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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- IC LL NI Presidente
- IN ZZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1186/2023, promossa
DA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Bulgaria), Ul. Beethoven n. 9 A, ET. 2, domiciliata per la lite in Poggibonsi (SI), Via Sal- ceto n. 91, presso l'Avv. Massimiliano BRUNI (C.F. - PEC CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende come da procura in calce Email_1 all'atto di citazione introduttivo della causa di primo grado innanzi al Tribunale di Firenze
(n. 12182/2021 R.G.) espressamente conferita anche per la causa di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Piazza Sa- Controparte_1 CP_1
limbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero CP_1 P.IVA_1
di codice fiscale, in persona della procuratrice speciale dr.ssa , giusta Controparte_2
1 procura del 17.04.2023 ai rogiti del Notaio (rep 42423 racc 21712), rappre- Persona_1
sentata e difesa dall'Avv. Tommaso Nidiaci del Foro di Firenze ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Firenze, Corso Italia 8 a, giusta procura alle liti allegata telemati- camente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 1352/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 04/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze e conseguentemente:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze n. 3366/2020 (n. 8951/2020 R.G.) nei confronti della sig.ra e accertata, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 650 c.p.c., dichiararne l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e la revoca del decreto di ese- cutorietà del 18.02.2021 nonché della formula esecutiva allo stesso apposta;
2) previo ac- certamento della circostanza che le fideiussioni firmate dalla sig.ra Parte_2
[...
frutto di una intesa illecita restrittiva della concorrenza, conformemente al parere dalla del 20.04.2005 (p. 2, § 11, doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte appel- CP_3 lante), visto il provvedimento della del 02.05.2005 (doc. 13 del fascicolo CP_4
di primo grado di parte appellante) ed in forza della ordinanza della Cass. civ. Sez. I, ord.
12.12.2017, n. 29.810, dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. delle fideiussioni rilasciate dalla opponente il 16.03.2018, in quanto caratterizzate da illiceità della causa, ovvero da illiceità dell'oggetto, ovvero perché contrarie a norme imperative quale l'art. 2 della l.
287/1990 e conseguentemente dichiarare che niente è dovuto dalla stessa sig.ra al- Pt_1
la NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere l'eccezione di nullità delle fideiussioni richiesta sopra in via principale, previo accertamento della circostanza che le stesse fideiussioni firmate dalla sig.ra ono frutto di una intesa illecita restritti- Pt_1
va della concorrenza, conformemente al parere dalla A.G.C.M. del 20.04.2005 (p. 2, § 11, doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte appellante), visto il provvedimento della
2 del 02.05.2005 (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellan- CP_4
te), Voglia condannare la al pagamento in Controparte_1
favore della opponente della somma di € € 74.341,50= pari all'importo richiesto dall'istituto di credito, oltre interessi legali nella stessa misura in cui questi sono stati ri- chiesti dalla stessa banca, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., art. 33 della l.
287/1990, nonché ex artt. 1 e ss. del d.lgs. 3/2017, conformante al principio sancito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n.
2.207 del 04.02.2005 (secon- do cui lo scopo del risarcimento danni è quello di “eliminare gli effetti dell'intesa restritti- va” e di “impedire il conseguimento del frutto dell'intesa”); Con vittoria di spese e com- pensi legali di causa per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sotto- scritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.1352/2023 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n12182/2021r.g., pubblicata in data 04.05.2023 e comunque condannare la signora a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 74.341,50 = oltre interessi o della somma Controparte_5 che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1.- ha appellato tempestivamente la sentenza del Tribunale di Fi- Parte_1
renze n.1352/2023, pubblicata il 04/05/2023, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva da lei proposta ex art.650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.3366/2020, emesso dallo stesso tribunale in data 27.8.2020, con il quale le era stato ordinato di pagare, quale fideiussore di la somma di euro 74.341,50 a favore di Parte_3 Controparte_1
[...]
Il tribunale ha ritenuto che l'opposizione tardiva fosse inammissibile, non ricorren- do i presupposti ex art.650 cpc, aggiungendo, in ogni caso, ad abundantiam, che erano in- fondate nel merito le censure mosse dall'opponente nei confronti del decreto ingiuntivo.
3 In punto di (in)ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il tribu- nale ha così argomentato: “[…] Nel caso di specie, in data 26.10.2020 l'Ufficiale Giudizia- rio incaricato di notificare il decreto ingiuntivo alla ha dato atto Pt_1 dell'irreperibilità della destinataria presso l'indirizzo di Certaldo, sebbene la stessa risul- tasse ivi residente, come da certificato rilasciato dal Comune in data antecedente alla noti- fica – 22 settembre 2020 – allegato al decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5 opposta); pertanto, ha provveduto in data 21.11.2020 ad espletare le formalità previste dall'art. 143 c.p.c. (cfr. decreto ingiuntivo allegato come documento da parte opposta), mediante deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza. L'opponente ha prodotto il Certificato di
Residenza rilasciato dal Comune di Milano in data 29 ottobre 2021, da cui risulta che dal
31 maggio 2019 al 9 settembre 2020 la stessa era residente presso il Comune di Certaldo
(doc. 6 parte opponente); da ulteriore certificato di residenza rilasciato dal Comune di Mi- lano il 28 ottobre 2021 risulta, infine, che l'ingiunta dal 9 settembre 2020 era residente in
Bulgaria (doc. 8, parte opponente). L'opponente assume che dai due certificati anagrafici rilasciati successivamente alla notifica si trae che il suo trasferimento all'estero era avve- nuto in data anteriore a quella della notifica stessa. Ora, la notifica eseguita nella residen- za risultante dall'attestazione anagrafica deve essere considerata regolare;
stante però il valore meramente presuntivo delle certificazioni anagrafiche (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
2143 del 25/02/1995, Rv. 490708 - 01), il destinatario della notifica può fornire la prova
(contraria) della sua diversa residenza effettiva al momento della notifica stessa. Siffatta prova non può considerarsi fornita dai due certificati anagrafici rilasciati successivamente alla notifica e, pertanto, non ricorre il vizio della notificazione che condiziona
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Le certificazioni anagrafiche successive, che contrastino con altra precedente rilasciata, se non contengono - come nel caso – anche la modificazione della precedente certificazione, non potrebbero essere con- siderate prevalenti su di essa: se quindi, nella specie, dai due certificati successivi può pre- sumersi che la domanda di trasferimento di residenza sia stata presentata anteriormente alla notifica, dal certificato precedente può presumersi che ciò non sia avvenuto. In altre parole, la presunzione desumibile dalla certificazione anagrafica successiva risulterebbe contrastata dal primo certificato, dal momento che esso, in quanto attestante, in data suc-
4 cessiva alla presumibile data di presentazione della domanda di trasferimento, la persi- stenza della precedente residenza, farebbe presumere a sua volta che alla data del suo rila- scio la menzionata dichiarazione non fosse stata ancora presentata. Per contrastare la pre- sunzione derivante dal primo certificato sarebbe stata, dunque, necessaria, pertanto, una diversa prova, ossia la dimostrazione di aver presentato domanda di trasferimento di abi- tazione in data anteriore alla notifica (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/02/1998, n. 2230) E ciò per- ché l'art. 44, primo comma, c.c. e l'art. 31 disp. att. c.c., subordinando la opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza alla presentazione di doppia dichiarazio- ne ai due Comuni (quello che si lascia e quello nel quale si va ad abitare), pongono il prin- cipio che nella divergenza tra la residenza effettiva e quella anagrafica la prima è opponi- bile al terzo di buona fede solo se è stata posta in essere detta doppia dichiarazione. E, nel caso che ci occupa, la prova di presentazione della domanda di trasferimento anteriormen- te alla notifica non è stata data, né offerta. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione tardiva”.
