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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5834/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla via Sturzo, 5, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Migliozzi e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala de Benedictis, Davide
Catalano e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
21.09.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 02.04.2022, alla sede di competenza domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario ai fini CP_1
della concessione dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame, disposta l'integrazione della perizia medico-legale.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso;
ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – Persona_1
e consistenti in “Esiti di colectomia per rettocolite ulcerosa. Certificato disturbo depressivo endogeno, NON ricavabile dai dati anamnestici e NON obiettivato dal CTU”, qui da intendersi integralmente trascritti, tenuto conto della nuova documentazione depositata contestualmente e successivamente al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, come affermato nell' ambito dell'integrazione della perizia medico-legale in atti (cfr. pagina 4), depositata in data 05.05.2025.
Essi, tuttavia, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 67% (SESSANTASETTE PER CENTO) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. pagina 7 dell'integrazione della perizia).
Il CTU, invero, tenuto conto anche della nuova documentazione medica versata in atti, evidenzia che “
1. Nel valutare la patologia autoimmune, da cui è affetta la paziente come forma in
IV classe funzionale per la massima gravità delle sue manifestazioni, abbiamo già tenuto conto che, essendovi vari gradi di aggressività delle MICI e diverse comorbidità associate (cataratta ed artropatia su base autoimmune, ad esempio) essa menomazione dovesse essere valutata al MASSIMO
TABELLARE (61-70%) quindi in misura NON superiore al 70% (a nostro giudizio 67%); quindi riteniamo di aver già tenuto conto che vi sono diversi gradi di aggressività nelle Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali e questo comporta un diverso grado di compromissione della qualità di vita, che è frequente che alle i associno altre patologie o comorbidità che potrebbero Pt_2 far aumentare la percentuale di invalidità, che nel caso di specie è documentata la presenza, otre che della grave patologia autoimmune, anche di altre gravi patologie (in parte dipendenti dalla prima in parte autonome) che inficiano ulteriormente sulla qualità della vita della paziente e sono meritevoli di valutazione, che il Certificato medico del 18 Marzo 2022 – U.O.S.C. di Controparte_2
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – certificava che la sig.ra oltre ad essere stata Pt_1
“sottoposta a colectomia per colite ulcerosa steroido-dipendente e non responsiva a farmaci immunosoppressori e biologici. Primo intervento il 09 maggio 2019; secondo intervento l'11maggio
2020; terzo intervento il 22 gennaio 2021, che in terapia cronica con mesalazina è stata sottoposta ad ulteriori interventi di “Cataratta bilaterale da steroidi operata la prima volta il 05 novembre 2019 e successivo trattamento con il laser per la pulizia del cristallino artificiale”. A sostegno della nostra valutazione rappresentiamo che essa menomazione potrebbe essere valutata allo stesso modo (cioè nella misura massima del 70%) assimilandola per analogia ad una NEOPLASIA BENIGNA CON
GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE (“NEOPLASIA A PROGNOSI FAVOREVOLE
CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE”: codice 9323, pagina 108 invalidità pari al
70%).
2. Riguardo al MANCATO RICONOSCIMENTO DELL' “ARTROPATIA PERIFERICA”, essa è stata valutata come secondaria alla patologia autoimmune in quanto, in un soggetto neanche trentenne, non possiamo aspettarci patologie degenerative di tipo artrosico da valutarsi a parte.
3. In generale per tutte le altre voci richiamate nel suddetto ricorso, come il MANCATO
RICONOSCIMENTO DI ALTRE LIMITANTI PROBLEMATICHE ORTOPEDICHE ED
UROLOGICHE, abbiamo ritenuto che le stesse, in un soggetto, ripetiamo 30enne, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n° 509/1988, non potessero essere funzionalmente considerate e valutate in quanto inscritte tra lo 0% ed il 10% tabellare.
4. Della patologia psichiatrica abbiamo già precisato che essa, certificata per la prima volta a marzo 2023 (certificazione acquisita ed autorizzata dall'adito
Magistrato), NON è patologia valutabile in quanto, innanzitutto, NON rilevata dal CTU e NON riferita dalla paziente nel corso del colloquio clinico anamnestico intercorso all'atto dell'accesso medico legale;
inoltre, per le patologie psichiatriche, al fine di una corretta valutazione medico legale,
NECESSITANO: certificazione specialistica psichiatrica storica, valutazione psicologica, psicometrica e psicodiagnostica, eventuali cartelle cliniche di ricoveri psichiatrici e Pronto Soccorso, eventuali provvedimenti di tutela giudiziale, scala per la valutazione globale del funzionamento
(VGF) / Asse V del DSM IV, dettagliata certificazione specialistica, preferibilmente di Struttura
Pubblica, in particolare quella presso cui il cittadino è normalmente seguito. Nel caso in oggetto, in definitiva, NON essendoci stata sottoposta altra e nuova certificazione a sostegno la riteniamo NON valutabile;
ribadiamo che (la giovane periziata svolge una normale vita sociale e relazionale oltre che professionale, frequentando con profitto un corso di laurea in scienze infermieristiche […]), un'unica certificazione, redatta per altro in regime di ALPI (cioè privatamente), a definire uno stato di
“depressione endogena medio grave” […]” (cfr. integrazione perizia).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene il giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 09.05.2025 La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5834/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla via Sturzo, 5, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Migliozzi e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala de Benedictis, Davide
Catalano e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
21.09.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 02.04.2022, alla sede di competenza domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario ai fini CP_1
della concessione dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame, disposta l'integrazione della perizia medico-legale.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso;
ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – Persona_1
e consistenti in “Esiti di colectomia per rettocolite ulcerosa. Certificato disturbo depressivo endogeno, NON ricavabile dai dati anamnestici e NON obiettivato dal CTU”, qui da intendersi integralmente trascritti, tenuto conto della nuova documentazione depositata contestualmente e successivamente al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, come affermato nell' ambito dell'integrazione della perizia medico-legale in atti (cfr. pagina 4), depositata in data 05.05.2025.
