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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16935 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. EF CC, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61451 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t. Parte_1
Filippo Cordova n. 36, presso lo studio dell' Avv. Francesca Macripò che la rappresenta e difende con mandato in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r. p.t. CP_1 difesa dagli Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir ed elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 290, presso lo studio dell' Avv. Erica Bernardini con delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r. p.t.
elettivamente domiciliata in Roma, via Gabi n. 8, presso lo studio dell' Avv. Michele Gabriele che la rappresenta e difende con delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: come da verbale del 24.7.2025 per parte attrice: “ accertato l'evento dal quale sono conseguiti tutti i danni subiti dalla società attrice, dichiarare corresponsabili civili del sinistro in esame il sig. ed la sig.ra , in proporzione al grado Controparte_3 Controparte_5 di r zialmente a condannare la soc.
in persona del legale rappresentante p-t in solido con la Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro-temp Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante p-t in solido c Controparte_4
a del legale rappresentante p-t-, al pagamento di tutti i CP_1 danni patrimoniali, materiali, compreso il fermo tecnico ed il deprezzamento commerciale, subiti dall'autovettura dell'attrice, sempre in proporzione al grado di responsabilità giudizialmente accertato, danni tutti che si quantificano complessivamente in euro 21.036,91 o nelle somme maggiori o minori che si riterranno di giustizia. Oltre interessi anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 1284 c.c.- IV comma”; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario per : “nel merito, in via principale: respingersi tutte le domande CP_1 di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di questa parte convenuta, contenere gli esborsi secondo quanto risultante dall'esperenda istruttoria. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse”;
per HDI Assicurazioni: “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata”; con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, in persona del l.r.p.t., co
[...]
e HDI Assicurazioni S.p.A.- nella Controparte_2 Controparte_3
t io, conducente, e compagnia assicuratrice dell' autovettura Jaguar AN RO Range RO Sport, targata FD 970PC- nonché Controparte_4 [...]
e CP_5 CP_1
icuratrice dell'autovettura RD C MA targata FJ 525GG, chiedendone la condanna a vario titolo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 10.02.2021.
Asseriva che il giorno 10.02.2021, alle ore 15.30 ca., l' autovettura di sua proprietà, Mercedes A 180, tg. FH 779FF, nella occasione condotta da ferma ed incolonnata insieme Persona_1 ad altre vetture, per la anto semaforico segnante luce rossa, in viale di Tor di Quinto, in Roma, all'altezza del civico n. 110, veniva violentemente tamponata dalla Jaguar AN RO e, in conseguenza del forte impatto, veniva a sua volta sospinta contro una Mini Cooper, tg. FE 561BD, anch'essa ferma. Per intanto, sopraggiungeva da tergo l'autovettura RD C MA, che tamponava la Jaguar AN RO che, a sua vota, tamponava nuovamente la Mercedes. In conseguenza del sinistro, l'autovettura riportava ingenti danni sia alla parte anteriore che posteriore, per la cui riparazione veniva sostenuto l' esborso di €. 19.999,31. Oltre ai danni materiali, venivano sostenuti costi per il trasporto presso l'autocarrozzeria, per €. 183,00, e per il noleggio di una vettura sostitutiva, pari ad €. 854,00, di cui chiedeva il ristoro. Si costituiva in giudizio in persona del l.r. p.t., la quale CP_1 deduceva che, sulla sco enti peritali , il sinistro si era verificato con le seguenti modalità: la FI AN, tg. DK319LB, si trovava ferma al semaforo rosso, allorquando veniva tamponata dal veicolo Minicooper D, tg. FE561DB, a sua volta tamponato dalla a questo punto il veicolo Jaguar AN tg. FD970PC, CP_8
a la CP_8
Il proprio as eva tamponato la Jaguar AN RO, solo dopo che il veicolo aveva tamponata la Mercedes di proprietà attorea e quindi solo dopo una serie concatenata di tamponamenti. Contestava la quantificazione dei danni sulla scorta di un preventivo di spesa, privo di qualsivoglia valore probatorio, e maggiorati rispetto alla stima che li determinava complessivamente in €. 15.785,00, tenuto conto dei danni riportati alla parte anteriore imputabili alla incauta condotta di guida. Si costituiva in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., la quale escludeva la responsabilità del proprio assicurato;
riconduceva la esclusiva responsabilità dell'accadimento dannoso al veicolo RD C MA, condotto nella occasione dalla sig.ra e CP_5 di proprietà della o Controparte_4 contravvenzionata ex a Teneva conto delle dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo FI AN - che aveva dato atto di essere ferma al semaforo segnante luce rossa, allorquando veniva tamponata dalla he la seguiva, e CP_9 riconduceva la responsabilità dell'accaduto nducente della RD, targata FJ525GG- e di quanto riferito da , Controparte_3 conducente della che aveva Parte_3 macchina che lo provvisamente stoppato la marcia, aveva frenato bruscamente ed era stato tamponato dalla Citroen C1, era quindi stato spinto contro la Mercedes classe A, che lo precedeva. Contestava, inoltre, la pretesa risarcitoria e il difetto di prova a sostegno della necessità di ricorrere ad un veicolo sostitutivo nel tempo occorrente per la riparazione. Non si costituivano in giudizio in persona del l.r.p.t., CP_2
, i r.p.t., Controparte_4 CP_5
2022, ne veniva dichiarat
[...]
