274)
Gli autori del saggio menzionato dichiarano di aver attinto dalla seguente bibliografia:
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stage hemorrhoids by stapled circumferential mucosectomy: preliminary results of a prospective multicenter trial in the Lombardy region. Osp Ital Chir 2003; 9: 352-5. 2). Lehur PA: Stapled hemorrhoidopexy. Osp Ital Chir 2003; 9:325. 3). he nature of Br J CP_12 CP_13
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, , , , CP_38 CP_39 CP_40 CP_41 Controparte_42
Nella ipotesi di responsabilità contrattuale delle parti l'art. 1218 cc, sotto la rubrica “responsabilità del debitore”, così dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
L'inadempimento presuppone l'individuazione della regola giuridica, del patto negoziale, della lex artis che sarebbe stata trasgredita dal debitore e della efficacia etiologica nella produzione di un evento dannoso, essendo teoricamente possibile che all'inadempimento non faccia seguito alcun danno stante l'autonomia ed indipendenza dell'azione risarcitoria rispetto sia all'azione di adempimento coattivo sia all'azione di risoluzione per inadempimento sancita dall'art. 1453 cc che, sotto la rubrica “Risolubilità del contratto per inadempimento” così dispone: “1.- Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.”
Al debitore incombe la prova della non imputabilità dell'inadempimento o dalla sua ascrivibilità ad impossibilità della prestazione per causa ad esso debitore non imputabile.
Da tanto deriva l'essenzialità in tema di colpa medica dei riscontri clinici statistico-epidemiologici, soli a poter coonestare il giudizio di affidabilità di una opzione terapeutica rispetto ad altre concorrenziali e, conseguenzialmente, a divenire elemento normativo della più ampia fattispecie di responsabilità professionale.
Codesto giudicante rileva che alla critica massiva della ricorrente non hanno fatto seguito indicazioni statistiche munite di pubblica fede capaci di evidenziare:
1) La percentuale di successo, totale o parziale, del percorso chirurgico alternativo;
2) La percentuale di successo, totale o parziale, della tecnica di intervento;
Persona_3
3) Le peculiarità integranti le “specificità del caso concreto” espressamente richiamate nell''art
5 comma 1 della ls 24/2017 che abbiano caratterizzato la casistica ufficiale “alternativa”.
L'inclusione nelle “linee guida” è infatti insufficiente a fondare un giudizio o anche una sola valutazione di imperizia per le condotte terapeutiche divergenti qualora la validità ed efficacia del comportamento alternativo corretto (id est: tratto dalle cd linee guida) non siano acclarate con dati
19 statistici ed epidemiologici estratti da fonti degne di pubblica fede.
IV.- La domanda attrice deve essere così rigettata, non essendo emersi profili di responsabilità autonomi rispetto alle criticità proprie della tecnica operatoria seguita.
V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art.91 cpc e sono poste a carico della attrice.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna l'attrice a rifondere alla le spese e competenze di lite, liquidandole in euro CP_1
4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 31 marzo 2025;
Il giudice dott. alberto Munno
20 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).
2