Ancorché non tenuto in ragione della pronuncia in rito adottata, il tribunale ha os- servato poi, nel merito, ad abundantiam (così testualmente in sentenza), che le censure mosse dall'opponente erano infondate, atteso che, in sintesi, venendo in rilievo delle fi- deiussioni specifiche e non delle fideiussioni omnibus, l'eccezione di nullità delle fideius- sioni per violazione della normativa antitrust era infondata, non potendo trovare applicazio- ne la decisione della n.55/2005, con la conseguenza che un'intesa restrittiva CP_4 della concorrenza andava dimostrata, ma tale prova non poteva desumersi “dalla copiosa produzione di contratti di fideiussione da parte dell'opponente […]. Difatti, il riferimento a tale modello da parte di una molteplicità di istituti di credito non è conseguenza necessaria di un patto antitrust, ma trova facile spiegazione nell'esigenza da parte delle diverse CP_5
che di rafforzare la propria posizione contrattuale facendo proprio un modello predisposto dall'Associazione di categoria e giudicato, per ciò solo, particolarmente efficace. Si osser- va, infine, che le singole clausole contrattuali contestate da parte opponente sono di per sé legittime e non appaiono lesive della libertà contrattuale dei fideiussori. Risulta pienamen- te valida la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, che derogando espressamente all'art.
1957 c.c., prevede la facoltà per la banca di agire nei confronti dei garanti anche al di fuo-
5 ri dei termini contemplati dalla norma e senza preventiva escussione del debitore principa- le. E' infatti ammessa la rinuncia, espressa o tacita, del fideiussore alla decadenza del cre- ditore dall'obbligazione fideiussoria contemplata dalla norma, così come ha affermato la
Suprema Corte: “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempe- stiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente a! mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/12/2017, n. 28943, rv. 646784-01). Parimenti, debbono ritenersi legittime le c.d. clausole di sopravvivenza di cui all'art. 10 e di revivi- scenza di cui all'art. 2 del contratto di fideiussione in oggetto, che si giustificano rispetti- vamente in forza del principio di accessorietà della relativa obbligazione, rispetto a quella assunta dal debitore principale, ipotizzabile anche nell'ipotesi in cui il debito, già estinto, ritorni in vita per effetto di fatti sopravvenuti (annullamento, inefficacia, revoca del paga- mento), e in virtù della funzione indennitaria della fideiussione, che consente l'estensione dell'efficacia della garanzia anche nell'ipotesi in cui l' obbligazione principale venga di- chiarata invalida. Si è infatti ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 1939 e 1945 c.c. non tutelino un interesse di ordine pubblico, ma di natura privata, cosicché le parti posso- no validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 13/02/2009, n. 3525, rv. 606763 Cass. civ. Sez. I Sent., 17/10/2008, n.
25361, rv. 605376). 5) Sulla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Ritenuta valida, per i motivi appena illustrati, la deroga all'art. 1957 c.c. apportata dall'art. 6 dei contratti in esame, non può che disattendersi l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta. 6) Sulla do- manda di risarcimento. Non essendo stata data o offerta la prova di un illecito anticoncor- renziale, risulta infondata la domanda di risarcimento del danno”.
2.- L'appellante ha formulato i seguenti, specifici, motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo ha aggredito il capo della decisione che ha ritenuto inam- missibile l'opposizione tardiva, denunciando, anzitutto, che il tribunale aveva omesso di
6 considerare il doc.7, allegato all'atto d'opposizione (domanda d'iscrizione all'AIRE), rila- sciato dall'Ambasciata Italiana a Sofia, da cui emerge che lei aveva trasferito la residenza in Bulgaria sin dal 9/9/2020 e che, pertanto, in data 26.10.2020, giorno della notifica del decreto ingiuntivo da parte dell'Ufficiale Giudiziario, non risultava più residente a [...]do. Ne consegue, quindi, che il certificato di residenza rilasciato dal Comune e allegato alla relata di notifica del decreto ingiuntivo, che riporta come data di emissione il 22.09.2020, non era abbastanza aggiornato (essendo antecedente di circa un mese rispetto alla data di notifica) per riportare la variazione del suo indirizzo di residenza. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, parte appellante afferma di aver dimostrato che la domanda di trasferimento della residenza in Bulgaria era stata effettuata prima della notifica del decreto ingiuntivo attraverso nn. 3 certificati, ovverosia: i) il certificato storico di residenza estratto telematicamente dal sito del Comune di Milano attraverso la banca dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, ii) il certificato dell'Ambasciata Italiana di
Sofia attestante la domanda di iscrizione all'AIRE presentata il 09.09.2020 e iii) il certifica- to di residenza all'estero estratto telematicamente dal sito del Comune di Milano attraverso la banca dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente che attesta la circostanza che lei era residente in [...]nella città di PLOVDIV dal 09.09.2020 (docc. 6, 7 e 8 fa- scicolo di primo grado).
L'appellante sostiene, poi, che il Tribunale sia incorso anche nella violazione degli artt. 44 co. 1 c.c. e 31 disp. att. c.c., tali disposizioni non applicandosi pacificamente ai casi di trasferimento all'estero della residenza, governati dall'art.6, co.1 della L. 27/10/1988 n.
470, che stabilisce che “I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”. L'appellante si richiama alla giu- risprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che la normativa italiana, che prevede l'onere della doppia dichiarazione per rendere opponibile il trasferimento di residenza all'estero, non può imporre agli uffici comunali esteri i relativi adempimenti (v. ex multis
Cassazione civile sez. III, 25/11/1988, n.6344: “In particolare, la nullità della notificazione eseguita in quel modo sussiste nel caso in cui il destinatario si sia trasferito all'estero, con la conseguente inapplicabilità della disciplina - art. 44 c.c. ed art. 31 disp. att. c.c. - concer-
7 nente lo spostamento della residenza da un comune all'altro dello Stato italiano (Cass. 16 marzo 1982 n. 1714); nel qual caso, essendone, o dovendo esserne con l'ordinaria diligenza, il notificante a conoscenza, la notificazione deve essere eseguita nella forme e con le moda- lità prescritte dall'art. 142 c.p.c.”).
Infine, deduce che, anche in ipotesi applicando le disposizioni del codice civile, è evidente che la banca non poteva essere considerata in buona fede, sia perché, ai fini dell'art.143 cpc non era state effettuate indagini diverse da quelle puramente anagrafiche, sia perché era stato usato un certificato di residenza antecedente di circa un mese alla data di notifica.
2) Con gli altri motivi censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribu- nale ha ritenuto infondate le questioni poste in merito alla nullità delle fideiussioni per vio- lazione della normativa antitrust e ha respinto, di conseguenza, l'azione di risarcimento danni.
3.- Si è costituita in giudizio , contrastando Controparte_1
l'appello e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto opposto.
4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 29-10-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5.- Il primo motivo d'appello è fondato.
La documentazione in atti prova la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.650 cpc e l'erroneità della decisione del giudice di primo grado.
5.1. Va considerato, anzitutto, che l'opponente tardiva ha dimostrato di essere venu- ta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo in data 22.9.2021, ovvero con il depo- sito di tale provvedimento nel diverso giudizio di revocatoria ordinaria proposto da
[...]
nei confronti della stessa opponente e del di lei ex marito. Controparte_1
Nell'atto di citazione introduttivo di tale giudizio (doc.1, fascicolo di primo grado)
[...]
, nel proporre l'azione revocatoria, non menzionava mai Controparte_1
l'esistenza del decreto ingiuntivo. A fronte della contestazione della convenuta, circa
8 l'assenza di un titolo giudiziale che avesse accertato il credito, la banca, con la prima me- moria ex art.183, co.6 n.1 cpc, depositata in data 22.9.2021, produceva il decreto ingiuntivo poi opposto tardivamente (v. doc. 3 e 4 fascicolo primo grado di parte appellante).
Ne discende che il termine ordinario di quaranta giorni per proporre l'opposizione tardiva, ex art.650 co.1 cpc, decorreva da tale momento e che, quindi, l'opposizione notifi- cata in data 29.10.2021 è tempestiva.
5.2. Ricorrono, poi, i presupposti previsti dall'art.650 cpc., sub specie della irregola- rità della notificazione che ha impedito di avere conoscenza del decreto ingiuntivo.
L'irregolarità della notificazione assume rilievo nel caso di specie sotto entrambi i profili coltivati dall'opponente/appellante.
In primo luogo, come risulta dalla copia notificata del decreto ingiuntivo (v. doc.5 di parte appellante, fascicolo di primo grado), la notifica fu eseguita presso il luogo di appa- rente residenza anagrafica della debitrice una prima volta in data 26/10/2020 per mezzo po- sta, ma la notifica non si perfezionò per irreperibilità del destinatario e, una seconda volta, a seguito di richiesta di notifica a mani del 19.11.2020, per mezzo di ufficiale giudiziario in data 20/11/2020. Anche in tal caso la notifica non si perfezionò. Nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario è scritto: “Anzi, non potuto notificare perché la stessa, pur resi- dente in luogo come da certificato di residenza allegato [trattasi di certificato di residenza rilasciato in data 22/9/2020, n.d.g.], di fatto non risulta più ivi”.
La notifica fu quindi eseguita, con le formalità previste dall'art.143 cpc, in data
21.11.2020. Nella relata di notifica si legge: “Successivamente, a richiesta come in atti, non essendo conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio attuale del destinatario, ho notifi- cato il presente atto mediante deposito di copia nella casa comunale di Certaldo luogo di ultima residenza conosciuta, in busta chiusa e sigillata recante il n. cron., ai sensi e per gli effetti dell'art.143 cpc”.
Tale notifica è irregolare sia perché non risultano effettuate indagini sul luogo di re- sidenza/dimora attuale della destinataria diverse da quelle anagrafiche, in violazione del pa- cifico orientamento della corte di cassazione, secondo cui il ricorso alle formalità di notifi- cazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che,
9 nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, sia perché quelle anagrafiche non sono attuali ma risalgono a due mesi prima della notifica.
In secondo luogo, l'appellante ha prodotto in primo grado la domanda di iscrizione all'AIRE presentata all'Ambasciata Italiana di Sofia (Bulgaria) in data 9/9/2020.
Come risulta dal doc. 7, prodotto in primo grado da parte opponente, l'Ambasciata
Italiana riceveva la domanda, provvedendo all'iscrizione, dandone comunicazione in data
29/9/2020 anche al Comune di Certaldo, ovvero al Comune di ultima residenza in . In CP_4
tale comunicazione, per la parte che riguarda l'ente comunale, si dà atto della trasmissione del mod.Con.1, relativo all'iscrizione nello schedario dell'Ufficio Consolare, e per quanto riguarda la richiedente, si avverte che era confermata “la sua iscrizione/variazione nello schedario anagrafico di questo Ufficio Consolare” e che sarebbe stato “il Suo Comune ad inviarle conferma dell'iscrizione/variazione AIRE”. La comunicazione contiene anche que- sto invito: “Se entro 2 mesi non riceverà tale conferma, la invitiamo a contattarlo diretta- mente per una verifica”.
L'esame di tale documento è stato completamente omesso dal giudice di prime cure.
Esso dimostra che la ricorrente ha rispettato le prescrizioni previste dall'art.6, co.1, della
L.470/1988 (relativa a “Anagrafe e Censimento degli Italiani all'Estero”), il quale prevede
“I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero de- vono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”.
Esso dimostra ancora che alla data del 29/9/2020 il Comune di Certaldo era stato già notiziato dall'Ufficio Consolare presso l'Ambasciata Italiana di Sofia dell'iscrizione della residenza all'estero, ai sensi dell'art.6, co.7 della predetta legge.
Infine, ai sensi dell'art.6, co.
9-bis, della legge de qua “gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presen- tazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di re- sidenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.
10 Tale disposizione evidenzia il carattere ambivalente della comunicazione fatta dall'ufficio consolare ed assume rilievo ai fini dell'applicazione degli artt.44 c.c. e 31 disp. att. c.c.
Invero, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'orientamento più recente della Corte di cassazione, a partire da una pronuncia del 2017, è nel senso di ritenere appli- cabili gli artt.44 c.c. e 31 disp. att. c.c. anche ai trasferimenti di residenza all'estero (cfr.,
Cass. civ. 21922/17; Cass. civ.29865/24).
Nondimeno, proprio alla luce della funzione della comunicazione prevista dall'art.6, co.7 della L.470/1988 e degli effetti ad essa riconnessi dall'art.6, co.9 bis, come introdotto dal DL.22/19, conv. con L. 41/19, sopra riprodotto – qui applicabile ratione temporis – de- ve ritenersi che la comunicazione dell'Ufficio Consolare al Comune italiano di ultima resi- denza dell'avvenuto trasferimento della residenza all'estero tenga luogo della dichiarazione fatta dal diretto interessato, anche ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt.44 c.c. e 31 disp. att. cpc. Si coglie, così, la particolarità del caso qui deciso rispetto a quelli esaminati nelle pronunce della Cassazione del 2017 e del 2024, relative a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore dell'art.6, co.9 bis della L.470/1998, come introdotto nel
2019.
In sintesi, la notifica ex art.143 cpc è irregolare di per sé in quanto non conforme al modello previsto dal codice di rito;
inoltre, non sussistevano nemmeno i presupposti per il ricorso a tale notifica atteso che sin dal 29/9/2020 il Comune di Certaldo era stato notiziato dell'avvenuto trasferimento all'estero, con decorrenza dal 9/9/2020, della residenza dell'appellante. Se l'Ufficiale Giudiziario avesse fatto le verifiche anagrafiche, anziché usa- re il certificato di residenza risalente al 22.9.2020, prodottogli dalla notificante, avrebbe ap- purato chiaramente la situazione.
Il vizio della notifica è di quelli che di per sé impedisce la conoscenza del provve- dimento giudiziario, essendo stato effettuato il deposito dell'atto giudiziale presso la casa comunale quando la opponente pacificamente e documentalmente risiedeva da oltre due mesi in uno Stato estero.
Pertanto, l'opposizione tardiva è ammissibile.
6.- L'opposizione va tuttavia respinta.
11 E' pacifico in causa che le fideiussioni prestate dall'opponente sono delle fideius- sioni specifiche (ma v. pure le lettere di fideiussione in atti) e che l'opponente, essendo amministratore unico della società debitrice principale, non è un consumatore (v. visura della società in atti, fascicolo primo grado dell'opposta).
Ciò premesso, l'eccezione di nullità (totale o parziale) delle fideiussioni de quibus, proposta sull'assunto che esse sarebbero il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, è infondata e va respinta.
L'argomento che fonda l'eccezione, così come articolato nell'atto di citazione in opposizione e riproposto in appello, è che le fideiussioni prodotte in fase monitoria, e rila- sciate dall'opponente, sono nulle (nullità totale o parziale) per violazione – da parte delle clausole 2, 6, 8 – della normativa antitrust in quanto conformi al modello ABI, già oggetto del deliberato della n.55/2005. CP_4
L'assunto così come formulato non può essere condiviso sia perché le fideiussioni in atti sono fideiussioni specifiche, sia perché esse sono state rilasciate nell'anno 2018, in data cioè ben successiva al provvedimento della . CP_4
Per meglio illustrare le ragioni della presente decisione occorre premettere che le clausole n.2,6,8 delle fideiussioni in atti, che secondo gli opponenti violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio leci- te, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (1322 cc). La pattuizione di tali clausole non è quindi, di per sé, illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrit- tiva della concorrenza (art.2, co.2 lett.a L.287/1990). In base a quest'ultima legge sono con- siderate intese “gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazio- ni di imprese ed altri organismi similari”. L'invocato provvedimento della CP_4
intervenne in relazione allo schema di fideiussione omnibus concordato nel mese di ottobre
2002 dall'Associazione (infra, ABI) con alcune organizzazioni di consu- Controparte_6 matori e sul presupposto che l'ABI rientrasse tra le associazioni di imprese e che quindi una deliberazione (o circolare) di tale ente potesse rientrare nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990. La , con il provvedimento 55/2005, ritenne che gli CP_4
12 artt.2, 6, 8 dello schema de quo contenessero disposizioni restrittive della concorrenza ai sensi dell'art.2, co.2, lett.a) L.287/1990. Con lo stesso provvedimento la di- CP_4 spose che l'ABI fosse tenuta a trasmetterle le circolari, emendate dalle disposizioni citate, mediante le quali lo schema contrattuale oggetto dell'istruttoria sarebbe stato diffuso al si- stema bancario. Per le fideiussioni omnibus rilasciate prima del provvedimento della
[...]
del 2005 la conformità della fideiussione allo schema ABI fa presumere iuris tan- CP_4 tum che la fideiussione sia l'effetto a valle della circolare ABI e, quindi, di un'intesa restrit- tiva della concorrenza.
Tale presunzione non può operare, invece, per le fideiussioni specifiche e, in ogni caso, per quelle (omnibus) rilasciate a distanza di quasi tre lustri dal provvedimento della
. CP_4
In relazione al primo, dirimente, profilo va considerato che il provvedimento della n.55/2005 riguarda unicamente lo schema di fideiussione omnibus concorda- CP_4 to nel mese di ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (infra, ABI) con alcune or- ganizzazioni di consumatori.
Tale decisione non può essere estesa alle fideiussioni specifiche, sia perché non fu fatta alcuna indagine relativamente a queste ultime, sia perché manca la stessa circolare
(deliberazione, provvedimento) dell'ABI che abbia consigliato ai propri associati di adotta- re il modello de quo, circolare (indicazione, provvedimento) che possa farsi rientrare, quin- di, nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990. Invero, non risulta a questa Cor- te, né è stato allegato dall'opponente, che, anche dopo il provvedimento della
[...]
, l'ABI abbia adottato delibere e/o circolari o altri atti con i quali ha consigliato ai CP_4
propri iscritti di usare il modello di fideiussione del 2002 o altro analogo per le fideiussioni specifiche.
La decisione n.55/2005 non ha quindi fede privilegiata nel presente giudizio. E
l'esistenza di un eventuale, ulteriore, diverso, illecito antitrust va dimostrato da chi ne invo- ca l'esistenza.
Sotto altro profilo, la circostanza che una banca utilizzi nel 2018 una modulistica che presenti clausole identiche o simili a quelle dello schema ABI del 2002 per le fideius- sioni omnibus nel contesto di fideiussioni specifiche, si pone sul piano dell'iniziativa indi-
13 viduale della singola impresa e non è il portato di un deliberato (o di altra forma di condot- ta) dell'associazione di categoria che abbia l'effetto di limitare la concorrenza. In altre pa- role, quando vengano in rilievo fideiussioni rilasciate post 2005, l'intesa restrittiva della concorrenza non può essere individuata nel deliberato ABI del 2002, perché quel delibera- to, per effetto del provvedimento della , non ha avuto un seguito come inizia- CP_4 tiva dell'associazione di imprese.
In simili casi è necessario allora che il ricorrente alleghi e provi l'esistenza di una diversa intesa restrittiva della concorrenza, che può essere costituita o da un accordo tra al- cune banche o da pratiche concordate tra alcune imprese bancarie o da una nuova delibera- zione/circolare/condotta di un'associazione di imprese (ad esempio, l'ABI) o di un organi- smo similare.
Ora, l'opponente/appellante ha prodotto in primo grado diverse fideiussioni specifi- che rilasciate tra il 2005 e il 2017 da varie banche. Da ciò vuole desumere la prova dell'illecito antitrust. Ma l'assunto non può essere condiviso: a) manca a monte, anzitutto, la stessa allegazione dell'illecito antitrust: non è allegato se trattasi di un accordo tra banche
(e quali) o di pratiche commerciali concordate tra alcune banche (e quali) o di una nuova deliberazione/circolare/condotta dell'ABI o di altra associazione di imprese bancarie;
b)
l'uso da parte di alcuni di istituti di credito di modelli in cui sono presenti clausole di dero- ga all'art.1957 cc e clausole di sopravvivenza, non è conseguenza necessaria di un patto an- titrust, ma ben può essere semplicemente il frutto di una scelta, consentita dall'ordinamento
(ove, come già sopra ricordato, non sia frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza), di rafforzare la propria posizione a dispetto di quella del fideiussore. Tutte le disposizioni del codice civile derogate da tali clausole dettano, infatti, norme derogabili dall'autonomia pri- vata, salvo la tutela accordata al cliente/consumatore, qui non invocabile. Pertanto, dall'esistenza delle deroghe e dall'uso di clausole e formulari più o meno simili diffusi nel- la prassi di alcune banche non può desumersi, perciò stesso, l'esistenza di un illecito anti- trust. Proprio perché la prova di simile illecito è complessa esistono autorità indipendenti apposite, che possono all'uopo essere interessate dalle associazioni dei consumatori o dai singoli utenti.
14 In conclusione, non è provato l'illecito antitrust e da ciò consegue il rigetto sia dell'eccezione di nullità (totale e parziale) delle fideiussioni specifiche, con conseguente impossibilità di eccepire la decadenza ex art.1957 c.c. in presenza di valida clausola di de- roga, sia dell'azione di risarcimento danni proposta in via subordinata.
7.- In sintesi, l'opposizione tardiva è ammissibile ma è infondata nel merito, con conseguente conferma del decreto opposto e rigetto della domanda riconvenzionale di dan- ni proposta in via subordinata al rigetto dell'eccezione di nullità.
Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in disposi- tivo (in difetto di notula in atti). Quanto al giudizio di primo grado può essere riproposta la liquidazione contenuta nella sentenza riformata per le ragioni indicate nella stessa sentenza da richiamarsi ex art.118 disp. att. cpc. Quanto a questo giudizio, sono applicati questi cri- teri: DM 55/14, e ss. mod.; scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 che non si è “effettivamente” tenuta.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma della sen- tenza di primo grado, ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva proposta ex at.650 cpc, co- sì provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) respinge la domanda riconvenzionale subordinata di danni proposta dall'opponente;
2) condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese dei due gradi di giudizio, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in: euro 2.552,00 per la fase di studio della controver- sia, euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 2.835,00 per la fase di istruttoria/di tratta- zione;
euro 2.127,00 per la fase decisoria, € 1.000 per la mediazione, nonché in euro 48,80 per gli esborsi sostenuti per l'attivazione del procedimento di mediazione. Il tutto oltre IVA
e CPA (se dovuti) e rimborso forfettario nella misura del 15% per le spese generali;
- quanto al giudizio di secondo grado, in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA (se dovuti) e rimborso forfettario nella misura del 15% per le spese generali.
