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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2048/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 03.06.2024 da:
(C.F. ), con l'Avv. EMIDIO D'AMICO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCA RUFINI, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data
22.05.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata in pari data dal giudice relatore di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentare i loro rapporti post divorzio come segue: “riduzione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole all'importo mensile di € 400,00 e conferma degli ulteriori provvedimenti vigenti, a spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 08.05.2006 in
Gerenzano1 (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dall'unione sono nati i figli (il 18.06.2009) e (il 13.12.2010). Per_1 Per_2 A mezzo della sentenza n. 825/2023, pubblicata da questo Tribunale in data 30.05.2023, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, tra l'altro, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale al ricorrente, affido condiviso di ed ai Per_1 Per_2
genitori, collocamento paritetico alternato dei minori presso i medesimi, residenza anagrafica dei minori presso il padre, obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto ordinario dei minori versando alla madre l'importo complessivo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
A mezzo del ricorso depositato in data 03.06.2024 il ha chiesto, sussistendone i Pt_1
presupposti, la pronuncia divorzile e la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale.
Costituendosi in giudizio in data 06.09.2024 la resistente ha aderito alla domanda divorzile e ha formulato autonome istanze in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale post divorzio. In particolare, la resistente ha dedotto che il collocamento paritario dei figli previsto in sede di separazione “non si è dimostrato funzionale alle esigenze della famiglia e, in primis, di e che hanno manifestato alla madre, in diverse occasioni, il loro disagio rispetto all'attuale Per_1 Per_2
regolamentazione alternata e il desiderio di poter avere maggiore stabilità e di poter avere una residenza abituale presso di lei” e che, durante le settimane di spettanza paterna, “i ragazzi rimangono spesso da soli a casa del padre essendo quest'ultimo al lavoro, quantomeno fino alle 19 ed anche il sabato”. In via principale, tra l'altro, ha chiesto disporre il collocamento prevalente dei figli minorenni presso di sé, con possibilità per gli stessi di frequentare il padre liberamente (almeno due sere alla settimana) dalle ore 19:00 fino a dopo cena e a weekend alternati, quantificare nel maggiore importo mensile di €
350,00 a figlio il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole e porre in capo al ricorrente il 60% delle spese straordinarie da sostenere per i minori.
Alla prima udienza celebrata in data 09.10.2024, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di essere socio al 25% della società Alber Arredamenti S.r.l. sua datrice di lavoro e di avere chiuso il conto corrente intestato alla propria ditta individuale;
la resistente ha dichiarato di essere in procinto di acquistare un immobile sito nel Comune di Saronno contraendo mutuo avente rata fissa mensile di € 463,00, di aver messo in locazione (in attesa di vendita) l'immobile di sua proprietà sito nel
Comune di Turate, di avere restituito al padre l'importo di € 235.000,00 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano dallo stesso donatole e di avere un reddito netto mensile di €
1.200,00; il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni della
Pag. 2 di 5 separazione personale delle parti e ha fissato l'udienza del 06.11.2024 per l'audizione dei figli minorenni dei coniugi.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 15.11.2024, dopo avere ascoltato le fatiche di Per_2
e rispetto all'alternanza settimanale con i genitori e il desiderio di vivere prevalentemente Per_1
con la madre e di frequentare il padre “a weekend alternati dal venerdì pomeriggio/sera al lunedì mattina
e magari cenare con il papà qualche sera quando il weekend è con la mamma”, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nell'immobile sito in Saronno, Via Varese n. 182, dalla medesima acquistato in data 09.10.20242; revocato l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto ordinario dei figli versando alla madre l'importo mensile di € 500,00, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e invitato il ricorrente ad avviare un percorso individuale di sostegno psicologico e alla genitorialità per migliorare la relazione con i figli minorenni e la gestione delle proprie emozioni.
All'udienza celebrata in data 30.01.2025, in modalità cartolare, tra l'altro, in via provvisoria ed urgente, ha posto a carico del ricorrente il 60% delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano e ha autorizzato la resistente a chiedere e percepire l'intero importo dell'AU spettante per la prole.
All'udienza celebrata in data 22.05.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire a titolo di AU
l'importo mensile di € 470,00, di avere venduto l'immobile sito nel Comune di Turate al prezzo di € 80.000,00, di aver avviato i lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Saronno con costi preventivati in complessivi € 40.000,00 circa, di dover saldare il debito contratto nei confronti della madre per il prestito erogatole di € 35.000,00. Le parti hanno dichiarato di essersi accordate “nel senso che i minori nel weekend paterno stanno con il padre anche per il pernotto del lunedì e nel weekend materno stanno con il padre a cena il lunedì e il mercoledì senza pernotto” e si sono accordate “nel senso che il ricorrente rinuncia a chiedere alla partecipazione della resistente al rimborso del finanziamento
“aziendale” di originari € 30.000,00 e la resistente a chiedere una parte dei mobili dell'ex casa coniugale e di non avere altro da pretendere l'uno dall'altro per gli anni di convivenza coniugale”.
