Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 95 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Egle Lepore, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
- del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza di accesso ai documenti del 26 gennaio 2025;
con riguardo ai motivi aggiunti
- del sopravvenuto diniego espresso del 20 marzo 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 11 giugno 2025, il Consigliere avv, Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con atto depositato il 14 marzo 2025, è insorto avverso il silenzio serbato dall’Ente civico intimato in ordine all’istanza di accesso agli atti del 26 gennaio 2025, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. Il Comune di -OMISSIS-, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Il 18 aprile 2024 il deducente ha depositato un atto di motivi aggiunti, avversando la sopravvenuta nota di diniego espresso della civica amministrazione del 20 marzo 2025.
4. All’esito della camera di consiglio del 22 maggio 2025, con ordinanza n. 312 del 2025, si è assegnato a parte ricorrente il termine di dieci giorni per addivenire alla regolarizzazione del ricorso mediante il deposito dell’atto introduttivo del giudizio redatto interamente in formato nativo digitale con relativa sottoscrizione digitale, ai sensi dell’art. 136 cod. proc. amm. e artt. 8, comma 2, e 9 d.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020.
4.1. Il deducente ha tempestivamente adempiuto a quanto innanzi in data 29 maggio 2025.
4.2. L’affare è stato definitivamente delibato alla camera di consiglio riconvocata dell’11 giugno 2025.
5. Il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre l’atto di motivi aggiunti è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. La questione concerne le attività di esecuzione dell’incarico di «progettazione architettonica e sicurezza in fase di progettazione dell’ampliamento del cimitero comunale, con particolare riferimento alla realizzazione loculi e dell’ingresso secondario del cimitero stesso», conferito all’odierno ricorrente colla determinazione comunale n. 456 dell’1 agosto 2018. In particolare, secondo il deducente (che ha anche versato in atti di causa un file riproduttivo della seduta) nel corso della seduta del consiglio comunale del 22 gennaio 2025, il Sindaco avrebbe adombrato la sussistenza di «responsabilità progettuali da addebitare ai progettisti del definitivo», tra cui, appunto, l’-OMISSIS-. L’istanza di accesso agli atti ha quindi a oggetto: - la documentazione relativa all’approvazione e alla successiva riapprovazione del progetto definitivo; - l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse relativa all’acquisizione dei loculi; - il quadro economico del progetto definitivo e i suoi aggiornamenti; - la procedura negoziata per la progettazione esecutiva nonché per la realizzazione dei loculi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020; - l’aggiudicazione della relativa procedura comparativa; - la rimodulazione del quadro economico post gara, a valle della progettazione esecutiva; - il progetto di variante “non sostanziale” predisposto dai medesimi tecnici che, in precedenza, avevano predisposto il progetto esecutivo; - il verbale del consiglio comunale del 22 gennaio 2025, con la “trascrizione integrale” degli interventi relativi al punto all’ordine del giorno: “Interrogazione prot. 13283 del 31/12/2024”.
5.2.1. Il deducente ha esposto di avervi interesse in quanto coautore del progetto definitivo e destinatario delle «affermazioni rese nel consiglio comunale del 22 gennaio 2025, [che] oltre a essere non veritiere e non supportate documentalmente, sono oltremodo denigratorie, offensive e lesive dell’onorabilità personale e professionale dell’istante» al fine di tutelare i suoi interessi ed essendo gli atti richiesti strumentali all’esercizio del suo diritto di difesa.
5.3. Orbene, quanto al ricorso introduttivo, il diniego espresso all’accesso opposto dalla civica Amministrazione resistente ha posto fine all’inerzia ivi contestata, sicché esso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendosi il diniego esplicito appunto sostituito al comportamento inerte in precedenza tenuto dal Comune intimato.
5.4. Quanto all’atto di motivi aggiunti, l’avversata nota di diniego del 20 marzo 2025 si connota in termini di illegittimità, perché il deducente ha fatto valere la sua condizione di autore del progetto in questione, e ha sostenuto l’erroneità e la lesività delle affermazioni fatte nei suo confronti nella seduta del consiglio comunale del 22 gennaio 2025, motivando la domanda di accesso in ragione della tutela delle sue ragioni giuridiche.
5.4.1. Detta posizione soggettiva, diversamente da quanto sostenuto in modo singolare dal Comune di -OMISSIS- in sede di diniego, è qualificata e differenziata, e concerne atti ben individuati, non avendo portata meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa; come tale, è sufficiente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso a larga parte della documentazione amministrativa istata, non ravvisandosi, peraltro, nel caso di specie alcuna delle eccezioni alla generale ostensibilità degli atti amministrativi.
5.4.2. Il Collegio, in proposito rileva la sostanziale carenza di interesse, nei termini in cui esso è stato sostanziato dal ricorrente, con solo riguardo agli atti di cui ai capi: - II. atti e documenti tutti relativi alla deliberazione di giunta comunale n. 176 del 24 settembre 2019; - XIV. copia di tutti i verbali ufficiali redatti dal direttore dei lavori, comprensivi degli stati di avanzamento lavori, dei verbali di sospensione e/o di ripresa lavori, più in generale, di qualsiasi altro verbale di competenza; - XV. copia della corrispondenza ufficiale tra il responsabile unico del progetto, il direttore dei lavori e l'impresa vincitrice dell’appalto integrato di cui alla determina n. 189 del giorno 11 aprile 2023; - XVI. copia di eventuali richieste di pareri inoltrate ad enti terzi ed i rinnovi o le integrazioni delle stesse, se presenti; - XXI. copia del video del consiglio comunale del 22 gennaio 2025, trasmesso in diretta dalla pagina Facebook del Comune di -OMISSIS-; - XXII. qualsiasi ulteriore atto o documento, precedente, successivo o, comunque, collegato o connesso ai suindicati atti, di interesse dell’istante, trattandosi di domanda del tutto generica.
5.4.2.1. In relazione al verbale del consiglio comunale del 22 gennaio 2025, infine, la richiesta della «trascrizione integrale degli interventi» dovrà trovare accoglimento soltanto ove essa sia stata effettuata ab origine in sede di redazione del verbale medesimo, non potendosi obbligare, in sede di accesso, l’amministrazione a svolgere una attività di elaborazione dei dati in suo possesso.
6. In conclusione, per quanto fin qui argomentato, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre l’atto di motivi aggiunti va accolto in parte, con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale l’Ente intimato dovrà consentire al ricorrente, previo rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie in parte l’atto di motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
- condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, forfettariamente liquidate in misura di € 1500,00, (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti. L’ammontare del contributo unificato è, altresì, posto a carico dello stesso Ente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità o di altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 21 maggio 2025 e 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.