15 Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 31-10-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN ZZ
Il Presidente
IC LL NI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- IC LL NI Presidente
- IN ZZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1186/2023, promossa
DA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Bulgaria), Ul. Beethoven n. 9 A, ET. 2, domiciliata per la lite in Poggibonsi (SI), Via Sal- ceto n. 91, presso l'Avv. Massimiliano BRUNI (C.F. - PEC CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende come da procura in calce Email_1 all'atto di citazione introduttivo della causa di primo grado innanzi al Tribunale di Firenze
(n. 12182/2021 R.G.) espressamente conferita anche per la causa di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Piazza Sa- Controparte_1 CP_1
limbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero CP_1 P.IVA_1
di codice fiscale, in persona della procuratrice speciale dr.ssa , giusta Controparte_2
1 procura del 17.04.2023 ai rogiti del Notaio (rep 42423 racc 21712), rappre- Persona_1
sentata e difesa dall'Avv. Tommaso Nidiaci del Foro di Firenze ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Firenze, Corso Italia 8 a, giusta procura alle liti allegata telemati- camente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 1352/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 04/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze e conseguentemente:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze n. 3366/2020 (n. 8951/2020 R.G.) nei confronti della sig.ra e accertata, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 650 c.p.c., dichiararne l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e la revoca del decreto di ese- cutorietà del 18.02.2021 nonché della formula esecutiva allo stesso apposta;
2) previo ac- certamento della circostanza che le fideiussioni firmate dalla sig.ra Parte_2
[...
frutto di una intesa illecita restrittiva della concorrenza, conformemente al parere dalla del 20.04.2005 (p. 2, § 11, doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte appel- CP_3 lante), visto il provvedimento della del 02.05.2005 (doc. 13 del fascicolo CP_4
di primo grado di parte appellante) ed in forza della ordinanza della Cass. civ. Sez. I, ord.
12.12.2017, n. 29.810, dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. delle fideiussioni rilasciate dalla opponente il 16.03.2018, in quanto caratterizzate da illiceità della causa, ovvero da illiceità dell'oggetto, ovvero perché contrarie a norme imperative quale l'art. 2 della l.
287/1990 e conseguentemente dichiarare che niente è dovuto dalla stessa sig.ra al- Pt_1
la NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere l'eccezione di nullità delle fideiussioni richiesta sopra in via principale, previo accertamento della circostanza che le stesse fideiussioni firmate dalla sig.ra ono frutto di una intesa illecita restritti- Pt_1
va della concorrenza, conformemente al parere dalla A.G.C.M. del 20.04.2005 (p. 2, § 11, doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte appellante), visto il provvedimento della
2 del 02.05.2005 (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellan- CP_4
te), Voglia condannare la al pagamento in Controparte_1
favore della opponente della somma di € € 74.341,50= pari all'importo richiesto dall'istituto di credito, oltre interessi legali nella stessa misura in cui questi sono stati ri- chiesti dalla stessa banca, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., art. 33 della l.
287/1990, nonché ex artt. 1 e ss. del d.lgs. 3/2017, conformante al principio sancito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n.
2.207 del 04.02.2005 (secon- do cui lo scopo del risarcimento danni è quello di “eliminare gli effetti dell'intesa restritti- va” e di “impedire il conseguimento del frutto dell'intesa”); Con vittoria di spese e com- pensi legali di causa per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sotto- scritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.1352/2023 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n12182/2021r.g., pubblicata in data 04.05.2023 e comunque condannare la signora a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 74.341,50 = oltre interessi o della somma Controparte_5 che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1.- ha appellato tempestivamente la sentenza del Tribunale di Fi- Parte_1
renze n.1352/2023, pubblicata il 04/05/2023, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva da lei proposta ex art.650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.3366/2020, emesso dallo stesso tribunale in data 27.8.2020, con il quale le era stato ordinato di pagare, quale fideiussore di la somma di euro 74.341,50 a favore di Parte_3 Controparte_1
[...]
Il tribunale ha ritenuto che l'opposizione tardiva fosse inammissibile, non ricorren- do i presupposti ex art.650 cpc, aggiungendo, in ogni caso, ad abundantiam, che erano in- fondate nel merito le censure mosse dall'opponente nei confronti del decreto ingiuntivo.
3 In punto di (in)ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il tribu- nale ha così argomentato: “[…] Nel caso di specie, in data 26.10.2020 l'Ufficiale Giudizia- rio incaricato di notificare il decreto ingiuntivo alla ha dato atto Pt_1 dell'irreperibilità della destinataria presso l'indirizzo di Certaldo, sebbene la stessa risul- tasse ivi residente, come da certificato rilasciato dal Comune in data antecedente alla noti- fica – 22 settembre 2020 – allegato al decreto ingiuntivo (cfr. doc. 5 opposta); pertanto, ha provveduto in data 21.11.2020 ad espletare le formalità previste dall'art. 143 c.p.c. (cfr. decreto ingiuntivo allegato come documento da parte opposta), mediante deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza. L'opponente ha prodotto il Certificato di
Residenza rilasciato dal Comune di Milano in data 29 ottobre 2021, da cui risulta che dal
31 maggio 2019 al 9 settembre 2020 la stessa era residente presso il Comune di Certaldo
(doc. 6 parte opponente); da ulteriore certificato di residenza rilasciato dal Comune di Mi- lano il 28 ottobre 2021 risulta, infine, che l'ingiunta dal 9 settembre 2020 era residente in
Bulgaria (doc. 8, parte opponente). L'opponente assume che dai due certificati anagrafici rilasciati successivamente alla notifica si trae che il suo trasferimento all'estero era avve- nuto in data anteriore a quella della notifica stessa. Ora, la notifica eseguita nella residen- za risultante dall'attestazione anagrafica deve essere considerata regolare;
stante però il valore meramente presuntivo delle certificazioni anagrafiche (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
2143 del 25/02/1995, Rv. 490708 - 01), il destinatario della notifica può fornire la prova
(contraria) della sua diversa residenza effettiva al momento della notifica stessa. Siffatta prova non può considerarsi fornita dai due certificati anagrafici rilasciati successivamente alla notifica e, pertanto, non ricorre il vizio della notificazione che condiziona
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Le certificazioni anagrafiche successive, che contrastino con altra precedente rilasciata, se non contengono - come nel caso – anche la modificazione della precedente certificazione, non potrebbero essere con- siderate prevalenti su di essa: se quindi, nella specie, dai due certificati successivi può pre- sumersi che la domanda di trasferimento di residenza sia stata presentata anteriormente alla notifica, dal certificato precedente può presumersi che ciò non sia avvenuto. In altre parole, la presunzione desumibile dalla certificazione anagrafica successiva risulterebbe contrastata dal primo certificato, dal momento che esso, in quanto attestante, in data suc-
4 cessiva alla presumibile data di presentazione della domanda di trasferimento, la persi- stenza della precedente residenza, farebbe presumere a sua volta che alla data del suo rila- scio la menzionata dichiarazione non fosse stata ancora presentata. Per contrastare la pre- sunzione derivante dal primo certificato sarebbe stata, dunque, necessaria, pertanto, una diversa prova, ossia la dimostrazione di aver presentato domanda di trasferimento di abi- tazione in data anteriore alla notifica (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/02/1998, n. 2230) E ciò per- ché l'art. 44, primo comma, c.c. e l'art. 31 disp. att. c.c., subordinando la opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza alla presentazione di doppia dichiarazio- ne ai due Comuni (quello che si lascia e quello nel quale si va ad abitare), pongono il prin- cipio che nella divergenza tra la residenza effettiva e quella anagrafica la prima è opponi- bile al terzo di buona fede solo se è stata posta in essere detta doppia dichiarazione. E, nel caso che ci occupa, la prova di presentazione della domanda di trasferimento anteriormen- te alla notifica non è stata data, né offerta. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione tardiva”.
Ancorché non tenuto in ragione della pronuncia in rito adottata, il tribunale ha os- servato poi, nel merito, ad abundantiam (così testualmente in sentenza), che le censure mosse dall'opponente erano infondate, atteso che, in sintesi, venendo in rilievo delle fi- deiussioni specifiche e non delle fideiussioni omnibus, l'eccezione di nullità delle fideius- sioni per violazione della normativa antitrust era infondata, non potendo trovare applicazio- ne la decisione della n.55/2005, con la conseguenza che un'intesa restrittiva CP_4 della concorrenza andava dimostrata, ma tale prova non poteva desumersi “dalla copiosa produzione di contratti di fideiussione da parte dell'opponente […]. Difatti, il riferimento a tale modello da parte di una molteplicità di istituti di credito non è conseguenza necessaria di un patto antitrust, ma trova facile spiegazione nell'esigenza da parte delle diverse CP_5
che di rafforzare la propria posizione contrattuale facendo proprio un modello predisposto dall'Associazione di categoria e giudicato, per ciò solo, particolarmente efficace. Si osser- va, infine, che le singole clausole contrattuali contestate da parte opponente sono di per sé legittime e non appaiono lesive della libertà contrattuale dei fideiussori. Risulta pienamen- te valida la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, che derogando espressamente all'art.
1957 c.c., prevede la facoltà per la banca di agire nei confronti dei garanti anche al di fuo-
5 ri dei termini contemplati dalla norma e senza preventiva escussione del debitore principa- le. E' infatti ammessa la rinuncia, espressa o tacita, del fideiussore alla decadenza del cre- ditore dall'obbligazione fideiussoria contemplata dalla norma, così come ha affermato la
Suprema Corte: “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempe- stiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente a! mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/12/2017, n. 28943, rv. 646784-01). Parimenti, debbono ritenersi legittime le c.d. clausole di sopravvivenza di cui all'art. 10 e di revivi- scenza di cui all'art. 2 del contratto di fideiussione in oggetto, che si giustificano rispetti- vamente in forza del principio di accessorietà della relativa obbligazione, rispetto a quella assunta dal debitore principale, ipotizzabile anche nell'ipotesi in cui il debito, già estinto, ritorni in vita per effetto di fatti sopravvenuti (annullamento, inefficacia, revoca del paga- mento), e in virtù della funzione indennitaria della fideiussione, che consente l'estensione dell'efficacia della garanzia anche nell'ipotesi in cui l' obbligazione principale venga di- chiarata invalida. Si è infatti ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 1939 e 1945 c.c. non tutelino un interesse di ordine pubblico, ma di natura privata, cosicché le parti posso- no validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 13/02/2009, n. 3525, rv. 606763 Cass. civ. Sez. I Sent., 17/10/2008, n.
25361, rv. 605376). 5) Sulla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Ritenuta valida, per i motivi appena illustrati, la deroga all'art. 1957 c.c. apportata dall'art. 6 dei contratti in esame, non può che disattendersi l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta. 6) Sulla do- manda di risarcimento. Non essendo stata data o offerta la prova di un illecito anticoncor- renziale, risulta infondata la domanda di risarcimento del danno”.
2.- L'appellante ha formulato i seguenti, specifici, motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo ha aggredito il capo della decisione che ha ritenuto inam- missibile l'opposizione tardiva, denunciando, anzitutto, che il tribunale aveva omesso di
6 considerare il doc.7, allegato all'atto d'opposizione (domanda d'iscrizione all'AIRE), rila- sciato dall'Ambasciata Italiana a Sofia, da cui emerge che lei aveva trasferito la residenza in Bulgaria sin dal 9/9/2020 e che, pertanto, in data 26.10.2020, giorno della notifica del decreto ingiuntivo da parte dell'Ufficiale Giudiziario, non risultava più residente a [...]do. Ne consegue, quindi, che il certificato di residenza rilasciato dal Comune e allegato alla relata di notifica del decreto ingiuntivo, che riporta come data di emissione il 22.09.2020, non era abbastanza aggiornato (essendo antecedente di circa un mese rispetto alla data di notifica) per riportare la variazione del suo indirizzo di residenza. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, parte appellante afferma di aver dimostrato che la domanda di trasferimento della residenza in Bulgaria era stata effettuata prima della notifica del decreto ingiuntivo attraverso nn. 3 certificati, ovverosia: i) il certificato storico di residenza estratto telematicamente dal sito del Comune di Milano attraverso la banca dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, ii) il certificato dell'Ambasciata Italiana di
Sofia attestante la domanda di iscrizione all'AIRE presentata il 09.09.2020 e iii) il certifica- to di residenza all'estero estratto telematicamente dal sito del Comune di Milano attraverso la banca dati dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente che attesta la circostanza che lei era residente in [...]nella città di PLOVDIV dal 09.09.2020 (docc. 6, 7 e 8 fa- scicolo di primo grado).
L'appellante sostiene, poi, che il Tribunale sia incorso anche nella violazione degli artt. 44 co. 1 c.c. e 31 disp. att. c.c., tali disposizioni non applicandosi pacificamente ai casi di trasferimento all'estero della residenza, governati dall'art.6, co.1 della L. 27/10/1988 n.
470, che stabilisce che “I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”. L'appellante si richiama alla giu- risprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che la normativa italiana, che prevede l'onere della doppia dichiarazione per rendere opponibile il trasferimento di residenza all'estero, non può imporre agli uffici comunali esteri i relativi adempimenti (v. ex multis
Cassazione civile sez. III, 25/11/1988, n.6344: “In particolare, la nullità della notificazione eseguita in quel modo sussiste nel caso in cui il destinatario si sia trasferito all'estero, con la conseguente inapplicabilità della disciplina - art. 44 c.c. ed art. 31 disp. att. c.c. - concer-
7 nente lo spostamento della residenza da un comune all'altro dello Stato italiano (Cass. 16 marzo 1982 n. 1714); nel qual caso, essendone, o dovendo esserne con l'ordinaria diligenza, il notificante a conoscenza, la notificazione deve essere eseguita nella forme e con le moda- lità prescritte dall'art. 142 c.p.c.”).
Infine, deduce che, anche in ipotesi applicando le disposizioni del codice civile, è evidente che la banca non poteva essere considerata in buona fede, sia perché, ai fini dell'art.143 cpc non era state effettuate indagini diverse da quelle puramente anagrafiche, sia perché era stato usato un certificato di residenza antecedente di circa un mese alla data di notifica.
2) Con gli altri motivi censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribu- nale ha ritenuto infondate le questioni poste in merito alla nullità delle fideiussioni per vio- lazione della normativa antitrust e ha respinto, di conseguenza, l'azione di risarcimento danni.
3.- Si è costituita in giudizio , contrastando Controparte_1
l'appello e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto opposto.
4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 29-10-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5.- Il primo motivo d'appello è fondato.
La documentazione in atti prova la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.650 cpc e l'erroneità della decisione del giudice di primo grado.
5.1. Va considerato, anzitutto, che l'opponente tardiva ha dimostrato di essere venu- ta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo in data 22.9.2021, ovvero con il depo- sito di tale provvedimento nel diverso giudizio di revocatoria ordinaria proposto da
[...]
nei confronti della stessa opponente e del di lei ex marito. Controparte_1
Nell'atto di citazione introduttivo di tale giudizio (doc.1, fascicolo di primo grado)
[...]
, nel proporre l'azione revocatoria, non menzionava mai Controparte_1
l'esistenza del decreto ingiuntivo. A fronte della contestazione della convenuta, circa
8 l'assenza di un titolo giudiziale che avesse accertato il credito, la banca, con la prima me- moria ex art.183, co.6 n.1 cpc, depositata in data 22.9.2021, produceva il decreto ingiuntivo poi opposto tardivamente (v. doc. 3 e 4 fascicolo primo grado di parte appellante).
Ne discende che il termine ordinario di quaranta giorni per proporre l'opposizione tardiva, ex art.650 co.1 cpc, decorreva da tale momento e che, quindi, l'opposizione notifi- cata in data 29.10.2021 è tempestiva.
5.2. Ricorrono, poi, i presupposti previsti dall'art.650 cpc., sub specie della irregola- rità della notificazione che ha impedito di avere conoscenza del decreto ingiuntivo.
L'irregolarità della notificazione assume rilievo nel caso di specie sotto entrambi i profili coltivati dall'opponente/appellante.
In primo luogo, come risulta dalla copia notificata del decreto ingiuntivo (v. doc.5 di parte appellante, fascicolo di primo grado), la notifica fu eseguita presso il luogo di appa- rente residenza anagrafica della debitrice una prima volta in data 26/10/2020 per mezzo po- sta, ma la notifica non si perfezionò per irreperibilità del destinatario e, una seconda volta, a seguito di richiesta di notifica a mani del 19.11.2020, per mezzo di ufficiale giudiziario in data 20/11/2020. Anche in tal caso la notifica non si perfezionò. Nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario è scritto: “Anzi, non potuto notificare perché la stessa, pur resi- dente in luogo come da certificato di residenza allegato [trattasi di certificato di residenza rilasciato in data 22/9/2020, n.d.g.], di fatto non risulta più ivi”.
La notifica fu quindi eseguita, con le formalità previste dall'art.143 cpc, in data
21.11.2020. Nella relata di notifica si legge: “Successivamente, a richiesta come in atti, non essendo conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio attuale del destinatario, ho notifi- cato il presente atto mediante deposito di copia nella casa comunale di Certaldo luogo di ultima residenza conosciuta, in busta chiusa e sigillata recante il n. cron., ai sensi e per gli effetti dell'art.143 cpc”.
Tale notifica è irregolare sia perché non risultano effettuate indagini sul luogo di re- sidenza/dimora attuale della destinataria diverse da quelle anagrafiche, in violazione del pa- cifico orientamento della corte di cassazione, secondo cui il ricorso alle formalità di notifi- cazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che,
9 nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, sia perché quelle anagrafiche non sono attuali ma risalgono a due mesi prima della notifica.
In secondo luogo, l'appellante ha prodotto in primo grado la domanda di iscrizione all'AIRE presentata all'Ambasciata Italiana di Sofia (Bulgaria) in data 9/9/2020.
Come risulta dal doc. 7, prodotto in primo grado da parte opponente, l'Ambasciata
Italiana riceveva la domanda, provvedendo all'iscrizione, dandone comunicazione in data
29/9/2020 anche al Comune di Certaldo, ovvero al Comune di ultima residenza in . In CP_4
tale comunicazione, per la parte che riguarda l'ente comunale, si dà atto della trasmissione del mod.Con.1, relativo all'iscrizione nello schedario dell'Ufficio Consolare, e per quanto riguarda la richiedente, si avverte che era confermata “la sua iscrizione/variazione nello schedario anagrafico di questo Ufficio Consolare” e che sarebbe stato “il Suo Comune ad inviarle conferma dell'iscrizione/variazione AIRE”. La comunicazione contiene anche que- sto invito: “Se entro 2 mesi non riceverà tale conferma, la invitiamo a contattarlo diretta- mente per una verifica”.
L'esame di tale documento è stato completamente omesso dal giudice di prime cure.
Esso dimostra che la ricorrente ha rispettato le prescrizioni previste dall'art.6, co.1, della
L.470/1988 (relativa a “Anagrafe e Censimento degli Italiani all'Estero”), il quale prevede
“I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero de- vono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”.
Esso dimostra ancora che alla data del 29/9/2020 il Comune di Certaldo era stato già notiziato dall'Ufficio Consolare presso l'Ambasciata Italiana di Sofia dell'iscrizione della residenza all'estero, ai sensi dell'art.6, co.7 della predetta legge.
Infine, ai sensi dell'art.6, co.
9-bis, della legge de qua “gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presen- tazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di re- sidenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.
10 Tale disposizione evidenzia il carattere ambivalente della comunicazione fatta dall'ufficio consolare ed assume rilievo ai fini dell'applicazione degli artt.44 c.c. e 31 disp. att. c.c.
Invero, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'orientamento più recente della Corte di cassazione, a partire da una pronuncia del 2017, è nel senso di ritenere appli- cabili gli artt.44 c.c. e 31 disp. att. c.c. anche ai trasferimenti di residenza all'estero (cfr.,
Cass. civ. 21922/17; Cass. civ.29865/24).
Nondimeno, proprio alla luce della funzione della comunicazione prevista dall'art.6, co.7 della L.470/1988 e degli effetti ad essa riconnessi dall'art.6, co.9 bis, come introdotto dal DL.22/19, conv. con L. 41/19, sopra riprodotto – qui applicabile ratione temporis – de- ve ritenersi che la comunicazione dell'Ufficio Consolare al Comune italiano di ultima resi- denza dell'avvenuto trasferimento della residenza all'estero tenga luogo della dichiarazione fatta dal diretto interessato, anche ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt.44 c.c. e 31 disp. att. cpc. Si coglie, così, la particolarità del caso qui deciso rispetto a quelli esaminati nelle pronunce della Cassazione del 2017 e del 2024, relative a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore dell'art.6, co.9 bis della L.470/1998, come introdotto nel
2019.
In sintesi, la notifica ex art.143 cpc è irregolare di per sé in quanto non conforme al modello previsto dal codice di rito;
inoltre, non sussistevano nemmeno i presupposti per il ricorso a tale notifica atteso che sin dal 29/9/2020 il Comune di Certaldo era stato notiziato dell'avvenuto trasferimento all'estero, con decorrenza dal 9/9/2020, della residenza dell'appellante. Se l'Ufficiale Giudiziario avesse fatto le verifiche anagrafiche, anziché usa- re il certificato di residenza risalente al 22.9.2020, prodottogli dalla notificante, avrebbe ap- purato chiaramente la situazione.
Il vizio della notifica è di quelli che di per sé impedisce la conoscenza del provve- dimento giudiziario, essendo stato effettuato il deposito dell'atto giudiziale presso la casa comunale quando la opponente pacificamente e documentalmente risiedeva da oltre due mesi in uno Stato estero.
Pertanto, l'opposizione tardiva è ammissibile.
6.- L'opposizione va tuttavia respinta.
11 E' pacifico in causa che le fideiussioni prestate dall'opponente sono delle fideius- sioni specifiche (ma v. pure le lettere di fideiussione in atti) e che l'opponente, essendo amministratore unico della società debitrice principale, non è un consumatore (v. visura della società in atti, fascicolo primo grado dell'opposta).
Ciò premesso, l'eccezione di nullità (totale o parziale) delle fideiussioni de quibus, proposta sull'assunto che esse sarebbero il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, è infondata e va respinta.