Autorizzato il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo al convenuto , non si costituiva in giudizio all'udienza Controparte_3 del 26.1.2 concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. All'udienza del 13.7.2023, deputata all'esame delle richieste istruttorie, venivano ammessi i mezzi di prova. All'udienza del 25.1.2024, veniva escusso il teste Testimone_1
e veniva dato atto della mancata risposta all'int deferito alla convenuta CP_5
All'udienza del 14.3.20 ita la prova testimoniale con l'escussione di . Testimone_2
Con ordinanz 4, il procedente giudice conferiva incarico peritale al p. Persona_2
All'udienza del 23.5.2024, veniva formulato il quesito: “il CTU, visti gli atti e la documentazione prodotta in udienza o depositata in Cancelleria nei termini concessi, descriva l'esatta dinamica del sinistro e la progressione degli urti quantificando i danni subiti dal veicolo di parte attrice indicando le responsabilità del o dei conducenti.” All'udienza del 3.4.2025, venivano raccolti i chiarimenti del CTU e formulata proposta conciliativa. Con note scritte datate 19.5.2025, in vista dell'udienza cartolare del 30.5.2025, parte attrice dichiarava di accettare la proposta formulata con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c., di contro e HDI CP_1
Assicurazioni S.p.A non vi prestavano adesion
Con ordinanza datata 3.6.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di parte attrice risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire.
L'esame del compendio probatorio supporta la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice.
Significative in tale direzione le dichiarazioni rese dai testi.
ha confermato che l' autovettura attorea si Testimone_1 trovava ferma ed incolonnata, lungo la corsia di sinistra della carreggiata centrale di viale Tor di Quinto, in prossimità del civico n. 110 (“posso riferirlo perché mi trovavo alla guida del mio veicolo sulla destra della carreggiata poco dietro la signora, circa una macchina dietro la signora”), allorquando veniva tamponata dall'autovettura Jaguar Range RO Sport e, per effetto dell'urto, veniva sbalzata contro la vettura che la precedeva (“è vero, la a sua volta fu sbalzata contro una mini che si CP_8 trovava davanti”), che a sua volta urtava nel lato posteriore una Mini Cooper, che colpiva la FI AN (“ .. la a sua volta fu sbalzata CP_8 contro una mini che si trovava davanti ….la Mini a sua volta andò ad urtare una AN). A quel punto, la veniva nuovamente tamponata CP_8 dalla Range RO, sospinta in avanti dalla RD C MA (“giunse una RD C MA che andò ad urtare la range RO che per la seconda volta tamponò la ). CP_8
ha dichiarato: “ho visto il tamponamento in diretta…il Testimone_2 classico tamponamento a catena…. la Mini andò a finire su una AN che si trovava subito davanti… e la non andò ad urtare di nuovo le macchine CP_8 che si trovavano davanti”. Gli esiti della relazione peritale a firma del CTU p.
[...]
in uno ai rilievi contenuti nel verbale di incidente stradale Persona_2
( cfr. in all. al n. 1) e alle dichiarazioni rese dai testi, consentono di acclarare la dinamica del sinistro e di rinvenirne l'eziologia nella condotta di guida del conducente del veicolo Range RO Sport, tg. FD970PC, a cui va addebitata la responsabilità per la serie concatenata di tamponamenti (“L'evento con pluralità di danneggiati (come sopra esposto) si verificava per esclusiva responsabilità del conducente della vettura Range RO Sport tg. FD970PC”- cfr. CTU pag. 15). Ritiene il decidente di poter aderire alla ricostruzione della dinamica effettuata dal proprio ausiliario (“la Sig.ra alla guida della Persona_1 vettura Mercedes GLA tg. FH779FF era ferma ed incolonnata nel traffico quando veniva tamponata posteriormente dal veicolo Range RO Sport tg. FD970PC che proveniente da tergo percorreva la Via Tor di Quinto con pari direttiva di marcia. A seguito dell'urto ricevuto si innescava un tamponamento plurimo nel quale la tamponava il veicolo antistante , CP_8 CP_10 tg. FE561BD che a sua volta (per effetto dell'urto ricevuto) veniva proiettato contro la vettura antistante FI AN tg. DX391LB. Soltanto successivamente alla sequenza del tamponamento plurimo il veicolo Range RO Sport tg. FD970PC (fermo per ammissione dello stesso conducente) veniva tamponato posteriormente dalla vettura RD C-MAX tg. FJ525GG proveniente da tergo con pari direttiva di marcia. I lievi danni posteriori della Range RO, la propria massa e la mancata corrispondenza di dissipazione energetica con i danni della RD CMAX escludono che tale collisione potesse innescare il tamponamento plurimo tra tutti i veicoli coinvolti. La collisione tra la RD C-MAX e la Range RO non interessava quindi nessuna delle altre vetture” cfr. pagg. 14 e 15 CTU). I chiarimenti resi dall'ausiliario, le evidenze afferenti la tipologia e l'entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, inducono ad escludere che il secondo tamponamento, il cui abbrivio va ricondotto al conducente della RD MA, possa aver causato e/o aggravato i danni della vettura di proprietà attorea. Ed invero, benché le deduzioni del consulente di parte HDI Assicurazioni risultino interessanti, esse cedono verosimiglianza a fronte delle spiegazioni rese dal CTU al riguardo (“la dissipazione energetica sviluppatasi nella collisione tra la RD e la Range RO non poteva imprimere alla quell'impulso necessario a spostarla e a determinare Parte_3 il tamponamento plurimo tra gli altri tre veicoli coinvolti ( FI CP_8 CP_9
AN). I danni posteriori della Range RO sono esigui a conferma dell'impossibilità di poter provocare lo spostamento della stessa e la sua proiezione contro il veicolo Mercedes antistante, che per inciso riportava ingenti danni nella parte posteriore con interessamento dei lamierati interni. In atti viene riportato che i danni posteriori della Range RO venivano stimati in circa 900/1.000,00
€uro ….. l'impulso dato dalla RD stessa sarebbe dovuto essere di una tale entità da permettere alla (Massa Kg. 2300 circa) di essere sospinta Parte_3 in avanti solo qualora fosse rimasta gravemente danneggiata nel posteriore, tale situazione non è riscontrabile nella documentazione prodotta che conferma gli esigui danni posteriore della Range RO- cfr. CTU pag. 17 ). Il CTU ha quantificato i danni riportati dalla A 180 in €. CP_8
19.787,56 (iva compresa); oltre alle somme occorrenti per la riparazione del veicolo, deve essere riconosciuto anche il ristoro della somma sborsata per il noleggio dell'auto sostitutiva, pari ad €.. 854,00 ( cfr. fattura del 2.3.2021 - in all. 9) e quanto sborsato per Parte_4
l'intervento del carroattrezzi ( €. 183,00 come da fattura n. 26 del 10.2.2011- cfr. in all. al n. 7). Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per il CTP, pari ad €. 500,00 ( cfr. fattura n. 1 del 2.5.2025). Parte_1
La somma complessivamente dovuta è, quindi pari ad €. 21.324,56 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo. Deve essere disattesa la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali, in mancanza di prova dell'avvenuto versamento. Come è noto, essendo una componente del danno emergente, deve essere data la prova dell'avvenuto esborso;
prova che difetta nel caso di specie (cfr. Cass. n. 15732/2022). Le spese di lite in favore di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 147 del 13.8.2022 prendendo a riferimento il valore della causa da
€..5.201,00 ad €. 26.000,00 ” nello scaglione complessità media, mentre vengono compensate tra le altre parti del giudizio. Non sussistono, invece, i requisiti per la condanna per lite temeraria, non ravvisandosi malafede o colpa grave nella resistenza alla domanda attorea.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa : 1.- accoglie la domanda e, per l' effetto condanna in solido i convenuti e HDI Assicurazioni S.p.A, in persona Controparte_3 del l.r.p.t., in favore dell' attrice della somma di €. 21.324,56 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo. 2.- condanna in solido i convenuti e HDI Controparte_3 Assicurazioni S.p.A, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compenso, ed €. 430,69 per spese con attribuzione al procuratore anstistatario;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti e HDI Assicurazioni S.p.A, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
4.- compensa le spese tra le altre parti del giudizio. Così deciso in Roma , in data 2.12.2025
Il giudice
EF CC