Essi, tuttavia, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 67% (SESSANTASETTE PER CENTO) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. pagina 7 dell'integrazione della perizia).
Il CTU, invero, tenuto conto anche della nuova documentazione medica versata in atti, evidenzia che “
1. Nel valutare la patologia autoimmune, da cui è affetta la paziente come forma in
IV classe funzionale per la massima gravità delle sue manifestazioni, abbiamo già tenuto conto che, essendovi vari gradi di aggressività delle MICI e diverse comorbidità associate (cataratta ed artropatia su base autoimmune, ad esempio) essa menomazione dovesse essere valutata al MASSIMO
TABELLARE (61-70%) quindi in misura NON superiore al 70% (a nostro giudizio 67%); quindi riteniamo di aver già tenuto conto che vi sono diversi gradi di aggressività nelle Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali e questo comporta un diverso grado di compromissione della qualità di vita, che è frequente che alle i associno altre patologie o comorbidità che potrebbero Pt_2 far aumentare la percentuale di invalidità, che nel caso di specie è documentata la presenza, otre che della grave patologia autoimmune, anche di altre gravi patologie (in parte dipendenti dalla prima in parte autonome) che inficiano ulteriormente sulla qualità della vita della paziente e sono meritevoli di valutazione, che il Certificato medico del 18 Marzo 2022 – U.O.S.C. di Controparte_2
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – certificava che la sig.ra oltre ad essere stata Pt_1
“sottoposta a colectomia per colite ulcerosa steroido-dipendente e non responsiva a farmaci immunosoppressori e biologici. Primo intervento il 09 maggio 2019; secondo intervento l'11maggio
2020; terzo intervento il 22 gennaio 2021, che in terapia cronica con mesalazina è stata sottoposta ad ulteriori interventi di “Cataratta bilaterale da steroidi operata la prima volta il 05 novembre 2019 e successivo trattamento con il laser per la pulizia del cristallino artificiale”. A sostegno della nostra valutazione rappresentiamo che essa menomazione potrebbe essere valutata allo stesso modo (cioè nella misura massima del 70%) assimilandola per analogia ad una NEOPLASIA BENIGNA CON
GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE (“NEOPLASIA A PROGNOSI FAVOREVOLE
CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE”: codice 9323, pagina 108 invalidità pari al
70%).
2. Riguardo al MANCATO RICONOSCIMENTO DELL' “ARTROPATIA PERIFERICA”, essa è stata valutata come secondaria alla patologia autoimmune in quanto, in un soggetto neanche trentenne, non possiamo aspettarci patologie degenerative di tipo artrosico da valutarsi a parte.
3. In generale per tutte le altre voci richiamate nel suddetto ricorso, come il MANCATO
RICONOSCIMENTO DI ALTRE LIMITANTI PROBLEMATICHE ORTOPEDICHE ED
UROLOGICHE, abbiamo ritenuto che le stesse, in un soggetto, ripetiamo 30enne, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n° 509/1988, non potessero essere funzionalmente considerate e valutate in quanto inscritte tra lo 0% ed il 10% tabellare.
4. Della patologia psichiatrica abbiamo già precisato che essa, certificata per la prima volta a marzo 2023 (certificazione acquisita ed autorizzata dall'adito
Magistrato), NON è patologia valutabile in quanto, innanzitutto, NON rilevata dal CTU e NON riferita dalla paziente nel corso del colloquio clinico anamnestico intercorso all'atto dell'accesso medico legale;
inoltre, per le patologie psichiatriche, al fine di una corretta valutazione medico legale,
NECESSITANO: certificazione specialistica psichiatrica storica, valutazione psicologica, psicometrica e psicodiagnostica, eventuali cartelle cliniche di ricoveri psichiatrici e Pronto Soccorso, eventuali provvedimenti di tutela giudiziale, scala per la valutazione globale del funzionamento
(VGF) / Asse V del DSM IV, dettagliata certificazione specialistica, preferibilmente di Struttura
Pubblica, in particolare quella presso cui il cittadino è normalmente seguito. Nel caso in oggetto, in definitiva, NON essendoci stata sottoposta altra e nuova certificazione a sostegno la riteniamo NON valutabile;
ribadiamo che (la giovane periziata svolge una normale vita sociale e relazionale oltre che professionale, frequentando con profitto un corso di laurea in scienze infermieristiche […]), un'unica certificazione, redatta per altro in regime di ALPI (cioè privatamente), a definire uno stato di
“depressione endogena medio grave” […]” (cfr. integrazione perizia).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene il giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 09.05.2025 La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico