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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2024, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6637/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA COLA DI Parte_1 C.F._1
RIENZO 180 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. CIMINO GELSOMINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Controparte_1 C.F._2
LEONARDO COLLI, 20 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MONTANARO ELENA
MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
“chiedono confermarsi le condizioni di cui all'accordo di separazione recepito con sentenza n.
4957/2023 del 4.12.2023, rilevando che il sig. si è allontanato dalla casa coniugale nel CP_1
termine indicato in sentenza;
concordano altresì per la compensazione delle spese di lite fra le parti.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
SANGANO il 29/05/2010. Dal matrimonio sono nate le figlie: l'1.10.2004 e il 6.02.2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 4.12.2023, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 22/03/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi disporsi l'assegnazione della casa coniugale, con collocazione della figlia minore presso di sé, un contributo al mantenimento per le figlie di € 300 per ciascuna, nonché la regolamentazione del diritto di visita padre-figlia come da ricorso.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma instando per la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie pari a € 200 per ciascuna. All'udienza del 19.09.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della minore appare, in base all'art. 473-bis.4 c.p.c., manifestamente superflua ed in ogni caso non necessaria.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: fine settimana alternati, dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, sino alla domenica dopo cena;
nonché un pomeriggio infrasettimanale;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo; - ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia;
Durante le vacanze estive, prevedere che la minore trascorra con il genitore non collocatario quindici giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto (dal 1° al
15 luglio e dal 1° al 15 agosto con l'uno e dal 16 al 31 luglio oltre che da 16 al 31 agosto con l'altro, con alternanza annuale) ed in caso di disaccordo, negli anni pari, le prime settimane di luglio e agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di luglio e di agosto.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a , Parte_1 prendendo atto che s'è allontanato, trasferendosi altrove. Controparte_1
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500 (€ 250 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che l'assegno unico resterà al 50% tra i coniugi.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/09/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6637/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA COLA DI Parte_1 C.F._1
RIENZO 180 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. CIMINO GELSOMINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Controparte_1 C.F._2
LEONARDO COLLI, 20 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MONTANARO ELENA
MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
“chiedono confermarsi le condizioni di cui all'accordo di separazione recepito con sentenza n.
4957/2023 del 4.12.2023, rilevando che il sig. si è allontanato dalla casa coniugale nel CP_1
termine indicato in sentenza;
concordano altresì per la compensazione delle spese di lite fra le parti.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
SANGANO il 29/05/2010. Dal matrimonio sono nate le figlie: l'1.10.2004 e il 6.02.2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 4.12.2023, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 22/03/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi disporsi l'assegnazione della casa coniugale, con collocazione della figlia minore presso di sé, un contributo al mantenimento per le figlie di € 300 per ciascuna, nonché la regolamentazione del diritto di visita padre-figlia come da ricorso.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma instando per la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie pari a € 200 per ciascuna. All'udienza del 19.09.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della minore appare, in base all'art. 473-bis.4 c.p.c., manifestamente superflua ed in ogni caso non necessaria.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: fine settimana alternati, dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, sino alla domenica dopo cena;
nonché un pomeriggio infrasettimanale;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo; - ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia;
Durante le vacanze estive, prevedere che la minore trascorra con il genitore non collocatario quindici giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto (dal 1° al
15 luglio e dal 1° al 15 agosto con l'uno e dal 16 al 31 luglio oltre che da 16 al 31 agosto con l'altro, con alternanza annuale) ed in caso di disaccordo, negli anni pari, le prime settimane di luglio e agosto e, negli anni dispari, le ultime due settimane di luglio e di agosto.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a , Parte_1 prendendo atto che s'è allontanato, trasferendosi altrove. Controparte_1
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500 (€ 250 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che l'assegno unico resterà al 50% tra i coniugi.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/09/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo