Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. Sentenza Fasc. n. 472/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 13.02.2025
PROMOSSO DA
, con domicilio eletto in Pescara, alla via Mazzini n. 3, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Maurizio Piscione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'opposizione, proposta dall'opponente in epigrafe avverso l'avviso di addebito (n. 383 2024 0000049475 000) avente ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali dovuti dall'opponente alla gestione commercio per gli anni di imposta 01.2021-
12.2023 in quanto socio accomandatario della Immobiliare BR SA .
A motivazione del gravame l'opponente deduce l'infondatezza della pretesa contestando la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva in quanto la società opponente svolge attività di mera locazione di immobili propri, peraltro in assenza di reddito per le annualità oggetto di causa, attività che pertanto non può essere qualificata di natura commerciale.
Resiste l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto sul rilievo che i CP_1 pregressi ricorsi avverso gli avvisi di addebito emessi dall'ente risultano respinti anche in appello, ha altresì dedotto di aver parzialmente sgravato l'ava opposto a seguito della richiesta di cancellazione pervenuta dall'opponente con effetto dal 1.01.2023, derivandone la cancellazione della contribuzione richiesta relativamente al 1° e 2° semestre 2023. .
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva decisa all'udienza del
13/02/2025 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va premesso alla luce dei principi affermati dalla S.C. ( Cass. sez. L, ord. n. 5051 del
26.2.20, nonché in precedenza Cass. sez. L, ord. 265/2018; inoltre, v. Cass. 6/9/2016 n. 17643,
Cass. 25/8/2016 n. 17328, Cass. 31/3/2017 n.8454, Cass. 24/5/2018 n.12981) che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza dell'art. 1, comma 203, della 1. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della 1. n.160 del 1975, e dell'art. 3 della 1. n.45 del 1986, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale. Si è poi soggiunto che la società che svolga un'attività destinata alla locazione di beni sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione (Cass. n.3145/2013, Cass.
n. 17643/2016, Cass. ord. n. 25017/2016) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017/2016). Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016). Va invero evidenziato che la semplice percezione dei canoni d'affitto non può ritenersi reddito d'impresa di società inquadrata nel settore terziario non ricorrendo, nella specie, i requisiti prescritti dalla legge per l'esistenza stessa dell'attività di impresa (ossia di attività economica organizzata ed operante al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi), non potendosi ritenere tale un'impresa che si limita al mero godimento degli immobili.
Va inoltre rammentato che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento CP_ negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Orbene va osservato che dalla documentazione agli atti non risulta che la società Immobiliare
BR SA nelle annualità in contestazione (2021-2023) ha svolto attività commerciale di intermediazione immobiliare, non avendo neppure prodotto reddito di impresa nell'anno 2021 (v. doc. 4 e 5 copia dichiarazione redditi allegati al ricorso). Emerge altresì dalla visura agli atti che la stessa società ha quale attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri (doc. 3 visura proprietà beni immobili).
Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che la semplice percezione dei canoni d'affitto non può ritenersi reddito d'impresa di società inquadrata nel settore terziario non ricorrendo, nella specie, i requisiti prescritti dalla legge per l'esistenza stessa dell'attività di impresa (ossia di attività economica organizzata ed operante al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi), non potendosi ritenere tale un'impresa che si limita al mero godimento degli immobili.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio di diritto per cui "In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione" (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12981 del 24/05/2018)
Afferma, difatti, la Suprema Corte che "… presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29,
e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale;
la società di persone che svolge un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. n. 17643/2016, cit.; Cass. ord.,
16/12/2016, n. 25017); non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale (Cass. n. 25017/2016, cit.); diviene dunque irrilevante che ad esercitare l'attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n.
3145/2013, cit.), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;
la verifica della sussistenza di requisiti di legge è compito del giudice di merito, fermo restando che l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20/4/2002, n. 5763; Cass., 6/11/2009, n. 23600)…" (Cass. sez. lav. n.25867/23; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20236 del
2017).
In definitiva ed in ogni caso, l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti.
L' opposizione va pertanto accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato. CP_ Condanna l' a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 13.02.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)