Il giudice istruttore, preso atto degli accordi innanzi siglati, ha formulato la proposta conciliativa ut supra integralmente riportata che le parti hanno dichiarato di accettare.
*** Deve dirsi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi dall'udienza presidenziale celebrata ex art. 127-ter c.p.c. in data 30.05.2023 nel giudizio di separazione come innanzi definito e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita (e non è possibile ricostituirla).
Pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la richiesta pronuncia divorzile.
L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio non presenta profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e appare idoneo, ove puntualmente rispettato, a contenere i pregiudizi derivati ai minori della disgregazione del nucleo familiare.
Il ricorrente deve essere invitato a proseguire il percorso individuale di sostegno alla genitorialità
e di supporto psicologico avviato per rafforzare le proprie competenze genitoriali, rielaborare i propri vissuti traumatici e meglio gestire le proprie emozioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni concordate che prevedono:
2) il collocamento prevalente dei figli minorenni delle parti presso la madre nell'immobile sito in Saronno, Via Varese 182, dove verrà trasferita anche la loro residenza anagrafica;
3) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Gerenzano (VA), Via G. Di
Vittorio n. 14, al ricorrente;
4) l'esercizio del diritto/dovere di visita paterno, durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati: nel weekend paterno i minori stanno con il padre anche per il pernotto del lunedì e nel weekend materno stanno con il padre a cena il lunedì e il mercoledì senza pernotto
(impregiudicata l'ulteriore regolamentazione di cui alla sentenza di separazione e fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno/potranno siglare nell'interesse della prole, avuto riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e ai rispettivi impegni lavorativi);
5) la rinuncia da parte del ricorrente alla partecipazione della resistente al rimborso del finanziamento “aziendale” di originari € 30.000,00;
6) la rinuncia da parte della resistente a una parte dei mobili dell'ex casa coniugale;
7) la rinuncia reciproca a qualsivoglia pretesa per gli anni di convivenza coniugale;
Pag. 4 di 5 8) la corresponsione da parte del ricorrente alla resistente dell'importo mensile di € 200,00 a figlio (id est complessivi € 400,00), soggetto a rivalutazione come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e , da versare entro il giorno dieci di Per_2 Per_1
ogni mese, tramite bonifico bancario e la partecipazione del ricorrente alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
9) il riconoscimento alla resistente del diritto di chiedere e percepire l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per i figli;
10) la compensazione delle spese di lite;
11) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
28.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 di parte ricorrente 2 V. doc. 17 di parte resistente Pag. 3 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2048/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 03.06.2024 da:
(C.F. ), con l'Avv. EMIDIO D'AMICO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCA RUFINI, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data
22.05.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata in pari data dal giudice relatore di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentare i loro rapporti post divorzio come segue: “riduzione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole all'importo mensile di € 400,00 e conferma degli ulteriori provvedimenti vigenti, a spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 08.05.2006 in
Gerenzano1 (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dall'unione sono nati i figli (il 18.06.2009) e (il 13.12.2010). Per_1 Per_2 A mezzo della sentenza n. 825/2023, pubblicata da questo Tribunale in data 30.05.2023, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, tra l'altro, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale al ricorrente, affido condiviso di ed ai Per_1 Per_2
genitori, collocamento paritetico alternato dei minori presso i medesimi, residenza anagrafica dei minori presso il padre, obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto ordinario dei minori versando alla madre l'importo complessivo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli.
A mezzo del ricorso depositato in data 03.06.2024 il ha chiesto, sussistendone i Pt_1
presupposti, la pronuncia divorzile e la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale.
Costituendosi in giudizio in data 06.09.2024 la resistente ha aderito alla domanda divorzile e ha formulato autonome istanze in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale post divorzio. In particolare, la resistente ha dedotto che il collocamento paritario dei figli previsto in sede di separazione “non si è dimostrato funzionale alle esigenze della famiglia e, in primis, di e che hanno manifestato alla madre, in diverse occasioni, il loro disagio rispetto all'attuale Per_1 Per_2
regolamentazione alternata e il desiderio di poter avere maggiore stabilità e di poter avere una residenza abituale presso di lei” e che, durante le settimane di spettanza paterna, “i ragazzi rimangono spesso da soli a casa del padre essendo quest'ultimo al lavoro, quantomeno fino alle 19 ed anche il sabato”. In via principale, tra l'altro, ha chiesto disporre il collocamento prevalente dei figli minorenni presso di sé, con possibilità per gli stessi di frequentare il padre liberamente (almeno due sere alla settimana) dalle ore 19:00 fino a dopo cena e a weekend alternati, quantificare nel maggiore importo mensile di €
350,00 a figlio il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole e porre in capo al ricorrente il 60% delle spese straordinarie da sostenere per i minori.
Alla prima udienza celebrata in data 09.10.2024, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di essere socio al 25% della società Alber Arredamenti S.r.l. sua datrice di lavoro e di avere chiuso il conto corrente intestato alla propria ditta individuale;
la resistente ha dichiarato di essere in procinto di acquistare un immobile sito nel Comune di Saronno contraendo mutuo avente rata fissa mensile di € 463,00, di aver messo in locazione (in attesa di vendita) l'immobile di sua proprietà sito nel
Comune di Turate, di avere restituito al padre l'importo di € 235.000,00 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milano dallo stesso donatole e di avere un reddito netto mensile di €
1.200,00; il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni della
Pag. 2 di 5 separazione personale delle parti e ha fissato l'udienza del 06.11.2024 per l'audizione dei figli minorenni dei coniugi.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 15.11.2024, dopo avere ascoltato le fatiche di Per_2
e rispetto all'alternanza settimanale con i genitori e il desiderio di vivere prevalentemente Per_1
con la madre e di frequentare il padre “a weekend alternati dal venerdì pomeriggio/sera al lunedì mattina
e magari cenare con il papà qualche sera quando il weekend è con la mamma”, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nell'immobile sito in Saronno, Via Varese n. 182, dalla medesima acquistato in data 09.10.20242; revocato l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto ordinario dei figli versando alla madre l'importo mensile di € 500,00, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e invitato il ricorrente ad avviare un percorso individuale di sostegno psicologico e alla genitorialità per migliorare la relazione con i figli minorenni e la gestione delle proprie emozioni.
All'udienza celebrata in data 30.01.2025, in modalità cartolare, tra l'altro, in via provvisoria ed urgente, ha posto a carico del ricorrente il 60% delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano e ha autorizzato la resistente a chiedere e percepire l'intero importo dell'AU spettante per la prole.
All'udienza celebrata in data 22.05.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire a titolo di AU
l'importo mensile di € 470,00, di avere venduto l'immobile sito nel Comune di Turate al prezzo di € 80.000,00, di aver avviato i lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Saronno con costi preventivati in complessivi € 40.000,00 circa, di dover saldare il debito contratto nei confronti della madre per il prestito erogatole di € 35.000,00. Le parti hanno dichiarato di essersi accordate “nel senso che i minori nel weekend paterno stanno con il padre anche per il pernotto del lunedì e nel weekend materno stanno con il padre a cena il lunedì e il mercoledì senza pernotto” e si sono accordate “nel senso che il ricorrente rinuncia a chiedere alla partecipazione della resistente al rimborso del finanziamento
“aziendale” di originari € 30.000,00 e la resistente a chiedere una parte dei mobili dell'ex casa coniugale e di non avere altro da pretendere l'uno dall'altro per gli anni di convivenza coniugale”.
Il giudice istruttore, preso atto degli accordi innanzi siglati, ha formulato la proposta conciliativa ut supra integralmente riportata che le parti hanno dichiarato di accettare.
*** Deve dirsi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi dall'udienza presidenziale celebrata ex art. 127-ter c.p.c. in data 30.05.2023 nel giudizio di separazione come innanzi definito e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita (e non è possibile ricostituirla).
Pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la richiesta pronuncia divorzile.
L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio non presenta profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e appare idoneo, ove puntualmente rispettato, a contenere i pregiudizi derivati ai minori della disgregazione del nucleo familiare.
Il ricorrente deve essere invitato a proseguire il percorso individuale di sostegno alla genitorialità
e di supporto psicologico avviato per rafforzare le proprie competenze genitoriali, rielaborare i propri vissuti traumatici e meglio gestire le proprie emozioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni concordate che prevedono:
2) il collocamento prevalente dei figli minorenni delle parti presso la madre nell'immobile sito in Saronno, Via Varese 182, dove verrà trasferita anche la loro residenza anagrafica;
3) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Gerenzano (VA), Via G. Di
Vittorio n. 14, al ricorrente;
4) l'esercizio del diritto/dovere di visita paterno, durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati: nel weekend paterno i minori stanno con il padre anche per il pernotto del lunedì e nel weekend materno stanno con il padre a cena il lunedì e il mercoledì senza pernotto
(impregiudicata l'ulteriore regolamentazione di cui alla sentenza di separazione e fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno/potranno siglare nell'interesse della prole, avuto riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e ai rispettivi impegni lavorativi);
5) la rinuncia da parte del ricorrente alla partecipazione della resistente al rimborso del finanziamento “aziendale” di originari € 30.000,00;
6) la rinuncia da parte della resistente a una parte dei mobili dell'ex casa coniugale;
7) la rinuncia reciproca a qualsivoglia pretesa per gli anni di convivenza coniugale;
Pag. 4 di 5 8) la corresponsione da parte del ricorrente alla resistente dell'importo mensile di € 200,00 a figlio (id est complessivi € 400,00), soggetto a rivalutazione come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di e , da versare entro il giorno dieci di Per_2 Per_1
ogni mese, tramite bonifico bancario e la partecipazione del ricorrente alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
9) il riconoscimento alla resistente del diritto di chiedere e percepire l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per i figli;
10) la compensazione delle spese di lite;
11) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
28.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 di parte ricorrente 2 V. doc. 17 di parte resistente Pag. 3 di 5