L'argomento che fonda l'eccezione, così come articolato nell'atto di citazione in opposizione e riproposto in appello, è che le fideiussioni prodotte in fase monitoria, e rila- sciate dall'opponente, sono nulle (nullità totale o parziale) per violazione – da parte delle clausole 2, 6, 8 – della normativa antitrust in quanto conformi al modello ABI, già oggetto del deliberato della n.55/2005. CP_4
L'assunto così come formulato non può essere condiviso sia perché le fideiussioni in atti sono fideiussioni specifiche, sia perché esse sono state rilasciate nell'anno 2018, in data cioè ben successiva al provvedimento della . CP_4
Per meglio illustrare le ragioni della presente decisione occorre premettere che le clausole n.2,6,8 delle fideiussioni in atti, che secondo gli opponenti violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio leci- te, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (1322 cc). La pattuizione di tali clausole non è quindi, di per sé, illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrit- tiva della concorrenza (art.2, co.2 lett.a L.287/1990). In base a quest'ultima legge sono con- siderate intese “gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazio- ni di imprese ed altri organismi similari”. L'invocato provvedimento della CP_4
intervenne in relazione allo schema di fideiussione omnibus concordato nel mese di ottobre
2002 dall'Associazione (infra, ABI) con alcune organizzazioni di consu- Controparte_6 matori e sul presupposto che l'ABI rientrasse tra le associazioni di imprese e che quindi una deliberazione (o circolare) di tale ente potesse rientrare nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990. La , con il provvedimento 55/2005, ritenne che gli CP_4
12 artt.2, 6, 8 dello schema de quo contenessero disposizioni restrittive della concorrenza ai sensi dell'art.2, co.2, lett.a) L.287/1990. Con lo stesso provvedimento la di- CP_4 spose che l'ABI fosse tenuta a trasmetterle le circolari, emendate dalle disposizioni citate, mediante le quali lo schema contrattuale oggetto dell'istruttoria sarebbe stato diffuso al si- stema bancario. Per le fideiussioni omnibus rilasciate prima del provvedimento della
[...]
del 2005 la conformità della fideiussione allo schema ABI fa presumere iuris tan- CP_4 tum che la fideiussione sia l'effetto a valle della circolare ABI e, quindi, di un'intesa restrit- tiva della concorrenza.
Tale presunzione non può operare, invece, per le fideiussioni specifiche e, in ogni caso, per quelle (omnibus) rilasciate a distanza di quasi tre lustri dal provvedimento della
. CP_4
In relazione al primo, dirimente, profilo va considerato che il provvedimento della n.55/2005 riguarda unicamente lo schema di fideiussione omnibus concorda- CP_4 to nel mese di ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (infra, ABI) con alcune or- ganizzazioni di consumatori.
Tale decisione non può essere estesa alle fideiussioni specifiche, sia perché non fu fatta alcuna indagine relativamente a queste ultime, sia perché manca la stessa circolare
(deliberazione, provvedimento) dell'ABI che abbia consigliato ai propri associati di adotta- re il modello de quo, circolare (indicazione, provvedimento) che possa farsi rientrare, quin- di, nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990. Invero, non risulta a questa Cor- te, né è stato allegato dall'opponente, che, anche dopo il provvedimento della
[...]
, l'ABI abbia adottato delibere e/o circolari o altri atti con i quali ha consigliato ai CP_4
propri iscritti di usare il modello di fideiussione del 2002 o altro analogo per le fideiussioni specifiche.
La decisione n.55/2005 non ha quindi fede privilegiata nel presente giudizio. E
l'esistenza di un eventuale, ulteriore, diverso, illecito antitrust va dimostrato da chi ne invo- ca l'esistenza.
Sotto altro profilo, la circostanza che una banca utilizzi nel 2018 una modulistica che presenti clausole identiche o simili a quelle dello schema ABI del 2002 per le fideius- sioni omnibus nel contesto di fideiussioni specifiche, si pone sul piano dell'iniziativa indi-
13 viduale della singola impresa e non è il portato di un deliberato (o di altra forma di condot- ta) dell'associazione di categoria che abbia l'effetto di limitare la concorrenza. In altre pa- role, quando vengano in rilievo fideiussioni rilasciate post 2005, l'intesa restrittiva della concorrenza non può essere individuata nel deliberato ABI del 2002, perché quel delibera- to, per effetto del provvedimento della , non ha avuto un seguito come inizia- CP_4 tiva dell'associazione di imprese.
In simili casi è necessario allora che il ricorrente alleghi e provi l'esistenza di una diversa intesa restrittiva della concorrenza, che può essere costituita o da un accordo tra al- cune banche o da pratiche concordate tra alcune imprese bancarie o da una nuova delibera- zione/circolare/condotta di un'associazione di imprese (ad esempio, l'ABI) o di un organi- smo similare.
Ora, l'opponente/appellante ha prodotto in primo grado diverse fideiussioni specifi- che rilasciate tra il 2005 e il 2017 da varie banche. Da ciò vuole desumere la prova dell'illecito antitrust. Ma l'assunto non può essere condiviso: a) manca a monte, anzitutto, la stessa allegazione dell'illecito antitrust: non è allegato se trattasi di un accordo tra banche
(e quali) o di pratiche commerciali concordate tra alcune banche (e quali) o di una nuova deliberazione/circolare/condotta dell'ABI o di altra associazione di imprese bancarie;
b)
l'uso da parte di alcuni di istituti di credito di modelli in cui sono presenti clausole di dero- ga all'art.1957 cc e clausole di sopravvivenza, non è conseguenza necessaria di un patto an- titrust, ma ben può essere semplicemente il frutto di una scelta, consentita dall'ordinamento
(ove, come già sopra ricordato, non sia frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza), di rafforzare la propria posizione a dispetto di quella del fideiussore. Tutte le disposizioni del codice civile derogate da tali clausole dettano, infatti, norme derogabili dall'autonomia pri- vata, salvo la tutela accordata al cliente/consumatore, qui non invocabile. Pertanto, dall'esistenza delle deroghe e dall'uso di clausole e formulari più o meno simili diffusi nel- la prassi di alcune banche non può desumersi, perciò stesso, l'esistenza di un illecito anti- trust. Proprio perché la prova di simile illecito è complessa esistono autorità indipendenti apposite, che possono all'uopo essere interessate dalle associazioni dei consumatori o dai singoli utenti.
14 In conclusione, non è provato l'illecito antitrust e da ciò consegue il rigetto sia dell'eccezione di nullità (totale e parziale) delle fideiussioni specifiche, con conseguente impossibilità di eccepire la decadenza ex art.1957 c.c. in presenza di valida clausola di de- roga, sia dell'azione di risarcimento danni proposta in via subordinata.
7.- In sintesi, l'opposizione tardiva è ammissibile ma è infondata nel merito, con conseguente conferma del decreto opposto e rigetto della domanda riconvenzionale di dan- ni proposta in via subordinata al rigetto dell'eccezione di nullità.
Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in disposi- tivo (in difetto di notula in atti). Quanto al giudizio di primo grado può essere riproposta la liquidazione contenuta nella sentenza riformata per le ragioni indicate nella stessa sentenza da richiamarsi ex art.118 disp. att. cpc. Quanto a questo giudizio, sono applicati questi cri- teri: DM 55/14, e ss. mod.; scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 che non si è “effettivamente” tenuta.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma della sen- tenza di primo grado, ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva proposta ex at.650 cpc, co- sì provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) respinge la domanda riconvenzionale subordinata di danni proposta dall'opponente;
2) condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese dei due gradi di giudizio, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in: euro 2.552,00 per la fase di studio della controver- sia, euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 2.835,00 per la fase di istruttoria/di tratta- zione;
euro 2.127,00 per la fase decisoria, € 1.000 per la mediazione, nonché in euro 48,80 per gli esborsi sostenuti per l'attivazione del procedimento di mediazione. Il tutto oltre IVA
e CPA (se dovuti) e rimborso forfettario nella misura del 15% per le spese generali;
- quanto al giudizio di secondo grado, in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA (se dovuti) e rimborso forfettario nella misura del 15% per le spese generali.
15 Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 31-10-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN ZZ
Il Presidente
IC LL NI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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